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Diritto per le biotecnologie agrambientali

Le fonti del diritto nazionale

Provenienza (Internazionale Europea Nazionale Regionale) Materia Pubblico Privato.

Diritto • Sistema di regole per prevenire i conflitti tra gli uomini, astratto nasce dal basso appartiene alla comunità.

Funzione • Prevenire e risolvere i conflitti mediante l’applicazione di regole predeterminate, deve risolvere problematiche concrete, negli anni siamo passati a diverse tecnologie.

Fonti del diritto: Sono il complesso degli atti o dei fatti idonei a produrre, modificare o abrogare le norme giuridiche, atti che creano nuove norme.

Civil law: Primato della legge. La pronuncia di un giudice non vincola gli altri - Italia, Francia, Germania.

Common law: Primato della giurisprudenza. La giurisprudenza crea diritti ed i giudici devono uniformarsi ai precedenti - Regno Unito, USA.

Diritto europeo si esprime attraverso regolamenti, direttive e decisioni. Le sentenze della CGUE sono vincolanti per i giudici nazionali.

Per il diritto penale è il giudice che sceglie e in Italia abbiamo la corte di assise.

Fonti di produzione e cognizione

Fonti di produzione: Producono il diritto oggettivo, fanno nascere nuove norme giuridiche, si dividono in:

  • Fatto: Quelle dette consuetudini e usi, comportamenti che producono una norma giuridica che sta nella legge.
  • Atto: Quelle scritte.

Fonti di cognizione: Sono documenti o fatti attraverso i quali è data notizia delle fonti di produzione del diritto, per es. gazzetta ufficiale.

La norma giuridica deve essere:

  • Precettiva: Prescrive un determinato comportamento.
  • Generale: Per tutta la collettività.
  • Astratta: Riguarda una serie di ipotesi.
  • Coercitiva: Chi sbaglia paga.

Il testo di una legge è diviso in articoli. Ogni articolo si compone di commi.

Pluralità delle fonti

In alto abbiamo la costituzione, legge fondamentale dello stato, in vigore dal 1948, 139 articoli (votata, scritta, lunga rigida) e le leggi costituzionali che permettono solo al parlamento di cambiare la costituzione sulla base dell’articolo 138, quadrupla approvazione.

Sotto abbiamo le fonti primarie divise in:

  • Leggi ordinarie: Leggi nazionali emanate dal parlamento sulla base della competenza dell’articolo 117 (materie dello stato e di competenza concorrente sono scritte, le assenti sono della regione, il potere legislativo è dello stato e della regione) con doppia approvazione e procedimento con inizio, discussione, approvazione, pubblicazione e vigore.
  • Leggi regionali: Emanate dal consiglio regionale e valide solo nella regione.
  • Atti aventi forza di legge: Decreto legge, approvato dal governo solo nel caso di necessità con immediato vigore e approvato dal parlamento entro 60 gg; e decreto amministrativo: emanato dal governo sulla base della legge delega che ne stabilisce principi e limiti, per riformare una materia.

Poi abbiamo le fonti secondarie ovvero i regolamenti approvati dalla pubblica amministrazione tra cui regolamenti del governo ed enti locali. E possono essere di:

  • Esecuzione: Specificano i contenuti della legge e assicurano l’operatività.
  • Indipendenti: Riserva di legge per quelle materie che non sono disciplinate dalla legge. Sono emanati dal consiglio dei ministri e annullati dal giudice se non rispettano la legge. Sono fonti del diritto subordinate alla legge e hanno limiti sia per la riserva sia come forma.

Infine gli usi e le consuetudini, oggettive e soggettive. Questa suddivisione è sulla base di diversi criteri: gerarchici, temporali, competenza e specialità. A volte possono portare a delle antinomie. Contrasto tra le fonti.

L’ambiente: Tutela da parte dello stato e valorizzazione è di competenza concorrente, l’agricoltura è assente ma ci sono controversie.

Le fonti del diritto internazionale ed europeo

L’Europa si è avvicinata ai problemi ambientali e di agricoltura nel tempo. Le fonti del diritto internazionale sono le convenzioni.

