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Diritto pubblico

Il diritto è un insieme di regole di condotta che disciplinano i rapporti tra i soggetti di una collettività in un dato momento storico.

Funzioni del diritto

  • Funzione repressiva: Repressione di comportamenti socialmente pericolosi (diritto penale; diritto amministrativo; diritto tributario)
  • Funzione allocativa: Attribuzione agli individui e alla collettività di beni e servizi (diritto civile; diritto commerciale; diritto tributario; diritto amministrativo)
  • Funzione istitutiva di poteri: Istituzione ed assegnazione di poteri pubblici (diritto costituzionale; diritto amministrativo; diritto tributario; diritto processuale)

Diritto pubblico e diritto privato

Attività ed organizzazione dei pubblici poteri e loro rapporti con i soggetti privati:

  • Diritto costituzionale
  • Diritto amministrativo
  • Diritto regionale e degli enti locali
  • Diritto penale
  • Diritto processuale civile
  • Diritto penale amministrativo
  • Diritto tributario
  • Diritto internazionale

Diritto privato: Rapporti tra soggetti privati

  • Diritto commerciale
  • Diritto fallimentare
  • Diritto industriale
  • Diritto di famiglia

Gruppo sociale

Aggregazione umana finalizzata al perseguimento e alla soddisfazione di interessi e/o esigenze comuni. All’interno del gruppo sociale si creano rapporti (tra i soggetti che lo compongono) e si creano regole che disciplinano tali rapporti e che vengono riconosciute e accettate dai componenti del gruppo attraverso il consenso. Le regole sono importanti poiché fondano i valori del gruppo e le regole possono essere:

  • Istituzionali: Valori intorno ai quali il gruppo sociale si è costituito, i principi fondamentali
  • Organizzative: L’organizzazione e la struttura del gruppo sociale

È necessario che il gruppo sociale esprima un principio ordinatore che componga e risolva i conflitti tra i singoli interessi individuali e quelli generali del gruppo sociale e stabilizzi nel tempo tale composizione. Il principio ordinatore può operare come:

  • Tirannia: Prevalenza degli interessi di un singolo su tutti i componenti del gruppo sociale
  • Oligarchia: Prevalenza degli interessi di un gruppo limitato su tutti i componenti del gruppo sociale
  • Democrazia: Garanzia di proporzionale soddisfacimento degli interessi di tutti i consociati; gli strumenti che garantiscono la democrazia sono la garanzia costituzionale delle libertà e la separazione dei poteri

Lo stato

Lo stato è un ordinamento giuridico originario, è un’entità in posizione di supremazia su tutti i soggetti (popolo) che vivono in un determinato ambito spaziale (territorio) rivendicando l’originarietà del proprio potere (sovranità). Dispone della forza legittima per assicurare la sopravvivenza e lo sviluppo del gruppo sociale.

Norma giuridica

La norma giuridica detta le regole di comportamento imposte ai componenti di un gruppo sociale che possono essere:

  • Scritte
  • Non scritte
  • Consuetudinarie

Le caratteristiche sono:

  • Generalità: Applicabilità ad una pluralità indeterminata di soggetti
  • Astrattezza: Ripetibilità dell’applicazione nel tempo

Le consuetudini sono norme non scritte che non possono essere in contrasto con le norme scritte.

Struttura della norma giuridica

  • Atti giuridici: Atti derivanti dalla manifestazione della volontà giuridica dell’uomo
  • Fatti giuridici: Fatti presi in considerazione di per sé e non in quanto determinati da una espressa manifestazione di volontà
  • Principio di effettività: Una norma è effettiva quando è osservata e rispettata dai consociati

I destinatari della norma giuridica sono i soggetti di diritto: centro di imputazione di interessi socialmente e giuridicamente rilevanti, si distinguono in persone e fisiche e persone giuridiche.

Persone fisiche

Le persone fisiche hanno le seguenti capacità:

  • Capacità giuridica: Art. 1 c.c. “La capacità giuridica si acquista al momento della nascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita” Idoneità ad essere titolari di posizioni giuridiche soggettive
  • Capacità di agire: Art. 2 c.c. “La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro” Capacità di agire cioè di compiere atti giuridici volti a costituire, modificare o estinguere posizioni giuridiche (18° anno). Le cause che limitano la capacità di agire sono: l’incapacità legale (minori, infermi di mente ecc.) e l’incapacità naturale.

È soggetto di diritto chi ha la capacità giuridica, la quale indica l’idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, cioè l’idoneità ad essere titolari di diritti e destinatari di obblighi.

Persone giuridiche

Le persone giuridiche si distinguono in:

  • Pubbliche: Art. 11 c.c. “Le province e i comuni nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico”
  • Private: Art. 1 D.P.R. 10/02/2000 nr. 361 “Acquistano personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche (es. associazioni, società commerciali come S.p.a. ed S.r.l)

Per quanto riguarda la capacità di agire la persona giuridica opera attraverso i suoi organi cioè amministratori, presidente o dai singoli membri se autorizzati ed è imputata direttamente alla persona giuridica.

