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Diritto del lavoro

Diritto sindacale e diritto del lavoro

28 settembre: Da un punto di vista teorico il diritto del lavoro si divide in due parti:

  • Diritto sindacale: dedicato ai rapporti collettivi del lavoro
  • Diritto del lavoro: dedicato ai rapporti individuali del lavoro

Iniziamo dal diritto sindacale perché la disciplina del rapporto individuale di lavoro si fonda sulla disciplina collettiva (contrattazione collettiva). Il diritto del lavoro, oltre ad essere regolato dalle norme, quindi dalla legge, è regolato dalla contrattazione collettiva.

Evoluzione storica del diritto del lavoro

Il diritto del lavoro, in senso lato, è il frutto di un'incredibile stratificazione normativa (evoluzione con riforme nel tempo). Questa stratificazione ci fa capire la delicatezza di questa materia da un punto di vista sociale; quando parliamo di diritto del lavoro ci riferiamo al diritto che regola le prestazioni lavorative.

La stratificazione normativa si divide in diverse fasi evolutive che rappresentano l'evoluzione sociale ed economica del nostro paese. Il rapporto contrattuale assume una valenza particolare e diversa a seconda del periodo storico.

Il contratto di lavoro subordinato è un istituto contrattuale piuttosto recente nell'evoluzione del diritto, nasce infatti, in Italia, nella seconda metà del 1800 con la Rivoluzione industriale, la quale fa emergere dalla realtà sociale questi nuovi rapporti di carattere contrattuale. I rapporti di lavoro fino a qui si caratterizzavano per l'indipendenza del lavoratore (es. artigiani). Soltanto con la rivoluzione si verifica la nascita di una categoria sostanziosa di soggetti che traggono sostentamento da un altro soggetto (l'imprenditore).

Siamo dunque all'inizio della produzione di massa, emerge una nuova categoria sociale la cui prestazione per due elementi:

  • Prestazione svolta alle dipendenze di un altro soggetto: il contraente perde buona parte della sua autonomia contrattuale per essere diretto dall'altro contraente nell'esecuzione del contratto.
  • Categoria sociale di soggetti che traggono la propria fonte di sostentamento da questo rapporto contrattuale.

Quindi a partire dalla metà dell'800 iniziano ad emergere questi rapporti contrattuali nella realtà sociale senza che ancora l'ordinamento abbia elaborato delle regole per poter disciplinare questo tipo di contratto.

La nascita del diritto del lavoro

Perché nasce il diritto del lavoro? Per poter disciplinare questo rapporto di lavoro caratterizzato per una prestazione svolta in regime di subordinazione. Nel rapporto di lavoro subordinato storicamente si assiste ad una forte disparità di poteri tra i due contraenti. Nel diritto del lavoro il legislatore, fin dall'origine, si accorge di una forte disparità (in favore del datore di lavoro) tra le parti.

Questa disparità si traduce nella regolamentazione di questo contratto: uno degli obbiettivi del legislatore è stato quello di riequilibrare questa disparità contrattuale tra le parti in modo da colmare la differenza tra le posizioni delle parti. Prima ancora che il legislatore intervenisse, gli strumenti per riequilibrare questa disparità contrattuale sono emersi quasi spontaneamente nella realtà economica. Lo strumento principale è stato quello dell'organizzazione collettiva dei lavoratori (sindacato: organismo di rappresentanza).

I lavoratori hanno iniziato alla fine dell'800 a coalizzarsi tra di loro spontaneamente in modo tale da rivendicare condizioni economiche/retributive migliori rispetto a quelle offerte dal datore di lavoro. Queste coalizioni hanno cercato di fare pressione sul datore di lavoro attraverso lo strumento dello sciopero (astensione collettiva; strumento di pressione contrattuale) con l'idea di far in modo che i singoli datori di lavoro, pressati dal fatto di avere una certa quantità di lavoratori che non prestano la loro attività lavorativa con inevitabili conseguenze economiche per l'impresa, accettassero le condizioni offerte dalla maggioranza dei lavoratori scioperanti.

Lo sviluppo legislativo del contratto di lavoro

Il contratto di lavoro ha quindi lo scopo di stabilire le condizioni retributive applicabili a tutti i lavoratori di quella categoria o di quella azienda. Soltanto ai primi del 900 il legislatore inizia ad occuparsi della disciplina di questo contratto. Perché con questo ritardo? Nell'ideologia liberale dell'800, i contraenti erano su un piano di assoluta parità formale quindi nella visione teorica dell'epoca non vi poteva essere alcun intervento del legislatore a favore di una parte e a discapito dell'altra; un intervento di questo tipo avrebbe rotto la parità tra le parti.

