DIRITTO PRIVATO – MODULO 1
Il diritto privato è il diritto che regola i rapporti reciproci tra individui, tra società , associazioni e altri enti
privati. Laddove vi è una società vi è sempre un complesso di regole di condotta che disciplinano le relazioni
fra i membri della collettività. L’insieme di queste regole, secondo le quali si organizza in modo ordinato la
vita di una determinata collettività, prende il nome di ordinamento giuridico. Ognuna delle regole che
concorre a comporre l’ordinamento prende il nome di norma giuridica. La norma giuridica consiste in una
disposizione in forma di precetto/comando , nel senso che essa impone o proibisce ai suoi destinatari un
determinato comportamento.
Norme dispositive (o derogabili) = si dice dispositiva una norma giuridica che trova applicazione solo
quando le parti di un rapporto giuridico non abbiano disposto diversamente, nel qual caso si dice che la
norma è stata derogata.
Norme imperative = sono norme giuridiche che non possono essere derogate dai soggetti a cui si rivolgono
Il diritto privato è una disciplina che si occupa di risolvere le controversie tra soggetti privati; al fine di fare
ciò, sono necessarie le apposite norme giuridiche (specifiche per ogni caso) contenute nel Codice Civile. Il
codice civile costituisce la fonte principale del diritto privato italiano e contiene ben 2969 articoli (Il numero
non corrisponde esattamente al vero perché attualmente alcuni articoli sono stati soppressi ed altri se ne
sono aggiunti). Il codice civile attualmente in atto risale al 1942. Il codice civile è composto da sei diversi
libri:
Libro primo: è dedicato alle persone in particolar modo, alla famiglia.
Libro secondo: è dedicato alla successione a causa di morte (disciplina le successioni a causa di
morte e il contratto di donazione) .
Libro terzo: riguarda la proprietà (contiene, infatti, tutte quelle norme che regolano le modalità di
acquisto e il trasferimento della proprietà.
Libro quarto: tratta di obbligazioni e i contratti, e delle loro fonti in tal caso, quando due soggetti
entrano in contatto tra loro sorge un'obbligazione (un dovere che una delle due deve portare a
termine nei confronti dell'altra). In relazione a ciò per una delle due parti sorge la così detta
responsabilità civile con la quale essa dovrà impegnarsi a portare a termine una determinata
obbligazione dei confronti dell'altra parte.
Libro quinto: è dedicato alle imprese.
Libro sesto: si occupa della tutela dei diritti.
Inoltre il codice civile è preceduto da alcune disposizioni preliminari o “disposizioni sulla legge in generale”
dette anche preleggi che si compongono di 31 articoli , ed eseguito da disposizioni transitorie e di
attuazione o “disposizioni per l’attuazione del codice civile”.
Diritto soggettivo = un interesse protetto dall’ordinamento giuridico che si estrinseca in una pretesa che
può essere esercitata dal suo titolare verso un’altra persona o erga omnes. I diritti soggettivi possono
essere assoluti o relativi:
- Diritti assoluti: possono essere fatti valere erga omnes (ex. diritto al nome)
- Diritti relativi: possono essere fatti valere nei confronti di uno o più soggetti determinati
Silvia Ferraris - 2023 Pag. 1
USI NORMATIVI
Gli usi normativi (o consuetudini) sono delle fonti non scritte e non statuali di produzione delle norme
giuridiche; occupano l'ultimo livello della gerarchia delle fonti. Consistono nella pratica uniforme e
costante di determinati comportamenti, seguita con la convinzione che quel comportamento sia
giuridicamente obbligatorio. Si tratta, quindi, di comportamenti che non sono obbligatori per legge ma che
vengono riconosciuti come tali dalla popolazione. Un semplice esempio è rappresentato dal segreto
bancario: in tal caso, non esiste nessuna norma giuridica che obbliga le banche a mantenere segrete le
operazioni svolte per ciascun cliente ma, allo stesso tempo, ogni lavoratore, ritiene opportuno non
comunicare tali informazioni a chiunque. Non tutti i comportamenti di questo tipo possono essere
considerati come usi normativi; basti, per esempio, pensare alla mancia al cameriere in tal caso, infatti, non
si tratta di un comportamento che viene messo in atto dai soggetti costantemente ma solo da coloro che lo
ritengono opportuno (in tal caso si tratta solo di una pratica abituale ma non di una consuetudine). Occorre
pertanto, che quel comportamento generalizzato sia ubbidienza ad una norma non scritta.
