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Diritto romano

20/09

PERIODIZZAZIONE

La storia del diritto romano parte dalla fondazione di Roma (753 a.C.) fino alla morte di Giustiniano (565

d.c) , un imperatore che ha scritto il corpus iuris che si trova alla base del diritto moderno.

Il periodo storico preso in considerazione è caratterizzato dalla monarchia (753-509 a.C., passaggio dalla

monarchia alla repubblica), dalla Repubblica (509-31 a.C. con la battaglia di Azio dove Cesare Ottaviano

sconfigge Marco Antonio, un luogotenente di Cesare / 27a.C. quando Cesare Ottaviano diventa Augusto per

volere del Senato), dal principato (Augusto è il princeps, il primo tra gli altri).

Fino al 284 d.C. viene chiamato impero, in seguito si ha il dominato perché l'imperatore diviene anche

artefice della produzione giuridica del diritto fino alla morte di Giustiniano risalente al 565 d.C.

Giustiniano negli anni del suo regno (527-565 d.C.) si è servito di molti professori di diritto e di avvocati. È

l’autore del corpus iuris civilis, un'opera monumentale che ha lo scopo di offrire un diritto chiaro e certo

attraverso una codificazione di un diritto stratificato in sei secoli di storia.

Il diritto romano è stato applicato fino alle codificazioni moderne, ha avuto molti giuristi che hanno creato un

diritto che nei secoli è stato applicato come diritto vigente anche nei secoli successivi alla morte di

Giustiniano. La base del diritto si trova a Roma.

Nel 529 d.C. Giustiniano si avvale del giurista Triboniano e di molti altri avvocati per emanare il primo

codice, chiamato codice nuovo (perché è originale rispetto ai codici che lo hanno preceduto). È la prima

opera presente nel corpus iuris civilis, ossia un nome che non venne dato da Giustiniano.

Scopo: nel codice nuovo ci sono le costituzioni imperiali, ovvero tutti quei provvedimenti che sono stati

emanati anche prima di Giustiniano. Vengono raccolti in ordine cronologico, divisi per materia. Non

possediamo questo codice.

Quod est necessarium est licitum

Nel 530 d.C. Giustiniano insieme a Triboniano raccoglie in un'opera "Digesto" (disporre, classificando gli

argomenti in modo ordinato) un complesso di pareri giurisprudenziali. Infatti raccoglie i pareri dei giuristi

che durante la storia del diritto romano si sono succeduti nel corso del tempo, vissuti tra il III a.C. e il III

d.C. E diviso in 50 libri, i quali sono a loro volta caratterizzati da un titolo. Emana una costituzione "Tanta",

in cui sottolinea l'importanza di suddividere i pareri dei giuristi per argomento. I frammenti presenti sono

9142, ciò viene compiuti in tre anni. I frammenti sono divisi in 7 parti.

- Dal 1 al 4 libro ci sono i Prota, le fonti del diritto (i principi del diritto, gli organi costituzionali).

- Dal 5 al 11 c'è il diritto di proprietà e i diritti reali, ossia quei diritti che comprimono la proprietà, sono

diritti reali di godimento su proprietà altrui.

- Dal 12 al 19 c'è la materia di obbligazione, ossia la materia contrattuale: inserisce tutta la giurisprudenza

relativa all'ambito contrattuale.

- Dal 20 al 27 c'è il diritto di famiglia, il quale si trova alla base del diritto. Analizza tutta la disciplina della

magistratura romana che si occupava delle vendite, degli schiavi e degli animali idonei all'uso agricolo nei

mercati. Ciò è importante perché gli schiavi e gli animali si compravano al mercato: gli schiavi erano

persone, ma avevano un valore economico. Il venditore deve garantire che il bene acquistabile presenta tutte

quelle caratteristiche che sono state indicate.

- Dal 28 al 36 ci parlano della materia testamentaria, del diritto di successione. Il diritto romano è un diritto

patriarcale in cui il pater familias si trova al vertice della famiglia ed esprime nel testamento le proprie

volontà.