All'inizio, con il codice Zanardelli, il legislatore reprime lo sciopero. Quindi il primo approccio del legislatore alla materia rispondeva ai tipici principi dell'ideologia liberale. È soltanto in un secondo momento che il legislatore inizia ad intervenire per ragioni prettamente di conservazione dell'ordine pubblico. La prima legge dell'ordinamento giuslavoristico risale al 1898; il legislatore interviene con la legge n. 80, al fine di introdurre l'assicurazione obbligatoria in materia di infortuni e malattie professionali.

Il legislatore introduce questo obbligo a carico del datore di lavoro per tutelare l'ordine pubblico, al fine di evitare che l'alto numero di infortuni dell'epoca potesse pregiudicare l'ordine sociale, la tranquillità all'interno della società (impossibilità di lavoro -> no retribuzione -> disordini di carattere sociale).

Dal 1898, superato lo scoglio del non dover intervenire in materia di lavoro subordinato, abbiamo un susseguirsi di interventi legislativi che pezzettino per pezzettino iniziano a costruire un sistema di tutele, di protezione, su diversi versanti (versante del rapporto contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore; versante della protezione del singolo lavoratore rispetto tutti quegli eventi che possono comportare la sospensione della prestazione lavorativa).

Protezione sociale del lavoratore

Stessa cosa per quanto riguarda la malattia succedeva per la vecchiaia, gravidanza, ...; inizia a costruirsi, accanto al diritto dei contratti di lavoro subordinato, il diritto della previdenza sociale: insieme di tutele che si occupano di garantire il sostentamento del lavoratore in tutti quei casi in cui, in ragione delle condizioni di salute o di altri eventi, la prestazione lavorativa non possa essere svolta.

Alla fine del 1800 il legislatore inizia a istituire la magistratura probivirale. I probiviri erano degli arbitri che intervenivano nelle controversie tra datore di lavoro e lavoratore. Si trattava di controversie che non avevano alcuna regola di soluzione (il legislatore ancora non aveva disciplinato compiutamente il contratto di lavoro subordinato). Quindi questi primi ruoli di questi probiviri, a partire dal 1800 in poi, forniranno al legislatore una serie di ispirazioni per poter intervenire poi con regole di carattere legale.

Il periodo fascista e l'ordinamento corporativo

Nel nostro ordinamento, a partire dal 20ennio fascista, abbiamo quasi un regresso dell'ordinamento rispetto all'evoluzione tipica degli altri ordinamenti europei. In questo periodo, infatti, il legislatore ritorna a sanzionare e a reprimere lo sciopero come reato ed inoltre inizia un'opera di pubblicizzazione del fenomeno sindacale, con una forte valenza ideologica, perché il legislatore introduce il monopolio del sindacato fascista; quindi, limita fortemente la libertà sindacale, la libertà dei lavoratori di creare liberamente nuovi organismi di carattere collettivo.

Il legislatore impone un unico sindacato (quello fascista) per ogni categoria di lavoratori. Siamo di fronte all'ordinamento corporativo. Caratteristica di questo ordinamento corporativo: riconosciuto sul piano pubblicistico, chiuso, unico (per ogni categoria di lavoratori) e quindi dotato di un monopolio; quindi, a ciò si accompagnava una limitazione alla libertà del fenomeno sindacale sul resto dei lavoratori. Il sindacato unico aveva una funzione particolare dal punto di vista contrattuale, infatti, il sindacato corporativo, aveva il potere di poter stipulare con la controparte (il singolo datore di lavoro o l’organizzazione che accoglie più datori di lavoro) contratti collettivi con efficacia omnes, quindi applicabile a tutti i lavoratori di quella categoria.

L'ordinamento corporativo è differente da quello costituzionale accolto dall’art. 39. Il nostro Codice Civile del 1942 risponde in numerose norme a questo ordinamento corporativo, a questo sistema di regolazione pubblicistica del fenomeno sindacale. Il Codice Civile ha infatti molte norme dedicate al contratto collettivo; norme che però, per giurisprudenza costante, si ritengono non applicabili al contratto collettivo post Costituzione perché si tratta di due contratti collettivi ontologicamente differenti:

  • Erga omnes: il contratto collettivo corporativo ha efficacia per tutti i lavoratori, sia quelli iscritti al sindacato fascista, sia quelli non iscritti. Quel sindacato ha dunque il potere di definire la disciplina applicabile a tutti i lavoratori.
  • Il contratto di diritto comune post-Costituzione trova applicazione solo ai lavoratori iscritti al sindacato stipulante.

