SILVIA VILELLA SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE AA 2020-2021
UE = organizzazione internazionale (OI) composta da 27 stati membri con valori condivisi (diritti umani, pace,
democrazia) e politiche comuni (mercato interno, moneta unica)
ORIGINE AD EVOLUZIONE DEL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA
3 visioni dell’UE
Confederale intergovernativa – organizzazione si stati priva di istituzioni centrali forti
Federalista – superamento degli stati nazionali
Funzionalista – gradualità, integrazione economica guidata da istituzioni
Unico obiettivo: mantenere la pace
9 maggio 1950 dichiarazione di Schuman – primo nucleo di una federazione europea indispensabile per
perseguire l’obiettivo (mantenere la pace)
1951 – trattato di Parigi -> CECA (comunità europea di carbone e acciaio) che ha l’obiettivo di una pace
duratura dopo la II GM. Gli stati fondatori sono 6 (Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda, Lussemburgo) e si
basa sulla gestione comune del mercato del carbone e dell’acciaio con un assetto istituzionale
CED (comunità europea di difesa) nasce da un’iniziativa francesca per l’accelerazione dell’integrazione. Il
trattato non viene ratificato perché UK si sfila
1957 Trattati di Roma – nascono due nuove comunità:
CEE (comunità economica europea)
Istituito un mercato comune interno
È caratterizzato da istituzioni sovranazionali con poteri incisivi ma il potere normativo rimane in capo
al Consiglio (governo degli stati membri)
EURATOM (comunità europea per l’energia atomica)
1986 – Atto unico europeo.
Rafforzamento del ruolo del parlamento europeo
Ripristino della regola di maggioranza del consiglio
Nuove politiche
1992 – trattato di Maastricht – rappresenta un grande salto di qualità nel processo di integrazione europea.
Nasce l’UE basata su tre pilastri – nasce il concetto di cittadinanza europea e di unione economica
monetaria. Si presenta una graduale istituzionalizzazione del Consiglio europeo
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1997 trattati di Amsterdam Riforme in vista di allargamento
2001 trattati di Nizza
2004 proposta di un trattato che avrebbe istituito una costituzione per l’Europa => esito negativo del
referendum per Francia e Paesi Bassi => non entra in vigore
2007 trattato di Lisbona:
Cessa di esistere la Carta Europea -> ora definita TFUE (trattato sul funzionamento dell’UE)
Elimina i pilastri e cancella ogni simbologia costituzionale
Riforma istituzionale e politica
ALLARGAMENTO
1951 Germania, Francia, Italia, Belgio, Lussemburgo, Olanda (STATI FONDATORI)
1973 Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna
1981 Grecia Hanno atteso fine dittature e inizio democrazia per entrare nell’UE
1986 Portogallo, Spagna
1995 Austria, Finlandia, Svezia
2004 allargamento ad Est: Ungheria, Slovenia, Repubblica Ceca, Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania,
Slovacchia, Cipro, Malta
2007 Bulgaria e Romania
2013 Croazia
Attendono di entrare Turchia, Montenegro, Serbia, Macedonia + Islanda (ha chiesto di entrare dopo la crisi
finanziaria del 2008 ma oggi ha sospeso)
Due condizioni necessarie per entrare in UE (previste da TUE = non possono essere derogati in alcun modo)
Condizione geografica = deve essere stato europeo
Rispetto di principi democratici, diritti fondamentali e diritti delle minoranze
A cui si aggiungono nel 1993 i criteri di Copenaghen:
Economia di mercato solida per resistere alla concorrenza degli SM ed
evitare di essere elemento di debolezza
Criterio istituzionale = lo stato deve avere una PA che sia in grado di
recepire e attuare le norme UE
Procedura di adesione (art. 49 del TUE) Procedura di recesso (art. 50 TUE)
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Rispetto alla procedura di adesione, a seguito della domanda, il Consiglio dà all’unanimità lo status di
candidato.
