DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - PARTE GENERALE
DIRITTO PROCESSUALE CIVILE - PARTE GENERALE 1
LEZIONE 1 - LA TUTELA GIURISDIZIONALE E IL DIRITTO DI AZIONE 5
1. Funzione giurisdizionale 5
2. Art. 2907 c.c., art. 102, 1 comma Cost. 5
3. Il diritto d’azione - art. 24, 1 comma Cost. 5
4. Art. 6 CEDU 5
5. Tutela giurisdizionale 6
6. Tutela di cognizione 6
7. Cognizione piena e cognizione sommaria 6
8. Tutela esecutiva 7
9. Tutela cautelare 7
10. Periculum in mora e fumus boni iuris 7
11. Tutela cautelare 8
12. Illegittimità delle limitazioni al diritto d’azione 8
13. Giurisdizione condizionata 8
14. Giurisdizione volontaria 8
15. Principi generali del processo civile 8
LEZIONE 2 - LE AZIONI DI COGNIZIONE 9
1. Azione di mero accertamento 9
2. Azione di condanna 10
3. Obbligazioni infungibili 11
4. Misure coercitive 11
5. Art. 124, 2 comma d.lgs. 30/2005 11
6. Art. 614 bis 12
7. Titolo esecutivo (art. 474) 12
8. Tipi particolari di condanna. I) Condanna generica 13
9. II) Condanna provvisionale (art. 278, 2 comma) 13
10. III) Condanna in futuro 13
11. IV) Condanna con riserva di un’eccezione 14
12. Azione costitutiva 14
13. Diritto potestativo 14
14. Azioni costitutive 15
LEZIONE 3 - I PRESUPPOSTI PER LA DECISIONE DI MERITO, LE CONDIZIONI D’AZIONE 15
1. Presupposti per la questione di merito (questioni di rito) 15
2. Condizioni dell’azione 16
3. Interesse ad agire 17
4. Legittimazione ad agire 17
5. Sostituzione processuale 18
6. Azione diretta 19
LEZIONE 4 - INTRODUZIONE DEI FATTI NEL PROCESSO, IDENTIFICAZIONE DELLA DOMANDA GIUDIZIALE, EFFETTI
DELLA DOMANDA GIUDIZIALE 19
1. La domanda giudiziale 19
2. I fatti nel processo 19
3. I fatti principali 20
4. Fatti secondari 20
5. Introduzione dei fatti nel processo 20
6. Identificazione della domanda giudiziale 21
7. Parti 21
8. Petitum 21
9. Causa petendi 21
10. Diritti eterodeterminati 22
11. Diritti autodeterminati 22
12. Diritti autodeterminati ed eterodeterminati 23
1
13. Identificazione della domanda nelle azioni costitutive 23
14. Effetti processuali della domanda 24
15. Altri effetti sostanziali 24
16. Trascrizione della domanda 25
LEZIONE 5 - LE DIFESE DEL CONVENUTO 25
1. Le mere difese del convenuto 25
2. Eccezione 25
3. Art. 2697 c.c. (onere della prova) 26
4. Attenuazioni alla regola dell’onere della prova 26
5. Eccezione: i fatti estintivi 27
6. Eccezione: i fatti modificativi 27
7. Eccezione: i fatti impeditivi 27
8. Fatto costitutivo o impeditivo? 27
9. Criteri utilizzati dalla giurisprudenza per distinguere tra fatti costitutivi e fatti impeditivi 27
10. Controeccezione 27
11. Eccezioni in senso stretto ed in senso lato 27
12. Domanda riconvenzionale 28
13. Dipendenza dallo stesso titolo 28
14. Dipendenza dallo stesso titolo già dedotto come eccezione 29
15. Cassazione, 15 gennaio 2020, n.533 29
16. Recenventio reconventionis 29
LEZIONE 6 - LA GIURISDIZIONE 29
1 . Le norme sulla giurisdizione e sulla competenza 29
2. Garanzie previste dalla Costituzione 30
3.1 Difetto di giurisdizione nei confronti di giudici speciali 31
3.2. Difetto di giurisdizione nei confronti delle pubbliche amministrazioni 31
