I gruppi multinazionali tra diritto nazionale, convenzionale e europeo e il diritto tributario internazionale
Il diritto tributario internazionale comprende tutte quelle regole (nazionali ed internazionali) che si riferiscono alla tassazione di attività (d’impresa, di lavoro autonomo, dipendente) ed investimenti. Un esempio è un soggetto residente in Italia che svolge la sua attività lavorativa in Francia e come i due sistemi coinvolti collaborano oppure investimenti veri e propri. Sempre più le attività economiche sono multinazionali quindi assume sempre più importanza.
Doppia imposizione internazionale
Quando ci troviamo nelle situazioni sopra descritte abbiamo il problema della doppia imposizione:
- Doppia imposizione giuridica: sono applicate imposte comparabili in due o più Stati sullo stesso contribuente e sullo stesso reddito per lo stesso periodo d’imposta. Questa situazione è specifica del diritto/contesto internazionale, è difficile che emerga a livello nazionale (es. imposte che si combinano sullo stesso presupposto come le sovraddizionali).
- Doppia imposizione economica: sono applicate imposte comparabili in due o più Stati su contribuenti diversi in relazione allo stesso reddito (nella sostanza). Lo stesso reddito viene tassato in capo a due soggetti economici, ad esempio utili societari (doppia tassazione in capo alla società IRES e in capo ai soci IRPEF). Può essere internazionale quando la società è residente in un paese diverso da quello del socio.
Il problema è che ci sono casi dove si può avere insieme una doppia imposizione giuridica ed economica, vedi esempio dopo.
Origine della doppia imposizione internazionale
Uno dei principi fondamentali del diritto tributario italiano è l’art. 53 della Costituzione: tutti sono tenuti a concorrere alle pubbliche spese in relazione alla loro capacità contributiva. Mentre uno dei principi del diritto internazionale tributario fondamentale è il ragionevole legame economico che serve per limitare la potestà impositiva dello Stato, che va visto sotto due diverse prospettive:
- Soggettivo, legame del soggetto col territorio (residenza) quindi lo Stato può tassare su base mondiale (tassazione su base mondiale), soggezione ad imposta su tutti i redditi, ovunque prodotti (tipica dei residenti).
- Oggettivo, legame del presupposto economico dell’imposta con territorio, il più facile da capire (tassazione su base territoriale), soggezione ad imposta sui soli redditi prodotti nel territorio dello Stato (tipica dei non residenti).
Quindi ci sono i chiari presupposti per una doppia imposizione giuridica internazionale, si crea concorrenza tra residenza e fonte (due Stati tassano autonomamente un fatto e quindi concorrono).
Caso 1: Doppia imposizione giuridica internazionale
Una società italiana opera in Francia tramite una stabile organizzazione (locali, dipendenti) quindi per le regole di diritto tributario internazionale quel reddito di impresa è ancorato alla Francia che lo tassa (30%). Ma essendo la società residente in Italia (world wide taxation), il reddito è doppiamente tassato (un altro 30%).
Caso 2: Doppia imposizione economica internazionale
Una società residente in Italia costituisce una società fisica controllata in Germania. Assumendo che la società tedesca realizzi un utile di 100 che viene tassato al 30% ricavando un utile netto di 70. Se la società tedesca gira interamente questo utile alla società madre italiana (socia) che viene tassato di nuovo al 30%, ricavando un utile finale di 51.
Caso 3: Doppia imposizione economica e giuridica internazionale
Società italiana che costituisce una controllata in Germania. La tedesca produce un utile di 100 e paga il 30% di imposte. Distribuisce l’utile netto all’italiana ma la Germania, visto che il dividendo è prodotto da una residente e distribuito a non residente, può tassare il soggetto non residente (come nel primo caso) con una ritenuta del 20%. Sui dividendi c’è un’imposta sostitutiva dell’IRPEF realizzata con il meccanismo della sostituzione a titolo d’imposta (quindi è completa, non deve essere più ritassato, non è il meccanismo ordinario), quindi Germania applica una ritenuta a titolo d’imposta che poi viene versata allo Stato italiano. Se la ritenuta fosse stata effettuata a titolo d’acconto non sarebbe alternativa all’imposizione ordinaria, ma sarebbe solo una parte/anticipazione della stessa.
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