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Diritto penitenziario 29/09/2022

Il diritto penitenziario è quella parte del diritto che disciplina le modalità di esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale.

[L’attenzione verrà concentrata soprattutto sull’esecuzione delle pene detentive. Ci si collocherà, quindi, nel momento che segue il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna. Verrà fatto qualche cenno alle persone sottoposte alle indagini preliminari o persone imputate che subiscono misure limitative della libertà perché sottoposte a misure cautelari. Si vedrà quali sono i soggetti che intervengono a vario titolo nella fase dell’esecuzione delle pene. Il modo nel quale si configurano i rapporti tra amministrazione penitenziaria e magistratura di sorveglianza incide sul livello di tutela dei diritti dei detenuti].

Le vicende dei vari sistemi sanzionatori (compreso il nostro) ruotano per lo più attorno a 3 fondamentali idee guida sulla funzione della sanzione penale:

  • Retribuzione: la sanzione penale deve servire a compensare, cioè a retribuire, il male che è stato provocato con la commissione del reato. Kant diceva che anche se la società civile si sciogliesse con l’accordo di tutti i membri, l’ultimo assassino che si trova in prigione dovrebbe prima venire giustiziato in modo che a ciascuno tocchi ciò che i suoi atti meritano e la colpa del sangue non ricada sul popolo. L’essenza dell’idea retributiva è racchiusa nella frase “in modo che a ciascuno tocchi ciò che i suoi atti meritano”. In quale direzione conduce l’idea retributiva quando si costruisce un sistema sanzionatorio? Bisogna ricordare che nel fenomeno sanzionatorio si possono individuare 3 momenti:
  • 1) Previsione astratta sanzioni penali da parte del legislatore.
  • 2) Inflizione concreta della sanzione al singolo autore di reato da parte del giudice che si pronuncia sulla sua colpevolezza.
  • 3) Esecuzione della pena che è stata irrevocabilmente inflitta.

Nel momento della previsione astratta delle sanzioni penali, l’idea retributiva tende a guidare il legislatore verso la previsione di sanzioni che abbiano un’intensità corrispondente alla gravità attribuita ai singoli reati ai quali le sanzioni si riferiscono. L’attribuzione di un certo livello di gravità a un certo fatto di reato è una scelta di politica criminale che nasce in un certo contesto politico e socio-criminale. Ai fatti più gravi saranno collegate sanzioni più pesanti e ai fatti meno gravi saranno collegate sanzioni meno gravi.

Spostando l’attenzione sul momento dell’inflizione della sanzione, l’idea retributiva guida verso un sistema sanzionatorio costruito nei seguenti termini: commesso un reato il giudice dovrà sempre irrogare la sanzione corrispondente affinché il male arrecato con la commissione del reato possa essere compensato; nel determinare l’entità della sanzione, il giudice dovrà tenere conto delle caratteristiche specifiche del fatto di reato che lo rendono più o meno grave in concreto. Ponendo, infine, l’attenzione al momento dell’esecuzione della sanzione, l’idea retributiva porta a costruire un sistema sanzionatorio nel quale la sanzione irrogata debba poi sempre essere totalmente eseguita (solo quando la sanzione sarà totalmente eseguita si potrà dire compensato il male provocato con il reato).

  • Prevenzione speciale: si attribuisce alla sanzione penale la funzione di impedire che vengano commessi reati in futuro. Si possono qui richiamare le parole di Protagora: “chi voglia saggiamente punire non infligge la pena come retribuzione per un atto ingiusto perché non può annullare quello che è già stato fatto ma il saggio punisce pensando per l’avvenire affinché la stessa persona che ha già commesso il reato non ne commetta un altro in futuro e affinché non lo facciano nemmeno gli altri dopo aver visto cosa è toccato a chi è stato punito”.

La sanzione penale serve ad evitare che chi ha commesso il reato torni a delinquere in futuro. Questa idea in quale direzione può orientare la costruzione di un sistema sanzionatorio? Nel momento della previsione astratta delle sanzioni, il legislatore dovrà essere attento alla tipologia delle sanzioni che introdurrà nell’ordinamento. Il legislatore deve cercare sanzioni adeguate allo scopo di contrastare il pericolo che l’autore di reato torni a delinquere in futuro. Si pensi alle pene di natura interdittiva, questa tipologia di pena può servire a un fine di prevenzione.