Il primato della legge statuale (scritta) sugli usi è consacrato in due principi:
1. Nelle materie non regolate da leggi o regolamenti le consuetudini hanno piena efficacia. Qui la
mancanza di norme scritte rivela come si tratti di materia che lo Stato non ha interesse a regolare e
quindi possono ben essere regolate da una fonte non statuale. Una legge o regolamento successivo
potrebbero però intervenire per regolare la materia: la consuetudine cessa di avere efficacia.
2. Nelle materie regolate da leggi o regolamenti le consuetudini hanno efficacia solo quando esse
vengono richiamate. Il richiamo agli usi è frequente nel codice civile
INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLA LEGGE
Per l’applicazione di una legge è necessario, in primo luogo, effettuare la sussunzione di un caso concreto in
una fattispecie astratta: in tal caso, si fa risalire un caso individuale alla legge in cui è contemplato in termini
generali (ad esempio un sinistro stradale). La fattispecie normativa deve essere il modello o tipo astratto
(fattispecie astratta) adatto ad inquadrare il caso concreto in relazione ai tratti o elementi caratteristici di
esso (fattispecie concreta).
Con fattispecie (dal latino species facti = immagine del fatto) si intende in diritto una specifica situazione
disciplinata e prevista dalle norme giuridiche. La legge diventa applicabile nel momento in cui si avvera tale
situazione. La fattispecie può essere astratta o concreta. La fattispecie astratta è la previsione normativa
legata a un fatto. Si individuano le conseguenze giuridiche prodotte da un accadimento. Con la fattispecie
concreta si fa riferimento a un singolo accadimento che si è verificato e che corrisponde a quanto espresso
nella norma. L’operazione con cui la fattispecie concreta viene collegata a quella astratta è detta
sussunzione. Si distingue dunque tra fattispecie astratta, la previsione definita in modo astratto e generale,
e fattispecie concreta, cioè un fatto specifico e reale che si è verificato e che corrisponde a quanto
enunciato nella norma.
l’applicazione della legge consta essenzialmente di due momenti:
Silvia Ferraris - 2023 Pag. 2
a) Individuazione della norma pertinente tra le tante che compongono l’ordinamento giuridico.
b) Precisazione del suo significato tramite l’interpretazione. Con interpretazione si intende un’operazione
logica volta ad attribuire un significato al linguaggio legislativo. Tale operazione è affidata a chi deve
applicare le leggi ai casi concreti: è dunque il giudice, che deve decidere una controversia sottoposta al suo
esame, a svolgere l’attività di interpretazione. Egli deve trovare , fra le tante, la regola legislativa entro il cui
ambito di applicazione deve farsi rientrare il caso sottoposto a suo giudizio; a tal fine, deve ricostruire il
significato da attribuire alla norma che deve essere applicata. A volte il significato è reso palese dalla
chiarezza del linguaggio legislativo , ma non poche volte si pone un problema di scelta fra l’uno e l’altro dei
significati possibili e, oltre a questo, ci sono leggi formulate volutamente in modo generico per lasciare al
giudice il compito di integrare il dettato legislativo. è evidente che quanto più le espressioni usate dal
legislatore sono generiche tanto più incomberà al giudice di riempirle di contenuto, al fine di farne
applicazione ai casi sottoposti a giudizio.
I due momenti, logicamente distinti, sono compenetrati l’uno con l’altro e si integrano a vicenda.
L’art. 12 delle Preleggi che si trovano collocate prima del codice civile, stabilisce che:
“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato
proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che
regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i principi generali
dell’ordinamento giuridico dello Stato.”
Da questo testo si desume che l’indagine volta a ricostruire il senso della legge deve tener conto del
significato proprio del vocabolario comune (interpretazione letterale) e delle finalità perseguite con quella
determinata regolamentazione (interpretazione teleologica)
1. CRITERIO LETTERALE (interpretazione letterale): Con tale criterio si verifica la fedeltà del caso preso in
esame con il testo normativo scelto analizzando il significato che le parole hanno nel linguaggio comune o
in quello tecnico. In tal caso, le parole devono avere un senso compiuto e razionale nel contesto in cui sono
inserite; la norma infine deve essere coordinata con il sistema di regole in cui è inserita (interpretazione
sistematica).
