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Nd02 - Il bilancio d'esercizio

In generale, è un documento che ha l'obiettivo fondamentale di fornire la base di giudizio per assumere decisioni economiche. Più specificatamente, nel Codice Civile italiano, le finalità del bilancio sono esplicitate nell'art. 2423, secondo cui il bilancio deve rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio.

  • Situazione patrimoniale: ricondotta allo Stato Patrimoniale, cioè l'insieme dei valori che esprimono diritti e obblighi in capo all'azienda in un determinato momento. L'indicatore di sintesi di solidità dell'azienda è il Patrimonio Netto (attività - passività).
  • Situazione finanziaria:
    • Variabili stock: mostrano la consistenza della situazione finanziaria in un certo momento e sono sintetizzate nello Stato Patrimoniale (es: liquidità, crediti finanziari, debiti). Da questi valori si desume la Posizione Finanziaria Netta (data da debiti finanziari netti e liquidità netta).
    • Variabili flusso: mostrano la variazione della situazione finanziaria in un certo periodo e sono sintetizzate nel Rendiconto Finanziario.
  • Risultato economico dell'esercizio: definisce gli effetti che le operazioni di gestione verificatisi nel periodo amministrativo hanno prodotto sulla ricchezza aziendale, e cioè sul Patrimonio Netto. NB: il Patrimonio Netto può variare anche per altre ragioni, e cioè variazioni nel capitale sociale, variazioni di Other Comprehensive Income oppure di Net Income. Ecco perché in ambito internazionale è richiesto come obbligatorio anche il Prospetto di variazione del Patrimonio Netto.
  • Rendicontazione non finanziaria: dati riguardanti risultati sociali e ambientali.

I destinatari primari del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: investitori, finanziatori e altri creditori. L'impianto normativo nazionale è orientato a privilegiare gli interessi informativi del finanziatore (quindi vi è enfasi sul principio di prudenza), mentre quello internazionale privilegia gli interessi degli investitori.

I contenuti del bilancio devono rispettare da un lato l'esigenza di riservatezza delle imprese, dall'altro lato le esigenze conoscitive degli stakeholder. A seconda della situazione specifica aziendale (dimensioni, tipo di attività ecc), cambiano tipo e frequenza delle informazioni richieste. La regolamentazione è affidata a leggi nazionali e regolamentazioni fornite da associazioni professionali (in Italia, l'OIC).

La base normativa per la redazione del bilancio secondo i principi nazionali è costituita dagli articoli dal 2423 al 2428 e dal 2435 ter del Codice Civile. In aggiunta, abbiamo l'Organismo Italiano di Contabilità che:

  • Emana i principi contabili nazionali
  • Collabora con lo IASB (suo corrispondente a livello internazionale)
  • Fornisce supporto in Italia per l'applicazione dei principi contabili internazionali
  • Elabora interpretazioni sui principi contabili nazionali
  • Coadiuva il legislatore nell'emanazione della normativa contabile

I principi contabili emanati dall'OIC integrano e sono in accordo con il Codice Civile, mentre ricoprono funzione legislativa laddove le norme di legge sono insufficienti. Sono contenuti a partire dall'OIC 11 all'OIC 25 (ad esclusione del 22).

I contenuti del bilancio redatto secondo principi contabili nazionali è composto da:

  • Stato Patrimoniale
  • Conto Economico
  • Rendiconto Finanziario
  • Nota Integrativa

Deve inoltre essere corredato dalla Relazione sulla gestione (in alcuni casi è corredato anche dalla relazione del collegio sindacale e dalla relazione di revisione del bilancio). Secondo i principi contabili internazionali sono obbligatori inoltre:

  • Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto
  • Tavola del Risultato Economico Complessivo

I contenuti del bilancio ovviamente dipendono dal modello di bilancio adottato, in quanto all'aumento delle dimensioni aziendali gli stakeholder richiedono più esigenze conoscitive.

Nd03 - La clausola generale

La redazione del bilancio dipende da elementi soggettivi (es: valutazioni del rischio) ma anche oggettivi (es: operazioni di compravendita); da qui la necessità di fissare regole che arginino la soggettività degli amministratori e che cerchino di risolvere il trade-off tra rappresentazione veritiera e limitazione della soggettività delle valutazioni.

Le norme del Codice Civile che disciplinano il bilancio d'esercizio: sono disposte in ordine gerarchico: la clausola generale è considerata prioritaria. Ad essa sono subordinate norme di carattere generale (che definiscono i principi di redazione in termini generali) e norme di carattere specifico (che definiscono regole di dettaglio sulla determinazione ed esposizione dei valori e informazioni da inserire in nota integrativa). Entrambi i tipi di norme possono avere due fonti: Codice Civile o principi contabili italiani.

