15.2.3 Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni
Art. 15 Cost.
“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.”
Richiamo alle restrizioni parlamentari. Il diritto prevede libertà e segretezza:
- Della corrispondenza
- Di ogni altra forma di comunicazione
La libertà riguarda il contenuto, cioè ciò che si può comunicare e anche i soggetti che si possono selezionare, la segretezza riguarda l’esclusione di altri soggetti, perché altrimenti se non si andassero a individuare i destinatari, si eserciterebbe un’altra libertà, cioè la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).
Eventuali limitazioni devono rispettare una duplice riserva (come libertà personale e di domicilio):
- Di legge: possono avvenire solo con le garanzie stabilite dalla legge (riserva di legge assoluta)
- Di giurisdizione: possono avvenire solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria
In questo caso, non sono ammesse iniziative dell’autorità di polizia senza il preventivo consenso dell’autorità giudiziaria (a differenza degli artt. 13 e 14 Cost.), perché intercettando, si intercetta chiunque possa essere in contatto con il soggetto che si sta intercettando = bisogna tutelare i terzi.
→ Eventuali intercettazioni (art. 267/I Codice di Procedura Penale, lo Stato interviene sull’elemento segretezza) possono avvenire soltanto:
- Per le indagini relative ad alcuni reati (art. 266 c.p.p.)
- In seguito ad autorizzazione motivata del giudice
- In presenza di gravi indizi di reato (art. 267 c.p.p.)
- Quando l’intercettazione è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini
Per intercettazioni che riguardano membri del Parlamento è necessaria anche l’autorizzazione della Camera di appartenenza (art. 68/III, Cost.). Se questa è negata le intercettazioni non possono avere luogo e, se già iniziate, sono inutilizzabili.
15.2.4 Libertà di circolazione e soggiorno
Art. 16 Cost.
“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”
Interpretazione letterale = non può essere soggetta a interpretazioni restrittive o estensive; “qualsiasi parte” vuol dire che salve le ipotesi che la Costituzione contempla, non si può limitare questa libertà.
Eventuali limiti possono essere posti:
- Per legge in via generale
- Solo per motivi di sanità o sicurezza (riserva di legge assoluta e rinforzata)
È riconosciuta soltanto ai cittadini italiani e europei: gli stranieri extra-europei possono circolare nel territorio, ma vige una disciplina parzialmente diversa.
Rispetto a questa libertà, si va a intersecare un’altra libertà dell’ordinamento dell’Unione Europea che è la libertà di circolazione delle persone, che era partita come libera circolazione dei lavoratori (perché l’ordinamento dell’UE parte da un’integrazione di tipo economico), poi si è evoluta.
Libertà di espatrio ed emigrazione (art.16/II e III Cost.) = consiste nella libertà di recarsi all’estero in modo temporaneo (espatrio) o definitivo (emigrazione).
Prevede anche il diritto di rimpatrio (“e di rientrarvi”). Da esso discende inoltre il divieto di esilio (bando temporaneo o permanente di una persona dal proprio paese).
Eventuali limiti al diritto di espatrio attengono esclusivamente al necessario rispetto degli obblighi di legge (es. obblighi di leva; art. 52 Cost. servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge).
Condizione giuridica dello straniero
- Art. 10/II Cost. regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali
- Art. 16 preleggi c.c. straniero ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino
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→ Straniero cittadino europeo titolare di cittadinanza europea che comporta:
- Diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni locali e del Parlamento europeo
- Diritto di circolazione soggiorno e stabilimento
→ Straniero cittadino extra-europeo titolare dei diritti fondamentali della persona umana previsti:
- Dalle norme del diritto interno
- Dalle convenzioni internazionali
- Dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti (non scritti)
Diritto d’asilo nel territorio della Repubblica = rivolto allo straniero al quale sia impedito l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana; spetta a stranieri e apolidi.
15.2.5 Libertà di riunione
Art. 17 Cost.
“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.”
Riunione = raduno di più persone in un luogo e in un momento predeterminati, per il perseguimento di un determinato scopo; si distingue dall’assembramento (occasionale, senza un obiettivo comune).
- In luogo pubblico = luogo accessibile liberamente a tutti (es. piazze, parchi pubblici ecc.); preavviso obbligatorio, per ragioni organizzative, non per farla autorizzare (non è sottoposta a autorizzazione, se no ci sarebbe la possibilità di negarla). Gli organizzatori rispondono dell’eventuale illecito commesso nel non aver dato preavviso, ma non è vietata la riunione, non è un divieto. Può essere vietata solo per comprovati motivi di sicurezza e ordine pubblico.
- In luogo privato = luogo in cui può accedere solo chi sia espressamente e nominalmente invitato (es. la propria abitazione); non è richiesto alcun preavviso.
- Aperto al pubblico = luogo il cui accesso è subordinato a condizioni o limitazioni da parte di chi ne ha la disponibilità giuridica (es. teatro, cinema ecc.); non è richiesto alcun preavviso.
Unica condizione = che la riunione si svolga pacificamente e senz’armi.
15.2.6 Libertà di associazione
Art. 18 Cost.
“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.”
Associazione = insieme di soggetti legati da un vincolo giuridico (organizzazione che ha carattere di stabilità, perdura nel tempo) al fine di perseguire uno scopo comune non contingente (richiamo ai gruppi sociali e al principio pluralista art. 2 Cost.). Si distingue dalla libertà di riunione appunto per il carattere della stabilità.
Lo scopo non è rilevante, basta che non sia vietato ai singoli dalla legge penale (principio di irrilevanza dello scopo).
Sono vietate le associazioni:
- Che perseguono fini vietati ai singoli dalla legge penale (disposizione transitoria della Costituzione = divieto di organizzazione sotto qualsiasi forma del partito fascista)
- → Segrete: interpretazione restrittiva non sono vietate di per sé, sono vietate quelle che perseguono lo scopo di condizionare l’esercizio dei pubblici poteri (es. associazione massonica P2)
- Che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (che potrebbero sovvertire le istituzioni repubblicane)
Associazioni sindacali (art. 39 Cost.) = i lavoratori possono istituire liberamente sindacati che li rappresentino; l’adesione ad un sindacato non è obbligatoria. In questo articolo si fa riferimento solo a quelli dei lavoratori, non a quelli dei datori del lavoro (che hanno copertura costituzionale solo nell’art. 18 Cost.).
Associazioni politiche (art. 49 Cost.) = tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
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Limiti di associazione politica sono previsti per:
- Personale dell’amministrazione di pubblica sicurezza
- Membri del Consiglio superiore della Magistratura
- Giudici della Corte costituzionale
Per i membri delle forze armate ci sono limiti alla possibilità, per esempio, di partecipare a manifestazioni politiche in divisa ecc., per i magistrati è un divieto vero e proprio sanzionato con procedimento disciplinare (art. 98 Cost.). È un classico esempio per questi soggetti di limitazioni di libertà che per tutti gli altri sono costituzionalmente garantite, perché questo comprometterebbe la loro imparzialità e indipendenza.
15.2.7 Libertà di religione
Art. 19 Cost.
“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.”
Richiamo al principio di laicità e agli artt. 7-8 Cost.
Titolari = è un diritto riconosciuto a tutti, non solo ai