Lezione del 24 marzo 2026
I SEGNI DISTINTIVI: IL MARCHIO
Fra i vari segni distintivi noi analizzeremo nel dettaglio la disciplina del marchio, che è
la disciplina più articolata, completa e direi anche ricca di spunti in materia dei segni
distintivi.
I segni distintivi assolvono una funzione fondamentale per la concorrenza e per il
mercato. Infatti, nel mercato le relazioni che si istaurano fra l’impresa e i suoi clienti,
potenziali o effettivi sono relazioni impersonali in cui l’impresa si pone in rapporto con
il pubblico dei potenziali consumatori prima di sottoscrivere un contratto, prima di
concludere anche in via di fatto, un contratto fra il professionista e il consumatore, c’è
un insieme di messaggi che viene veicolato dall’impresa al pubblico.
Quindi le imprese sono in rapporto seriale (non individuale) con il pubblico dei
consumatori tramite i segni distintivi che, nel mercato, identificano la provenienza (in
senso produttivo) di un bene o di un servizio. A volte viene indicato un target di
riferimento per le campagne promozionali o per certe operazioni di marketing, ma è
sempre un target che fa riferimento a una categoria, a una tipologia, non l’individuo
consumatore. A meno che non si tratti di un cliente così rilevante nei rapporti, più però
fra imprese che fra imprese e consumatori da giustificare delle iniziative mirate.
Normalmente le iniziative sono rivolte appunto alla generalità dei consumatori con
rapporto seriale, ed ha come oggetto campagne promozionali o iniziative di marketing.
Dal punto di vista dei consumatori, del pubblico, pure c’è un rapporto con l’impresa di
riferimento e questo rapporto i consumatori lo intrattengono con l’impresa con il
tramite dei segni distintivi di cui l’impresa si avvale sul mercato. Infatti, per i
consumatori è possibile esprimere preferenze di consumo sulla base di segni distintivi
di provenienza del prodotto o servizio. Tale provenienza non è geografica, perché per
quella poi abbiamo altre aggiuntive informazioni.
Ma i segni distintivi fanno riferimento come tali essenzialmente alla provenienza
produttiva, all’impresa in capo alla quale c’è il processo di produzione che porta poi
alla distribuzione sul mercato di un bene o servizio. Quindi i segni distintivi non solo
uno strumento di comunicazione ma anche di marketing, perché le imprese tramite
essi possono fidelizzare la clientela, cioè far si che una certa domanda sia
persistentemente rivolta verso di loro, anche con riferimento alle nuove catene
produttive o nuove categorie di prodotto.
Quindi il segno distintivo rappresenta un valore aggiunto che ha di per sé la capacità
di richiamare segnalare l’individualità del prodotto e fidelizzare (far sì che il
consumatore, avendo sperimentato un’esperienza di consumo positiva, vada
nuovamente a ricrearla per poterla ritrovare) quindi usando il segno distintivo come
elemento per l’individualizzazione del prodotto che esattamente vuole. Per i
consumatori la rispondenza del segno distintivo a queste funzioni ha un valore perché
consente al consumatore di premiare o penalizzare l’impresa, nel senso che è il
consumatore che sceglie un prodotto piuttosto che un altro è in condizione di far
arrivare un messaggio all’impresa che è stata scelta e all’impresa che invece è stata
abbandonata. (per esempio, se c’è una emorragia di clientela). Perciò anche il
consumatore ha interesse che i segni distintivi “segnino” e mantengano questo
collegamento.
Da un punto di vista di teoria dei mercati e di funzione del marcato concorrenziale, c’è
anche da dire che un mercato concorrenziale può funzionare così come ce lo
immaginiamo (somministrando premu e penalizzazioni, in ragione dei meriti o dei
demeriti) solo se i consumatori premiano o penalizzano il soggetto da cui il bene o il
servizio realmente proviene (dal punto di vista produttivo). Se il consumatore compra
un prodotto che reca un marchio, ma quel prodotto reca un marchio contraffatto e
quindi la sua produzione non ha avuto nulla a che fare con l’impresa che è titolare
effettiva del marchio. Il consumatore sta esprimendo la sua preferenza che va a vuoto
rispetto alla funzione premiante che questa preferenza può avere. Quindi viene meno
una delle condizioni del corretto funzionamento del marcato inteso come ambito in cui
vengono premiate le azioni di successo e penalizzate quelle che non hanno questo
riscontro. Tutto questo presuppone, anche dal punto di vista dell’economia di mercato
in generale, che ci sia un collegamento fra segno distintivo e provenienza produttiva
del bene.