IL SISTEMA DELLE COMPETENZE
Principio di attribuzione (art. 5 TUE)
Regola la delimitazione delle competenze dell’UE – UE può agire solo nei limiti del potere traferito
dagli Stati Membri
L’UE non ha competenza proprie ma solo quelle attribuite dagli Stati membri
Stati Membri hanno competenze generali limitate territorialmente
UE ha competenza speciale/di attribuzione
UE può avere competenze:
Esclusive (art. 3 TFUE) – previste dai trattati (es. politica monetaria)
Può intervenire solo UE a meno che gli stati non siano stati autorizzati dalla Commissione a legiferare
o sia necessario recepire gli atti dell’UE
Concorrenti (art. 4 TFUE) – categoria residuale (es. mercato interno)
Sia UE che Stati Membri possono legiferare salvo competenze parallele (non escludono azione
coordinata). Opera il principio di pre-emption (=soltanto l’effettivo esercizio della competenza
concorrente, da parte delle istituzioni europee, limita o priva completamente gli Stati membri del
corrispondente potere legislativo)
Azioni di sostengno, coordinamento e completamento (art 5-6 TFUE) – si applica su settori di
competenza essenzialmente degli Stati Membri in cui è possibile un intervento dell’UE a
completamento dell’azione degli stessi, per garantire il raggiungimento degli obiettivi UE (es.
progetto erasmus)
Il sistema delle competenze è un sistema rigido che è garanzia per gli Stati membri, ma presenta anche
elementi di flessibilità quali:
1. Teoria dei poteri impliciti - Temperamento al principio di attribuzione.
È competenza dell’UE se il potere è indispensabile per l’esercizio di una competenza espressamente
attribuita
2. Clausola di flessibilità – estensione dei poteri nell’ambito delle competenza previste (N.B. estende i
poteri e non le competenze
3 condizioni necessarie:
Assenza totale di base giuridica nei trattati idonei a giustificare il potere
Potere d’azione necessaio a perseguire obiettivi UE
Esclusione di PESC (politica estera di sicurezza comune)
3. Pre-emption
4. Interpretazione dei trattati
Due principi base
Principio di proporzionalità
Azione UE limitata a quanto necessario per il perseguimento degli obiettivi dell’Unione
È un principio generale dell’ordinamento UE ed è giustiziabile
Riguarda tutte le competenze UE
Principio di sussidiarietà
Riguarda solo le competenze NON esclusive infatti Ue può intervenire solo se e nella misura in cui
può legiferare meglio degli Stati Membri (se non motivata, gli stati possono sindacare azione di UE.
Si applica solo se:
1. UE può disciplinare meglio una certa materia
2. Azione degli stati è insufficiente
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ISTITUZIONI DELL’UE (art. 13 TUE)
Sono gli organi più importanti che consentono alla UE di funzionare e perseguire i propri obiettivi.
Istituzioni politiche:
Parlamento europeo -Ciascuna di queste istituzioni opera solo nei limiti posti
Consiglio europeo dai trattati.
Consiglio -La loro azione deve ispirarsi al principio di leale
Commissione europea cooperazione.
Istituzioni di controllo: -Ciascuna istituzione persegue finalità differenti dalle
Corte di giustizia altre e ciascuna è portatrice di interessi propri diversi
Corte dei conti dalle altre istituzioni
Banca centrale europea
3 principi generali su cui si basano le istituzioni dell’UE
Principio di attribuzione
Principio di equilibrio istituzionale
Principio di leale cooperazione (=agire per facilitare il raggiungimento degli obiettivi e cooperare tra
di loro e tra SM per raggiungere obiettivi)
IL PARLAMENTO EUROPEO
Rappresenta l’interesse dei cittadini dell’UE
Dal 1979 eletto a suffragio universale diretto (=dai cittadini dell’UE) per un mandato di 5 anni (prima elezione
indiretti: cittadini votano parlamentari nazionali che votano poi gli europei)
Non esiste una legge elettorale unica europea ma si segue la procedura elettorale nazionale con principi
comuni quali:
Sistema proporzionale -> principio di proporzionalità digressiva
Divieto di doppio mandato
Da 750 membri + presidente, a seguito della brexit siamo arrivati a 705 membri + presidente
I seggi parlamentari sono ripartiti tra i diversi SM secondo un criterio demografico (stati popolosi = maggior
numero di parlamentari).