Le convenzioni internazionali che tutelano la biodiversità

  • RAMSAR: Firmata nel 1979 con l’obiettivo di tutelare e valorizzare a livello internazionale le zone umide. Coinvolge attualmente 146 paesi e più di 120 milioni di ettari di zone umide.
  • CBD: Sottoscritta a Rio de Janeiro nel 1992 da più di 150 Stati. Gli obiettivi sono la conservazione della diversità biologica, l'uso sostenibile dei suoi componenti, la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalle risorse genetiche. Per la prima volta si afferma che la conservazione della biodiversità è un problema comune dell'umanità e parte integrante dei processi di sviluppo, ratificata nel 1994.
  • C.I.T.E.S.: Sottoscritta a Washington nel 1973, è un accordo tra 183 governi che mira ad assicurare che il commercio internazionale di animali e piante non minacci la sopravvivenza in natura.
  • BONN: Sottoscritta nel 1979 ha l'obiettivo di tutelare le specie migratrici terrestri e marine, in tutto il loro areale di distribuzione.
  • BERNA: Sottoscritta nel 1979 è la prima convenzione sulla protezione della natura. Ha l'obiettivo di tutelare la fauna, la flora e gli habitat naturali, con particolare riguardo alle specie minacciate di estinzione.
  • Convenzione di Parigi sui cambiamenti climatici: Non superare 1.5-2 gradi in più. L'accordo di Parigi stabilisce un quadro globale per evitare pericolosi cambiamenti climatici limitando il riscaldamento globale al di sotto dei 2ºC e proseguendo con gli sforzi per limitarlo a 1,5ºC. Mira a rafforzare la capacità dei paesi di affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici e a sostenerli nei loro sforzi. L'accordo di Parigi è il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, adottato alla conferenza di Parigi sul clima (COP21) il 12 dicembre 2015, entrato in vigore il 4 novembre 2016.
  • AURHUS: La convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Tre pilastri:
    • 1° Pilastro: Accesso del pubblico all’informazione ambientale come priorità fondamentale per migliorare l’attuazione della normativa a tutela dell’ambiente – diffusione delle informazioni ambientali (informazione ambientale attiva) ogni cittadino ha il diritto di accedere ai documenti e alle informazioni ambientali depositati presso le autorità, senza essere tenuto a giustificare il proprio interesse. L’accesso deve essere garantito dalle autorità che conservano documenti e informazioni ambientali.
    • 2° Pilastro: Partecipazione del pubblico alle procedure decisionali rilevanti per l’ambiente: Il pubblico interessato deve essere informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace per garantire la sua partecipazione effettiva ed informata. Al pubblico deve essere consentito partecipare all’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale in modo informato, trasparente ed equo.
    • 3° Pilastro: Accesso del pubblico alla giustizia in materia ambientale: Ai cittadini deve essere consentito adire un’autorità amministrativa o giudiziaria per ricorrere contro il diniego dell’accesso alle informazioni ambientali, o per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti, omissioni in materia ambientale.

Efficacia vincolante delle norme internazionali

Le norme internazionali vincolano gli Stati che hanno dato adesione al trattato o alla convenzione che le contiene. Le norme internazionali non regolano direttamente i rapporti tra privati all’interno degli ordinamenti degli Stati che hanno partecipato alla loro creazione. Perché questo si verifichi, è necessario che esse siano recepite nell’ordinamento interno con un atto nazionale di recepimento e di esecuzione.

Tipologie di trattati internazionali:

  • Trattati internazionali aperti: Consentono l’adesione successiva da parte di altri Stati.
  • Trattati internazionali chiusi: Non consentono l’adesione successiva da parte di altri Stati.
  • Trattati internazionali bilaterali: Stipulati tra due Stati.
  • Trattati internazionali di carattere regionale: Esempio: Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, 1957.
  • Trattati internazionali di carattere mondiale: Esempio: Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale e naturale adottata dall’UNESCO, 1972; Accordi di Parigi sul clima.

Procedimento di formazione di un trattato internazionale

  1. Negoziatione
  2. Stipulazione
  3. Ratifica
  4. Scambio e deposito delle ratifiche

Condizione necessaria perché le norme del trattato entrino in vigore.

Le dichiarazioni di principio non hanno carattere immediatamente vincolante, ma orientano l’attività degli Stati e i rapporti tra gli Stati, perché frutto di negoziati internazionali (es. Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo 1992; Agenda 2030). Dette atti di soft law.

Le fonti del diritto europeo

Fonti originarie: il TUE: 55 articoli, sette titoli ognuno con delle disposizioni. L’Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l’efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni. Indica le istituzioni, tra cui ci sono:

