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Diritto dello sport

Lo sport si è iniziato a diffondere nell‘800 e fino al ‘900 è rimasto un fenomeno elitario, fino a quando a metà ‘900 lo Stato si interessò per la prima volta dello sport e in seguito vennero stanziati fondi a livello europeo per il fenomeno sportivo.

Le funzioni dello sport

  • Agonale = di competizione. Chi pratica sport per superare sé stessi e gli altri;
  • Igienico-sanitaria = favorisce il mantenimento del benessere psico-fisico e aiuta a prevenire malattie;
  • Sociale = favorisce l’integrazione;
  • Spettacolo = soprattutto a livello professionistico muove la commercializzazione;
  • Educativo = consente la formazione del carattere e di una propria identità.

Il fenomeno sportivo come ordinamento giuridico, è formato da 3 elementi: normazione (regole di gioco, non giuridiche), plurisoggettività (pluralità di atleti) e organizzazione.

Il problema era se dare o no valenza giuridica alle sue norme e con il ripristino delle Olimpiadi moderne ci fu la divisione tra “agonismo occasionale” e “agonismo programmatico”.

Nel 1942 venne riconosciuto il CONI e con la legge 426 venne attribuita alla federazione il potere normativo di disciplinare l’attività sportiva (darsi regole).

Nel 2003 venne emanata la legge n. 280 che afferma che il fenomeno è un ordinamento giuridico, comportando la presenza di due ordinamenti: sportivo e statale. L’articolo 1 afferma che il rapporto tra i due ordinamenti è di autonomia limitata, cioè l’ordinamento sportivo è autonomo entro certi limiti e può emanare leggi o regole che non contrastino le leggi costituzionali.

L’ordinamento sportivo deve sottostare a: Costituzione, leggi nazionali, leggi regionali, regolamenti e norme prettamente sportive (emanate da CONI e federazioni nazionali. Il CONI detta i principi generali, la federazione si occupa delle regole della singola attività sportiva: regolamento tecnico, di gioco e di giustizia). Inoltre bisogna rispettare anche le leggi a livello europeo.

Soggetti a livello internazionale

CIO e Federazioni sportive internazionali.

Soggetti a livello nazionale

CONI, Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate.

CIO

CIO (Comitato internazionale olimpico) = istituito nel 1894 con il ripristino delle Olimpiadi moderne (sede Losanna). Elabora la Carta olimpica, insieme di regole che disciplinano il movimento olimpico. È un’organizzazione non governativa senza scopo di lucro. Per poter operare ha bisogno di organi, essi sono: il presidente (rappresentante, forma gruppi di lavoro e assegna gli incarichi), l’assemblea (formata dai membri del CIO, adotta/interpreta/modifica la Carta, si riunisce 1 volta all’anno) e commissione esecutiva (gestisce finanze e amministrazione).

I compiti che spettano al CIO sono: predisporre il programma dei giochi olimpici; stabilire la sede dei giochi olimpici; prendere decisioni relative al dilettantismo degli atleti.

Federazioni sportive internazionali

Federazioni sportive internazionali = enti di ciascuna disciplina in ambito internazionale, hanno potere normativo per la singola disciplina e sono vincolanti. Le federazioni internazionali tra di loro si associano.

CONI

CONI (Comitato olimpico nazionale italiano) = nasce sotto forma di comitato temporaneo nel 1905 per garantire la partecipazione dell’Italia all’Olimpiade del 1908. Nel 1942 il CONI venne riconosciuto e provvisto di regolamento. Nel 1999 il CONI venne dichiarato come un ente pubblico esponenziale dello sport italiano ed ha la funzione di diffondere a tutti i livelli la pratica sportiva e di combattere le sostanze dopanti. Lo stesso anno il CONI venne inserito nell’ordinamento sportivo internazionale.

Il CONI opera attraverso:

  • Consiglio nazionale: svolge funzioni di controllo, ha lo scopo di provvedere alla diffusione dell’ideale olimpico nonché allo sviluppo dell’attività sportiva nazionale. Si occupa di adottare lo statuto, eleggere il presidente e i componenti della Giunta, emanare i principi fondamentali e definire i criteri per la distinzione tra dilettantismo e professionismo. Convocato almeno 2 volte all’anno;
  • Giunta nazionale: è l’organo esecutore, controlla l’attività amministrativa del CONI, definisce gli obiettivi, approva lo statuto, formula proposte, adotta in casi urgenti provvedimenti di competenza del Consiglio nazionale, controlla le federazioni sportive nazionali sulle discipline associate e sugli enti di promozione sportiva. Convocato 1 volta al mese;
  • Il presidente: eletto dal Consiglio, lo convoca e lo presiede ed ha il compito di rappresentarlo;
  • Il segretario generale: nominato dalla Giunta nazionale provvede alla gestione amministrativa del CONI;
  • Il collegio dei revisori dei conti: controlla e verifica la gestione contabile e amministrativa del CONI.

