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LEZIONE 1 26/02/2026 lezione introduttiva

Il diritto del lavoro studia i rapporti di lavoro tra datore di lavoro e il lavoratore

che sono regolati mediante contratto di lavoro che ha ad oggetto l’attività

svolta dal lavoratore. E’ un contratto di diritto privato, regolato dal codice civile

e in leggi complementari. Tuttavia rispetto ad altri contratti la particolarità sta

nel fatto che i due contraenti giuridicamente sono sullo stesso piano ma dal

punto di vista economico e della forza no. Vi è un soggetto forte (datore) e un

soggetto debole (lavoratore).

La debolezza del lavoratore deriva dallo squilibrio all’interno del mercato del

lavoro: vi è un eccesso di lavoratori rispetto ai datori di lavoro, e ciò consente

agli ultimi di dettare condizioni, in particolare sul salario. Dunque molti

lavoratori sono disposti ad accettare un salario più basso pur di avere un

impiego.

Tale debolezza attira l’attenzione del legislatore poiché il lavoratore da quel

contratto trae sostentamento per la sua vita. Altra particolarità è che per

adempiere al contratto di lavoro il lavoratore coinvolge la sua persona dal

punto di vista fisico e mentale. Alcune tutele tutelano la dignità, la privacy oltre

all’integrità psicofisica.

L’ordinamento interviene per ovviare a tale disparità soprattutto mediante le

organizzazioni sindacali. L’organizzazione sindacale sostiene i lavoratori ed è

un’associazione non riconosciuta. L’intervento del sindacato bilancia la

disparità di potere tra datore e lavoratore, fornendo a quest’ultimo una forza

che non avrebbe individualmente. Il salario minimo ad esempio viene stabilito

nel contratto collettivo dal sindacato.

Il sindacato ha tutela costituzionale: l’art 39 Cost. Sancisce il principio di

libertà sindacale(comma 1), mentre l’articolo 40 Cost sancisce il diritto di

sciopero.

Precedentemente non vi era possibilità di scioperare (periodo corporativo),

tutto era deciso a livello governativo. In tale periodo il sindacato esisteva ma

era essenzialmente controllato dal governo.

Dalla caduta del fascismo dal 48’, vi è massima libertà di formare sindacati

nonché massima protezione per chi sciopera. Lo sciopero appunto è un diritto

costituzionale in cui il lavoratore si astiene dal lavorare e non viene pagato. Il

lavoratore non può subire alcuna sanzione poiché è protetto a livello

costituzionale (art 40 cost).

Il diritto del lavoro è basato sulla sostanza, sui fatti. I contratti

generalmente hanno una forma, una causa, un oggetto. Tuttavia il contratto di

lavoro sul piano della forma non ha obblighi. Se io datore ti chiedo di lavorare

nella mia azienda ma non mettiamo nulla per iscritto non significa che il

contratto è inesistente. Nel diritto del lavoro il contratto sorge quando inizio nei

fatti a lavorare.

Il diritto del lavoro ruota intorno al lavoro subordinato: il lavoratore lavora alle

direttive del datore di lavoro.

Può succedere che si stabilisce che vi sia un contratto scritto in cui il lavoratore

viene qualificato come autonomo (Esempio caso Co.co.co. Oppure lavoratore

occasionale).

Secondo il diritto del lavoro dunque ciò che è scritto nell’atto non vale se non

corrisponde alla realtà (cococo): ciò che conta è ciò che avviene nei fatti. Se di

fatto si ha un rapporto di lavoro di natura subordinata, i contratti non valgono.

Prevale ciò che nei fatti avviene.

Il contratto di lavoro standard è il contratto a tempo pieno (7/8 ore al

giorno), indeterminato che non ha una scadenza. L’ordinamento spinge

affinché vi siano tali contratti.

La forma scritta vi deve essere obbligatoriamente quando il datore vuole

derogare a questo contratto standard. Ad esempio nel caso in cui voglia il

contratto a termine (permesso in casi tassativi) ci vorrà forma scritta. Se non vi

è tale forma scritta il contratto viene considerato a tempo pieno e

indeterminato. Lo stesso avviene nel caso di contratto part time.

