Domande sulle obbligazioni
La prestazione e i requisiti dell’obbligazione
Che cos’è la prestazione? Quali sono i requisiti essenziali della prestazione perché l’obbligazione nasca?
La prestazione è il comportamento che il debitore deve tenere per soddisfare l’interesse del creditore. Non esistono limiti astratti al contenuto della prestazione; tuttavia, affinché possa nascere un’obbligazione giuridicamente rilevante, la prestazione deve necessariamente possedere alcuni requisiti essenziali. In mancanza di questi requisiti, l’obbligazione non nasce affatto: il debitore non è obbligato e il creditore non acquista alcun diritto.
I requisiti della prestazione sono la liceità, la possibilità, la determinatezza o determinabilità e la patrimonialità. Un esempio classico per comprendere la necessità di tali requisiti è quello del cosiddetto “contratto del killer”: l’accordo con cui una persona si obbliga a uccidere qualcuno in cambio di un compenso. In questo caso la prestazione è illecita, per cui non nasce alcuna obbligazione giuridica: non esiste né l’obbligo di uccidere né il diritto a ricevere il pagamento.
La patrimonialità indica che la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica, nel senso che deve poter incidere sul patrimonio ed essere valutabile in termini economici, anche solo ai fini di un eventuale risarcimento del danno.
Questi requisiti sono richiesti per garantire la certezza del diritto. Poiché l’obbligazione è coercibile, il creditore può agire in giudizio e richiedere il risarcimento del danno. Tuttavia il giudice può condannare al risarcimento solo se l’obbligazione è sufficientemente determinata o determinabile. Se l’obbligazione è troppo generica il giudice non avrebbe i criteri oggettivi per stabilire l’entità del danno.
La determinatezza o determinabilità della prestazione diventa quindi fondamentale proprio nel momento dell’inadempimento, quando occorre quantificare il danno. Tutti i criteri di liquidazione del danno presuppongono infatti una prestazione chiaramente individuabile.
Questo problema si accentua ulteriormente quando la prestazione non consiste nella consegna di una cosa materiale, ma in un fare o in un non fare. Ad esempio, l’impegno a eseguire un’opera, a tenere un concerto o a non svolgere una certa attività pone questioni molto più complesse sotto il profilo della valutazione economica.
Si pensi al caso di un cantante famoso che si obbliga a tenere un concerto in una determinata data e poi non si esibisce. Il risarcimento del danno non può essere valutato in modo astratto, ma deve tener conto del valore economico concreto di quella prestazione. Non è la stessa cosa se a mancare è la prestazione di un artista di fama internazionale oppure quella di un coro amatoriale. In questi casi entrano in gioco i criteri di liquidazione del danno, come il danno emergente, che comprende ad esempio il rimborso dei biglietti acquistati dagli spettatori, e il lucro cessante, cioè il mancato guadagno subito da soggetti che avrebbero tratto profitto dall’evento, come tecnici, elettricisti o addetti al palco.
Valutazione economica nel diritto romano
Perché la prestazione deve essere valutabile economicamente nel diritto romano?
Da ciò si comprende perché l’obbligazione debba essere suscettibile di valutazione economica e non semplicemente affettiva. Questo principio è particolarmente chiaro se si guarda al diritto romano, nel quale non esisteva la condanna in forma specifica, ma solo la condanna al risarcimento del danno. Per risarcire un danno è necessario poterlo tradurre in termini patrimoniali. Un animale d’affezione, per i Romani, era considerato soltanto una cosa, una res. Analogamente, se qualcuno distrugge un disegno realizzato da un figlio, al quale il genitore era profondamente affezionato, nel diritto romano non sarebbe stato riconosciuto alcun risarcimento, perché non esisteva il concetto di danno non patrimoniale. Non erano ancora elaborati il danno morale, il danno biologico o il danno esistenziale, che sono invece conquiste del diritto contemporaneo.
Custodia della prestazione
Quale responsabilità ha il debitore nella custodia della prestazione?
Una delle responsabilità del debitore è la custodia, ovvero la protezione del bene o dell’oggetto della prestazione. Tale responsabilità è esclusa in caso di fortuito, evento imprevedibile e inevitabile.
Scioglimento del vincolo obbligatorio
Cos’è lo scioglimento del vincolo obbligatorio? Cosa significa solvo?
