Diritto romano
20/09
PERIODIZZAZIONE
La storia del diritto romano parte dalla fondazione di Roma (753 a.C.) fino alla morte di Giustiniano (565
d.c) , un imperatore che ha scritto il corpus iuris che si trova alla base del diritto moderno.
Il periodo storico preso in considerazione è caratterizzato dalla monarchia (753-509 a.C., passaggio dalla
monarchia alla repubblica), dalla Repubblica (509-31 a.C. con la battaglia di Azio dove Cesare Ottaviano
sconfigge Marco Antonio, un luogotenente di Cesare / 27a.C. quando Cesare Ottaviano diventa Augusto per
volere del Senato), dal principato (Augusto è il princeps, il primo tra gli altri).
Fino al 284 d.C. viene chiamato impero, in seguito si ha il dominato perché l'imperatore diviene anche
artefice della produzione giuridica del diritto fino alla morte di Giustiniano risalente al 565 d.C.
Giustiniano negli anni del suo regno (527-565 d.C.) si è servito di molti professori di diritto e di avvocati. È
l’autore del corpus iuris civilis, un'opera monumentale che ha lo scopo di offrire un diritto chiaro e certo
attraverso una codificazione di un diritto stratificato in sei secoli di storia.
Il diritto romano è stato applicato fino alle codificazioni moderne, ha avuto molti giuristi che hanno creato un
diritto che nei secoli è stato applicato come diritto vigente anche nei secoli successivi alla morte di
Giustiniano. La base del diritto si trova a Roma.
Nel 529 d.C. Giustiniano si avvale del giurista Triboniano e di molti altri avvocati per emanare il primo
codice, chiamato codice nuovo (perché è originale rispetto ai codici che lo hanno preceduto). È la prima
opera presente nel corpus iuris civilis, ossia un nome che non venne dato da Giustiniano.
Scopo: nel codice nuovo ci sono le costituzioni imperiali, ovvero tutti quei provvedimenti che sono stati
emanati anche prima di Giustiniano. Vengono raccolti in ordine cronologico, divisi per materia. Non
possediamo questo codice.
Quod est necessarium est licitum
Nel 530 d.C. Giustiniano insieme a Triboniano raccoglie in un'opera "Digesto" (disporre, classificando gli
argomenti in modo ordinato) un complesso di pareri giurisprudenziali. Infatti raccoglie i pareri dei giuristi
che durante la storia del diritto romano si sono succeduti nel corso del tempo, vissuti tra il III a.C. e il III
d.C. E diviso in 50 libri, i quali sono a loro volta caratterizzati da un titolo. Emana una costituzione "Tanta",
in cui sottolinea l'importanza di suddividere i pareri dei giuristi per argomento. I frammenti presenti sono
9142, ciò viene compiuti in tre anni. I frammenti sono divisi in 7 parti.
- Dal 1 al 4 libro ci sono i Prota, le fonti del diritto (i principi del diritto, gli organi costituzionali).
- Dal 5 al 11 c'è il diritto di proprietà e i diritti reali, ossia quei diritti che comprimono la proprietà, sono
diritti reali di godimento su proprietà altrui.
- Dal 12 al 19 c'è la materia di obbligazione, ossia la materia contrattuale: inserisce tutta la giurisprudenza
relativa all'ambito contrattuale.
- Dal 20 al 27 c'è il diritto di famiglia, il quale si trova alla base del diritto. Analizza tutta la disciplina della
magistratura romana che si occupava delle vendite, degli schiavi e degli animali idonei all'uso agricolo nei
mercati. Ciò è importante perché gli schiavi e gli animali si compravano al mercato: gli schiavi erano
persone, ma avevano un valore economico. Il venditore deve garantire che il bene acquistabile presenta tutte
quelle caratteristiche che sono state indicate.
- Dal 28 al 36 ci parlano della materia testamentaria, del diritto di successione. Il diritto romano è un diritto
patriarcale in cui il pater familias si trova al vertice della famiglia ed esprime nel testamento le proprie
volontà.