I soggetti eletti nello Stato non sono necessariamente cittadini dello Stato di elezione -> regola secondo la
quale tutti i cittadini europeo possono eleggere o essere eletti (elettorato attivo o passivo) nel paese di
residenza anche se diverso da quello di cittadinanza -> cittadinanza europea
È composta da:
5. presidente e vicepresidenti
6. segretario generale
7. conferenza dei presidenti dei gruppi politici
8. gruppi politici (25 parlamentari – ¼ stati membri – affinità politica)
9. commissioni che possono essere: - permanenti
- speciali
Svolge tre funzioni principali
funzione legislativa – iniziativa legislativa solo indiretta => co-legislatore con il consiglio dopo il
trattato di Lisbona 2009. Con trattato di Maastricht introdotta procedura di co-decisione =>
parlamento e consiglio hanno pari poteri nell’adozione degli atti => dopo Lisbona si parla di
procedura legislativa ordinaria
funzione di bilancio
funzione di controllo politico con diversi strumenti:
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- Mozione di censura nei confronti di commissione europea quando questa ha comportamenti di
cattiva amministrazione/gestione. Procedura che può determinare la caduta della commissione
(se approvata la mozione di censura)
- Mediatore europeo = figura a cui possono rivolgersi i cittadini che ritengono che l’istituzione
europea abbia adottato atti con poca trasparenza.
- Riceve petizioni dai cittadini e può eventualmente agire per porre rimedio
Con il Trattato di Maastricht (1992) viene
istituita l’UE
IL CONSIGLIO EUROPEO (non è un organo permanente, si riunisce in riunioni)
È l’organo più giovane tra le istituzioni (diventa istituzione nel 2009 con Trattato di Lisbona anche se già
riconosciuto nei trattati con trattato di Maastricht 1992). Nasce informalmente negli anni ’60 quando i capi di
stato/governo degli SM si incontrano su base regolare per questioni relative al processo di integrazione
europea.
È composto da:
Capi di stato o di governo degli SM
Presidente del consiglio europeo (a titolo individuale, eletto a maggioranza qualificata da capi di
stato/governo con mandato di 2 anni e mezzo)
Presidente della commissione (compito di assicurare coordinamento tra orientamenti e proposte) –
partecipa ai lavori
Alto rappresentante affari esteri (=PESC) (partecipante non membro)
Compito primario è definire, fissare e decidere le linee guida politiche che l’UE deve seguire -> obiettivi di
lungo periodo
Ha anche la funzione di:
Dare il necessario impulso per lo sviluppo dell’UE
Definire orientamenti e priorità politiche
NO FUNZIONE LEGISLATIVA = non adotta atti normativi per raggiungere obiettivi
Prendere decisioni istituzionali di rilevanza politica
Revisionare trattati e membership
Arbitraggio politico in caso di stallo dell’UE o per trovare accordi tra SM
Con crisi economica ha nuove funzioni non previste dal trattato = soluzione delle crisi che colpiscono
l’UE
Vota per consensus (salvo maggioranza qualificata) per le proposte al parlamento ed elezione del proprio
presidente
IL CONSIGLIO
È l’organo portatore degli interessi degli SM. infatti è composto da rappresentati di organi ministeriali degli
SM = ogni SM manda un ministro (dipende dalla materia affrontata) => formazioni specializzate che variano
a seconda dei temi (ciascuna formazione è presieduta da un ministro di uno stato membro a rotazione
semestrale)
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Composto da:
3. Organi di stati
4. Istituzione stabile a composizione variabile
5. Rappresentanti degli SM a livello ministeriale
6. Formazioni specializzate (adottate con delibera del Consiglio europeo
Svolge funzioni:
Legislative (organo decisionale: i trattati avevano conferito potere di adottare atti normativi e
giuridicamente vincolanti) insieme al parlamento => co-legislatore
Di definizione e coordinamento delle politiche economiche degli SM
Approvazione del bilancio
Politica estera
Si vota a:
maggioranza qualificata (maggioranza voti membri + quorum demografico = doppia soglia) per
impedire la formazione di maggioranza stabili o minoranze di blocco
unanimità – per politica estera (o materie sensibili PESC/nuovi SM) – motivo per cui l’UE non ha
ancora una politica estera propria
in ambito di PESC è prevista l’astensione costruttiva (non obbliga lo stato astenuto)
maggioranza semplice (pochi casi)
LA COMMISSIONE EUROPEA
È prevista la partecipazione ad un commissario per SM.