3.3. Difetto di giurisdizione nei confronti del giudice straniero 32
4. Criteri per la determinazione della giurisdizione 33
5. Derogabilità delle regole sulla giurisdizione 33
6. Rilievo del difetto di giurisdizione 33
7. Litispendenza 34
8. Difetto di giurisdizione nei confronti del giudice speciale e della pubblica amministrazione 34
9. Le conseguenze della decisione declinatoria 35
LEZIONE 7 - LA COMPETENZA 36
1. Competenza 36
2. Sezioni specializzate 36
3. I tre criteri 36
4. Artt. 7 e 9 37
5. Art. 10 37
6. Art. 14 38
7. Competenza per territorio 38
8. Art. 18 38
9. Art. 20 - diritti di obbligazione 39
10. Derogabilità delle norme sulla competenza 39
11. L’incompetenza del giudice - art. 38 39
12. La decisione sulla competenza e la sua impugnazione 40
13. Regolamento di competenza 41
14. La decisione declinatoria 41
15. Conseguenze della decisione declinatoria - art. 50 42
16. Art. 45 42
17. Perpetuatio iurisdictionis et competentiae - art. 5 42
18. Litispendenza - art. 39, 1 e 3 comma 43
19. Art. 273 43
LEZIONE 8 - IL GIUDICATO. I LIMITI OGGETTIVI DEL GIUDICATO 44
1. Giudicato formale 44
2. Art. 324 e art. 2909 44
3. Giudicato sostanziale (art. 2909) 45
2
4. Il giudicato copre il dedotto e il deducibile 45
5. Eccezione in giudicato 46
6. I limiti oggettivi del giudicato 46
7. Questioni pregiudiziali 46
8. Art. 34 47
9. Art. 34 - domanda di accertamento incidentale 47
10. Art. 35 47
LEZIONE 9 - I LIMITI SOGGETTIVI DEL GIUDICATO 48
1. Limiti soggettivi del giudicato 48
2.1. Terzi titolari di un mero interesse 48
2.2. Terzi aventi causa di una delle parti 48
2.3. Solidarietà passiva 49
2.4. Terzi titolari di diritti dipendenti 49
3. Conclusione 50
LEZIONE 10 - CONNESSIONE DI CAUSE 50
1. Definizione 50
2. Connessione soggettiva 51
3. Connessione impropria 52
4. Connessione oggettiva 52
4.1. Connessione semplice 52
4.2. Connessione per pregiudizialità-dipendenza 52
5. Art. 40 53
6. Continenza di cause (art. 39, 2 comma) 55
LEZIONE 11 - LITISCONSORZIO NECESSARIO 56
1. Litisconsorzio necessario 56
2. Art. 102 56
3. La disciplina processuale del litisconsorzio necessario 57
LEZIONE 12 - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO 58
1. Litisconsorzio facoltativo 58
2. Altri casi in cui si può avere litisconsorzio 58
3. Connessione semplice 59
4. Casi in cui si può avere litisconsorzio facoltativo 59
5. Regole al processo liticonsortile 60
LEZIONE 13 - INTERVENTO VOLONTARIO (ART. 105) 61
1. Intervento volontario (art. 105) 61
2. Intervento principale (art. 105, 1 comma) 61
3. Intervento litisconsortile (art. 105, 1 comma) 62
4. Intervento adesivo (art. 105, 2 comma) 63
5. Poteri processuali dell’interveniente 64
LEZIONE 14 - CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO 64
1. Chiamata in causa del terzo (artt. 106 e 107) 64
2. Comunanza di cause 65
3. Poteri del terzo chiamato 66
4. Chiamata in garanzia 66
5. Intervento per ordine del giudice (art. 107) 68
LEZIONE 15 - LA SUCCESSIONE NEL PROCESSO 69
1. Successione universale nel processo 69
2. Morte della persona fisica 69
3. Estinzione degli enti 70
4. Art. 2495 70