Questa situazione cambia con l’avvento della Costituzione, la quale, per la prima volta nel nostro ordinamento, individua nel lavoro in quanto tale il fondamento stesso dell’ordinamento giuridico. Art. 1: 'L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro' -> riconoscere il lavoro come elemento fondante dell’ordinamento, ha una funzione protettiva nei confronti del lavoratore.

Quella disparità contrattuale di protezione che alla fine del 1800 inizia ad emergere, con la Costituzione viene collegata addirittura tra i principi dell’ordinamento giuridico. Nella Costituzione abbiamo numerose norme che si riferiscono al lavoro come elemento di costruzione della società, norme di protezione del lavoro delle donne, dei fanciulli, norme che riconoscono la libertà dell’organizzazione sindacale, cioè la libertà dei lavoratori di organizzarsi sindacalmente (art. 39) e del riconoscimento del diritto di sciopero, cioè il diritto di potersi astenere collettivamente dal lavoro (art. 40).

Il diritto del lavoro post-Costituzione

Il diritto del lavoro come oggi lo conosciamo, cioè quel complesso di regole e tutele che disciplinano il contratto del lavoro, inizia a formarsi a partire dalla fase post-costituzionale. A seguito dell’introduzione di questi due principi, il legislatore inizia ad introdurre in modo costante nuove regole a tutela fondamentalmente del lavoratore -> (stratificazione normativa).

Soprattutto a partire dagli anni ’60 il diritto del lavoro inizia ad irrobustirsi e abbiamo diverse stagioni di riforme del diritto del lavoro:

  1. Anni '60 - '80: la materia inizia a crescere come regole di tutela fino ad arrivare ad un sistema di regolamentazione tipico di un paese economicamente sviluppato nel quale la relazione di lavoro non è lasciato alla libera disponibilità delle parti.
  2. Anni '90: assistiamo ad un cambiamento di prospettiva, ad un lento e progressivo cambiamento nell'ottica legislativa: il legislatore interviene, data l'esigenza di aumentare l'occupazione, per sottrarre parte delle regole di tutela introdotte nella stagione precedente al fine di aumentare i tassi di flessibilità del rapporto di lavoro con l'idea di aumentare le possibilità di collocazione nel mercato del lavoro.
  3. Ultima stagione: le riforme iniziano a susseguirsi in modo sempre più veloce e il legislatore torna spesso sui suoi passi per aumentare lo spazio di flessibilità.

Dettaglio delle fasi evolutive

Anni '60: Il legislatore si preoccupa di intervenire in materia di lavoro al fine di formalizzare sul piano legislativo molte di quelle regole che i sindacati erano riusciti ad imporre alla controparte con il contratto collettivo. Perché il legislatore ha la necessità di stabilire per legge le medesime regole? Perché, erga omnes usciti dalla fase corporativa, Il contratto collettivo non ha più quell’efficacia ma trova applicazione soltanto tra i lavoratori iscritti a quel sindacato che ha stipulato il contratto. Rimane l’esigenza di intervenire con norme legali efficaci nei confronti di tutti.

Negli anni '60 abbiamo la prima legge sul licenziamento. Con la legge n. 604 del 1966 il legislatore introduce una prima disciplina di tutela del lavoratore contro il licenziamento ingiustificato. Qual è la tutela? Introduce un obbligo di giustificazione del recesso in mancanza del quale il lavoratore ha diritto a un’indennità economica, un risarcimento monetario. Il lavoratore viene comunque però licenziato.

Nel '70 il legislatore ritorna su questo tema con una norma più forte: art. 18 dello Statuto dei Lavoratori. Introdotta la ricostituzione del rapporto materiale (tutela reale/obbligatoria). A fronte del licenziamento ingiustificato, il lavoratore ha diritto di essere reintegrato nel luogo di lavoro e ha diritto a tutte le retribuzioni maturate dal momento del licenziamento a quello della reintegrazione. L’intensità della tutela aumenta nel corso del tempo.