- Dal 37 al 44 comprende le successioni ereditarie, legittime in generale, anche senza testamento, il
soggetto deceduto senza aver fatto testamento veniva chiamato intestatus. Comprende le azioni per difendere
la proprietà e la materia processuale civile. Quando un soggetto muore, non è detto che il morto abbia fatto il
testamento: si apre la successione legittima. La successione legittima è contemplato sia attualmente sia nel
diritto romano.
- Dal 45 al 49 c'è la materia penale, riguarda tutte le pene applicabili tanto da essere chiamati libri terribili.
Ci sono anche i delitti privati: i delitti sono gli illeciti civili, quali il danneggiamento.
- Il 50esimo si chiama De verborum significatum. Si analizza il significato delle parole espresse dai
giuristi, i quali vengono considerato fonte di diritto. Quest'opera ha valore di legge perché i pareri dei giuristi
potevano essere utilizzati come leggi presenti all'interno dei codici dell'epoca nel corso dei processi.
1
Nel 533 d.C. scrive una costituzione (costitutio) "Imperatioriam" in cui predispone un manuale
prevalentemente di diritto civile con qualche accenno di diritto penale. Verrà pubblicato con la costituzione
Omnem. Per questo motivo anche le istituzioni hanno valore di legge. Le istituzioni possono essere applicate
come valore di legge.
Le istituzioni sono pubblicate in 4 libri dedicati ai diritti delle persone, alla materia contrattuale, al diritto
penale. Ci sono insegnamenti di diritto civile in cui prevede.
Si chiama imperatoriam perché la sua finalità è l'applicazione del valore di legge.
Nel 534 d.C. da avvio ai lavori del secondo codice il Codex repetitae prelectionis. Questo ci è pervenuto.
È diviso in 12 libri in cui le costituzioni imperiali non solo di Giustiniano, ma di altri imperatori vissuti in
precedenza, quali di Diocleziano. Sono divisi per materia e inseriti in ordine cronologico.
Ogni costituzione imperiale ha una iscriptio, dove si legge il nome dell'imperatore che ha emanato la
costituzione e una subscritio, dove c'è la data dell'emanazione della costituzione e il destinatario della
costituzione. Sono costituzioni massimate: c'è solo il principio di diritto al suo interno perché viene
riportata nella costituzione solo la decisione, non tutta la storia per cui siamo giunti a quella decisione.
L'ultima parte del corpus iuris è composta da Novellae (Nuove), ossia la costituzioni di Giustiniano che
sono state emanante in seguito al 534 d.C-565 d.C, e che Giustiniano non ha provveduto a codificare.
Sono rimaste fuori dalla codificazione e sono di natura privata. Ci sono tre grandi raccolte di queste
Novellae:
- la raccolta greca o marciana (contiene 168 Novellae, di cui 4 di Giustino II e 3 di Tiberio; si chiama
marciana perché è attualmente conservata ella biblioteca di San Marco di Venezia).
- la raccolta autenticum (è chiamata cosi perché molti giuristi si sono interrogati sull'autenticità di questa
raccolta, anche se secondariamente Virnerio ha dichiarato l'autenticità di questa raccolta).
- la raccolta iulani (Epitome, 550 d.C). L' "Epitome delle Novelle Iuliane" è un'opera giuridica scritta da
un autore noto come Giuliano, probabilmente nel VI secolo. Quest'opera è una sintesi delle "Novellae
Constitutiones" di Giustiniano, un'imponente raccolta di leggi emesse dall'imperatore bizantino
Giustiniano I. L' "Epitome" riassume e organizza in modo conciso le leggi contenute nelle Novellae
Iuliane, rendendo più accessibile il contenuto di queste costituzioni. In altre parole, rappresenta una sorta
di riassunto delle Novellae di Giustiniano, utile per chi voleva studiare o consultare rapidamente le leggi
imperiali.
Nel 1583 l'umanista Gutofedro titolò il tutto il corpus iuris civilis.