  • Consiglio europeo: È composto dai capi di Stato o di governo degli stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. Si riunisce almeno due volte ogni sei mesi. È presieduto dal presidente del Consiglio europeo, eletto per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una sola volta (non può avere incarichi nazionali). È l’organo di indirizzo politico dell’Ue («dà all’Unione l’impulso necessario al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative»). Decide per consenso (salvo che per talune deliberazioni mediante votazione previste dai trattati).
  • Consiglio: Esercita la funzione legislativa e la funzione di bilancio (insieme al Parlamento europeo). È composto da un rappresentante per ogni stato membro a livello di ministro, autorizzato a impegnare il proprio governo. Si riunisce «in varie formazioni» (affari generali, affari esteri, economia e finanza, giustizia e affari interni, agricoltura e pesca, ambiente, ecc.). È presieduto a turno dai rappresentanti di ciascun stato membro per sei mesi (tranne il Consiglio affari esteri, presieduto dall’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza). Garantisce il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche, adottando indirizzi e raccomandazioni. Prende le decisioni sulla politica estera e di sicurezza comune.
  • Parlamento: Esercita «congiuntamente al Consiglio» la funzione legislativa (nella maggior parte dei casi secondo la procedura legislativa ordinaria) e la funzione di bilancio (secondo una procedura legislativa speciale). Esercita funzioni di controllo politico e funzioni consultive. Elegge il presidente della Commissione e ha il potere di obbligare alle dimissioni collettive i membri della Commissione. Può istituire commissioni d’inchiesta. Può rivolgere interrogazioni alla Commissione e al Consiglio. Può formulare raccomandazioni al Consiglio e all’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Elegge il Mediatore europeo. È composto da 751 membri. I membri sono eletti a suffragio universale diretto per 5 anni. I membri si ripartono in gruppi politici (non meno di 25 deputati eletti in almeno un quarto degli stati). I lavori sono suddivisi in venti commissioni. Ha un regolamento approvato a maggioranza dei membri. Delibera di norma a maggioranza dei voti espressi.
  • Commissione: Ha l’iniziativa degli atti legislativi (che spetta alla Commissione e a nessun altro organo). Dispone di poteri normativi delegati e di esecuzione. Presenta il progetto annuale di bilancio e dà esecuzione al bilancio. Vigila sull’applicazione dei trattati e del diritto dell’Unione. Può ricorrere alla Corte di giustizia mediante la procedura d’infrazione e nell’ambito della procedura di controllo degli aiuti di stato. Ha poteri di avvertimento e sorveglianza sulle politiche economiche e di bilancio. È composta da 27 membri (uno per stato), incluso il presidente e l’alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (che è uno dei vicepresidenti). Dura in carica 5 anni. È responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. È l’organo che «promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine». Agisce «in piena indipendenza» (i membri non possono sollecitare o accettare istruzioni da alcun governo e i governi si impegnano a rispettarne l’indipendenza e a non cercare di influenzarli). Esercita i suoi compiti nel quadro degli orientamenti del suo presidente (che decide l’organizzazione interna, ripartisce le competenze e può obbligare alle dimissioni un qualsiasi membro).
  • CGUE: È composta da 27 giudici (uno per stato), assistiti da 8 avvocati generali. I giudici e gli avvocati generali sono nominati per 6 anni dai governi fra personalità di indiscussa indipendenza e competenza. I giudici eleggono al proprio interno il presidente. Ha un proprio statuto (protocollo n. 3 allegato ai trattati) e un proprio regolamento. Suo compito generale è assicurare «il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati». Giudica le controversie fra stati membri, fra l’Unione e uno stato membro, fra istituzioni dell’Unione, fra persone fisiche o giuridiche e l’Unione (solo in alcuni casi).

Ed il TFUE: 358 articoli, sette capitoli. Il presente trattato organizza il funzionamento dell’Unione e determina i settori, la delimitazione e le modalità d’esercizio delle sue competenze. Il presente trattato e il trattato sull’Unione europea costituiscono i trattati su cui è fondata l’Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono denominati I “trattati”», la carta di Nizza/ CEDU derivanti dopo il trattato di Lisbona del 2008.

Fonti derivate: Regolamenti, Direttive, Decisioni, Raccomandazioni e pareri.

I valori dell’UE (2 TUE): L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà ed alla parità tra donne e uomini.

Gli obiettivi, art. 2 TUE: Promuovere «la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli»; Offrire ai suoi cittadini «uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima»; Instaurare «un mercato interno», adoperarsi «per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente»; Promuovere «il progresso scientifico e tecnologico»; Combattere «l’esclusione sociale e le discriminazioni»; Promuovere «la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore»; Promuovere «la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri»; Rispettare «la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica», vigilare «sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo»; Istituire «un’unione economica e monetaria la cui moneta è l’euro»; Contribuire «alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all’eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite».

I diritti fondamentali, art. 6 TUE: L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, L’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali.

Delimitazione ed esercizio delle competenze

Art. 5.1 TUE: «La delimitazione delle competenze dell’Unione si fonda sul principio di attribuzione. L’esercizio delle competenze dell’Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità».

Principio di attribuzione (5.2): In virtù del principio di attribuzione, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita al... (testo incompleto)

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Scienze giuridiche IUS/03 Diritto agrario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lodoloddolo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto per le biotecnologie agroambientali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Mauro Mario.
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