- Dal 37 al 44 comprende le successioni ereditarie, legittime in generale, anche senza testamento, il

soggetto deceduto senza aver fatto testamento veniva chiamato intestatus. Comprende le azioni per difendere

la proprietà e la materia processuale civile. Quando un soggetto muore, non è detto che il morto abbia fatto il

testamento: si apre la successione legittima. La successione legittima è contemplato sia attualmente sia nel

diritto romano.

- Dal 45 al 49 c'è la materia penale, riguarda tutte le pene applicabili tanto da essere chiamati libri terribili.

Ci sono anche i delitti privati: i delitti sono gli illeciti civili, quali il danneggiamento.

- Il 50esimo si chiama De verborum significatum. Si analizza il significato delle parole espresse dai

giuristi, i quali vengono considerato fonte di diritto. Quest'opera ha valore di legge perché i pareri dei giuristi

potevano essere utilizzati come leggi presenti all'interno dei codici dell'epoca nel corso dei processi.

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Nel 533 d.C. scrive una costituzione (costitutio) "Imperatioriam" in cui predispone un manuale

prevalentemente di diritto civile con qualche accenno di diritto penale. Verrà pubblicato con la costituzione

Omnem. Per questo motivo anche le istituzioni hanno valore di legge. Le istituzioni possono essere applicate

come valore di legge.

Le istituzioni sono pubblicate in 4 libri dedicati ai diritti delle persone, alla materia contrattuale, al diritto

penale. Ci sono insegnamenti di diritto civile in cui prevede.

Si chiama imperatoriam perché la sua finalità è l'applicazione del valore di legge.

Nel 534 d.C. da avvio ai lavori del secondo codice il Codex repetitae prelectionis. Questo ci è pervenuto.

È diviso in 12 libri in cui le costituzioni imperiali non solo di Giustiniano, ma di altri imperatori vissuti in

precedenza, quali di Diocleziano. Sono divisi per materia e inseriti in ordine cronologico.

Ogni costituzione imperiale ha una iscriptio, dove si legge il nome dell'imperatore che ha emanato la

costituzione e una subscritio, dove c'è la data dell'emanazione della costituzione e il destinatario della

costituzione. Sono costituzioni massimate: c'è solo il principio di diritto al suo interno perché viene

riportata nella costituzione solo la decisione, non tutta la storia per cui siamo giunti a quella decisione.

L'ultima parte del corpus iuris è composta da Novellae (Nuove), ossia la costituzioni di Giustiniano che

sono state emanante in seguito al 534 d.C-565 d.C, e che Giustiniano non ha provveduto a codificare.

Sono rimaste fuori dalla codificazione e sono di natura privata. Ci sono tre grandi raccolte di queste

Novellae:

- la raccolta greca o marciana (contiene 168 Novellae, di cui 4 di Giustino II e 3 di Tiberio; si chiama

marciana perché è attualmente conservata ella biblioteca di San Marco di Venezia).

- la raccolta autenticum (è chiamata cosi perché molti giuristi si sono interrogati sull'autenticità di questa

raccolta, anche se secondariamente Virnerio ha dichiarato l'autenticità di questa raccolta).

- la raccolta iulani (Epitome, 550 d.C). L' "Epitome delle Novelle Iuliane" è un'opera giuridica scritta da

un autore noto come Giuliano, probabilmente nel VI secolo. Quest'opera è una sintesi delle "Novellae

Constitutiones" di Giustiniano, un'imponente raccolta di leggi emesse dall'imperatore bizantino

Giustiniano I. L' "Epitome" riassume e organizza in modo conciso le leggi contenute nelle Novellae

Iuliane, rendendo più accessibile il contenuto di queste costituzioni. In altre parole, rappresenta una sorta

di riassunto delle Novellae di Giustiniano, utile per chi voleva studiare o consultare rapidamente le leggi

imperiali.

