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Pluralismo normativo

È collegato alle 4 fonti del diritto:

  • 1. Legislazione statale → leggi create dal parlamento; sono le regole giuridiche più alte. Il governo invece gestisce il potere esecutivo e in situazione di emergenza può emettere atti con il valore di legge. Oggi il diritto è la legge statale, nella monarchia il diritto era quello prodotto dal monarca, ma in passato non c’era solo lo stato che produceva diritto, ma anche altri organi, come i giuristi, i pretori.
  • 2. Dottrina → è la scienza del diritto, ed è l’insieme delle opinioni dei giuristi, come Cicerone.
  • 3. Consuetudini → è una regola giuridica non scritta, tramandata oralmente, valida in una certa comunità e luogo, che gli uomini hanno deciso di seguire spontaneamente perché è buon senso/vantaggioso dal pov morale. Le regole giuridiche sono create per vivere in modo pacifico nella comunità. La legge scritta dà certezza del diritto, fornisce chiarezza del diritto sulle leggi da seguire ≠ la legge orale ha dei vantaggi, è creata dagli uomini, dal basso, ed evolve velocemente nel tempo, essendo non scritta la regola si adatta ai bisogni della società, ma anche degli svantaggi, es. villaggio A e villaggio B hanno consuetudini diverse per uno stesso problema → non c’è uniformità a differenza delle leggi scritte.
  • 4. Giurisprudenza → le sentenze emesse dai giudici. Nel nostro sistema le sentenze non sono fonte di diritto, dove i giudici interpretano solamente la legge dello stato ≠ nel passato i giudici potevano creare diritto, perché non c’erano le altre fonti scritte create dallo stato.

Pluralismo del diritto

A seconda dell’epoca storica queste 4 fonti del diritto hanno rilevanza/un peso diverso.

  • Nella Repubblica Romana le più importanti erano la dottrina e la giurisprudenza.
  • Nell’impero le più importanti era la legislazione statale, perché il diritto doveva essere prodotto dal monarca assoluto, ma le altre 3 fonti rimangono.
  • Nel Medioevo la principale è la dottrina, perché si passa da leggi fatte dall’impero a una situazione confusa in assenza di un'organizzazione statale, quindi i giuristi prendono il sopravvento, insieme alle consuetudini.

Età tardo-antica

In questa epoca il sovrano concentra tutto il potere nelle sue mani, la produzione di diritto è in mano agli imperatori che producono le leges/le costituzione imperiale.

Binomio leges-iura

  • Leges = costituzioni imperiali. È la legge emanata dall’imperatore, che aveva potere legislativo, esecutivo e giudiziario, quindi era il giudice supremo dello stato e anche il capo religioso. La fonte principale di diritto è quindi la legge statale che si identifica con la volontà dell’imperatore, ma l’imperatore essendo assoluto non è tenuto a seguirla → gli imperatori sono legibus solutus = sciolti dall’osservanza della legge.

Le costituzioni imperiali possono essere di due tipi:

  • 1. Costituzioni generali, edicta/leges generales: valevano dovunque e per chiunque nell’impero.
  • 2. Rescritti: sono sempre costituzioni imperiali fatte dall’imperatore, ma con un valore locale, e venivano applicate solo in alcuni casi. Sono risposte scritte che l'imperatore fornisce a privati cittadini o funzionari pubblici, che gli scrivono per risolvere casi giuridici specifici. Nasce come soluzione al caso singolo, ma a volte poteva essere riproposto per tutti i casi simili.
  • 3. A volte con il passare del tempo il rescritto finiva per assumere efficacia generale → diventa una legge generale, ma poiché il diritto cambia, è possibile che venga fatta una nuova consuetudine generale che si sostituisce a quel modo di risolvere il caso → lo stesso problema è risolto in un modo diverso.
  • Iura: criteri di decisione giurisprudenziale. Sono dei principi giuridici estrapolati dalle sentenze dei giudici romani o dalle opere dei giuristi, per risolvere problemi pratici. Principi da sentenze pretori o dottrina giuristi. Talvolta poteva succedere che le sentenze di alcuni giudici potessero assumere valenza generale → cioè che assumessero valore legale pari all’efficacia statale delle leges.

Era complicato per ogni problema scrivere all’imperatore → viene trovata una soluzione alternativa → es. si faceva ricorso agli iura di alcuni pretori o alle opere dei giuristi più bravi.

