Il diritto sindacale
Il diritto del lavoro è un settore dell'ordinamento recente. Il codice civile del 1942 dedica al "lavoro" un intero libro. La maggiore attenzione che si riserva al fenomeno del lavoro si apprezza non solo sul piano quantitativo ma anche sul piano qualitativo. Gli eventi bellici del ‘900 rafforzarono il ruolo sociale e politico delle classi produttrici. Dal 1º gennaio 1948 il concetto di lavoro entrò nella costituzione divenendone il fondamento (Art.1 Cost.).
Sebbene il lavoro e la persona che lavora siano destinatari di una particolare tutela di livello costituzionale, è necessario riflettere sulla circostanza per cui l’effettiva salvaguardia degli interessi dei lavoratori è ancorata a due presupposti:
- L’effettiva libertà degli individui di organizzarsi per tutelare interessi professionali comuni
- La possibilità di manifestare rivendicazioni collettive senza il timore di ritorsioni da parte delle autorità pubbliche e dei datori di lavoro
Queste libertà non sono tutelate allo stesso modo in tutto il mondo. Le conseguenze della negazione della libertà di organizzazione per fini professionali e del diritto di manifestare sono evidenti nel caso "Rana Plaza" del 2013.
Rana Plaza
L'episodio si è verificato in Bangladesh, dove 1134 persone persero la vita nell'incendio dello stabilimento in cui lavoravano. A seguito di un cedimento della struttura dell’edificio, la chiusura dei locali effettuata in modo precario impedì alle operaie di uscire e non consentì ai soccorsi di entrare.
Questo caso è significativo per due ragioni:
- Riflettere su quali siano gli strumenti che il giurista del lavoro può utilizzare, per individuare il possibile nesso di causalità tra il pregiudizio sofferto dei lavoratori e le decisioni delle imprese
- Esemplifica i rischi, quindi l’impatto sulla vita delle persone, che le scelte politiche eccessivamente limitative dell’esercizio delle libertà sindacali possono avere.
Un diritto sindacale efficiente e realmente funzionale a garantire libertà di organizzazione e azione dei lavoratori rappresenta la migliore garanzia per la tutela dei diritti individuali nel rapporto di lavoro.
La costituzione repubblicana e la libertà sindacale
Il diritto dei lavoratori di esprimere la propria opinione sulle condizioni di lavoro, è una libertà che può rientrare nella libertà di associarsi per perseguire fini comuni agli appartenenti al gruppo (Art.18 Cost.): "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati i singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare".
La libertà garantita dall’art.39 Cost. ha acquisito un contenuto autonomo rispetto al nucleo di partenza costituito dalla libertà di associazione. Il generico associazionismo può essere limitato e assoggettato a repressione penale se persegue fini contrari ai valori assunti dalla legge. La libertà di associazione per fini sindacali trova riconoscimento assoluto da parte della costituzione. "L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce."
Libertà sindacale nelle fonti internazionali
Il principio di libertà sindacale ha anche un rilievo di tipo internazionale.
- Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL): afferma il principio di libertà sindacale a favore del lavoratore e datore di lavoro, stabilisce il divieto di atti discriminatori e le ritorsioni a danno dei lavoratori per ragioni sindacali. È stato anche istituito un organo giudicante che si pronuncia sui vari reclami presentati.
- Carta sociale europea: è menzionata nelle decisioni dalla corte costituzionale.
- Carta dei diritti fondamentali dell’UE: all’articolo 12 assegna il principio di libertà di organizzazione sindacale, un valore fondante e supporta questa libertà, poiché non è sempre agevole conciliare il canone della libertà di concorrenza posto a fondamento dell’edificio comunitario.
Estensione del principio di libertà sindacale
La libertà sindacale spetta a chiunque svolga un’attività lavorativa, in forma autonoma o in modalità dipendente. Il lavoratore può attivarsi per costituire o aderire a coalizioni e associazioni e può svolgere attività sindacale: libertà sindacale positiva. Allo stesso tempo, può anche non aderire ad alcun movimento o associazione: libertà sindacale negativa. L’esercizio della libertà sindacale pone dei limiti a carico del datore:
- Non può assumere provvedimenti discriminatori a danno dei lavoratori
- Deve consentire lo svolgimento di attività nell’esercizio delle quali si manifesta la libertà sindacale.
L’art.15 St.lav. vieta ogni differenza di trattamento fondata sull’iscrizione o sull’appartenenza di un lavoratore a un sindacato. Questo articolo segna un momento di rottura con il passato. Prima del 1970 accadeva che il datore reagisse nei confronti dei lavoratori sindacalizzati, con l’adozione di provvedimenti ritorsivi. L’Art.17 St.lav. stabilisce il divieto per il datore di sostenere l’organizzazione sindacale. La sanzione prevista per la violazione di questo articolo è la nullità di qualsiasi atto del datore di lavoro a favore del sindacato beneficiario.
Libertà sindacale dei datori di lavoro
Anche il datore di lavoro è libero di associarsi in organizzazioni di categoria, le quali mirano a contrapporsi alle organizzazioni dei lavoratori: libertà sindacale positiva. Allo stesso modo, può scegliere di non associarsi: libertà sindacale negativa. C’è però una differenza rispetto ai lavoratori, se il singolo dipendente non può stipulare individualmente un contratto collettivo, il datore di lavoro può stipulare il contratto collettivo anche senza un’associazione di datori. Un’altra differenza è che i lavoratori, per poter beneficiare della libertà di azione sindacale, sono titolari di un diritto fondamentale: diritto di sciopero.
