Estratto del documento

Il bene giuridico ambiente

Considerato rilevante dall'ordinamento giuridico, l'ambiente non è nella nostra carta costituzionale. Negli anni '70 ci sono state le prime conferenze mondiali sull'ambiente.

Come definire la materia ambiente

La nozione di ambiente è la somma di una pluralità di profili giuridicamente rilevanti (es. interessi paesaggistici, interessi legati ai beni culturali, ecc.). La materia ambiente ha una sua autonoma consistenza, abbiamo un codice dell’ambiente. In passato non esisteva un “codice dell'ambiente”, erano però rinvenibili singoli interventi normativi volti a tutelare specifici interessi (variamente riconducibili alla materia “ambiente”).

Es. disposizioni volte a contrastare l'inquinamento (T.U. n. 1265/1934... industrie insalubri; T.U. 1775/1933 sulle acque reflue) e norme a tutela del paesaggio (l. 1497 del 1939). C’è una amministrazione pubblica che tutela l'ambiente. “Spia” importante:

Legge n. 349 /1986 ha istituito il Ministero dell'Ambiente. Art. 1 “conformi...vita”: principio antropocentrico, principio attraverso il quale la protezione ambiente in quanto protegge gli interessi dell’uomo, la qualità della sua vita e garantisce la sua sopravvivenza.

È una materia trasversale che incide su vari settori dell’ordinamento: 1986 si istituisce il Ministero dell’Ambiente.

Conferenze internazionali e trattati

Negli anni '70 prime conferenze internazionali per scrivere insieme un trattato con degli obiettivi. L’ordinamento dell'Unione Europea è diverso perché prevale su quello degli stati membri, se c'è una norma di uno stato membro incompatibile con quella europea vince l’europea. A livello internazionale le cose non stanno così, sono loro a vincolarsi ma il mancato adempimento non prevederebbe alcuna sanzione sanzionatoria.

Ecco perché abbiamo tratto il Protocollo di Kyoto (mancato rispetto) questo perché gli stati firmatari si vincolano ma il mancato conseguimento dell’obiettivo non ha alcuna pressione.

Primo documento 1972 Conferenza di Stoccolma, Dichiarazione sull’Ambiente Umano. Ha considerato il bisogno di prospettive e principi comuni al fine di ispirare e guidare i popoli del mondo verso una conservazione ed un miglioramento dell'ambiente umano.

  • “L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha dovere solenne di proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni presenti e future”.
  • “Le risorse naturali della Terra ivi comprese l'aria, l'acqua, la terra, la flora e la fauna, e particolarmente i campioni rappresentativi degli ecosistemi naturali, devono essere preservati nell'interesse delle generazioni presenti e future, attraverso un'adeguata pianificazione e gestione”.

Nell’87 nel rapporto Brundtland, afferma il principio dello sviluppo sostenibile. Afferma la connessione tra ambiente e sviluppo. “Ambiente e sviluppo non sono realtà separate, ma al contrario presentano una stretta connessione. Lo sviluppo non può infatti sussistere se le risorse ambientali sono in via di deterioramento, così come l'ambiente non può essere protetto se la crescita non considera l'importanza anche economica del fattore ambientale”.

È sostenibile lo sviluppo in grado di “soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri”. Nell’ultimo passaggio c’è il nucleo dello sviluppo sostenibile. Non ci chiede di non soddisfare i nostri bisogni eppure è necessario individuare delle modalità che garantiscano di soddisfare i nostri e i futuri bisogni.

Non emerge il concetto di bisogno attuale o futuro e nemmeno le modalità di attuazione. Ma emerge una connessione tra sviluppo e ambiente insieme, uno non deve prevalere sull’altro. Il diritto ambientale europeo pernia su questa impostazione.

Rio de Janeiro 1992 e successivi sviluppi

1992 Rio de Janeiro: la “Dichiarazione su ambiente e sviluppo”, lista di principi, tuttora cardine del diritto dell’ambiente.

  • Principio di precauzione n.15: dobbiamo fare una cosa che può fare danno all’ambiente, ma non c’è una certezza scientifica, dovrei adottare delle misure precauzionali che sicuramente hanno dei costi. Non siamo sicuri che la cosa faccia male e che le misure funzionino. Grazie a questo principio non è necessaria la ricerca scientifica assoluta (qualche elemento sì) che quella cosa possa fare male all’ambiente, bisogna adottare delle misure a tutela ma che debbano essere in rapporto ai costi (non devono essere troppo dispendiosi).
  • “Chi inquina paga” e “internalizzazione”: addossare i costi delle attività inquinanti a chi li causa, negli anni '80/'90 c'era una grande voglia di crescita economica. Devi internalizzare, ad esempio prevedere delle sanzioni, preferire qualcosa piuttosto che un’altra.