Nel 1583 l'umanista Gutofedro titolò il tutto il corpus iuris civilis.

QUALI SONO LE FONTI CHE CI AIUTANO A CAPIRE DELLA STORIA COSTITUZIONALE ROMANA?

La maggior parte sono fonti di produzione, cioè quelle fonti che producono diritto a seconda delle epoche

che affronteremo, possono essere il mos maiorum o le leges regiae nell’epoca monarchica, leggi vere e

proprie nella Repubblica con i plebisciti ecc. Tuttavia ci sono anche fonti di cognizione, fonti date da

documenti, a volte epigrafici o papirologici, e da documentazioni archeologiche, grazie alle quali

conosciamo la storia. Il Corpus Iuris Civilis è una fonte di cognizione, una volta che Giustiniano codifica le

costituzioni e una volta che dà il via alla produzione del Digesto, cioè nel momento in cui tutti i giuristi

classici vengono, in pari dignitas, inseriti nel Digesto.

Ricordiamo che la tradizione romanistica ha avuto fortune diverse: il diritto privato romano è sempre stato

studiato nel corso dei secoli da parte, per lo più, dei medievalisti che addirittura accorpavano ai testi dei

giuristi romani le cosiddette glosse e quindi la maggior parte dello studio del diritto privato romano è

effettuato principalmente sul Digesto dai glossatori e, in tal modo, è giunto fino alle moderne codificazioni.

La tradizione del diritto privato romano si è fatta strada in tutta Europa perché non tiene conto dei

cambiamenti sociali come il diritto pubblico, o costituzionale, per cui nell’Europa continentale le radici

comuni dei nostri codici sono nel diritto romano. Il diritto privato romano si è quindi stratificato sulle nostre

codificazioni moderne. Il diritto costituzionale romano, invece, conosce una tradizione un po’ più tortuosa ed

ad intermittenza tra il medioevo e l’età moderna: questo perchè l’impero romano è direttamente applicato col

solo filtro dei funzionari imperiali, che sono comunque la longa manus dell’imperatore, quindi la società

medievale (costruita piramidalmente vassalli, valvassori, valvassini) non poteva condividere la società

romana.

La Repubblica romana ha tre grossi poteri dati dalle assemblee popolari, dati dai due consoli, ovvero i

massimi magistrati della Repubblica, e dal senato che coadiuva l’attività magistratuale.

La Repubblica, invece, rappresentata come punto di riferimento per la Germania, nella Germania unita dopo

Bismarck, ha bisogno di un nuovo assetto costituzionale, in quel periodo sono predominanti le idee

hegeliane, che non rispecchiano le idee della divisione dei poteri di Montesquieu, ma prevedono uno stato

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centrale in cui, poi, il potere è delegato ai suoi magistrati, ovvero rappresentanti dello stato. E allora qual è

l’assetto costituzionale del passato a cui possiamo guardare con fiducia? Per la Germania unita: l’impero

romano ed ecco ancora tutto il filone di studi che riabilitano anche questa parte della storia romana.

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LA TRADIZIONE ROMANISTICA. LE ORIGINI DI ROMA

Il diritto romano si divide in diritto pubblico romano e diritto privato romano, i quali si sono evoluti in

maniera differente. Si sono susseguiti numerosi codici che fanno riferimento al diritto romano: il codice

prussiano (1719), il codice napoleonico (1804), il codice austriaco (1811) e quello tedesco (1900). Il

Consiglio di Stato austriaco, un organo amministrativo austriaco ha sostenuto che il diritto romano è il

diritto per eccellenza per la costruzione di una società civile.

Il diritto privato romano si è adattato facilmente alla giurisprudenza contemporanea, al contrario del diritto

pubblico romano che ha risentito di più ai cambiamenti giurisprudenziali che si sono verificati nell'età

moderna.