Percorso storico
Le organizzazioni sindacali sono istituzioni identificabili facilmente nella società odierna perché:
- Operano nei settori di servizio al pubblico
- Stipulano contratti collettivi di lavoro per il settore pubblico e privato
- Concentrano a livello governativo politiche economiche che riguardano profili anche molto generali del mercato del lavoro
All’inizio del 900, organizzazioni embrionali dei lavoratori si formarono nelle aree industrializzate del paese, all’interno di fabbriche che occupavano manodopera qualificata sul piano tecnico. Associazioni con finalità di tutela delle condizioni di lavoro erano promosse anche all’esterno dei luoghi di lavoro, da parte di altri soggetti. L’attività di tipo assistenziale e promozionale veniva effettuata in diverse forme giuridiche. Le iniziative di economia solidale davano vita a micro sistemi di Well fare che portavano con sé la promozione di tutele sul piano di rapporti di lavoro.
La presenza di più forme di aggregazione ha caratterizzato il rapporto tra lavoratori e datori di lavoro. Ha inoltre influito sulla struttura della rappresentanza sindacale dei lavoratori. Hanno influito, in modo decisivo, anche gli avvenimenti del periodo corporativo. La legge corporativa ha dato, all’organizzazione sindacale, una struttura territoriale centralizzata a livello nazionale.
Periodo corporativo
All’interno del periodo corporativo trovano sistemazione le regole fondamentali sul rapporto individuale di lavoro e sul rapporto tra le associazioni di imprese e il sindacato. Durante questo periodo, l’attività e l’organizzazione sindacale e il contratto collettivo erano sottoposti a limiti inderogabili imposti dalla legge. Il sindacato dei lavoratori e l’associazione dei datori di lavoro, dovevano acquisire personalità giuridica; il contratto collettivo corporativo aveva efficacia soggettiva generale. Il contratto collettivo, stipulato con le regole imposte dal diritto corporativo, vincolava tutti lavoratori e tutti i datori di lavoro di un certo settore.
Un elemento significativo della politica corporativa era la centralizzazione delle relazioni sindacali, con la scelta di favorire la costituzione di organizzazioni o corpi rappresentativi dei lavoratori all’interno delle singole aziende.
Organizzazione dell’attività sindacale
Dall’esterno, il sindacato si presenta come un’entità organizzata sulla base di criteri semplici. Con una organizzazione tendenzialmente verticale, ossia la loro articolazione si basa su strutture che aggregano i lavoratori in base al settore dell’impresa svolta. Le associazioni così costituite sono, quindi, dotate di strutture territoriali verticali, le quali vengono denominate federazioni. Nelle federazioni sono associati lavoratori che operano in un dato settore, a prescindere dal livello e dal tipo di mansioni svolte.
Un fenomeno che ha portato all’esistenza di strutture sindacali di grandi dimensioni, è l’associazionismo tra federazioni di settori, accomunate dagli stessi valori politici o ideali. Questo porta alla formazione di confederazioni, le quali hanno capacità rappresentativa molto estesa. I sindacati confederali hanno obiettivi di ampia portata, rilevanti per corti trasversali di lavoratori che appartengono a categorie differenti. Si realizza quindi l’interesse di un gruppo più ampio di lavoratori. Le federazioni, invece, operano per gli interessi di un gruppo che si concentra in un settore più definito.
Federazioni e confederazioni hanno proprie articolazioni territoriali, basate su uno schema piramidale: le articolazioni sindacali. Queste si snodano su piani e tendono a esercitare funzioni distinte.
Il sindacato come associazione non riconosciuta
I costituenti intendevano costruire la disciplina del fenomeno sindacale sulla base del valore della libertà sindacale, assoggettando l’esercizio di questa libertà ad alcune regole limitative. Un ordinamento di rapporti sindacali si è sviluppato sulla base di regole auto prodotte dalle parti collettive, in virtù dell’esercizio dell’autonomia privata, la quale ha generato delle regole relazionali che prendono il nome di: ordinamento intersindacale. Questo è fondato sulla legge, la quale ha spinto l’applicazione della contrattazione collettiva senza renderlo necessità giuridica.
Le organizzazioni sindacali non possono accedere a nessuna forma di riconoscimento o registrazione, non esistono registri speciali. Sono costituite in modo semplice, adottano il modello delle associazioni non riconosciute definite dall'art.36 c.c.. "L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la presidenza o la direzione." Sono le organizzazioni sindacali stesse a dettare le regole sul proprio funzionamento.
L’associazione non riconosciuta si caratterizza per il fatto di essere dotata di una struttura giuridica semplice ma versatile, che consente alle organizzazioni sindacali di partecipare a enti più complessi. Non è però l’unico schema utilizzato; anche il comitato può assumere una struttura stabile. In questo caso tutti i componenti, e non solo il presidente e i dirigenti, rispondono personalmente delle obbligazioni assunte.
Sindacato nel luogo di lavoro
La libertà sindacale può essere esercitata in tutti i contesti e anche all’interno del luogo di lavoro, purché questo non comprometta le altre libertà fondamentali, come la libertà di iniziativa economica dell’imprenditore. L’attività dell’organizzazione sindacale nel luogo di lavoro è lecita fino a quando non viene compromesso lo svolgimento dell’attività produttiva.
Agli inizi del ‘900, la costituzione delle commissioni interne nelle aziende era il risultato di accordi tra imprenditore e sindacato, i quali consentivano a queste formazioni di poter operare all’interno dello spazio privato dell’azienda. La costituzione tutela in modo diverso gli interessi collettivi, consentendo ai singoli individui di svolgere attività sindacale all’interno del luogo di lavoro. Il limite è che deve svolgersi senza interferire con l’attività produttiva.
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