5. Successione a titolo particolare nel diritto controverso 71
6. Successione a titolo particolare a causa di morte 72
LEZIONE 16 - PARTE, DIFENSORE, PM, GIUDICE 74
1. Parte 74
2. Capacità di essere parte e capacità processuale 75
3. Capacità processuale 75
4. Art. 75, 2 comma 75
3
5. Posizione del rappresentante 75
6. Rappresentanza legale 76
7. Rappresentanza volontaria 76
8. Art. 182, 2 comma 76
9. Il difensore 77
10. Differenza tra ministero e assistenza 77
11. L’ordinamento della professione di avvocato 77
12. La procura 78
13. I poteri del difensore 79
14. Pubblico ministero 79
15. Astensione e ricusazione del giudice 80
LEZIONE 17 - ATTI PROCESSUALI. FORMA DEGLI ATTI E NULLITÀ FORMALI 81
1. Atti processuali 81
2. La forma dell’atto 81
3. Processo telematico 82
4. Strumentalità delle forme 82
5. Atti di parte, processo verbale, udienze 82
6. Udienza 82
7. Udienza cartolare 83
8. Provvedimenti del giudice (artt. 131-135) 83
9. Ordinanza 84
10. Decreto 84
11. Ordinanze e decreti con contenuto decisorio 85
12. Nullità formali 85
13. Art. 156 85
14. Art. 157 86
15. Art. 159 - Estensione della nullità 86
16. La rinnovazione dell’atto nullo (art. 162) 86
17. La pronuncia della nullità 87
18. La nullità della sentenza 87
19. Conversione delle nullità in motivi di impugnazione 87
20. La sentenza inesistente 88
LEZIONE 18 - NOTIFICAZIONI, TERMINI, SPESE 89
1. Notificazioni 89
2. Notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario 89
3. Perfezionamento della notificazione 90
4. Notificazioni eseguibili dal difensore (legge 53/1994) 91
5. Le comunicazioni (art. 136) 92
6. Termini 93
7. Rimessione in termini 93
8. Computo dei termini 94
9. Sospensione feriale dei termini 94
10. Spese del processo 94
11. Responsabilità aggravata (art. 96) 95
ARTICOLI 97
TEST RIPASSO 1 98
DOMANDE 99
4
LEZIONE 1 - LA TUTELA GIURISDIZIONALE E IL DIRITTO DI
AZIONE
1. Funzione giurisdizionale
Scopo del processo civile: assicurare la tutela ai diritti soggettivi riconosciuti dalle norme sostanziali
in caso di loro violazione.
● Assicurare la tutela del diritto soggettivo: far sì che il suo titolare possa ottenere l’utilità
(somma di denaro, consegna di un bene, fare / non fare…) garantita dalla norma
sostanziale.
● Norme sostanziali: quelle che regolano i rapporti tra i soggetti dell’ordinamento (es. codice
civile)
● Norme processuali: quelle che regolano il processo civile
2. Art. 2907 c.c., art. 102, 1 comma Cost.
L’esercizio della funzione giurisdizionale è un compito essenziale dello Stato: si desume dagli art. 102
1 comma Cost, e art. 2907 c.c.
● Art. 102, 1 comma Cost.: “La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari
istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario”.
● Art. 2907 c.c.: “Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda
di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d’ufficio”.
La tutela dei diritti non è monopolio dello Stato, ma può essere assicurata anche da altri soggetti: solo
se le parti si accordano, possono rinunciare alla tutela giurisdizionale da parte del giudice e rivolgersi
a soggetti privati (gli arbitri).