È un organo di individui con mandato di 5 anni. Non rappresenta gli Stati ma garantisce gli interessi dell’UE
Composta da numero di commissari quanti SM – divieto ai commissari di agire in interesse del proprio Stato
(anche dopo che è cessato il mandato) -> principio di indipendenza dal potere politico e dal potere
economico
Il commissario europeo deve avere due requisiti:
- Principio di indipendenza
- Competenza – ciascun commissario ha una competenza e si fa carico di agire in un determinato
ambito
Procedimento di nomina della CE (art. 17 TUE):
1. Consiglio europeo propone a maggioranza qualificata un presidente della commissione al
parlamento europeo
2. Il parlamento europeo elegge a maggioranza il presidente della commissione – dà fiducia
3. Consiglio e presidente della commissione adottano elenco di commissari su proposta degli SM
4. Audizioni di singoli commissari + approvazione collettive al parlamento europeo
5. Nomina formale della commissione
Svolge funzioni di:
- Custode della legalità dei trattati (=guardia di trattati) -> poteri di verifica e controllo del rispetto
del diritto UE da parte di SM (procedura di infrazione con fase pre-contenziosa tra SM e
commissione + fase contenziosa di fronte alla Corte e può portare ad una sanzione pecuniaria) e
soggetti privati (per tutala della concorrenza es. abuso di posizione dominante)
- Potere di iniziativa legislativa (partecipa al processo di adozione degli atti presentando proposte
di atti)
- Rappresentanza esterna dell’UE e gestione dei negoziati
- Atti delegati ed esecutivi
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IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E IL COMITATO DELLE REGIONI
Composizione non governativa con un massimo di 350 componenti (no mandato imperativo), ha
competenze generali (non divise per settore)
Sono organi consultivi (pareri obbligatori non vincolanti) con mandato di 5 anni
Si occupano della Nomina del Consiglio, su proposta di commissione previa indicazioni dei governi nazionali
Comitato economico sociale:
- Rappresentanti dei datori di lavoro
- Rappresentanti dei lavoratori
- Altre espressioni della società civile
Comitato delle Regioni:
- Titolari di mandato elettorale
- Politicamente responsabili davanti ad un’assemblea eletta a livello regionale/locale
LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE
La corte di giustizia dell’UE è il vertice del sistema giurisdizionale è il motore del processo di integrazione
europea. Ha svolto un ruolo di supplenza rispetto al potere politico rispetto al processo di integrazione
europea.
Elemento fondamentale nella comunità di diritto e il rispetto delle norme del diritto è l’elemento portante
del processo di integrazione europea
Il sistema giurisdizionale di articola in due livelli:
- sovranazionale (che fa capo alla corte di giustizia della UE)
- nazionale: fondamentale per l’integrazione europea. I giudici nazionali sono i primi giudici del diritto
dell’UE e sono integrati nel sistema UE con meccanismi che permettono loro di entrare in contatto
diretto con la corte di giustizia europea.
Composta da:
Corte di giustizia
Tribunale
Tribunali specializzati
Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione ed applicazione dei Trattati (art. 19 TUE) ed è il motore
dell’integrazione europea
CORTE DI GIUSTIZIA
Ha sede a Lussemburgo.
È composta da:
un giudice per stato membro per garantire indipendenza ed imparzialità
11 avvocati generali (6 degli SM più grandi + altri a rotazione) – assistono i giudici presentando le
conclusioni motivate non vincolanti per fornire lor un aiuto nella soluzione delle controversie prima
del giudizio della corte => fungono da guida ed intervengono solo nella causa previste dallo statuto
I giudici e gli avvocati generali hanno una nomina governativa ed un mandato di 6 anni e sono nominati, in
comune accordo da SM + un comitato di 7 “saggi”.
Caratteristiche di un giudice:
- avere qualifiche necessarie per esercitare le più alte funzioni giurisdizionali degli SM
- esperti diritto UE
- indipendenza
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È così organizzata: La corte giudica a secondo delle
informazioni diverse: esiste anche una
sessione plenaria (molto rara)
- Grande sezione = 13 giudici
- Sezioni di 3/5 giudici
Le sue competenze si differenziano in:
Contenziose: ricorso per infrazione/annullamento/in carenza e azione dei danni contro UE
Non contenziose: rinvio pregiudiziale e funzione consultiva
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Diritto dell'Unione Europea
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