Sin dalle prime manifestazioni di economia industriale e di mercato si sono quindi
diffusi i segni distintivi e sono diventati oggetto di tutela giuridica. I segni distintivi
CODIFICATI, per i quali è prevista una precisa tutela giuridica sono:
IL MARCHIO, che possiamo distinguere:
Se registrato
Non registrato Il marchio può essere tutelato anche se non registrato, come
marchio di fatto e il contenuto di tutela è molto simile.
Il Marchio è un segno apposto sul prodotto o un segno che consente di identificare la
provenienza di un servizio. Ovviamente non è qualcosa di materiale, ma è tuttavia
possibile associare il servizio ad un marchio.
LA DITTA a volte nel linguaggio tecnico si usa l’espressione ditta al posto di
azienda o impresa ma è sbagliato l’utilizzo equivalente di questi termini.
Poiché:
L’azienda è il complesso di beni
L’impresa è l’attività
La ditta è il segno distintivo utilizzato come nome commerciale
dell’imprenditore nei rapporti con altri imprenditori ed è oggetto di una
precisa disciplina. Può esserci il trasferimento dell’azienda e della ditta
insieme, cioè dei beni e del segno distintivo. Ci può essere una tutela
riferita alla ditta come nome commerciale e ci può essere il bisogno di
verificare se una ditta sia regolare o irregolare perché ci sono delle
disposizioni sulla corretta formazione della ditta.
L’INSEGNA segno distintivo già codificato nel Codice civile nel 1942, ma ripreso
poi con una legge speciale che il codice della proprietà industriale, che ha
dettagliato arricchito e ampliato questa disciplina pur senza abrogare le
disposizioni che il Codice civile già reca in materia di marchio, ditta e insegna.
Quindi l’insegna distingue i locali dell’impresa.
E’ possibile che marchio, ditta è insegna dal punto di vista grafico, fonetico
corrispondano ma non è detto, potrebbero essere diversi o leggermente diversi. In
ogni caso il regime di tutela di cui godono è dedicato quindi abbiamo sempre a che
fare con segni.
L’EMBLEMA è un segno distintivo che non era espressamente disciplinato nel
Codice civile e può essere assimilato al marchio, nel senso che tal volta è
accostato al marchio per le funzioni che assolve.
I NOMI DI DOMINIO segno distintivo più recente. E sono quelle denominazioni
che possono finire per l’Italia in It, per l’EUROPA com, ecc, che col web
consentono di essere riconosciuti e di essere individuati attraverso i motori di
ricerca, allo scopo di rappresentare una vetrina o di presentare delle offerte. Il
sito di molte attività produttive è una vetrina virtuale di cui non si può fare a
meno. E la possibilità di utilizzare un nome di dominio che si confonde con
quello di un altro, è una delle questioni più attuali e più ricorrenti dell’economia
digitale. Perché i motori di ricerca che restituiscono siti simili o siti che cercano
di intercettare la preferenza del consumatore non per i propri meriti, ma perché
somigliano al prodotto, al sito e all’operatore che il consumatore stava cercando
e quindi gli appaiono semplicemente perché il motore di ricerca coglie questa
similitudine. Rappresentano un tipo di condotta concorrenziale sicuramente al
confine fra il lecito e l’illecito, e c’è un regime di protezione che accorda la
protezione al nome di dominio anteriore, perché il nome di dominio deve essere
registrato come tale e quindi questa registrazione fa si che ci sia certa la data in
cui è sorto il diritto e la tutela è accordata al titolare prioritario.
Analizziamo ora i contenuti che si riferiscono al marchio come segno distintivo, (poi
analizzeremo anche gli altri), ma indubbiamente il marchio è il segno distintivo più
importante.
Ed è il più importante poiché
La sua disciplina è la più completa e articolata
Dal punto di vista economico
Il marchio è il segno distintivo che incorpora il maggior valore e quindi la funzione del
marchio, che è quella di distinguere presso i consumatori la provenienza di un bene o
di un servizio, è sicuramente la funzione sulla quale economicamente le imprese
investono di più ed è per questo che si tratta del segno distintivo maggiormente
articolato.