QUALI SONO LE FONTI CHE CI AIUTANO A CAPIRE DELLA STORIA COSTITUZIONALE ROMANA?
La maggior parte sono fonti di produzione, cioè quelle fonti che producono diritto a seconda delle epoche
che affronteremo, possono essere il mos maiorum o le leges regiae nell’epoca monarchica, leggi vere e
proprie nella Repubblica con i plebisciti ecc. Tuttavia ci sono anche fonti di cognizione, fonti date da
documenti, a volte epigrafici o papirologici, e da documentazioni archeologiche, grazie alle quali
conosciamo la storia. Il Corpus Iuris Civilis è una fonte di cognizione, una volta che Giustiniano codifica le
costituzioni e una volta che dà il via alla produzione del Digesto, cioè nel momento in cui tutti i giuristi
classici vengono, in pari dignitas, inseriti nel Digesto.
Ricordiamo che la tradizione romanistica ha avuto fortune diverse: il diritto privato romano è sempre stato
studiato nel corso dei secoli da parte, per lo più, dei medievalisti che addirittura accorpavano ai testi dei
giuristi romani le cosiddette glosse e quindi la maggior parte dello studio del diritto privato romano è
effettuato principalmente sul Digesto dai glossatori e, in tal modo, è giunto fino alle moderne codificazioni.
La tradizione del diritto privato romano si è fatta strada in tutta Europa perché non tiene conto dei
cambiamenti sociali come il diritto pubblico, o costituzionale, per cui nell’Europa continentale le radici
comuni dei nostri codici sono nel diritto romano. Il diritto privato romano si è quindi stratificato sulle nostre
codificazioni moderne. Il diritto costituzionale romano, invece, conosce una tradizione un po’ più tortuosa ed
ad intermittenza tra il medioevo e l’età moderna: questo perchè l’impero romano è direttamente applicato col
solo filtro dei funzionari imperiali, che sono comunque la longa manus dell’imperatore, quindi la società
medievale (costruita piramidalmente vassalli, valvassori, valvassini) non poteva condividere la società
romana.
La Repubblica romana ha tre grossi poteri dati dalle assemblee popolari, dati dai due consoli, ovvero i
massimi magistrati della Repubblica, e dal senato che coadiuva l’attività magistratuale.
La Repubblica, invece, rappresentata come punto di riferimento per la Germania, nella Germania unita dopo
Bismarck, ha bisogno di un nuovo assetto costituzionale, in quel periodo sono predominanti le idee
hegeliane, che non rispecchiano le idee della divisione dei poteri di Montesquieu, ma prevedono uno stato
2
centrale in cui, poi, il potere è delegato ai suoi magistrati, ovvero rappresentanti dello stato. E allora qual è
l’assetto costituzionale del passato a cui possiamo guardare con fiducia? Per la Germania unita: l’impero
romano ed ecco ancora tutto il filone di studi che riabilitano anche questa parte della storia romana.
21/09
LA TRADIZIONE ROMANISTICA. LE ORIGINI DI ROMA
Il diritto romano si divide in diritto pubblico romano e diritto privato romano, i quali si sono evoluti in
maniera differente. Si sono susseguiti numerosi codici che fanno riferimento al diritto romano: il codice
prussiano (1719), il codice napoleonico (1804), il codice austriaco (1811) e quello tedesco (1900). Il
Consiglio di Stato austriaco, un organo amministrativo austriaco ha sostenuto che il diritto romano è il
diritto per eccellenza per la costruzione di una società civile.
Il diritto privato romano si è adattato facilmente alla giurisprudenza contemporanea, al contrario del diritto
pubblico romano che ha risentito di più ai cambiamenti giurisprudenziali che si sono verificati nell'età
moderna.