Art. 2423, I comma ➔ “Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa”.

Art. 2423, II comma ➔ “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio”.

  • Chiarezza: obiettivo generale connesso con il principio di utilità dell'informazione per il destinatario (qualificato). Attiene alla forma di esposizione, che deve permettere di comprendere il contenuto del bilancio. Trova esplicazione nell’art. 2423 ter, in cui il legislatore impone:
    • Rispetto di schemi di bilancio definiti, ordine di esposizione delle voci, divieto di raggruppamento di voci, obbligo di inserimento di nuove voci
    • Adattamento delle voci quando la natura dell’attività lo esige
    • Comparabilità delle voci
    • Divieto di compensazioni di partite
  • Rappresentazione veritiera: riguarda l'aspetto formale (rispetto delle regole e procedure) e l'aspetto sostanziale (trasmettere informazioni attendibili e credibili). Il principio riguarda soprattutto i criteri di valutazione, che devono essere quelli indicati nel Codice Civile e nei principi contabili. Esempio:
  • Correttezza: rispetto di norme e prescrizioni definite dal Codice Civile e dai principi contabili nazionali. Si ritrova in tutte le fasi del processo di costruzione del bilancio: rilevazione e documentazione dei fatti, determinazione dei valori derivanti da operazioni con l'esterno, valutazioni di bilancio, classificazione dei valori negli schemi, ecc. Si sostanzia in:
    • Correttezza aritmetica
    • Correttezza economica (attendibilità e coerenza dei dati con la situazione effettiva dell'impresa)
    • Onestà e neutralità nella costruzione del bilancio (in buona fede)
    • Rispetto e corretta applicazione delle regole valutative stabilite dalla legge e dai principi contabili

Art. 2423, III comma ➔ “Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”.

Art. 2423, IV comma ➔ “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

Art. 2423, V comma ➔ “Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile, se non in misura corrispondente al valore recuperato”.

NB: La deroga quindi ha carattere di eccezionalità, è obbligatoria, estendibile ad ogni disposizione relativa al bilancio, comporta l'obbligo di giustificazione delle conseguenze in nota integrativa e comporta un obbligo di accantonamento degli utili che ne derivano in una riserva non distribuibile.

Nd04 - Principi di redazione del bilancio

I principi generali di redazione del bilancio sono contenuti negli art. 2423 bis, 2423 IV comma e 2423 ter del Codice Civile. Sono subordinati alla clausola generale e forniscono indicazioni generali che orientano la formazione del bilancio. Rappresentano i concetti base che sono gerarchicamente sovraordinati a tutte le norme successivamente dettate (schemi di rappresentazione e criteri di valutazione).

L'OIC 11 espone sia la finalità del bilancio (clausola generale), sia i principi generali di redazione del bilancio. Tali principi sono i fondamenti e le regole di carattere generale cui devono informarsi tutti gli altri principi e criteri contabili che sono specificatamente applicati alle singole voci di bilancio esposte in SP, CE, RF, incluse quelle relative alle imprese che operano in settori specialistici.

Art. 2423 bis ➔ Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

  • La valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività
  • La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto
  • Si possono indicare solo gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
  • Si deve tener conto dei proventi e oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o pagamento
  • Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questi
  • Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente
  • I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro

Art. 2423, IV comma ➔ “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con le quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

Art. 2423 ter, V comma ➔ “Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati in nota integrativa”.

Da queste normative sono stati esplicitati 8 principi di redazione del bilancio:

