Estratto del documento

DIRITTO PRIVATO – MODULO 1

Il diritto privato è il diritto che regola i rapporti reciproci tra individui, tra società , associazioni e altri enti

privati. Laddove vi è una società vi è sempre un complesso di regole di condotta che disciplinano le relazioni

fra i membri della collettività. L’insieme di queste regole, secondo le quali si organizza in modo ordinato la

vita di una determinata collettività, prende il nome di ordinamento giuridico. Ognuna delle regole che

concorre a comporre l’ordinamento prende il nome di norma giuridica. La norma giuridica consiste in una

disposizione in forma di precetto/comando , nel senso che essa impone o proibisce ai suoi destinatari un

determinato comportamento.

Norme dispositive (o derogabili) = si dice dispositiva una norma giuridica che trova applicazione solo

quando le parti di un rapporto giuridico non abbiano disposto diversamente, nel qual caso si dice che la

norma è stata derogata.

Norme imperative = sono norme giuridiche che non possono essere derogate dai soggetti a cui si rivolgono

Il diritto privato è una disciplina che si occupa di risolvere le controversie tra soggetti privati; al fine di fare

ciò, sono necessarie le apposite norme giuridiche (specifiche per ogni caso) contenute nel Codice Civile. Il

codice civile costituisce la fonte principale del diritto privato italiano e contiene ben 2969 articoli (Il numero

non corrisponde esattamente al vero perché attualmente alcuni articoli sono stati soppressi ed altri se ne

sono aggiunti). Il codice civile attualmente in atto risale al 1942. Il codice civile è composto da sei diversi

libri:

 Libro primo: è dedicato alle persone in particolar modo, alla famiglia.

 Libro secondo: è dedicato alla successione a causa di morte (disciplina le successioni a causa di

morte e il contratto di donazione) .

 Libro terzo: riguarda la proprietà (contiene, infatti, tutte quelle norme che regolano le modalità di

acquisto e il trasferimento della proprietà.

 Libro quarto: tratta di obbligazioni e i contratti, e delle loro fonti in tal caso, quando due soggetti

entrano in contatto tra loro sorge un'obbligazione (un dovere che una delle due deve portare a

termine nei confronti dell'altra). In relazione a ciò per una delle due parti sorge la così detta

responsabilità civile con la quale essa dovrà impegnarsi a portare a termine una determinata

obbligazione dei confronti dell'altra parte.

 Libro quinto: è dedicato alle imprese.

 Libro sesto: si occupa della tutela dei diritti.

Inoltre il codice civile è preceduto da alcune disposizioni preliminari o “disposizioni sulla legge in generale”

dette anche preleggi che si compongono di 31 articoli , ed eseguito da disposizioni transitorie e di

attuazione o “disposizioni per l’attuazione del codice civile”.

Diritto soggettivo = un interesse protetto dall’ordinamento giuridico che si estrinseca in una pretesa che

può essere esercitata dal suo titolare verso un’altra persona o erga omnes. I diritti soggettivi possono

essere assoluti o relativi:

- Diritti assoluti: possono essere fatti valere erga omnes (ex. diritto al nome)

- Diritti relativi: possono essere fatti valere nei confronti di uno o più soggetti determinati

Silvia Ferraris - 2023 Pag. 1

USI NORMATIVI

Gli usi normativi (o consuetudini) sono delle fonti non scritte e non statuali di produzione delle norme

giuridiche; occupano l'ultimo livello della gerarchia delle fonti. Consistono nella pratica uniforme e

costante di determinati comportamenti, seguita con la convinzione che quel comportamento sia

giuridicamente obbligatorio. Si tratta, quindi, di comportamenti che non sono obbligatori per legge ma che

vengono riconosciuti come tali dalla popolazione. Un semplice esempio è rappresentato dal segreto

bancario: in tal caso, non esiste nessuna norma giuridica che obbliga le banche a mantenere segrete le

operazioni svolte per ciascun cliente ma, allo stesso tempo, ogni lavoratore, ritiene opportuno non

comunicare tali informazioni a chiunque. Non tutti i comportamenti di questo tipo possono essere

considerati come usi normativi; basti, per esempio, pensare alla mancia al cameriere in tal caso, infatti, non

si tratta di un comportamento che viene messo in atto dai soggetti costantemente ma solo da coloro che lo

ritengono opportuno (in tal caso si tratta solo di una pratica abituale ma non di una consuetudine). Occorre

pertanto, che quel comportamento generalizzato sia ubbidienza ad una norma non scritta.