INDISPONIBILITA’ DEL TIPO

Il contratto di lavoro subordinato dunque è indisponibile

(indisponibilità del tipo) alle parti. Se vi è nei fatti lavoro subordinato si

applica la normativa applicabile al lavoro subordinato. Le parti non possono

qualificare come autonomo un rapporto di lavoro che si svolge, nei fatti, come

se fosse subordinato, assegnando cioè al contratto una denominazione

giuridica difforme dall’effettiva sostanza obbligatoria del medesimo. E’ la realtà

concreta del rapporto a determinare la sua natura giuridica. Se un lavoratore

opera sotto il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro,

il rapporto è subordinato, indipendentemente da come le parti lo abbiano

formalmente definito in un contratto.

INDEROGABILITA’

Inoltre il diritto del lavoro pone un principio: L’inderogabilità. Le disposizione

di legge e contratti collettivi non possono essere modificate dalle singole parti.

Eventuali modifiche possono essere solo migliorative per il lavoratore, parlando

quindi di derogabilità in meius. È prevista quindi l’inderogabilità in peius,

secondo cui non si può derogare prevedendo clausole sfavorevoli rispetto a

quelle fissate dal contratto collettivo e dalla legge.

Ciò è contrario a quanto accade nel diritto privato in cui le clausole contrattuali

possono essere modificate dalle parti.

L’atto più importante del sindacato è il contratto collettivo che è un accordo

tra aziende, sindacato e lavoratori. Il sindacato stabilisce orari di lavoro,

retribuzione, ferie, permessi. Tutta la disciplina del rapporto di lavoro viene

stabilita dai contratti collettivi.

Alcuni lavoratori possono avere forza contrattuale: questa può derivare

dall’elevata professionalità, dall’elevata competenza, esperienza

Il contratto collettivo non è regolato da alcuna legge. Si applicano le regole del

contratto in generale. Non vi è regolamentazione poiché il legislatore dopo la

fase corporativa è stato cauto nell’intervenire sul fenomeno sindacale poiché

non voleva (anche per volontà del sindacato) entrare nei meccanismi di

funzionamento. Il contratto collettivo è di diritto privato per quanto riguarda la

natura giuridica ma con alcune particolarità: viene stipulato tra due soggetti

ma viene applicato a soggetti esterni (lavoratori iscritti al sindacato) che hanno

dato mandato ad essere rappresentati dal sindacato.

Iscriversi al sindacato non è un obbligo. A chi non si iscrive come si estende la

tutela del contratto collettivo?

Il sindacato è un soggetto di diritto privato, un’associazione non riconosciuta.

Non ha personalità giuridica. La spiegazione sta nell’art 39 cost. Questo è

composto da una prima parte in cui si dice che l’organizzazione sindacale è

libera (comma 1).

Nei commi 2,3,4 vi è un meccanismo con cui il sindacato si rivolge allo stato, si

registra dimostrando di avere un ordinamento democratico, dopodiché

acquisisce personalità giuridica e dopodiché potrà stipulare un contratto

collettivo valido per tutti, quindi con efficacia erga omnes(iscritti e non iscritti).

Tale norma esiste nell’ordinamento ma non è mai stata attuata poiché il

sindacato dopo la fase corporativa non si fidava dello stato che doveva

verificare lo statuto ecc. I sindacati hanno preferito rimanere associazioni non

riconosciute.

Chiediamoci però un quesito: se il contratto collettivo è un contratto di diritto

privato, allora dovrebbe avere efficacia solo tra le parti, ossia tra sindacato,

datore e lavoratori iscritti, tuttavia si applica a tutti i lavoratori di categoria.

Perché? Anzitutto, il CCNL (contratto collettivo) viene sempre richiamato nel

contratto di lavoro individuale. Se si accetta questo, si accetta implicitamente

anche il CCNL, anche se il lavoratore che stipula il contratto non è iscritto ad

alcun sindacato. In secundis, se il datore aderisce all’associazione datoriale che

ha firmato il CCNL, è vincolato a rispettarlo verso TUTTI i dipendenti, iscritti e

non. Inoltre l’ART 36 cost prevede il diritto ad una retribuzione proporzionata e

sufficiente; la giurisprudenza utilizza il CCNL come parametro di sufficienza

retributiva, quindi anche un lavoratore non coperto formalmente può invocare il

CCNL davanti al giudice.

Quando si parla di fenomeno sindacale, si parla di ANOMIA —> manca

essenzialmente la disciplina legislativa. E’ un sistema fondato su

autoregolazione.

Il contratto collettivo non ha efficacia erga omnes , ma efficacia limitata.

LEZIONE 2 —> 2/3/2026

Tratteremo di rapporto di lavoro e diritto sindacale.

