-L’interesse collettivo è l’interesse riferibile a una pluralità di lavoratori
considerati come gruppo, distinto dall’interesse individuale del singolo. Esso è
tutelato dai sindacati ed è alla base dell’attività sindacale, esprimendosi
attraverso strumenti come il contratto collettivo e il diritto di sciopero.
1. Il diritto di sciopero (settore privato) è disciplinato dall’articolo 40 della
Costituzione ed è generalmente considerato parte del diritto sindacale, perché
rappresenta uno strumento di autotutela collettiva dei lavoratori, è uno sciopero
piu libero, non vincolato ad una disciplina rigida.
Tuttavia, ha anche importanti riflessi nel diritto del lavoro, poiché incide sul
rapporto individuale, determinando la sospensione della prestazione lavorativa e
della retribuzione.
Nel settore pubblico, invece, è sottoposto a limiti più stringenti, soprattutto nei
servizi pubblici essenziali, ed è regolato dalla legge n. 146 del 1990, che impone
il rispetto di procedure e la garanzia dei servizi minimi per tutelare diritti
fondamentali dei cittadini.
2. Allora, il contratto collettivo e l’inderogabilità riguarda il rapporto tra le
regole stabilite a livello collettivo e il singolo contratto di lavoro. Il contratto
collettivo è un accordo stipulato tra i sindacati dei lavoratori e le associazioni
dei datori di lavoro, e serve a fissare le condizioni principali del lavoro, come la
retribuzione, l’orario, le ferie e altri diritti, per una determinata categoria. In
questo modo si garantisce una base comune di tutela per tutti i lavoratori di quel
settore. A questo si collega il principio dell’inderogabilità, che significa che le
condizioni stabilite dal contratto collettivo non possono essere modificate in
peggio dal contratto individuale. Quindi, quando il datore di lavoro stipula un
contratto con il singolo lavoratore, non può prevedere condizioni inferiori rispetto
a quelle fissate dal contratto collettivo. Questa regola serve a tutelare il
lavoratore, che è la parte più debole del rapporto, evitando che possa accettare
condizioni peggiori per necessità o per debolezza contrattuale. Allo stesso
tempo, però, è possibile derogare in meglio: cioè il contratto individuale può
prevedere condizioni più favorevoli, ad esempio una retribuzione più alta o
maggiori benefici.
3. Sentenza dei riders: riguarda i lavoratori delle piattaforme digitali, come ad
esempio i fattorini che effettuano consegne per aziende tipo Foodora, Deliveroo,
Glovo. Il problema giuridico nasce dal fatto che questi lavoratori venivano
qualificati formalmente come lavoratori autonomi o collaboratori coordinati
e continuativi (co.co.co), quindi non subordinati. Questo perché, almeno sulla
carta, avevano una certa libertà: potevano decidere se lavorare o meno e non
avevano un orario fisso. Tuttavia, nella realtà concreta, il loro lavoro presentava
molte caratteristiche tipiche della subordinazione, perché erano organizzati
dalla piattaforma digitale, che decideva tempi, modalità delle consegne e spesso
influenzava anche il comportamento del rider tramite algoritmi e sistemi di
valutazione. La questione è arrivata fino alla Corte di Cassazione con il caso
Foodora (2019-2020). La Corte non ha detto che i riders sono
automaticamente lavoratori subordinati, ma ha introdotto un principio molto
importante: ha stabilito che, anche se formalmente autonomi, quando una
collaborazione è etero-organizzata,