Spostando l’attenzione al momento dell’inflizione della sanzione, il legislatore deve cercare di costruire un sistema sanzionatorio nel quale il giudice deve tenere conto della pericolosità della persona sotto il profilo della possibilità più o meno elevata che questa persona commetta ulteriori reati in futuro. Non è escluso che in alcuni casi sia preferibile astenersi all’inflizione della sanzione (la punibilità è esclusa ma solo per comportamenti non abituali; se il comportamento è abituale la pena sarà applicata in un’ottica di prevenzione speciale).

Tenendo invece in considerazione il momento dell’esecuzione della pena, sono soprattutto le modalità dell’esecuzione della pena a poter incidere sulla possibilità che il reo torni a delinquere. La prevenzione speciale può essere intesa in diversi modi e quindi possono cambiare le tecniche per perseguirlo. Si può intendere la prevenzione speciale in termini di mera neutralizzazione fisica del soggetto: la vita della collettività viene salvaguardata mettendo l’autore di reato nell’impossibilità materiale di commettere altri reati. Se questo è l’obiettivo, la tecnica per raggiungere tale fine mirerà ad isolare l’individuo dal resto della società.

La prevenzione speciale può però essere anche intesa in termini di condizionamento della personalità dell’autore del reato. In quest’ottica la neutralizzazione del pericolo che la persona commetta ulteriori reati non viene assegnata totalmente alla coercizione fisica ma invece ci si affida ad un trattamento sanzionatorio che si ritiene poter condizionare l’autore di reato in modo che al suo ritorno nella società libera non costituisca un pericolo. L’obiettivo è quello della neutralizzazione della pericolosità che possa essere efficace anche quando la coercizione non ci sarà più.

La prevenzione speciale ha ancora altre declinazioni. Tradizionalmente nel passato c’è stata la tendenza a identificare l’obiettivo con quello della correzione individuale del reo sotto un profilo etico. Entro questa prospettiva, attraverso la sanzione penale, si pretende di ottenere il pentimento interiore del reo. Questa idea si riconduce a una concezione religiosa dell’esistenza. Per quanto riguarda le tecniche per raggiungere questo scopo, tradizionalmente si è fatto affidamento sulla componente afflittiva della sanzione. Ci sono però anche altre vie. Alcuni identificano l’obiettivo della prevenzione speciale con il fine di ottenere la normalità del reo in senso fisico e/o psicologico. In questo senso, ecco che saranno proposte diverse tecniche: sostenitori della cura del reo attraverso una terapia della personalità condotta da esperti in psicologia; sostenitori di terapie farmacologiche.

Si può ancora intendere l’obiettivo della prevenzione speciale nel senso dalla socializzazione o risocializzazione del reo. Tale obiettivo è totalmente laico che mira a portare l’autore di reato ad appropriarsi o riappropriarsi dei valori di base della convivenza civile. Le tecniche dovranno essere adeguate al profilo del singolo autore di reato. Lo strumentario utilizzato dovrà essere utile a eliminare le cause sociali, culturali dell’emarginazione. L’idea di risocializzazione e il modo di perseguirla cambia anche a seconda del destinatario. Si guardi alla criminalità dei colletti bianchi: non si può risocializzare tali persone cercando loro un lavoro. Bisognerà per esempio affidare la risocializzazione di questa categoria alla componente afflittiva della sanzione posto che non si tratta di persone la cui condotta criminosa è nata in un ambiente di emarginazione.

Il legislatore ha previsto un’attività deputata a consentire di rilevare le carenze psico-fisiche o le altre cause che hanno condotto al reato. Questa attività deve essere propedeutica alla proposta di un idoneo programma di reinserimento per ciascun condannato o internato.