Leges e iura alla fine dell’impero

Alla fine dell’impero c’è una distinzione:

  • Leges = diritto nuovo, ovvero costituzioni emanate dall’imperatore.
  • Iura = diritto antico, sentenze dei giudici + parti delle opere dei giuristi.

Negli ultimi secoli di vita dell’Impero Romano, il numero di Leges emanate dai vari imperatori e di Iura, era elevatissimo. Si viene quindi a creare una situazione di sovrabbondanza di regole giuridiche, che talvolta si contraddicevano → viene a mancare la certezza del diritto → non si è più sicuri di quale regola giuridica seguire.

L’imperatore dell’Impero romano d’oriente della 1° metà 5 sec., Giustiniano, riformula il diritto romano d’Occidente in Oriente in quanto il diritto romano in oriente è un diritto che si basa su una produzione secolare, era quindi difficile applicare un diritto di questo tipo/così vasto → era necessaria una semplificazione del diritto vigente.

Giustiniano nomina una commissione di giuristi presieduta da Triboniano, con il compito di semplificare il diritto. Perché? Per venire incontro alle esigenze della società, ovvero soluzioni più moderne.

Questa commissione fa un’operazione di selezione e catalogamento delle Leges e degli iura, selezionando quelle che andavano applicate perché rappresentavano le soluzioni migliori, e scartando il resto.

Le quattro categorie della compilazione giustinianea

Fanno una suddivisione in 4 categorie:

  • 1. Istituzioni: 533 d.C., Manuale di diritto, da usare per insegnare il diritto nelle scuole, suddiviso in 4 libri.
  • 2. Digesto: 533 d.C. formato da 50 libri, è una selezione di iura, tra le migliori opere e sentenze; frammenti/passi di circa 40 giuristi/pretori. Problema della selezione: vengono scartate molte sentenze e opere; problema di coordinazione tra i passi, risolto grazie al fatto che Giustiniano permise, a partire dall’idea di selezionare, se poi quello che è stato selezionato è in contrasto, allora è possibile fare delle interpolazioni, modifiche, al testo.
  • 3. Codice: 534 d.C. formato da 12 libri, è una selezione delle leges e iura migliori, disposte in ordine alfabetico, secondo un metodo casistico, ovvero l’esposizione avviene per casi.
  • 4. Novelle: 534-565 d.C. 121 novelle, che sono le nuove leggi fatte da Giustiniano.

Antinomie, interpretazione e lacune del diritto

È possibile che nonostante le interpolazioni, rimangano delle contraddizioni nel testo della costituzione giustinianea → potrebbero esserci delle antinomie, contrasti tra leges diverse, e che il testo sia poco chiaro → cosa succede se l’individuo si trova davanti a questi problemi?

Giustiniano dà delle istruzioni ai giudici:

  • Nel caso di dubbio di interpretazione di una norma esistente, autorizza ad interpretare liberamente, e non letteralmente, e questa interpretazione del giudice ha valore solo in quel caso concreto, e non ha un valore generale, essendo l’imperatore l’unico che può emanare una legge e interpretare con valore generale.

In particolare tra le tecniche di interpretazione:

  • Analogia per leges: devono guardare se c’è un caso analogo → soluzione analoga.
  • Analogia per iuris: se c’è un’opinione di un caso pretore di un caso simile → soluzione simile per sciogliere la controversia.
  • Nel caso di lacuna del diritto, mancanza della legge, → i giudici devono chiedere direttamente un’interpretazione autentica all’imperatore, essendo l’unico che può colmare questa lacuna.

La parte più importante è il digesto, con il quale gli iura vengono trasformati in leges, assumono lo stesso valore, come se fossero stati pronunciati dall’imperatore con una nuova legge.

La compilazione ha carattere esclusivo → si usa solo quello che è al suo interno → problema dottrina.

D'ora in poi l’interpretazione dottrinale, i commenti dei giuristi, non crea più diritto e non possono più alterare il significato della costituzione giustinianea → la dottrina cessa di produrre diritto. Ma l’unica dottrina che vale è quella nel digesto.

NB. La fonte di produzione per eccellenza del diritto è la sentenza imperiale.

Perché? → Perché nel sistema monarchico il sovrano vuole aver il controllo totale, senza dover considerare quello degli imperatori precedenti + perché avevano creato appositamente la compilazione giustinianea.