L’obbligazione si conclude con lo scioglimento del vincolo, concetto che richiama l’idea di liberarsi dalle “catene”. Il termine latino solvo indica proprio questo scioglimento.
L’obbligazione si estingue con l’adempimento, cioè quando il debitore esegue esattamente la prestazione dovuta. L’esattezza dell’adempimento è fondamentale: se il debitore non adempie nei tempi stabiliti, si verifica un inadempimento per ritardo, che prende il nome di mora.
Adempimento e mora
Il debitore in mora è colui che è in ritardo nell’esecuzione della prestazione. Si distingue tra mora ex re e mora ex persona. Quando è previsto un termine di adempimento, la mora scatta automaticamente allo scadere del termine. Quando invece il termine non è stabilito, è necessario che il creditore costituisca formalmente in mora il debitore mediante un atto. Un esempio tipico è il comodato: il comodante può chiedere in qualsiasi momento la restituzione della cosa, ma il comodatario diventa moroso solo dopo la richiesta.
Il debitore, dunque, deve eseguire la prestazione nei termini, nel luogo e nelle modalità stabilite. Solo così l’obbligazione si estingue e il vincolo giuridico viene definitivamente sciolto.
Effetti economici della mora
Quali sono gli effetti economici della mora (interessi, danno)?
Le conseguenze della mora sono rilevanti. Innanzitutto, dal momento della mora decorrono automaticamente gli interessi, che possono essere legali o convenzionali, cioè stabiliti dalle parti.
La mora incide anche sull’impossibilità sopravvenuta della prestazione: in generale, se la prestazione diventa impossibile per cause non imputabili al debitore, questi è liberato. In caso di mora, vedi la prossima domanda.
Differenza tra mora ex re e mora ex persona
Differenza tra mora ex re e mora ex persona?
- Mora ex personae: Il ritardo dipende dalla volontà o colpa del debitore. Il debitore non adempie entro il termine stabilito, seppur avesse la possibilità di farlo. In questo caso il debitore è responsabile e deve risarcire gli eventuali danni derivanti dal ritardo.
- Mora ex re: Il ritardo è dovuto al fatto che la prestazione stessa non è più disponibile o non può essere consegnata. In questo caso il debitore non ha colpa diretta, ma la mora nasce dall’oggetto della prestazione. Tuttavia, se era tenuto a custodire o preservare la cosa e la sua negligenza ha fatto sì che non accadesse, la responsabilità può comunque ricadere su di lui.
Fonti delle obbligazioni
Per comprendere come nasce un vincolo obbligatorio occorre innanzitutto individuare le fonti delle obbligazioni, cioè gli eventi o gli atti da cui l’obbligazione trae origine.
Definizione di contratto nel diritto romano vs diritto moderno
È importante distinguere l’ambito del diritto privato da quello del diritto pubblico: obbligazioni come il pagamento delle imposte o dei tributi non nascono da un contratto, ma da un’imposizione autoritativa dello Stato. Esse non rientrano quindi nei rapporti tra privati (inter cives). Le obbligazioni di diritto privato, invece, nascono tipicamente da rapporti volontari tra cittadini oppure da comportamenti illeciti che arrecano un danno.
In questa sede ci concentriamo sulle obbligazioni che nascono da contratto e da atto illecito.
Principio di tipicità e principio consensualistico
Quali differenze ci sono tra principio di tipicità (diritto romano) e principio consensualistico (diritto moderno)?
Nel diritto moderno, l’articolo 1321 del codice civile lo definisce come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Tuttavia, questa definizione richiede una precisazione storica: oggi il contratto può produrre sia effetti obbligatori sia effetti reali, mentre nel diritto romano il contratto aveva esclusivamente effetti obbligatori.
Nel sistema romano, infatti, vigeva il principio di tipicità: solo i contratti espressamente riconosciuti dall’ordinamento producevano effetti giuridici, e tali effetti erano sempre e soltanto obbligatori. Il trasferimento dei diritti reali, come la proprietà, richiedeva atti diversi dal contratto, quali la mancipatio, la traditio o l’in iure cessio. Il contratto, quindi, non trasferiva direttamente la proprietà, ma faceva nascere l’obbligo di trasferirla.