Il rilievo perciò è anche normativo:
Le disposizioni in materia di marchio le troviamo nel Codice civile dagli articoli 2569 al
2574. Sin dall’origine, però, accanto al Codice civile, alcuni articoli che contengono
tuttora i principi in, materia di diritto sul marchio. Nel 1942 era stato adottato un regio
decreto chiamato Legge Marchi che è rimasto in vigore fino al 1996 e che è stato
progressivamente aggiornato, prima per il recepimento di una direttiva europea in
materia di marchi nel 1992, poi per il recepimento degli accordi internazionali TRIPS
del 1996, infine tale legge è stata abrogata perché nel 2005 è stata adottata una
legge ordinatrice di tutta la materia della proprietà industriale. Quindi non solo i segni
distintivi, ma anche brevetti per modelli e invenzioni è confluita in quello che si chiama
Codice della proprietà industriale, che nel tempo quindi nel corso dei vent’anni
successivi a subito ulteriori integrazioni, novelle e modifiche.
La disciplina del marchio è definita quindi da queste fonti ma è definita anche da una
cospicua giurisprudenza, da numerosi interventi giurisdizionali, sia da giudici a livello
nazionale, sia della giurisprudenza europea e in particolare del Tribunale di primo gradi
e della Corte di giustizia, che hanno talvolta dovuto definire delle questioni attinenti o
all’applicazione del regolamento europeo sul marchio o alla definizione di questioni
pregiudiziali, di compatibilità o di interpretazione di una legge nazionale rispetto al
diritto europeo. Quindi in contesto di contenzioso nazionale viene posta una questione
pregiudiziale. Cosa significa? Una questione pregiudiziale è una questione
interpretativa che viene sottoposta prima che si decida il processo ai giudici europei,
laddove la legge nazionale da applicare va interpretata alla luce del diritto europeo.
Ma oltre questa produzione di decisioni sull’interpretazione del quadro normativo
vengono prese in considerazione anche gli orientamenti che maturano in sede di
valutazione preventiva sulla registrazione preventiva di un marchio.
Perché la registrazione di un marchio?
Sia che si tratti di registrazione di un marchio nazionale, si di un marchio unitario
europeo, deve superare un vaglio di verifiche amministrative che possono dar luogo a
un rigetto dell’istanza che sarà poi oggetto di impugnazione e oggetto di rivalutazione
da parte di una commissione interna all’organismo che provvede alla registrazione del
marchio e la commissione interna, valutando le ragioni della parte che aveva chiesto
la registrazione e le ragioni dell’ufficio che si è opposto alla registrazione. Elabora
anche qui regole interpretative su come le norme vadano intese. Dal punto di vista
legale vediamo che la funzione distintiva del marchio, è un requisito essenziale ai fini
della registrazione ai fini della tutela.
N.B
Ribaltando quindi quel ragionamento che abbiamo fatto sulla funzione distintiva che
si osserva, dobbiamo dire che ove manchi questa funzione il segno non può essere
tutelato come marchio; quindi, non solo la ratio della tutela dipende dalla funzione
distintiva, ma la funzione distintiva è il requisito perché qualunque segno possa essere
tutelato come il marchio.
Quindi ora dobbiamo capire quali sono le caratteristiche che consentono di affermare
che un segno ha una funzione distintiva?
La questione va definita in termini di potenzialità, se noi affermiamo che la funzione
distintiva del marchio è un requisito legale perché vi sia la registrazione e la tutela
dobbiamo poter stabilire quando questa funzione attiva c’è e quando non c’è.
Abbiamo detto che la funzione distintiva è anche un requisito funzionale del segno,
nel senso che noi lo consideriamo per questo, per la sua capacità. Ed è anche
l’oggetto della tutela quando la tutela quindi si realizza, quando si consente
all’imprenditore, che è titolare del marchio, di avere l’esclusività sull’uso del marchio.