Il primato della legge statuale (scritta) sugli usi è consacrato in due principi:

1. Nelle materie non regolate da leggi o regolamenti le consuetudini hanno piena efficacia. Qui la

mancanza di norme scritte rivela come si tratti di materia che lo Stato non ha interesse a regolare e

quindi possono ben essere regolate da una fonte non statuale. Una legge o regolamento successivo

potrebbero però intervenire per regolare la materia: la consuetudine cessa di avere efficacia.

2. Nelle materie regolate da leggi o regolamenti le consuetudini hanno efficacia solo quando esse

vengono richiamate. Il richiamo agli usi è frequente nel codice civile

INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Per l’applicazione di una legge è necessario, in primo luogo, effettuare la sussunzione di un caso concreto in

una fattispecie astratta: in tal caso, si fa risalire un caso individuale alla legge in cui è contemplato in termini

generali (ad esempio un sinistro stradale). La fattispecie normativa deve essere il modello o tipo astratto

(fattispecie astratta) adatto ad inquadrare il caso concreto in relazione ai tratti o elementi caratteristici di

esso (fattispecie concreta).

Con fattispecie (dal latino species facti = immagine del fatto) si intende in diritto una specifica situazione

disciplinata e prevista dalle norme giuridiche. La legge diventa applicabile nel momento in cui si avvera tale

situazione. La fattispecie può essere astratta o concreta. La fattispecie astratta è la previsione normativa

legata a un fatto. Si individuano le conseguenze giuridiche prodotte da un accadimento. Con la fattispecie

concreta si fa riferimento a un singolo accadimento che si è verificato e che corrisponde a quanto espresso

nella norma. L’operazione con cui la fattispecie concreta viene collegata a quella astratta è detta

sussunzione. Si distingue dunque tra fattispecie astratta, la previsione definita in modo astratto e generale,

e fattispecie concreta, cioè un fatto specifico e reale che si è verificato e che corrisponde a quanto

enunciato nella norma.

l’applicazione della legge consta essenzialmente di due momenti:

Silvia Ferraris - 2023 Pag. 2

a) Individuazione della norma pertinente tra le tante che compongono l’ordinamento giuridico.

b) Precisazione del suo significato tramite l’interpretazione. Con interpretazione si intende un’operazione

logica volta ad attribuire un significato al linguaggio legislativo. Tale operazione è affidata a chi deve

applicare le leggi ai casi concreti: è dunque il giudice, che deve decidere una controversia sottoposta al suo

esame, a svolgere l’attività di interpretazione. Egli deve trovare , fra le tante, la regola legislativa entro il cui

ambito di applicazione deve farsi rientrare il caso sottoposto a suo giudizio; a tal fine, deve ricostruire il

significato da attribuire alla norma che deve essere applicata. A volte il significato è reso palese dalla

chiarezza del linguaggio legislativo , ma non poche volte si pone un problema di scelta fra l’uno e l’altro dei

significati possibili e, oltre a questo, ci sono leggi formulate volutamente in modo generico per lasciare al

giudice il compito di integrare il dettato legislativo. è evidente che quanto più le espressioni usate dal

legislatore sono generiche tanto più incomberà al giudice di riempirle di contenuto, al fine di farne

applicazione ai casi sottoposti a giudizio.

I due momenti, logicamente distinti, sono compenetrati l’uno con l’altro e si integrano a vicenda.

L’art. 12 delle Preleggi che si trovano collocate prima del codice civile, stabilisce che:

“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato

proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che

regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio si decide secondo i principi generali

dell’ordinamento giuridico dello Stato.”

Da questo testo si desume che l’indagine volta a ricostruire il senso della legge deve tener conto del

significato proprio del vocabolario comune (interpretazione letterale) e delle finalità perseguite con quella

determinata regolamentazione (interpretazione teleologica)

1. CRITERIO LETTERALE (interpretazione letterale): Con tale criterio si verifica la fedeltà del caso preso in

esame con il testo normativo scelto analizzando il significato che le parole hanno nel linguaggio comune o

in quello tecnico. In tal caso, le parole devono avere un senso compiuto e razionale nel contesto in cui sono

inserite; la norma infine deve essere coordinata con il sistema di regole in cui è inserita (interpretazione

sistematica).