Rapporto di lavoro individuale, le cui fonti sono la Costituzione, leggi nazionali,

fonti internazionali e il contratto collettivo

Parte collettiva che riguarda il diritto sindacale e la contrattazione collettiva.

contratto collettivo

Il è il pilastro della materia: il diritto del lavoro si

caratterizza per il fatto che ruoti intorno ad un contratto con uno squilibrio di

forza, come chiarito nella lezione precedente. La debolezza del lavoratore viene

compensata attraverso il sindacato, lo stato la legge e le fonti internazionali.

In particolare, la retribuzione è oggetto principale della contrattazione

sindacale. Secondo l’articolo 36 Cost: Il lavoratore ha diritto a una

retribuzione proporzionata e sufficiente.

All’interno del mercato del lavoro vi è anche la previdenza sociale che

riguarda i lavoratori e funziona secondo il principio assicurativo/solidaristico:

Per quanto il sistema cerchi di proteggere il lavoratore in quanto a sicurezza, gli

infortuni ci sono comunque e il sistema non può rimanere inerte e in base al

principio solidaristico deve intervenire per tutelarlo. Quando parliamo di

previdenza sociale si fa riferimento all’INPS (paga malattie, pensioni) e l’INAIL

(riguarda gli infortuni e le malattie professionali). La tutela avviene quando il

lavoratore è in stato di bisogno: malato, infortunato, in pensione, in stato di

bisogno collegato al lavoro.

In italia il costo del lavoro è alto: se la retribuzione netta è di 1500, al datore di

lavoro la retribuzione del lavoratore costerà il doppio proprio a causa delle

tutele previste in base al sistema solidaristico. Vi saranno infatti premi,

contributi previdenziali.

Previdenza sociale e assistenza sono diversi: la previdenza riguarda i lavoratori,

chi svolge attività lavorativa.

Assistenza sociale è a carico di tutto lo stato. Lo stato interviene quando vi è

un cittadino che si è ammalato. L’assistenza sociale è rivolta a tutti i cittadini e

tale assistenza è a carico della fiscalità generale.

Vi saranno accenni di diritto processuale del lavoro (soprattutto in

materia di licenziamento): il lavoratore può rivolgersi al giudice ad esempio

nel caso in cui la retribuzione sia eccessivamente esigua. Il giudice del lavoro

può imporre provvedimenti.

Quando un lavoratore viene licenziato, questi non si rivolge al tribunale in

generale ma al giudice del lavoro che ha poteri di imporre al datore degli

obblighi: es. se il datore ha licenziato illegittimamente il lavoratore, il giudice

può imporre il ripristino del rapporto di lavoro se vi sono i presupposti. NON

FARE CAPITOLO SU NORME PROCESSUALI.

STORIA DEL DIRITTO DEL LAVORO —> il diritto del lavoro è diverso da

paese a paese, anche all’interno dell’UE. Ciò dipende dall’evoluzione storica dei

rispettivi paesi.

Quando vi è stata la rivoluzione industriale e quindi le prime aziende vi è stato

il bisogno di far sorgere la materia del diritto del lavoro. Le organizzazioni

sindacali all’inizio erano viste come organismi clandestini.

Nella fase della globalizzazione avere sistemi diversi altera la concorrenza:

un’azienda preferisce investire dove non ci sono tutele forti per i lavoratori.

Esempio sono i big brands della moda: la prima fase di lavorazione viene

esternalizzata ad un’altra azienda, dopodiché viene subappaltata ad altre

aziende fino ad arrivare all’ultimo anello della filiera produttiva. I Big brands

non avevano l’obbligo di controllare ciò che accadeva in periferia. Non basta

controllare il primo anello della filiera ma tutta quanta. Tutti i segmenti di

lavoro devono essere svolti assicurandosi che tutti i lavoratori della filiera

abbiano le tutele necessarie.

Il diritto del lavoro non nasce subito. Inizialmente quando si creano le aziende

nella rivoluzione industriale si applicano Al rapporto di lavoro lo schema

civilistico del sistema di locazione (affitto). Il problema è che nei contratti

civilistici, i soggetti del contratto solo posti sullo stesso piano. ESEMPIO: nel

contratto di locazione si può recedere con un preavviso dal contratto. Applicare

ciò al contratto di lavoro è sostanzialmente scorretto. Se il lavoratore perde il

posto di lavoro, questi avrà difficoltà a trovarne un altro, mentre il datore non

ne risente poiché ci sono molti lavoratori aspiranti.

Gradualmente viene introdotta la legislazione sociale: quando non sono

presenti norme civilistiche precise si interviene, compensando così il rapporto

squilibrato. I primi interventi riguardavano le malattie, gli infortuni, la

retribuzione.