Giustiniano permette ai giuristi solo di:

  • Tradurre i passi della compilazione da greco in latino o altre lingue, in modo letterale.
  • Fare sommari e riassunti.
  • Elencare i luoghi paralleli, ovvero quei punti della compilazione dove si dice la stessa cosa.

Tutte le altre attività interpretative sono vietate → per evitare che la loro parola porti confusione.

La compilazione giustinianea venne estesa in Italia con la pragmatica sanctio del 554 d.C. → Giustiniano manda i suoi eserciti bizantini in Italia, vincendo su quelli Ostrogoti.

  • Fonda la nuova capitale a Ravenna ammettendola all’Impero Romano d’Oriente.
  • Viene riportato in Italia il diritto Romano, non più quello vecchio, ma la compilazione giustinianea, che era stato abolito dai barbari, che applicarono il loro diritto ponendo fine all'impero romano.

La Chiesa cattolica e il suo diritto nell’età tardo classica

Il cristianesimo passò ad essere:

  • Da religione perseguitata per secoli, perché i cristiani non volevano venerare gli imperatori come divinità terrene.
  • A religione ammessa/culto lecito tollerato e ammesso dallo stato, con l’editto di Milano del 313 d.C. emesso da imp. Costantino, poiché si era diffusa molto, era pericoloso per il potere continuare a perseguitare politicamente e socialmente i cittadini cristiani.
  • A religione esclusiva con l’editto di Tessalonica del 380 d.C. emesso da Teodosio, unica religione ammessa nell’impero, essendosi diffusa ulteriormente, gli imperatori si resero conto che potevano appoggiarsi alla chiesa cattolica per governare meglio lo stato.

La chiesa creò così il proprio diritto → il diritto canonico, diritto tipico dei cristiani cattolici.

  • Ogni culto ha il proprio diritto, le altre varianti del cristianesimo, anglicano, battista, ... non hanno questo diritto.

Si sviluppa nell’impero romano tra i cristiani cattolici che vivono in comunità, secondo un'organizzazione piramidale, papa → vescovi → parroci → …, basata su quella dell’impero romano.

Impero romano Chiesa cattolica
Organizzato in province Organizzato in diocesi
A capo dello stato imperatore A capo della chiesa vescovo romano/papa
Senato Assemblee dei vescovi
Iura Lettere dei padri della chiesa
Rescritti Decretali pontificie
Imperatore è giudice supremo Papa è giudice supremo
Stato: diritto giuridico che si occupa della sfera temporale Chiesa: crea un diritto, d. canonico, che disciplina la sfera spirituale

Regole che i cristiani devono seguire per arrivare in paradiso e avere la salvezza dell’anima + troviamo anche dei comportamenti simili nei due diritti → es. uccidere:

  • Per d. romano è un reato.
  • Per d. canonico è un peccato → in entrambi i casi viene punito.

Fonti del diritto canonico

Per quanto riguarda le fonti del diritto canonico, dove si trovano le regole giuridiche della chiesa?:

  • Sacre Scritture.
  • Bibbia, antico + nuovo testamento.
  • Testi dei padri della chiesa, Sant’Ambrogio, Sant'Agostino*, San Tommaso, ... Spesso i vescovi erano anche ambasciatori romani, ovvero giuristi; creano lettere simili agli iura dei romani. *È un peccato, usura, prestare denaro aspettandosi indietro un interesse.
  • Legislazione conciliare: le decisioni emesse dai concilii, le assemblee dei vescovi. Canoni = norme conciliari.
  • Decretali pontificie: lettere con cui il vescovo di Roma rispondeva a specifici quesiti sollevati da varie autorità, per primo ad altri vescovi, o anche da privati cittadini; in merito a questioni ecclesiastiche e anche questioni non religiose, temporali, ≈ ai rescritti dell’imperatore → valeva la stessa regola dei rescritti → la regola nata per risolvere un caso specifico, poteva diventare regola generale.

Il papa stava diventando il 1° vescovo sopra gli altri, come una guida per gli altri vescovi, ma anche istanza giurisdizionalista d’appello, cioè produttore di diritto.

Se un cittadino non era soddisfatto delle decisioni dei vescovi, poteva appellarsi al papa, anche se il ricorso al papa era qualcosa di eccezionale, per casi più particolari.

Le invasioni barbariche e il Medioevo

Per convenzione siamo soliti distinguere il Medioevo in Alto e Basso Medioevo:

  • L’Alto Medioevo è racchiuso tra il 476 d.C., caduta dell’Impero romano d’Occidente, e l’XI secolo, cioè l’anno Mille;
  • Il Basso Medioevo è invece racchiuso fra l’XI e il XV secolo, 1492, scoperta dell’America.