SPA

SPA = affiancato al CONI nel 2002, è subentrato nei rapporti passivi (debiti e mutui) e attivi (crediti e denaro da ricevere). Ha una funzione strumentale della quale si avvale il CONI per perseguire gli obiettivi e ha una funzione “salvagente”.

Federazioni sportive nazionali

Federazioni sportive nazionali = sono subordinate al CONI e hanno una funzione rappresentativa di una o più discipline sportive. Ogni federazione rappresenta un unico sport, ci sono pochi casi in cui una stessa federazione rappresenta più discipline. Nel 1999 venne chiarito che le federazioni erano enti privati, non più organi del CONI, e senza scopo di lucro. In alcuni casi le federazioni hanno poteri pubblici, come ad esempio l’iscrizione delle società ai campionati spetta proprio alle federazioni tramite l’affiliazione, concessa, revocata o negata.

Le federazioni sportive nazionali regolano e disciplinano uno sport, emanano lo statuto e i regolamenti, controllano gli impianti, curano la preparazione degli atleti in vista dei giochi olimpici.

I poteri sono distribuiti tra:

  • Presidente federale: ha rappresentanza legale;
  • Consiglio federale: organo direttivo centrale con compiti tra cui la gestione del bilancio;
  • Assemblea nazionale e territoriale: proiezione delle altre componenti ed espressione delle loro volontà;
  • Collegio dei revisori dei conti: funzioni di controllo contabile.

Le federazioni chiedono di essere riconosciute dal CONI, devono essere affiliate alle federazioni sportive internazionali e devono dimostrare di essere in grado di svolgere attività sportiva su tutto il territorio nazionale.

Atto costitutivo

Atto costitutivo = atto giuridico con il quale si dà vita ad una “persona giuridica”. Ad esso è legato lo statuto.

Contiene:

  • Nome, denominazione, data di nascita, domicilio e sede della società;
  • Attività e oggetto sociale;
  • Sistema d’amministrazione adottato e numero degli amministratori;
  • Durata della società;
  • Importo delle spese poste a carico della società;
  • Nomine dei componenti.

Discipline sportive associate

Discipline sportive associate = definite nel 1975 rappresentano l’attività ludica come sportiva (scacchi). Il primo riconoscimento giuridico è avvenuto nel 2004, per ottenerlo bisogna: svolgere un’attività sportiva che non rientri nelle federazioni, avere una tradizione, avere un ordinamento statutario e regolamentare ed essere senza scopo di lucro.

Enti di promozione sportiva

Enti di promozione sportiva = riconosciuti nel 1985, rappresentano lo sport a livello amatoriale, promuovono e organizzano attività sportive con finalità ludiche e ricreative senza scopo di lucro. Per essere riconosciuti devono: assumere la forma di associazioni non riconosciute, avere uno status ispirato al principio di democrazia interna e di pari opportunità e avere una sussistenza organizzativa (essere presenti in almeno 15 regioni).

Società

Società = ne esistono di 2 tipi: SRL (responsabilità limitata), risponde delle obbligazioni solamente con il suo patrimonio; SPA (per azioni), le partecipazioni dei soci sono espresse in azioni, ciò significa che il capitale è frazionato in un determinato numero di titoli, ciascuno dei quali incorpora una certa quota di partecipazione ed i diritti sociali inerenti alla quota stessa.

Le SPA sono caratterizzate dall’autonomia patrimoniale perfetta, il patrimonio della società è distinto da quello dei soci. La responsabilità dei soci è limitata alla singola quota di partecipazione.

Differenze tra SRL e SPA

  • Nelle SPA i soci rispondono limitatamente al capitale conferito, ovvero alle loro azioni. Possono emettere azioni e obbligazioni. Nelle SRL il capitale non è ripartito in azioni ma in quote. Possono emettere obbligazioni e la responsabilità è limitata alla quota conferita;
  • Nelle SRL il capitale è diviso in quote, che variano a seconda della percentuale di partecipazione. Nelle SPA è diviso in azioni, a seconda della percentuale di partecipazione. Né quote né azioni, di base, perdono di valore;
  • Le SPA prevedono quale organo obbligatorio anche il collegio sindacale, deputato al controllo. Nelle SRL è facoltativo in quanto queste possono essere amministrate come società di persone;
  • Nelle SRL la responsabilità dei soci è limitata alla sola partecipazione nella società (non rispondono con il proprio patrimonio personale);
  • Nelle SRL ci sono più vincoli per le possibilità di finanziamento da parte dei soci e di raccolta di risparmio.

Associazioni

Associazioni = organizzazioni di persone che hanno in comune uno scopo di natura non lucrativa, è la forma più comune assunta dai club sportivi.

Le associazioni sono costituite da un contratto di natura: pluriennale, plurilaterale e a scopo non lucrativo.

Fondamentali per un’associazione sono: persone, scopo e patrimonio (fondo comune).

Si dividono in:

  • Associazioni riconosciute: hanno personalità giuridica e godono di autonomia patrimoniale perfetta. Devono essere riconosciute dal
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescofazi2002 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dello sport e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Clini Alberto.
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