Nascono poii i sindacati che fanno ciò che il lavoratore non ha forza di fare.

Norma da ricordare è l’ART 36 cost in materia di retribuzione proporzionata.

La retribuzione (tariffe) è oggetto dell’attività sindacale.

Collegio dei probiviri: fatto da esperti che risolvevano le controversie. Le

decisioni del collegio sulla base delle poche norme in materia di diritto del

lavoro servivano per regolare i rapporti.

Vi sono molti riferimenti al periodo fascista (corporativo): ad esempio il codice

civile è del 42’.

In tale periodo il sindacato esisteva ma ne esisteva uno per ogni categoria,

dunque non vi era libertà sindacale come nell’era odierna. Il sindacato

formalmente poteva operare ma sotto le direttive statali.

Nel periodo post corporativo, con l’introduzione della costituzione vi sarà libertà

sindacale. ((Si può lavorare anche senza essere iscritti al sindacato —> libertà

positiva di iscriversi e negativa, ossia di non iscriversi).

Vi è poi la fase costituzionale: dall’articolo 1 si evince che ‘’L’Italia è una

repubblica democratica, fondata sul lavoro’’; altri articoli da ricordare sono

l’ART 36 (retribuzione proporzionata), Art 39 (libertà sindacale), Art 40 (diritto

di sciopero).

Con l’avvento della Costituzione nasce la libertà sindacale:

Lo stato pensa al lavoratore, ma quest’ultimo mediante sindacati aspira ad

avere una situazione migliore. Può aspirare a ciò anche mediante azioni di

protesta ossia mediante sciopero.Il conflitto, lo sciopero, il diritto di protestare

viene dunque garantito dalla costituzione. La stessa azione fatta nel periodo

fascista poteva essere punita anche penalmente.

Ogni definizione può imporre dei limiti, ed è per questo che non è mai stato

definito lo sciopero, il contratto collettivo e l’ordinamento sindacale.

L’ordinamento sindacale è autonomo e in continuo collegamento con

l’ordinamento statale, ma non viene regolato al suo interno (ANOMIA).

Esempio: art 39 commi 2,3,4 sono norme vigenti ma mai attuate poiché attuare

quella norma significava che il sindacato doveva registrarsi, presentare un

ordinamento democratico e solo a seguito di ciò avrebbe avuto personalità

giuridica.

Ciò perché il sindacato aveva timore dello stato, timore che potesse

intromettersi al suo interno e nel suo funzionamento. Si parla dunque di

contrattazione collettiva privatistica poiché proviene da un soggetto di natura

privatistica ossia un’associazione non riconosciuta.

Dopo la costituzione fa fatica ad affermarsi il concetto di far tutelare

maggiormente una delle due parti nel contratto.

Il licenziamento influisce su tutto il rapporto. Se il datore può licenziarmi

liberamente per sue ragioni, il lavoratore non è debole solo quando licenziato

ma in tutto il rapporto di lavoro.

Fino al 66’ ognuna delle parti poteva recedere dal contratto di lavoro con il solo

presupposto di preavviso —> tale sistema creava debolezza per il lavoratore

per tutto il rapporto di lavoro.

Dunque, la logica privatistica resisteva anche dopo il 42.

La prima legge che esplicita che il lavoratore può essere licenziato solo per

giusta causa risale al 66.

Il modello di contratto collettivo che studiamo è quello di diritto comune. Il

contratto collettivo è il contratto a favore di terzi; viene stipulato tra sindacati e

datori di lavoro ma va a produrre effetti per i lavoratori: vengono rappresentati

dal sindacato mediante le regole del mandato.

Tuttavia non vi è obbligo di iscrizione al sindacato. Come si applica il contratto

collettivo nei confronti dei non iscritti? Se il datore aderisce all’associazione

datoriale, allora è obbligato ad applicare il CCNL a tutti i propri dipendenti,

iscritti e non. Il vincolo nasce sul lato datoriale.

Inoltre, sul contratto individuale di lavoro si legge spesso ‘’il rapporto è regolato

dal CCNL X’’: in tal caso il contratto collettivo si applica per effetto del rinvio

contrattuale, diventando parte integrante del contratto individuale.

Inoltre vi può essere un’altra tipologia di applicazione ai non iscritti: ricordato la

proporzionalità di retribuzione (ART 36 COST), se un lavoratore non iscritto

riceve una retribuzione eccessiva

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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