1997 Protocollo di Kyoto: salto di qualità rispetto alle dichiarazioni / conferenze precedenti... fissazione di obiettivi da raggiungere e standards da rispettare. L'obiettivo era quello di rendere più stringenti i troppo evanescenti obiettivi di stabilizzazione e riduzione delle emissioni di gas serra che erano stati previsti nell'ambito della precedente Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici del 1992.

Introduzione di obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra a carico dei Paesi sviluppati, mentre non era previsto alcun obiettivo vincolante di riduzione di emissioni a carico dei Paesi in via di sviluppo. Dunque obiettivi e obblighi differenziati. Venivano poi individuate scadenze temporali per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

  • Riduzione media del 5,2% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990 nell'ambito del primo periodo di riferimento (2008 – 2012); Si parla di “media” in quanto in realtà il protocollo prevedeva obiettivi differenziati per i diversi Paesi.

Non funzionò perché c'era un contraente in cui non firmò che erano gli Stati Uniti.

Le fonti comunitarie

L’ordinamento dell’Unione Europea prevale sul nostro e questo ordinamento si basa sul principio di distribuzione (può fare solo quello che gli hanno attribuito gli stati con i trattati).

Negli anni '50 con il trattato di Roma non si parlava ancora di ambiente, si parla delle condizioni di vita di cui l’ambiente è componente ma non si parla ancora. Solo negli anni '70 e lo fa sulla teoria dei poteri impliciti. Negli anni '80 si adottano le direttive (dettano regole generali ed astratte come i regolamenti). I regolamenti sono come le nostre leggi (non possono essere toccati dalle nostre norme di diritto interno), le direttive devono essere recepite dagli stati con atti normativi del nostro regolamento, confermare di aver recepito la direttiva. Entrambi sono atti normativi e quindi vincolanti.

1987 Atto unico europeo: definisce “chi inquina paga” e stabilisce il principio che la politica ambientale vada integrato in tutte le altre politiche dell’ordinamento europeo.

Trattato di Amsterdam e Lisbona

I soggetti del diritto dell’ambiente

Esiste un diritto soggettivo all'ambiente? Interesse diffuso e collettivo, per i collettivo c’è un ente. Non tutti gli enti sono esponenziali che si occupano a tutela dell’ambiente. Ma deve avere delle caratteristiche (indici somatici):

  • Fine istituzionale di tutela di beni a fruizione collettiva;
  • Stabilità dell'organizzazione;
  • “Vicinitas”: localizzazione dell'interesse di cui è portatore nell'area di afferenza territoriale dell'attività dell'ente.

VAS Direttiva 2001/427 CE

(Direttiva con finalità di armonizzazione, per il raggiungimento di determinati obiettivi lasciando libertà agli stati su come raggiungerli, con un decreto legislativo, dimostrando così, di aver recepito) DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

L’oggetto della disciplina sono i piani e i programmi. Sono quegli atti mediante una autorità pubblica disciplina una determinata materia per uno o più anni. Ex. i piani per i rifiuti nel quale descrivono i tipi di impianti, il flusso dei rifiuti, gli obiettivi ecc.. quindi una pianificazione. La concreta realizzazione degli impianti non include la pianificazione (VAS) ma la (VIA). La finalità è la stessa sostanzialmente, valutare gli impatti ambientali. Sono diversi però gli oggetti.

IV considerando contiene la spiegazione del perché l’UE adotta quella specifica disciplina “La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione”.

(Sta dicendo questo perché questa valutazione deve essere fatta nelle fasi del piano della costruzione dell’opera) Siamo dunque nella fase di pianificazione. La VAS è strumento per far sì che la pianificazione tenga conto delle tematiche ambientali. Quindi l’obiettivo di “armonizzazione” rispetto a normative di Stati membri,

VIII considerando “Occorre pertanto intervenire a livello comunitario in modo da fissare un quadro minimo per la valutazione ambientale che sancisca i principi generali del sistema di valutazione ambientale e lasci agli Stati membri il compito di definire i dettagli procedurali tenendo conto del principio della sussidiarietà. L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel trattato”.

(Lo scopo è avere una disciplina non uguale ma comune, tenendo conto del principio di sussidiarietà, io do le norme generali e poi ai dettagli ci pensate voi) (ultimi periodi: principi di sussidiarietà e di proporzionalità) Si fa questo perché l’inquinamento non si può circoscrivere e perché ha anche un'idea concorrenziale ed economico, cioè si tenderebbe a produrre dove non ci sono regole che costano al produttore.