Nel diritto moderno, invece, opera il principio consensualistico, in base al quale il semplice consenso delle parti può essere sufficiente a produrre effetti reali. Nella compravendita attuale, ad esempio, la proprietà del bene può trasferirsi per effetto del solo accordo, senza necessità di atti ulteriori.
Autonomia contrattuale e limiti
Cos’è l’autonomia contrattuale e quali limiti ha?
Questa evoluzione si riflette nell’articolo 1322 del codice civile, che sancisce l’autonomia contrattuale. Le parti sono libere di determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge, possono stabilire effetti reali o obbligatori, introdurre termini e condizioni e, soprattutto, concludere anche contratti che non appartengono ai tipi espressamente previsti dal legislatore. I contratti disciplinati dalla legge sono detti contratti tipici, mentre quelli creati dall’autonomia privata sono contratti atipici, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
È ciò che accade frequentemente nella pratica professionale, soprattutto nell’ambito del diritto commerciale e societario: gli avvocati costruiscono schemi contrattuali nuovi per soddisfare esigenze economiche specifiche, purché tali schemi non violino norme imperative o principi fondamentali. La valutazione di liceità, tuttavia, è storica e mutevole: ciò che oggi è considerato lecito potrebbe non esserlo domani, e viceversa.
Un esempio emblematico è quello della maternità surrogata. L’accordo con cui una donna si impegna a portare avanti una gravidanza in cambio di un corrispettivo economico è certamente un atto che produce obbligazioni, ma attualmente non è ritenuto lecito nel nostro ordinamento. La conseguenza principale non è tanto una sanzione penale automatica, quanto l’assenza di tutela giurisdizionale: se una delle parti non adempie, l’altra non può efficacemente rivolgersi al giudice per ottenere l’esecuzione o il risarcimento.
Tutela giurisdizionale e validità delle obbligazioni
Perché la tutela giurisdizionale è cruciale nella validità delle obbligazioni?
Questo chiarisce un punto fondamentale: la tutela giurisdizionale è la chiave di volta del sistema. Finché le parti adempiono spontaneamente, l’illiceità del contratto può rimanere sullo sfondo; il problema emerge nel momento dell’inadempimento, quando si chiede l’intervento del giudice.
Per questo motivo è essenziale individuare con precisione il momento e il luogo di conclusione del contratto. Se una parte formula una proposta e l’altra risponde con una controproposta, l’accordo non è ancora concluso. La determinazione del momento e del luogo della conclusione del contratto è decisiva non solo per stabilire se il contratto esiste, ma anche per individuare il foro competente, cioè il giudice territorialmente competente a decidere eventuali controversie. Questa esigenza era già avvertita nel diritto romano.
Dolo nell’inadempimento contrattuale
Che ruolo ha il dolo nell’inadempimento contrattuale?
Una volta accertata l’esistenza del contratto, il giudice ne analizza il contenuto: individua i diritti e gli obblighi delle parti, verifica se le prestazioni rispettano i requisiti richiesti dall’ordinamento e accerta le cause dell’eventuale inadempimento. L’inadempimento può dipendere da impossibilità sopravvenuta, caso fortuito o forza maggiore, oppure da colpa o dolo del debitore. Il dolo non è esclusivo del diritto penale: esiste anche l’inadempimento doloso, quando il debitore sceglie volontariamente di non adempiere.
Infine, il giudice valuta la liceità del contratto, verificando se esso persegua interessi meritevoli di tutela o se, al contrario, contrasti con l’ordinamento giuridico.
Le fonti principali delle obbligazioni secondo Gaio
Dal punto di vista storico, il termine contractus deriva dal verbo contrahere, che significa “stringere insieme”, ed esprime l’idea di due volontà che si incontrano e si vincolano per il perseguimento di uno scopo comune. Secondo il giurista Gaio, le obbligazioni nascono fondamentalmente da due fonti: il contratto e il delitto. Ogni obbligazione deriva quindi o da un accordo o da un comportamento illecito.
Il nostro ordinamento, tuttavia, non accoglie questa bipartizione, ma una tripartizione, come risulta dall’articolo 1173 del codice civile. Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. Accanto al contratto e al fatto illecito esiste dunque una categoria residuale, che comprende tutte le ipotesi non riconducibili alle prime due.