Durante la rivoluzione francese il diritto pubblico romano riaffiora: come i romani hanno abbattuto

bruscamente la monarchia a favore della Repubblica, così anche i francesi hanno messo in atto una

rivoluzione popolare per istituire una Repubblica. Invece, la Germania si comportò diversamente a causa

dell'ideologia hegeliana che influenzò fortemente il diritto tedesco: l'idea di Stato concepita da Hegel fa

chiaramente riferimento allo Stato accentratore dell'impero romano.

È difficile comprendere la storia arcaica a causa della mancanza di fonti letterarie, archeologiche e di

produzione (i costumi dell'epoca, le leggi regie, le leggi a cui doveva sottostare il popolo). Le fonti

maggiormente attendibili sono quelle di Tito Livio (vissuto a cavallo tra il I secolo a.C e d.C.), Che procede

per via cronologica e assume un atteggiamento analisti o, mentre, Dionigi di Alicarnasso e Varrone

procedono per via eziologica in quanto si descrivono di solito le cause e le conseguenze degli avvenimenti. .

Soprattutto Livio è Dionigi possiamo definirli come laudatores tempori acti

Prima della fondazione di Roma, si può osservare una realtà sociale caratterizzata dai Pagi, gruppi familiari

che erano organizzati sotto la guida di un individuo designato come "pater familias". Il pater familias

deteneva un'autorità assoluta all'interno del proprio "pagus", situazione legalmente definita in cui non aveva

superiori. La struttura dei Pagi spesso comportava unioni endogamiche, il che poteva portare a problemi di

consanguineità e malformazioni tra i nuovi nati, tanto comuni in quel periodo da richiedere l'esposizione di

neonati malformati per evitare disturbi della "pax deorum". L'espansione demografica avveniva grazie

all'arrivo di individui erranti e gruppi provenienti da regioni alluvionali in cerca di protezione e opportunità

di lavoro a Roma. Questa nuova popolazione non faceva parte dei Pagi e si caratterizzava per la mancanza di

vincoli di sangue comuni, ma condivideva usi, costumi, tradizioni e credenze religiose ("mos, tradizione,

consuetudine") con la popolazione preesistente.

L'arrivo di queste popolazioni estranee sembra aver contribuito alla formazione di relazioni di patronato o

clientela, un aspetto fondamentale dell'organizzazione sociale romana. Inoltre, questo fenomeno può essere

considerato come un punto di partenza per comprendere la distinzione che si sviluppò successivamente tra i

"patrizi" e i "plebei" nell'epoca più antica della Repubblica romana.

La data riferente alla fondazione di Roma è stata data ex post La data tradizionalmente accettata per la

fondazione di Roma è il 21 aprile 753 a.C., ma questa data è stata determinata dagli storici in un momento

successivo, e non esistono prove scritte contemporanee che confermino la data esatta della fondazione.

Questa data ci viene fornita dallo storico Varrone

Infatti la storia e il diritto di Roma sono impartiti di simbologia.

La scelta del 21 aprile come data simbolica per la fondazione di Roma è probabilmente influenzata da vari

motivi simbolici e culturali. Alcuni di questi motivi includono:

1. Connotazioni religiose: aprile era un mese importante per i Romani in termini di festività religiose. Il 21

aprile segnava l'inizio delle celebrazioni dei giochi di Cerere, una dea dell'agricoltura. Questo periodo era

associato alla rinascita della natura, alla fertilità e al rinnovamento, elementi che potevano essere collegati

simbolicamente alla fondazione di una nuova città.

2. Concetto di inizio: il 21 aprile rappresenta la primavera, una stagione di rinascita e nuovi inizi. Questo

concetto si adatta simbolicamente all'idea della fondazione di una città, in quanto simboleggia l'inizio di un

nuovo capitolo nella storia di Roma. 3

3. Tradizione orale e celebrazioni religiose: molte culture antiche hanno tradizioni orali di fondazione di città

che spesso sono state associate a celebrazioni religiose. La scelta di una data specifica come il 21 aprile

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Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chiaD_O di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Terreni Claudia.
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