Nel momento dell’esecuzione penale, l’obiettivo di condizionare l’autore di reato per ridurre la possibilità che torni a delinquere in che modo incide? Questa prospettiva porta a costruire un trattamento penitenziario individualizzato [“trattamento” è un’espressione che deve essere superata perché veicola il destinatario di questa sanzione come un oggetto]. In secondo luogo l’obiettivo della prevenzione speciale induce ad adeguare il trattamento ai progressi o ai regressi della singola persona. In quest’ottica l’esecuzione totale della sanzione inflitta non è imprescindibile (non è detto che si debba eseguire integralmente la sanzione attribuita alla persona).

  • Prevenzione generale: Protagora diceva che il saggio punisce anche perché altre persone diverse dall’autore di reato non commettano in futuro reati. Questa è l’idea guida della prevenzione generale. Il compito della sanzione penale è quello di distogliere la generalità di persone dal compiere reati. La prevenzione generale può essere intesa in chiave negativa o in chiave positiva.

La prevenzione generale negativa è intesa sottoforma di intimidazione o deterrenza esercitata nei confronti della generalità di persone tramite la minaccia della sanzione. Si presume che l’uomo sia un essere razionale che prima di agire soppesa vantaggi e svantaggi della sua azione. Un uomo razionale rinuncerebbe al reato tutte le volte in cui la prospettiva della pena che gli toccherebbe superi l’aspettativa dei vantaggi provocati dal reato. La prevenzione generale si realizza in questa prospettiva attraverso la minaccia della pena come controspinta psicologica alla spinta criminosa.

La prevenzione generale positiva è intesa sottoforma di orientamento culturale esercitato nei confronti della generalità delle persone attraverso la minaccia della sanzione. La prospettiva è quella che la sanzione sia espressione della forte disapprovazione sociale nei confronti del fatto sanzionato. Il timore di andare incontro alla pena e il timore di andare incontro alla disapprovazione sociale faciliterebbe in ognuno di noi la formazione di una coscienza morale.

La retribuzione da un lato e la prevenzione (speciale e generale) dall’altra non sono tra loro necessariamente alternative. A seconda del modo in cui si combinano prevenzione e retribuzione si avranno sistemi sanzionatori orientati diversamente. L’orientamento di ogni singolo sistema sanzionatorio dipende dall’ambiente politico e socio-criminale.

30/09/22

Nel momento in cui ci si pone un obiettivo di prevenzione generale, questo come si riflette sulla costruzione del sistema sanzionatorio? Partendo dal momento della previsione astratta delle sanzioni penali, il legislatore deve prevedere sanzioni che per la loro severità scoraggerà dalla commissione dei reati la generalità delle persone. Se si passa al momento dell’inflizione della sanzione, ecco che l’idea guida della prevenzione generale tenderà a dar vita a un sistema che assicuri l’applicazione certa e pronta della sanzione in ogni singolo caso concreto. Infine, se si pone l’attenzione sul momento di esecuzione della sanzione, l’idea della prevenzione generale tende a spingere il legislatore a costruire un trattamento penitenziario percepito come spiacevole dalla collettività e tenderà ad assicurare un’esecuzione totale della sanzione inflitta.

A seconda dell’orientamento di politica-criminale che ciascun ordinamento segue, si potranno combinare in modo diverso queste funzioni.

C’è una tendenza a intendere la retribuzione come un carattere della sanzione penale piuttosto che come una penalità della stessa. Se ci si pone entro questa prospettiva, il discorso sul carattere retributivo della sanzione penale viene affrontato quando il problema del perché si debba punire è già stato risolto nel senso della prevenzione (generale e speciale). L’idea sottostante è che il potere sanzionatorio non trovi la propria legittimazione tanto in un’esigenza di compensazione del male arrecato ma ciò che legittima tale potere è la necessità di prevenire la commissione di reati che minano le condizioni della convivenza comune. L’idea è che il diritto penale sia uno strumento di protezione dei beni di primaria importanza per la convivenza civile. In questa prospettiva la sanzione penale si legittima in quanto strumento volto a prevenire la commissione di fatti che minano le condizioni della convivenza civile.