Oggetto del processo civile: i diritti soggettivi riconosciuti dalle norme sostanziali. Il processo si fa per
tutelare questi diritti e quindi il diritto processuale è subordinato al diritto sostanziale. A sua volta il
diritto sostanziale presuppone necessariamente il diritto processuale, perché altrimenti mancherebbe
lo strumento per assicurare (in caso di inadempimento di una parte) la soddisfazione dell’altra parte.
3. Il diritto d’azione - art. 24, 1 comma Cost.
Art. 24, 1 comma Cost.: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi”.
L’art. 24, 1 co. Cost. prevede il diritto d’azione: diritto di agire in giudizio (dare inizio a un processo)
per chiedere tutela per il diritto soggettivo di cui ci si afferma titolari. L’azione è quindi il diritto allo
svolgimento della tutela giurisdizionale.
Carattere essenziale del diritto d’azione: atipicità. Il diritto alla tutela giurisdizionale esiste per ogni
tipo di diritto, indipendentemente dal fatto che vi sia una norma esplicita che lo preveda.
4. Art. 6 CEDU
Il diritto di azione è assicurato sia dalla Costituzione (art. 24, comma 1), ma anche nella
Convenzione europea per i diritti dell’uomo. 5
Art. 6, comma 1 CEDU - Diritto a un equo processo: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia
esaminata da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a
pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile.”
L’art. 6 prevede:
● Il diritto d’azione
● Alcune caratteristiche essenziali del processo
○ Indipendenza e imparzialità del giudice
○ Precostituzione per legge del giudice
○ Durata ragionevole del processo
5. Tutela giurisdizionale
La tutela giurisdizionale può assumere 3 forme:
● Tutela di cognizione: vi corrisponde l’azione di cognizione.
● Tutela esecutiva: vi corrisponde l’azione esecutiva
● Tutela cautelare: vi corrisponde l’azione cautelare
6. Tutela di cognizione
Il giudice a cui è chiesto di tutelare il diritto soggettivo deve innanzitutto verificare l’esistenza del
diritto, e svolgere quindi un’attività di cognizione.
Per accertare l’esistenza di un diritto bisogna considerare come opera la norma giuridica sostanziale:
questa riconduce un effetto (es. la nascita di un diritto) a dati fatti, perciò al giudice è richiesta una
triplice attività:
● Accertamento dei fatti tramite la valutazione delle prove
● Scelta ed interpretazione della norma giuridica applicabile ai fatti
● Conclusione, cioè individuazione dell’effetto (il diritto esiste o non esiste)
In questo modo si arriva a un accertamento, cioè a una decisione del giudice che dichiara esistente o
meno il diritto.
Questa è la prima essenziale funzione del processo: accertare l’esistenza dei diritti fatti valere dalle
parti (tutela di cognizione).
La decisione del giudice ha una caratteristica importante: la cosa giudicata. Art. 2909:
“L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro
eredi o aventi causa”.
Fa stato significa che la decisione, divenuta definitiva a conclusione del processo, vincola i destinatari
(parti, eredi o aventi causa) al suo contenuto e quindi nessuno in futuro la potrà contrastare. D’ora in
poi il diritto esiste secondo quello che ha accertato il giudice nella sua decisione.
7. Cognizione piena e cognizione sommaria
L’attività di cognizione del giudice può essere svolta in 2 modi, a seconda dell’approfondimento e
dell’estensione con cui è svolta:
● Cognizione piena: si arriva alla decisione sul diritto dopo che:
○ Tutte le parti hanno avuto piena possibilità di allegare tutti i fatti e fare tutte le istanze
probatorie (e di replicare alle difese della controparte)
○ Il giudice ha valutato con approfondito esame la sussistenza dei fatti di causa 6
Il modello del processo a cognizione piena è disciplinato dal libro 2 del c.p.c. (nelle due forme
del giudizio ordinario di cognizione e del procedimento semplificato di cognizione): è il
processo tipo che si applica a tutti i diritti, a meno che non sia diversamente disposto.