Durante la rivoluzione francese il diritto pubblico romano riaffiora: come i romani hanno abbattuto
bruscamente la monarchia a favore della Repubblica, così anche i francesi hanno messo in atto una
rivoluzione popolare per istituire una Repubblica. Invece, la Germania si comportò diversamente a causa
dell'ideologia hegeliana che influenzò fortemente il diritto tedesco: l'idea di Stato concepita da Hegel fa
chiaramente riferimento allo Stato accentratore dell'impero romano.
È difficile comprendere la storia arcaica a causa della mancanza di fonti letterarie, archeologiche e di
produzione (i costumi dell'epoca, le leggi regie, le leggi a cui doveva sottostare il popolo). Le fonti
maggiormente attendibili sono quelle di Tito Livio (vissuto a cavallo tra il I secolo a.C e d.C.), Che procede
per via cronologica e assume un atteggiamento analisti o, mentre, Dionigi di Alicarnasso e Varrone
procedono per via eziologica in quanto si descrivono di solito le cause e le conseguenze degli avvenimenti. .
Soprattutto Livio è Dionigi possiamo definirli come laudatores tempori acti
Prima della fondazione di Roma, si può osservare una realtà sociale caratterizzata dai Pagi, gruppi familiari
che erano organizzati sotto la guida di un individuo designato come "pater familias". Il pater familias
deteneva un'autorità assoluta all'interno del proprio "pagus", situazione legalmente definita in cui non aveva
superiori. La struttura dei Pagi spesso comportava unioni endogamiche, il che poteva portare a problemi di
consanguineità e malformazioni tra i nuovi nati, tanto comuni in quel periodo da richiedere l'esposizione di
neonati malformati per evitare disturbi della "pax deorum". L'espansione demografica avveniva grazie
all'arrivo di individui erranti e gruppi provenienti da regioni alluvionali in cerca di protezione e opportunità
di lavoro a Roma. Questa nuova popolazione non faceva parte dei Pagi e si caratterizzava per la mancanza di
vincoli di sangue comuni, ma condivideva usi, costumi, tradizioni e credenze religiose ("mos, tradizione,
consuetudine") con la popolazione preesistente.
L'arrivo di queste popolazioni estranee sembra aver contribuito alla formazione di relazioni di patronato o
clientela, un aspetto fondamentale dell'organizzazione sociale romana. Inoltre, questo fenomeno può essere
considerato come un punto di partenza per comprendere la distinzione che si sviluppò successivamente tra i
"patrizi" e i "plebei" nell'epoca più antica della Repubblica romana.
La data riferente alla fondazione di Roma è stata data ex post La data tradizionalmente accettata per la
fondazione di Roma è il 21 aprile 753 a.C., ma questa data è stata determinata dagli storici in un momento
successivo, e non esistono prove scritte contemporanee che confermino la data esatta della fondazione.
Questa data ci viene fornita dallo storico Varrone
Infatti la storia e il diritto di Roma sono impartiti di simbologia.
La scelta del 21 aprile come data simbolica per la fondazione di Roma è probabilmente influenzata da vari
motivi simbolici e culturali. Alcuni di questi motivi includono:
1. Connotazioni religiose: aprile era un mese importante per i Romani in termini di festività religiose. Il 21
aprile segnava l'inizio delle celebrazioni dei giochi di Cerere, una dea dell'agricoltura. Questo periodo era
associato alla rinascita della natura, alla fertilità e al rinnovamento, elementi che potevano essere collegati
simbolicamente alla fondazione di una nuova città.
2. Concetto di inizio: il 21 aprile rappresenta la primavera, una stagione di rinascita e nuovi inizi. Questo
concetto si adatta simbolicamente all'idea della fondazione di una città, in quanto simboleggia l'inizio di un
nuovo capitolo nella storia di Roma. 3
3. Tradizione orale e celebrazioni religiose: molte culture antiche hanno tradizioni orali di fondazione di città
che spesso sono state associate a celebrazioni religiose. La scelta di una data specifica come il 21 aprile
potrebbe aver contrib
-
Appunti Storia del diritto romano
-
Diritto romano
-
Schemi di Istituzioni diritto romano
-
Diritto romano