2. CRITERIO FUNZIONALE (interpretazione teleologica): In tal caso si rinvia alla ratio o scopo della norma,
pertanto è necessario aver riguardo agli interessi che la norma intende tutelare e su tale base e necessario
determinare l’estensione il significato della legge stessa.
Nel caso in cui, però, non esista un apposita norma in grado di regolare la controversia sottoposta all’esame
del giudice si può far ricorso all’interpretazione per analogia:
a) ANALOGIA (interpretazione per analogia legis): con tale procedura l’interprete deve cercare
nell’ordinamento una norma specifica estensibile per analogia; successivamente, alla fattispecie privata di
disciplina si applica la regola prevista per una fattispecie analoga quando riconosca l’omogeneità degli
interessi coinvolti (non è, però, possibile applicare analogicamente le norme penali e quelle eccezionali).
b) PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO: Per il caso in cui non si trovi una norma specifica estensibile
per analogia, si può decidere secondo i principi generali dell’ordinamento. In tal caso, vi sono norme che
dettano la disciplina di casi particolari ispirandosi ad una norma implicita di portata più generale.
Silvia Ferraris - 2023 Pag. 3
LE PERSONE FISICHE
Per soggetto di diritto si intende ogni soggetto che l’ordinamento giuridico considera come possibile
titolare di diritti e obblighi. Soggetto di diritto può essere non solo l’uomo, ma anche un ente, e cioè un
complesso organizzato di persone fisiche oppure un complesso di beni destinati ad uno scopo (ex.
università, ospedali, società). Pertanto il nostro ordinamento attribuisce la qualità di soggetto di diritto e,
cioè, l’idoneità ad acquistare diritti e assumere obblighi, anche a questi enti organizzati, che, dal punto di
vista giuridico, vengono considerati unitariamente come centri di imputazione di conseguenze giuridiche al
pari delle persone fisiche.
Nel diritto la nozione di persona non coincide con quella di individuo, ma è una nozione che si distingue in
due sottospecie: da un punto di vista giuridico le persone possono infatti essere giuridiche o fisiche.
Le persone fisiche sono titolari di:
Capacità giuridica: si tratta di una capacità che viene acquistata dai soggetti al momento della
nascita, come indicato dall'articolo 1 del Codice civile nel I comma, (vale a dire a partire dal primo
respiro), ciò, però, non implica che il neonato, dopo tale respiro, sopravviva. La capacità giuridica è
l'attitudine ad essere titolari di diritti e doveri. La capacità giuridica è concessa dall’ordinamento
anche a soggetti diversi dagli uomini, quindi la capacità giuridica non è un attributo innato degli
uomini, ma è una concessione dell’ordinamento. Attualmente il riconoscimento della capacità
giuridica è generale ed è espresso anche nei confronti degli stranieri, ma non è sempre stato così.
Abbiamo detto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, ma la legge considera
anche la posizione del soggetto concepito e ammette una sorta di anticipazione della capacità
giuridica anche prima della nascita. L’art. 1 comma 2 dice che “i diritti che la legge riconosce a
favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”. Questa norma rinvia ad altre,
secondo le quali il figlio nascituro può ricevere donazioni ed essere erede. La legge consente poi di
lasciare per testamento dei beni a figli di una data persona già vivente ma non ancora concepiti.
Al momento della nascita, il bambino, viene chiamato neonato mentre, mentre è ancora nel
grembo della madre, prende il nome di nascituro (soggetto giuridico centro di interessi
giuridicamente protetti). La legge, a sua volta, stabilisce dei diritti ben precisi sia al soggetto che è
già stato concepito sia a colui che non è ancora stato concepito. In entrambi i casi, i diritti vengono
riconosciuti da un testamento redatto da uno dei familiari. Nel caso, però di un soggetto che non è
ancora stato concepito, la legge prevede che il testamento possa essere redatto solo nel caso in cui,
alla morte del testatore i genitori del nascituro siano ancora in vita. In relazione a tale capacità
esistono alcuni articoli fondamentali: articolo 2043 (riguarda la responsabilità civile RC) e l'articolo
1218 (riguarda la responsabilità per inadempimento dell'obbligazione).