● Cognizione sommaria: non sono presenti le caratteristiche proprie della cognizione piena; si
realizzano dunque altri modelli processuali che possono avere le seguenti caratteristiche:
○ Modalità semplificate o assenti del contraddittorio. Il giudice decide solo sulla base di
quanto affermato dall’attore, senza che al processo partecipi anche il convenuto
○ Minore approfondimento nell’accertamento dei fatti. Il giudice non decide dopo un
esame approfondito dei fatti, ma si limita ad un esame sommario. Non cerca la
certezza, ma la verosimiglianza dei fatti.
○ Limitazione dell’accertamento da parte del giudice ad alcuni soltanto dei fatti rilevanti.
Ratio: accellerare la tutela del diritto rispetto ai tempi molto lunghi del processo a cognizione
piena.
Ammissibilità: si tratta di una tutela solo provvisoria, che non può dar luogo alla cosa
giudicata, e va quindi data la possibilità alle parti di recuperare in seguito alla cognizione
piena.
8. Tutela esecutiva
Terminata l’attività di cognizione, bisogna valutare se, in caso di esistenza del diritto e quindi
condanna del debitore, questo adempia spontaneamente o meno.
In caso negativo è necessario un secondo intervento degli organi dello Stato, che diano attuazione
coattiva (cioè tramite l’uso della forza) a quanto è contenuto nella sentenza. La tutela esecutiva è
quindi il necessario completamento della tutela di cognizione: l’organo dello Stato interviene e si
sostituisce al debitore inadempiente.
Disciplina: libro 3 c.p.c.
9. Tutela cautelare
Tutela cautelare: forma di tutela a cognizione sommaria.
Ratio: durata assai lunga del processo a cognizione piena e dunque il fatto che il tempo necessario
per giungere alla decisione sull'esistenza del diritto può di per sé compromettere l’utilità della
decisione stessa.
2 tipi di pericoli:
a) Il debitore aliena i suoi beni durante il processo, impedendo l’operare dell’art. 2740 c.c.
(accertamento e l’esecuzione forzata diventano inutili)
b) Il diritto per il quale chiedo tutela richiede, per la sua stessa natura, una soddisfazione
immediata (es. diritti di credito che servono per il sostentamento del titolare…)
In questi casi è necessario che il processo di cognizione piena sia preceduto da un altro
procedimento con lo scopo, nel caso:
a) Di porre un vincolo sui beni del debitore (tutela cautelare conservativa)
b) Di anticipare il contenuto della decisione resa nel processo di cognizione piena (tutela
cautelare anticipatoria)
10. Periculum in mora e fumus boni iuris
Presupposti necessari perché il richiedente ottenga il provvedimento cautelare:
● Periculum in mora: pericolo nel ritardo che deriva al diritto per il fatto di dover attendere la
conclusione del processo a cognizione piena
● Fumus boni iuris: dimostrare al giudice la semplice probabilità di esistenza del diritto.
Semplice probabilità: non si richiede la certezza circa l’esistenza del diritto. 7
11. Tutela cautelare
Tutela cautelare: cognizione sommaria
Disciplina: libro 4. C’è una disciplina generale che vale per tutti i provvedimenti cautelari (669 bis ss.)
ed una disciplina specifica per ogni singolo provvedimento cautelare.
La tutela cautelare è tendenzialmente solo provvisoria, cioè ad essa deve seguire la tutela a
cognizione piena tramite il processo ordinario di cognizione.
12. Illegittimità delle limitazioni al diritto d’azione
Il diritto d’azione citato nell’art. 24, comma 1, Cost. si riferisce sia alla cognizione, all’esecutiva e alla
cautelare.
Sono da considerarsi illegittime tutte le norme che comportino limitazioni all’esercizio d
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