Molto tempo prima della caduta della parte occidentale dell’Impero - prima quindi del 476 d.C. – erano già iniziate le invasioni barbariche all’interno dei confini dell’Impero romano.

Però, fu soprattutto fra la fine dell’età Tardo-Antica e l’inizio del Basso Medioevo che molti popoli barbarici riuscirono a varcare i confini dell’impero e a stanziarsi stabilmente nelle province dell’Europa occidentale, formando dei veri e propri Regni autonomi; portandosi dietro un insieme di regole giuridiche che erano consuetudinarie → sul piano del diritto vigente, il diritto dei popoli barbarici si basava su consuetudini, ovvero regole giuridiche per loro vincolanti tramandate oralmente che essi seguivano, rispettavano e applicavano per tradizione.

In un secondo momento, dopo essere entrati a contatto con i Romani e con il loro diritto scritto, anche i barbari iniziarono però a emanare dei complessi normativi di leggi scritte, perché si erano resi conto della superiorità del diritto scritto romano e che era opportuno mettere per iscritto anche le loro consuetudini, così che fossero meglio conosciute e rispettate da tutti.

Sorge il problema se a questo nuovo complesso normativo scritto dei barbari, andasse riconosciuto un carattere di personalità o territorialità del diritto.

  • La personalità del diritto comporta la contemporanea vigenza di più legislazioni all’interno dello stesso ordinamento giuridico, ossia di tanti complessi normativi quanti sono i popoli insediati in un territorio: ciascun popolo vive, quindi, secondo il diritto della propria natio di appartenenza. Prevede quindi la conservazione di diritti separati per le diverse etnie presenti in un regno.
  • La territorialità del diritto prevede l’applicazione di uno stesso diritto a tutti i popoli, indipendentemente se stranieri o cittadini del regno, presenti su un territorio.

Se per lungo tempo si è sostenuto che il diritto dei barbari fosse riconducibile al principio di personalità del diritto, la tesi oggi prevalente ritiene corretto parlare di personalità del diritto solo dopo l’VIII secolo e in relazione al diritto vigente nel Regno dei Franchi, nel cui ambito vivevano anche numerosi altri popoli come i Burgundi, i Sassoni, gli Alamanni, i Bavari.

Nel caso in cui il problema riguarda due soggetti appartenenti allo stesso popolo, si andrà a considerare il diritto tipico di quel popolo.

Se il problema riguarda 2 popoli diversi, quale diritto si applica? → soluzioni:

  • Se il problema è di ordine pubblico, es. penale, come omicidio, e quindi i due diritti lo risolvono in modo diverso, si sceglie una delle due soluzioni offerte dai due diritti; in particolare, se i conquistatori sono i Longobardi si andrà a seguire il diritto dei longobardi perché sono loro che governano, o il contrario.
  • Se la questione è meno importante dal pov pubblico, es. compravendita, inadempimento prestazione, ... si lascia ai due soggetti coinvolti la possibilità di scegliere quale diritto seguire → spesso i Longobardi rinunciavano all’applicazione del proprio diritto perché ritenevano quello Romano superiore.

Editto di Rotari

Nel 643 d.C. il re longobardo Rotari, emanò la prima legge scritta longobarda, per i romani la legge è la costituzione, per i longobardi è chiamata editto → l’Editto di Rotari.

Esso era fondato sulle consuetudini longobarde, cowarfide → ma perché? → perché i Romani vivevano sulla base di un diritto scritto, il che era un vantaggio perché nessuno poteva discutere sul contenuto della legge essendo scritta.

L’editto di Rotari è una legge regia che fissa per iscritto le consuetudini del popolo longobardo, e introduce anche norme nuove modellate sul diritto romano e sulle leggi di altri popoli barbari.

Il contenuto dell’editto:

  • Prima parte dell’editto dedicata al piano penale, reati politici, reati contro la persona, reati contro le cose, … → il contenuto dell’editto è per di più di matrice penale, reati politici, reati contro la persona, reati contro le cose, …, essendo lo stato interessato a mantenere la pace pubblica;

Inizia dal disciplinare i reati politici, reati che mettono in pericolo la pace dello stato, come attentati alla vita del re, rivo

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Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher aloap-annam di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Elementi di storia del diritto medievale e moderno e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Rondini Paolo.
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