  1. Prudenza:
    • Non devono essere iscritti in bilancio gli utili non ancora realizzati alla data di chiusura dell'esercizio
    • Devono essere iscritte in bilancio tutte le perdite (comprese anche quelle presunte o probabili).
    Questo porta ad una valutazione asimmetrica delle perdite presunte, che devono essere inserite nel calcolo del risultato dell'esercizio, e degli utili presumibili che invece non possono entrare a far parte del risultato, in quanto non ancora realizzati alla data di chiusura. Il principio di prudenza esprime anche l'atteggiamento che il redattore del bilancio deve tenere nei confronti delle valutazioni dei valori patrimoniali: in presenza di dubbio in sede di valutazione, viene iscritto in Stato Patrimoniale il minor valore positivo per le attività, ed il maggior valore negativo per le passività (questo a ragion del fatto che i finanziatori/creditori sono ritenuti i soggetti chiave secondo la normativa nazionale).
  2. Prospettiva di continuità: Gli amministratori devono redigere il bilancio in base all'ipotesi di continuazione dell'attività. Si fanno delle cosiddette valutazioni di funzionamento, che tengono conto della funzione economica dei singoli elementi considerati (in caso contrario si effettuano valutazioni di liquidazione).
  3. Prevalenza della sostanza sulla forma: Nell'esposizione in bilancio occorre privilegiare gli aspetti sostanziali piuttosto che quelli formali, nel caso i primi si discostino dai secondi. Esempi:
  4. Competenza: Esprime il principio impiegato per assegnare il risultato economico all'esercizio cui si riferisce il bilancio. Prevede che:
    • I ricavi siano imputabili all'esercizio cui sono ricondotte le operazioni di cessione dei beni e produzione dei servizi a cui si riferiscono
    • I costi siano imputabili all'esercizio cui sono ricondotte le operazioni di impiego dei fattori produttivi
    Il tutto indipendentemente dall'esercizio in cui si manifestano le variazioni di debito e di credito (regolamenti differiti o anticipati), e pagamenti e incassi. Per rispettare il principio di competenza, in sede di chiusura del bilancio è inoltre necessario effettuare le scritture di integrazione e rettifica. NB: anticipatamente = RISCONTO → ricavo: passivo → costo: attivo posticipatamente = RATEO → ricavo: attivo → costo: passivo Inoltre secondo il principio di competenza:
    • I ricavi si considerano di competenza quando il processo di beni e servizi da cui deriva il risultato economico è stato completato e lo scambio è già avvenuto (cioè si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà, ad esempio tramite la spedizione).
    • I costi devono essere correlati ai ricavi dell'esercizio. Questo può avvenire per associazione diretta (es: variazioni delle rimanenze associate al valore dei ricavi di vendita), per ripartizione dell'utilità di un bene a utilizzo pluriennale (es: ammortamento), per imputazione diretta di costi al conto economico perché associati al tempo, oppure per imputazione diretta di costi al conto economico per il venir meno dell'utilità pluriennale del bene cui si riferiscono (es: il valore di una immobilizzazione della quale si riconosce estinta l'utilità futura).
  5. Correlazione principi di prudenza e competenza (eventi successivi alla chiusura): L'imputazione dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura, rafforza il principio di prudenza. Possono verificarsi due fatti che avvengono tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di redazione del bilancio da parte degli amministratori (circa 4 mesi):
    • Fatti che evidenziano condizioni che già sussistevano alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio: modifica dei valori delle attività e passività (e nel caso in cui il loro effetto non sia determinabile ne deve dare informazione in nota integrativa). Esempio: causa in corso, accantono a fondi rischi e legali a gennaio ma a marzo la causa si chiude e allora devo correggere l'importo.
    • Fatti che si manifestano successivamente alla data di chiusura del bilancio e che richiederebbero una riduzione di valore o una perdita che non deve essere imputata all'esercizio chiuso. Questi fatti, pur determinando variazioni in valori esistenti alla data di chiusura dell'esercizio, devono essere considerati di competenza di quello successivo (si indicherà in nota integrativa). Esempio: dopo il 31/12 bruciano le merci in magazzino, lo notificherà in nota integrativa ma in stato patrimoniale il dato relativo alle rimanenze (stock) rimane invariato.
    Esempi con le immobilizzazioni:
    • Principio di prudenza: perdita di valore
    • Principio di competenza: ammortamento e perdita di valore
  6. Valutazione separata degli elementi eterogenei delle singole voci: Volto ad evitare che valutazioni cumulative di beni eterogenei compensino perdite presunte (da iscrivere obbligatoriamente) con utili presunti (non iscrivibili). Esempio:
  7. Continuità dei criteri di valutazione e deroghe: Per poter comparare nel tempo i valori di bilancio, i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio ad un altro per certezza dei lettori del bilancio. Esistono dei motivi tipici di deroga a questo principio (ad es: quando una società entra a far parte di un gruppo e bisogna armonizzare i bilanci delle società che vi appartengono), e in questi casi è necessario indicare in nota integrativa la motivazione e l'influenza sulla situazione patrimoniale finanziaria e sul risultato economico. NB: Non è previsto l'obbligo di non distribuire gli utili derivanti dalla deroga.
  8. Rilevanza: Il bilancio deve esporre solo quelle informazioni che hanno un effetto significativo e rilevante sui dati di bilancio o sul processo decisionale dei destinatari, mentre non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Le società devono illustrare in nota integrativa come danno attuazione a questo principio. NB: Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione influenza le decisioni dei destinatari primari del bilancio.
  9. Comparabilità: Indicare per ogni voce di bilancio la voce corrispondente all'esercizio precedente, assicurando che il confronto sia significativo.
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Scienze politiche e sociali SPS/07 Sociologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aliceceron17 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Metodologie e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cantù Elena.
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