Posizioni giuridiche soggettive

Possono essere di svantaggio/passive (doveri, obblighi, oneri) oppure di vantaggio/attive (potere giuridico, facoltà, diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi semplici o di fatto).

  • Di svantaggio/passive
    • Doveri: È una situazione giuridica imputabile ad una generalità di soggetti, prevista per la soddisfazione di un interesse generale ART.4 Cost. “Dovere di svolgere un’attività lavorativa” ART.30 Cost. “Dovere di mantenere i figli” ART.53 Cost. “Dovere di concorrere alle spese pubbliche”
    • Obblighi: Un soggetto è tenuto ad osservare un determinato comportamento nei confronti di un altro soggetto cui l’ordinamento riconosce il diritto soggettivo di pretendere l’osservanza: obbligo di prestare la propria opera nell’ambito di un rapporto di lavoro; obbligo del genitore di mantenere i propri figli
    • Oneri: È una situazione giuridica in base alla quale un soggetto può scegliere se tenere un determinato comportamento al fine di ottenere un certo risultato.
  • Di vantaggio/attive
    • Potere giuridico: Imputabile ad una generalità di soggetti per il soddisfacimento di un interesse rilevante proprio o altrui
    • Facoltà: Capacità di compiere attività giuridicamente rilevanti
    • Diritti soggettivi: L’ordinamento attribuisce una tutela diretta e immediata all’interesse di un soggetto. Si distinguono in:
      • Diritti assoluti: Coinvolgono tutti i soggetti dell’ordinamento, al suo interno abbiamo i diritti fondamentali e i diritti reali
      • Diritti relativi: Vincolano solo soggetti determinati, al suo interno abbiamo i diritti di credito
    • Interessi legittimi: Tutela indiretta e mediata, perché l’interesse del singolo è tutelato solo se coincide con l’interesse pubblico
    • Interessi semplici o di fatto: Sono privi di tutela giuridica

Costituzione italiana

Il 2 Giugno del 1946 attraverso un referendum il popolo scelse la Repubblica e votò anche per un’assemblea costituente con l’incarico di scrivere una nuova Costituzione. Il gennaio del 1948 entrò in vigore.

La Costituzione Italiana può essere divisa in due parti:

  • Regole istituzionali: Principi fondamentali e valori attorno ai quali si è costituito il gruppo sociale Stato (artt.1-54).
  • Regole organizzative: Tutte quelle regole volte ad assicurare la tutela di quei valori (artt.55-139).

Secondo la teoria di Costantino Mortati, la costituzione si distingue in:

  • Costituzione in senso formale: Facciamo riferimento all’atto normativo fondamentale che reggono la collettività politica e la sua organizzazione, formalmente stabiliti in un testo scritto
  • Costituzione in senso materiale: L’ordine politico concreto che caratterizza ogni società: ruolo esercitato dal gruppo politico predominante

Teorie giuridiche

Teoria istituzionale di Santi Romano della pluralità degli ordinamenti giuridici: La teoria parte dal presupposto che ogni gruppo sociale costituisce un ordinamento giuridico, istituzione, un corpo sociale organizzato che esprime il rapporto tra norme e società; ogni volta che si ha un fine comune da raggiungere, si creano gli ordinamenti giuridici che si distinguono tra:

  • Ordinamento giuridico originario: Che non riconosce nessun soggetto superiore a sé
  • Ordinamento giuridico derivato: Che deriva i suoi poteri da un ordinamento superiore

Teoria normativa di Hans Kelsen: Ogni norma trova fondamento in una norma superiore e si origina così il problema della norma fondamentale, cioè una norma presupposta come ultima e suprema la cui validità non può essere messa in discussione perché viene accettata dalla collettività, in quanto non trova nessun fondamento in una norma a lei superiore della collettività.

Caratteri della costituzione

  • Rigida: Ci sono dei limiti sulla possibilità di modificazione:
    • Limite espresso è la forma repubblicana (ART.139 Cost.)
    • Limiti impliciti sono invece i principi fondamentali
    In tutti gli altri casi bisogna seguire un procedimento aggravato (ART.138 Cost.) per poterla modificare. Non sono modificabili i diritti fondamentali. Una Legge Ordinaria che contrasta con la Costituzione è invalida. Nel sistema giuridico italiano la fonte primaria è la Costituzione ed il giudice chiamato a decidere sulle norme che contrastano con essa è la Corte costituzionale.
  • Lunga: Disciplina tutti i settori e gli aspetti fondamentali della vita giuridica, economica e sociale del paese.
  • Contrattata e aperta: La Costituzione è il risultato di un compromesso tra le forze politiche presenti nell’Assemblea costituente. È orientata verso diverse scelte politiche, economiche e sociali, con il solo limite del rispetto dei valori fondamentali in essa contenuti.
  • Programmatica: Individua alcuni obiettivi fondamentali da raggiungere per mezzo di:
    • Norme programmatiche: Ispirano l’intero ordinamento giuridico ma non bastano a fondare situazioni giuridiche soggettive che il giudice possa soddisfare direttamente senza che sia il legislatore a fornire gli strumenti concreti
    • Norme precettive: Norme immediatamente applicabili dall’interprete senza necessità di un’ulteriore attività legislativa