Un marchio simile, confondibile a meno che non sia stato concesso in licenza o
autorizzato dal titolare. Quindi l’oggetto della tutela presuppone la capacità distintiva
e si traduce in un diritto di uso esclusivo. Possibilità del marchio collettivo, ovvero
marchi che non sono utilizzati da un solo imprenditore ma da una collettività di
imprenditori che si è impegnata a rispettare certi protocolli di produzione. Perciò non
dobbiamo necessariamente pensare che l’uso esclusivo è un uso individuale, però
stabilisce hi ha diritto e chi non ha diritto di uso.
Quindi spesso può essere usato da più imprenditori come abbiamo visto nel caso del
marchio collettivo, ma non solo magari può essere che il marchio è stato concesso in
licenza quindi il titolare ha autorizzato l’uso del marchio di cui è titolare da parte di
altri.
Tornando alla tutela del marchio, in generale, possiamo dire che è il sistema di norme
che previene, sanziona l’uso non autorizzato del marchio. C’è però da fare una
precisazione: il diritto sul SEGNO, non nasce come diritto assoluto esclusivo al pari del
brevetto, che esclude tassativamente chiunque altro dall’utilizzazione di esso, ma il
diritto sul marchio è tutelato nella misura in cui l’altrui uso è idoneo a confondere il
pubblico. Ciò vuol dire che un marchio potrebbe essere utilizzato in un altro settore
merceologico senza ledere i diritti del titolare. Per esempio: se pensiamo ad un
marchio che corrisponde a una denominazione di un prodotto d’arredamento,
immaginiamo che lo stesso marchio viene utilizzato nel settore dell’abbigliamento
potrebbe non generare confusione, a meno che non sia plausibile che il primo
produttore ha deciso di aprire una nuova linea di produzione. Ovviamente va fatta una
verifica di tale plausibilità. In ogni caso se il nome del marchio è Casabella, bisogna
distinguere l’uso delle parole ovvero la grafica e le modalità in cui visivamente queste
parole vengono formate. Per cui non c’è normalmente un’esclusiva sulle parole ma
eventualmente un’esclusiva sulla complessiva presentazione che quelle parole hanno
a livello grafico, a livello di colori e a livello di caratteristiche complessive. Quindi se ci
sono i presupposti per cui l’uso da parte di un altro non genera confusione, perché il
mercato è diverso da un punto di vista geografico, merceologico, perché la
presentazione complessiva di quel marchio fonetico è diversa NON si può invocare un
diritto di esclusiva così fine a sé stesso.
Dopo aver precisato la finalità che assolve la tutela del marchio, teniamo presente che
ci possono essere diverse funzioni, distintive veicolate dal marchio, e distinguiamo in
questo senso:
Un marchio generale di origine o di provenienza
Un marchio di identità del prodotto
ESEMPIO
In cui vediamo tre marchi presenti sullo stesso prodotto, il prodotto è un pacco di
biscotti, quali sono i tre marchi: sono tre marchi fonetici, e grafici diversi e che
definiscono:
Barilla è l’origine
Mulino bianco che non è un marchio di prodotto specifico né generale di
origine poiché definisce una linea di prodotti della Barilla
Macine marchio che individua il prodotto
Quindi nell’ analisi di tutela del marchio, dobbiamo valutare se abbiamo a che fare con
un marchio generale, di linea o di prodotto, perché il contenuto di tutela a cui si può
avere accesso è diverso. Quando le aziende sono mono prodotto il marchio speciale
assolve a tutte le funzioni perché non c’è bisogno di distinguere tra vari prodotti della
stessa azienda. Ma nell’ipotesi più comune un’azienda utilizza sia un marchio generale
che un marchio di prodotto. Nel settore delle lampade da tavolo abbiamo spesso
associati marchi di determinati modelli con marchi di produzione, anche nel settore
dell’abbigliamento è lo stesso e molto spesso ci sono capi iconici, dove talvolta il
carattere identificativo del marchio è forma stessa del prodotto.
Ciò per avere il quadro della varietà di situazioni in cui si può porre un problema di
tutela del marchio.
La storia della funzione tutelata del marchio che oggi ci porta a dire che tale funzione
è filo concorrenziale. Se guardiamo all’origine, ai primi anni del dopoguerra, ci
consente di cogliere un’evoluzione e quindi di riscontrare delle differenze fra quella
che era la situazione negli anni 50 e 60 e quella che è la situazione attuale. Il Codice
civile del 1942 conteneva una
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