2. CRITERIO FUNZIONALE (interpretazione teleologica): In tal caso si rinvia alla ratio o scopo della norma,

pertanto è necessario aver riguardo agli interessi che la norma intende tutelare e su tale base e necessario

determinare l’estensione il significato della legge stessa.

Nel caso in cui, però, non esista un apposita norma in grado di regolare la controversia sottoposta all’esame

del giudice si può far ricorso all’interpretazione per analogia:

a) ANALOGIA (interpretazione per analogia legis): con tale procedura l’interprete deve cercare

nell’ordinamento una norma specifica estensibile per analogia; successivamente, alla fattispecie privata di

disciplina si applica la regola prevista per una fattispecie analoga quando riconosca l’omogeneità degli

interessi coinvolti (non è, però, possibile applicare analogicamente le norme penali e quelle eccezionali).

b) PRINCIPI GENERALI DELL’ORDINAMENTO: Per il caso in cui non si trovi una norma specifica estensibile

per analogia, si può decidere secondo i principi generali dell’ordinamento. In tal caso, vi sono norme che

dettano la disciplina di casi particolari ispirandosi ad una norma implicita di portata più generale.

Silvia Ferraris - 2023 Pag. 3

LE PERSONE FISICHE

Per soggetto di diritto si intende ogni soggetto che l’ordinamento giuridico considera come possibile

titolare di diritti e obblighi. Soggetto di diritto può essere non solo l’uomo, ma anche un ente, e cioè un

complesso organizzato di persone fisiche oppure un complesso di beni destinati ad uno scopo (ex.

università, ospedali, società). Pertanto il nostro ordinamento attribuisce la qualità di soggetto di diritto e,

cioè, l’idoneità ad acquistare diritti e assumere obblighi, anche a questi enti organizzati, che, dal punto di

vista giuridico, vengono considerati unitariamente come centri di imputazione di conseguenze giuridiche al

pari delle persone fisiche.

Nel diritto la nozione di persona non coincide con quella di individuo, ma è una nozione che si distingue in

due sottospecie: da un punto di vista giuridico le persone possono infatti essere giuridiche o fisiche.

Le persone fisiche sono titolari di:

 Capacità giuridica: si tratta di una capacità che viene acquistata dai soggetti al momento della

nascita, come indicato dall'articolo 1 del Codice civile nel I comma, (vale a dire a partire dal primo

respiro), ciò, però, non implica che il neonato, dopo tale respiro, sopravviva. La capacità giuridica è

l'attitudine ad essere titolari di diritti e doveri. La capacità giuridica è concessa dall’ordinamento

anche a soggetti diversi dagli uomini, quindi la capacità giuridica non è un attributo innato degli

uomini, ma è una concessione dell’ordinamento. Attualmente il riconoscimento della capacità

giuridica è generale ed è espresso anche nei confronti degli stranieri, ma non è sempre stato così.

Abbiamo detto che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, ma la legge considera

anche la posizione del soggetto concepito e ammette una sorta di anticipazione della capacità

giuridica anche prima della nascita. L’art. 1 comma 2 dice che “i diritti che la legge riconosce a

favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita”. Questa norma rinvia ad altre,

secondo le quali il figlio nascituro può ricevere donazioni ed essere erede. La legge consente poi di

lasciare per testamento dei beni a figli di una data persona già vivente ma non ancora concepiti.

Al momento della nascita, il bambino, viene chiamato neonato mentre, mentre è ancora nel

grembo della madre, prende il nome di nascituro (soggetto giuridico centro di interessi

giuridicamente protetti). La legge, a sua volta, stabilisce dei diritti ben precisi sia al soggetto che è

già stato concepito sia a colui che non è ancora stato concepito. In entrambi i casi, i diritti vengono

riconosciuti da un testamento redatto da uno dei familiari. Nel caso, però di un soggetto che non è

ancora stato concepito, la legge prevede che il testamento possa essere redatto solo nel caso in cui,

alla morte del testatore i genitori del nascituro siano ancora in vita. In relazione a tale capacità

esistono alcuni articoli fondamentali: articolo 2043 (riguarda la responsabilità civile RC) e l'articolo

1218 (riguarda la responsabilità per inadempimento dell'obbligazione).