Con riferimento ai due articoli citati in precedenza è possibile fare riferimento a due sentenze:
SENTENZA 1 : una madre, dopo essere stata ricoverata in ospedale per la nascita del figlio, ha stipulato un
contratto di ospedalità in quanto, a causa di una sofferenza prenatale, il bambino è nato con una grave
malformazione. La madre ha così deciso di agire in giudizio contro i medici dell'ospedale chiedendo un
risarcimento del danno. In primo appello, è stato stabilito che: il bambino essendo nato prima dell'acquisto
della capacità giuridica non ha diritto a nessun risarcimento, tenendo anche in considerazione il fatto che la
madre, a livello fisico, non ha subito nessun danno. La Cassazione, tuttavia, ha deciso di ricercare, tra i
principi generali, una norma adatta alla risoluzione di tale questione (affermando, quindi, che al bambino
spetta un risarcimento per il danno subito). Si è così verificato un ribaltamento totale della sentenza in
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quanto è stato stabilito che era compito dell'ospedale occuparsi della nascita del bambino; pertanto, il
bambino, anche se ancora privo di una vera e propria capacità giuridica ha l'obbligo di far valere il proprio
diritto nei confronti dell'ospedale (vero responsabile di tutte le procedure), ottenendo così il suo
risarcimento.
SENTENZA 2 : una bambina nasce con la sindrome di down (non provocata da un errore medico). Prima
della nascita, però, la madre - per esigenze familiari - aveva dichiarato di non voler portare avanti la
gravidanza se, con apposite analisi, fosse emerso che la bimba era affetta da qualsiasi sindrome. Il medico
ha, così, deciso di effettuare un esame (meno specifico) per verificare tale possibilità (il cui esito indicò una
probabilità molto bassa). Una volta nata, però, ci si è resi conto che in realtà la bambina era proprio affetta
da tale sindrome. La madre ha così deciso di fare causa al medico che, durante la gravidanza, aveva deciso
di non effettuare un esame più specifico per valutare tale possibilità. Su tale punto, la giurisprudenza ha
deciso di condannare il medico per aver violato il principio di autodeterminazione della mamma
(riconoscendole il diritto al risarcimento del danno); il relazione a ciò, il risarcimento è stato riconosciuto
anche al padre e ai fratelli, mentre alla bimba non è stato riconosciuto alcun risarcimento. La bambina,
infatti, non ha diritto a nessun risarcimento in quanto, se ciò fosse avvenuto, sarebbe stato riconosciuto il
principio per cui un bimbo ha il diritto di venire al mondo solo se effettivamente sano riconoscendo così il
diritto acefalo.
CAPACITÀ D’AGIRE
Tale capacità è disciplinata dall’articolo 2 del codice civile. Essa si acquisisce al compimento del 18º anno di
età ed è l’idoneità a disporre della propria sfera giuridica, ovvero è la capacità di disporre di tutti gli atti
giuridici: ogni soggetto ha diritto a far esercitare i diritti di cui è titolare e con cui assume direttamente
obbligazioni. La capacità di agire è dunque la capacità di disporre dei propri diritti e di assumere degli
obblighi mediante delle manifestazioni di volontà, e come tale, presuppone che il soggetto abbia una
maturità sufficiente per valutare la convenienza economica degli atti che pone in essere e la capacità di
volere gli effetti di questi atti. Pertanto, la capacità di agire, a differenza della capacità giuridica che spetta
ad ogni uomo, può non spettare a un soggetto, perché incapace di provvedere ai propri interessi.
Pensiamo ad esempio ad un bambino o ad un infermo di mente: questi soggetti possono essere proprietari
di beni immobili e creditori di somme di denaro a vario titolo (ad esempio per aver ricevuto un’eredità da
uno zio) perché hanno, come tutti, l’attitudine astratta ad essere titolari di diritti e doveri, ma essi non
hanno la capacità d’agire. Da qui la necessità di una sostituzione, cioè di un’altra persona che provveda ad
amministrare i lor
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