I principi della costituzione

  • Principio democratico
    • ART.1 Cost “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” Principio ordinatore della democrazia, la sovranità appartiene al popolo (art. 1 Cost.) ed è esercitata con strumenti di democrazia:
      • Diretta: Il popolo si esprime direttamente tramite il referendum
      • Rappresentativa: Elezioni politiche e amministrative
    • Gli elementi che concorrono a realizzare il principio democratico sono:
      • Principio di maggioranza (semplice, assoluta e qualificata), limitato con garanzie poste a favore delle minoranze
      • Trasparenza nell’esercizio dei poteri pubblici
      • Tutela delle libertà civili
      • Effettiva partecipazione all’organizzazione del paese
      • Separazione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario)
      • Garanzia della libertà
  • Principio personalista
    • ART.2 Cost “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.” Viene posto come fine fondamentale lo sviluppo della persona umana, l’art.2 riconosce la tutela dei diritti inviolabili ma richiede altresì l’adempimento ai doveri di solidarietà politica, economia e sociale.
    • Esistono 3 gradi di tutela:
      • Tutela del singolo come individuo
      • Tutela delle formazioni sociali
      • Tutela del singolo nelle formazioni sociali
  • Principio pluralista
    • ART.3 Cost. Comma 1 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.” È strettamente collegato al principio personalista ed attiene alla tutela delle formazioni sociali (Art. 2 Cost.) autonome dello stato, famiglia, sindacati, partiti, confessioni religiose. Anche le associazioni sono titolari di diritti di libertà ed hanno autonomia normativa.
  • Principio di eguaglianza
    • Diviene condizione necessaria per il libero sviluppo della persona umana e per la realizzazione di una maggiore giustizia sociale necessaria per il libero sviluppo della persona umana e per la realizzazione di una maggiore giustizia sociale.
    • Il nostro ordinamento riconosce due tipi di eguaglianza:
      • Uguaglianza in senso formale (ART.3 comma 1) “uguaglianza di tutti davanti alla legge” e impone il divieto di discriminazioni ingiustificate, garantisce la sottoscrizione di tutti alla legge e vieta discriminazioni ingiustificate sulla base dei criteri elencati, però dall’altra parte si ha l’obbligo di distinzioni giustificate: situazioni uguali vanno trattate in modo uguali, situazioni diverse devono essere trattate in modo diverso
      • Uguaglianza in senso sostanziale (ART.3 comma 2) Impone la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono all’individuo l’esercizio delle libertà fondamentali. Impone la realizzazione della giustizia sociale mediante interventi legislativi a carattere settoriale, rivolti a determinati gruppi sociali che si trovino in una situazione di svantaggio.
  • Principio lavorista
    • ART.4 Cost. “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” La prima comma afferma che il diritto al lavoro è un diritto sociale ed è utilizzato come criterio valutativo della posizione ad attribuire ai cittadini nello Stato. La seconda comma afferma invece che il diritto al lavoro è correlato ad un dovere.
  • Principio autonomista
    • ART.5 Cost. “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.”
      • Autonomia: Capacità di produrre norme giuridiche. Regola di distribuzione del potere politico-amministrativo fra diverse istituzioni autonome
      • Decentramento: Trasferimento di funzioni e compiti dal centro alla periferia
  • Tutela delle minoranze linguistiche
    • ART.6 Cost. “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche” Per minoranze linguistiche intendiamo formazioni sociali che risiedono su un determinato territorio e che si caratterizzano per una lingua differente rispetto al territorio in cui vivono, l’obiettivo è quello di conservare l’identità sociale delle comunità.
  • Sovranità, indipendenza e separatezza stato-chiesa
    • ART.7 Cost. “Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.” La Costituzione riconosce la Chiesa come ordinamento giuridico originario, indipendente e sovrano, la Chiesa è un soggetto del diritto internazionale.
      • Principio di bilateralità: Mettere sullo stesso piano gli ordinamenti della Chiesa e dello Stato; in caso di accordo con la Chiesa, le modifiche possono essere introdotte con legge ordinaria; in assenza di accordo, le modifiche dovranno avvenire con revisione costituzionale.
      • Principio di laicità: Determina che il fenomeno religioso deve essere separato e distinto dallo Stato.
  • Tutela della cultura, ricerca e del patrimonio ambientale
    • ART.9 Cost. “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”
      • Libertà di ricerca scientifica è una libertà fondamentale perché non limita la diffusione della cultura
      • Tutela dell’ambiente: La nozione giuridica di ambiente che si rinviene nel nostro ordinamento è la sintesi di tre valori fondamentali, cioè paesaggio, territorio e tutela dell’inquinamento
  • Norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
    • ART.10 Cost. “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata in base alla normativa vigente.”
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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolavernuccio10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Ponzio Silvia.
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