Nel 1973 il legislatore introduce un rito speciale per le controversie del lavoro che ha come fine quello di garantire una soluzione più veloce nelle controversie giuridiche, tenuto conto delle condizioni particolari sociali.

Anni '80: Il legislatore inizia ad introdurre timide dosi di flessibilità nel rapporto di lavoro. Si inizia ad allargare la possibilità di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato. Si inizia ad aumentare la possibilità di ricorrere ai rapporti di lavoro a tempo parziale (orario di lavoro inferiore rispetto a quello massimo contrattuale stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva).

Anni '90: Si assiste all’introduzione nell’ordinamento di dosi sempre più ampie di flessibilità. L’esigenza è quella di reagire alle crisi economiche nel tentativo di ridurre le uscite dal mercato del lavoro. Si afferma nella dottrina economica e giuridica l’idea che maggiori dosi di flessibilità possano rispondere al problema.

L’apertura dei mercati internazionali (globalizzazione) inizia a creare un’elasticità nella domanda di beni che comporta, per le imprese, un’esigenza di flessibilità nel ricorso alla manodopera. Inizia quindi ad emergere l’esigenza di una flessibilità nella regolazione del rapporto di lavoro, in modo tale che il rapporto di lavoro tra le parti possa rispondere meglio alle esigenze economiche dell’impresa moderna.

Da questo momento in poi si assiste all’introduzione di sempre nuove riforme. Le richieste di flessibilità nel mercato del lavoro diventano continue e a partire dagli anni '90 vengono introdotti nel nostro ordinamento alcuni istituti che prima non conoscevamo: legge n. 196 del 1997 che introduce il lavoro temporaneo tramite agenzia di lavoro somministrato, agenzie autorizzate che hanno la funzione di assumere persone che poi vengono inviate per eseguire la prestazione lavorativa presso un altro soggetto. Questa dissociazione del datore di lavoro prima non solo non era possibile, ma anzi repressa come reato. Questo in ragione di una famosa commissione d’inchiesta degli anni '60 che aveva ipotizzato nella dissociazione dei datori di lavoro una delle ragioni delle condizioni di sotto tutela e sfruttamento.

Nel 1960 il legislatore vieta qualunque fenomeno di dissociazione tra chi stipula il contratto e chi riceve la prestazione. Nel '96 viene introdotto il contratto di lavoro temporaneo tramite agenzia quindi il lavoratore non è dipendente di chi riceve la prestazione ma dell’agenzia di somministrazione.

Nel 2001, viene riformata la disciplina sul contratto a termine estendendo in maniera illimitata la possibilità di ricorrere a contratto determinato, questo con il decreto legislativo 368.

Nel 2003 con il decreto legislativo 276, vengono introdotti nel nostro ordinamento una serie di rapporti di lavoro che nella fase precedente non erano conosciuti. Viene ulteriormente estesa la somministrazione, quindi il lavoro tramite agenzia e può essere a tempo indeterminato. Inizia ad essere introdotto il lavoro occasionale, accessorio, ripartito, ...

Nel 2012 abbiamo la riforma Fornero che si occupa, non soltanto del versante pensionistico, ma anche della disciplina in materia dei licenziamenti individuali. Quell’art. 18 nel 2012 viene riformato per la prima volta: vengono ridotti gli spazi della reintegrazione aumentando le ipotesi di licenziamento ingiustificato che sono sanzionati, non con reintegrazione, ma con tutela economica.

Successivamente con il Jobs Act abbiamo la legge delega del 2014 che prevede l’emanazione di una serie di decreti legislativi come il n. 23 del 2015 che si occupa di riformare nuovamente la disciplina dei licenziamenti individuali aumentando ulteriormente gli spazi della tutela meramente risarcitoria, rispetto agli spazi della tutela reintegratoria. Con il decreto 81 vengono riformate la disciplina in materia di mansioni che il lavoratore deve svolgere e numerose altre tipologie di rapporti contrattuali già esistenti.

Nell’ultima stagione del 2018 abbiamo un decreto dignità che interviene sia in materia di licenziamenti che di contratto a tempo determinato cercando in modo graduale di fare un qualche passo indietro rispetto alla marcata flessibilità propria delle stagioni precedenti.

Conclusione

29 settembre: A partire dagli anni ’60 la disciplina del diritto del lavoro ha subito una stagione particolarmente attiva; ha visto la costruzione delle tutele a favore dei lavoratori.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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