Con riferimento ai due articoli citati in precedenza è possibile fare riferimento a due sentenze:

SENTENZA 1 : una madre, dopo essere stata ricoverata in ospedale per la nascita del figlio, ha stipulato un

contratto di ospedalità in quanto, a causa di una sofferenza prenatale, il bambino è nato con una grave

malformazione. La madre ha così deciso di agire in giudizio contro i medici dell'ospedale chiedendo un

risarcimento del danno. In primo appello, è stato stabilito che: il bambino essendo nato prima dell'acquisto

della capacità giuridica non ha diritto a nessun risarcimento, tenendo anche in considerazione il fatto che la

madre, a livello fisico, non ha subito nessun danno. La Cassazione, tuttavia, ha deciso di ricercare, tra i

principi generali, una norma adatta alla risoluzione di tale questione (affermando, quindi, che al bambino

spetta un risarcimento per il danno subito). Si è così verificato un ribaltamento totale della sentenza in

Silvia Ferraris - 2023 Pag. 4

quanto è stato stabilito che era compito dell'ospedale occuparsi della nascita del bambino; pertanto, il

bambino, anche se ancora privo di una vera e propria capacità giuridica ha l'obbligo di far valere il proprio

diritto nei confronti dell'ospedale (vero responsabile di tutte le procedure), ottenendo così il suo

risarcimento.

SENTENZA 2 : una bambina nasce con la sindrome di down (non provocata da un errore medico). Prima

della nascita, però, la madre - per esigenze familiari - aveva dichiarato di non voler portare avanti la

gravidanza se, con apposite analisi, fosse emerso che la bimba era affetta da qualsiasi sindrome. Il medico

ha, così, deciso di effettuare un esame (meno specifico) per verificare tale possibilità (il cui esito indicò una

probabilità molto bassa). Una volta nata, però, ci si è resi conto che in realtà la bambina era proprio affetta

da tale sindrome. La madre ha così deciso di fare causa al medico che, durante la gravidanza, aveva deciso

di non effettuare un esame più specifico per valutare tale possibilità. Su tale punto, la giurisprudenza ha

deciso di condannare il medico per aver violato il principio di autodeterminazione della mamma

(riconoscendole il diritto al risarcimento del danno); il relazione a ciò, il risarcimento è stato riconosciuto

anche al padre e ai fratelli, mentre alla bimba non è stato riconosciuto alcun risarcimento. La bambina,

infatti, non ha diritto a nessun risarcimento in quanto, se ciò fosse avvenuto, sarebbe stato riconosciuto il

principio per cui un bimbo ha il diritto di venire al mondo solo se effettivamente sano riconoscendo così il

diritto acefalo.

CAPACITÀ D’AGIRE

Tale capacità è disciplinata dall’articolo 2 del codice civile. Essa si acquisisce al compimento del 18º anno di

età ed è l’idoneità a disporre della propria sfera giuridica, ovvero è la capacità di disporre di tutti gli atti

giuridici: ogni soggetto ha diritto a far esercitare i diritti di cui è titolare e con cui assume direttamente

obbligazioni. La capacità di agire è dunque la capacità di disporre dei propri diritti e di assumere degli

obblighi mediante delle manifestazioni di volontà, e come tale, presuppone che il soggetto abbia una

maturità sufficiente per valutare la convenienza economica degli atti che pone in essere e la capacità di

volere gli effetti di questi atti. Pertanto, la capacità di agire, a differenza della capacità giuridica che spetta

ad ogni uomo, può non spettare a un soggetto, perché incapace di provvedere ai propri interessi.

Pensiamo ad esempio ad un bambino o ad un infermo di mente: questi soggetti possono essere proprietari

di beni immobili e creditori di somme di denaro a vario titolo (ad esempio per aver ricevuto un’eredità da

uno zio) perché hanno, come tutti, l’attitudine astratta ad essere titolari di diritti e doveri, ma essi non

hanno la capacità d’agire. Da qui la necessità di una sostituzione, cioè di un’altra persona che provveda ad

amministrare i lor

Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 34
Diritto privato - parte 1 Pag. 1 Diritto privato - parte 1 Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - parte 1 Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - parte 1 Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - parte 1 Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - parte 1 Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - parte 1 Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 34.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto privato - parte 1 Pag. 31
1 su 34
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lor3nzo_gatto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Salvadori Maria Giulia.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community