Es. manodopera.

L’art. 1 indica gli obiettivi della Direttiva: La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. (Non tutti piani e programmi devono fare la VAS solo quelli che hanno effetti significativi sull’ambiente).

Definizione di piani e programmi (art. 2): Ai fini della presente direttiva:

  • a) per “piani e programmi” s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche — che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; (cioè il legislatore vuole considerare una platea molto ampia di programmi a prescindere dal tipo di livello programmi adottati sia con atti amministrativi (da parte di Amministrazioni statali, regionali o locali) che con atti normativi (Parlamento e Governo) la VAS si riferisce anche alle loro modifiche)
  • b) per “valutazione ambientale” s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9; (cioè indica le fasi del procedimento, per avere una VAS dobbiamo avere un rapporto di impatto ambientale e una fase obbligatoria delle consultazioni. Bisogna essere pubblico, partecipare e dire la sua. Quello che dicono i cittadini deve essere considerato dall’autorità amministrativa e lo dice il legislatore)

La valutazione comprende:

  1. Elaborazione di un rapporto di impatto ambientale
  2. Consultazioni
  3. Valutazione del rapporto ambientale e delle consultazioni
  4. Messa a disposizione delle informazioni

In relazione a quali programmi deve essere effettuata la valutazione?

Previsione ampia, piani e programmi…

  • Art. 1 paragrafo 2a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o (cioè è ampio l’ambito di applicazione)
  • b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE. Articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE riguardano le “zone speciali di conservazione” (habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.)

La valutazione deve essere effettuata in una fase prodromica, ovvero al momento dell’elaborazione del piano (per tener conto degli aspetti ambientali) da qui discende il significato di “strategico” connesso alla valutazione ambientale: non è intervento ex post, ma l'idea è quella di rendere il piano compatibile con tematiche ambientali fin dal suo nascere. L’ordinamento comunitario impone di anticipare il giudizio sugli effetti ambientali al momento dell’elaborazione dei piani territoriali, energetici, settoriali, invece di affidare la salvaguardia dei valori ambientali al solo giudizio di compatibilità ambientale sul singolo progetto.

Art. 4, c. 1 Direttiva 2001/42/CE

“La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa”. La CE non delinea cosa debba intendersi per “elevato livello di tutela dell’ambiente” né definisce gli “effetti significativi sull’ambiente”.

Spetta dunque al singolo Stato membro indicare le finalità specifiche, gli obiettivi e gli standard ambientali al cui conseguimento è preordinato lo svolgimento del procedimento di VAS. Direttiva recepita dal T.U. Ambiente (poi correttivo d.lgs n. 4/2008 e 128/2010). Oltre i termini e quindi ci siamo beccati un’effrazione. Direttiva recepita oltre il termine (fissato al 21.7.2004) e Italia condannata (Corte giustizia 8 novembre 2007, causa C-40/07).

Finalità della VAS (e della VIA)

“Assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione dei vantaggi connessi all’attività economica” (art. 4, comma 3) (cioè il legislatore vuole precisare, l’attività antropica avvenga secondo quello che c’è scritto. L'ambiente è componente di tutto quindi si relaziona anche a cose che apparentemente non c’entrano.)

Scopi della VAS art. 5 (definizioni)

a) Valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio; Procedimento “aggravato” rispetto al disegno comunitario.

Art. 6, comma 1

“La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale”. Una finalità della VAS o della VIA è quello di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con sviluppo sostenibile.

Verifica di assoggettabilità

Art. 6, comma 3-bis L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente. (cioè si verifica prima se il piano e programma debbano andare al VAS, c’è un elenco che vanno obbligatoriamente a VAS per altri è l’autorità amministrativa a decidere se ci andrà o meno a VAS).

Purché si tratti di “piani e programmi” di minore rilevanza (“che determinano l'uso di piccole aree a livello locale”) ovvero per le modifiche minori a detti piani e programmi. Piani e programmi che si riferiscono a interessi pubblici particolarmente rilevanti (addirittura prevalenti sul “bene” ambiente).

Anteprima
Vedrai una selezione di 8 pagine su 33
Diritto dell'ambiente - esame completo Pag. 1 Diritto dell'ambiente - esame completo Pag. 2
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'ambiente - esame completo Pag. 6
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'ambiente - esame completo Pag. 11
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'ambiente - esame completo Pag. 16
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'ambiente - esame completo Pag. 21
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'ambiente - esame completo Pag. 26
Anteprima di 8 pagg. su 33.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'ambiente - esame completo Pag. 31
1 su 33
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sofia_tozzi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ambientale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Barozzi Reggiani Giovanni.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community