In questa terza categoria rientrano diverse figure. Un esempio è il legato, con cui il testatore attribuisce a un soggetto un diritto obbligatorio senza che vi sia alcun accordo tra le parti. Vi rientrano anche le promesse unilaterali, che producono obbligazioni pur in assenza di consenso bilaterale.
Un altro esempio è rappresentato dagli alimenti, che sorgono in forza della legge e non di un accordo. Ancora, la gestione di affari altrui (negotiorum gestio) si verifica quando qualcuno, spontaneamente e senza incarico, gestisce un affare di un altro soggetto: in tal caso nasce un rapporto obbligatorio che impone il rimborso delle spese sostenute. Rientra in questa categoria anche la solutio indebiti, che dà luogo a un’obbligazione di restituzione quando una persona paga per errore una somma non dovuta.
Gaio stesso si rese conto dei limiti della bipartizione originaria ed elaborò una classificazione più articolata, distinguendo tra contratti, delitti e una terza categoria eterogenea. In origine, infatti, il termine contractus aveva per Gaio un significato più ampio rispetto a quello moderno e comprendeva tutte le situazioni che davano luogo a un vincolo obbligatorio, indipendentemente dal modo in cui esso si era formato. Gaio guardava quindi più agli effetti dell’obbligazione che al suo momento genetico.
Tra le obbligazioni che non sono né contrattuali né illecite rientrano anche i patti, che non erano contratti tipici e, in linea generale, non godevano di tutela giudiziaria. Tuttavia, in casi eccezionali, il pretore poteva riconoscerli in via difensiva. Un esempio è il patto di remissione del debito: se il creditore, dopo un contratto, dichiara di non voler più pretendere il pagamento, il pretore può opporre tale patto alla sua successiva pretesa giudiziale. La tutela del patto opera quindi solo a favore del convenuto.
La seconda grande categoria di fonti delle obbligazioni è rappresentata dalla responsabilità da atto illecito, che nel linguaggio romano prende il nome di delitto. Si tratta dell’unica ipotesi in cui l’obbligazione non nasce da un accordo, ma da un comportamento contrario al diritto. Nel nostro ordinamento, l’atto illecito è disciplinato dall’articolo 2043 del codice civile, secondo cui qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga chi lo ha commesso a risarcire il danno.
È fondamentale distinguere tra responsabilità contrattuale e responsabilità da atto illecito. Anche l’inadempimento di un contratto costituisce una condotta contra ius e comporta l’obbligo di risarcire il danno, ma in questo caso la responsabilità nasce dalla violazione di un obbligo che deriva da un rapporto contrattuale già esistente.
La responsabilità extracontrattuale, invece, riguarda tutti i casi in cui il danno deriva da un comportamento illecito che non consiste nell’inadempimento di un contratto, perché tra le parti non esisteva alcun vincolo contrattuale precedente.
Nel diritto romano, molti illeciti penalmente rilevanti ma di minore gravità erano qualificati come delitti privati, come il furto, la rapina, l’ingiuria e il danneggiamento. In questi casi, il responsabile era tenuto sia al risarcimento del danno sia al pagamento di una pena pecuniaria, e la competenza spettava al giudice privato. Questo sistema dimostra come la responsabilità da atto illecito fosse concepita come una fonte autonoma di obbligazioni, distinta dal contratto.
Accanto ai contratti e ai delitti, Gaio individua dunque una terza categoria di atti o fatti idonei a far sorgere obbligazioni. Si tratta di una categoria residuale, nella quale rientrano situazioni che producono obbligazioni pur non essendo né contratti né delitti, come i legati, la gestione di affari altrui, la solutio indebiti e gli obblighi alimentari.
Quasi contratti e quasi delitti nell’epoca giustinianea
Quasi contratti e quasi delitti (epoca giustinianea)
Nel VI secolo d.C., in età giustinianea, questa impostazione viene modificata. I giuristi bizantini, sensibili a una maggiore simmetria sistematica, abbandonano la tripartizione di Gaio e suddividono le fonti delle obbligazioni in quattro categorie: contratti, quasi contratti, delitti e quasi delitti.
Il termine quasi non va inteso in senso letterale come “più o meno” o “in modo approssimativo”,
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Domande di esame di Istituzioni di Diritto Romano
-
Domande esame Istituzioni di diritto pubblico
-
Domande esame Diritto Romano (Miglietta - trento)
-
Diritto romano: Domande frequenti aggiornato