Se si riconosce alla sanzione penale una funzione preventiva, allora cosa ne è della retribuzione? Una volta accolta una finalità preventiva della sanzione penale, l’idea retributiva può rappresentare un antidoto contro eccessi punitivi. La retribuzione diventa equivalente del principio di proporzione tra il fatto commesso e la sanzione ad esso abbinata. La retribuzione diventa sinonimo di carattere proporzionato della sanzione rispetto al fatto commesso. Ponendoci nell’ottica della prevenzione generale, si potrebbe avere un legislatore che prevede sanzioni severissime in quanto ritenute massimamente efficaci come deterrente nei confronti della commissione dei reati da parte delle persone. In un’ottica di questo tipo il giudice potrebbe essere autorizzato a pronunciare condanne esemplari come massima deterrenza nei confronti della generalità delle persone. Verso questo sbocco tende il ragionamento di Protagora (la deriva della prevenzione generale non trova argini nell’inflizione di condanne esemplari).

Se si infligge una pena esemplare, il singolo viene ridotto a strumento perché la sua sofferenza diventa strumentale alla deterrenza generale. Ridurre l’individuo a strumento significa calpestarne la dignità. Contro il rischio di derive di questo tipo, ecco che diviene funzionale il principio di proporzione tra fatto e sanzione perché tale principio assicura che nessun uomo possa essere punito oltre la misura segnata dalla gravità del fatto che ha commesso.

Anche la prevenzione speciale se avesse modo di dispiegarsi senza trovare alcun argine, potrebbe essere assai pericolosa. Prevenzione speciale significa porsi l’obiettivo di ridurre grandemente il pericolo che chi è già stato autore di reato torni a delinquere in futuro. Questa prospettiva può portare ad applicare sanzioni che si protraggono indefinitamente nel tempo. Nell’ambito del nostro sistema sanzionatorio questo problema ha interessato a lungo il settore delle misure di sicurezza. Anche rispetto a questo genere di derive dell’ideologia preventiva, il principio di proporzione tra fatto e sanzione può servire come argine. Si può dire quindi che la retribuzione intesa come necessaria proporzione della sanzione penale rispetto al fatto sanzionato agisce come garanzia per il singolo rispetto alla finalità della prevenzione in chiave generale e speciale.

Si tende ormai a riconoscere che il principio di proporzione non soltanto tutela il singolo contro i possibili eccessi della finalità preventiva ma sia anche utile alla stessa funzione preventiva perché per quanto riguarda la prevenzione generale si concorda nell’osservare che la previsione di una minaccia di una sanzione eccessivamente severa possa suscitare nelle persone sentimenti di insofferenza. Per quanto riguarda la prevenzione speciale, la natura proporzionata della sanzione rispetto al fatto commesso può indurre il reo a considerare la sanzione come giusta e accettare psicologicamente gli interventi volti al suo recupero sociale.

Il Codice Rocco risale al 1930 ed è ancora vigente sebbene è stato più volte modificato nel corso del tempo. Il sistema sanzionatorio delineato dal Codice Rocco si articola in due tipologie di sanzioni:

  • Pene: nel Codice Rocco furono affidate alle pene la funzione della prevenzione generale e la funzione della retribuzione. Nell’ottica del codice Rocco alla funzione retributiva non è riconosciuto un ruolo autonomo, nel senso che anche la compensazione del male arrecato in realtà è intesa in chiave di prevenzione generale.
  • Misure di sicurezza (definite dal Codice Rocco come misure amministrative): nell’ottica del codice Rocco venne affidata la funzione della prevenzione speciale: le misure di sicurezza dovevano servire ad evitare che l’autore di reato tornasse a delinquere.

Ne deriva che le pene venivano inflitte sul presupposto della rimproverabilità della persona per il reato che questa persona ha commesso. Da ciò discende che le pene non sono applicabili ai soggetti non imputabili perché, in quanto non rimproverabili per il reato commesso, essi non meritano di essere puniti. A livello processuale, in questo caso si avrà un’assoluzione. Le pene sono invece applicabili sia alle persone imputabili sia alle persone semi-imputabili. In riferimento alle misure di sicurezza, invece, esse vengono applicate sul presupposto della pericolosità sociale dell’autore di reato (art. 202 c.p.). La pe

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Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saracondo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Mantovani Giulia.
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