LEZIONE 1 26/02/2026 lezione introduttiva
Il diritto del lavoro studia i rapporti di lavoro tra datore di lavoro e il lavoratore
che sono regolati mediante contratto di lavoro che ha ad oggetto l’attività
svolta dal lavoratore. E’ un contratto di diritto privato, regolato dal codice civile
e in leggi complementari. Tuttavia rispetto ad altri contratti la particolarità sta
nel fatto che i due contraenti giuridicamente sono sullo stesso piano ma dal
punto di vista economico e della forza no. Vi è un soggetto forte (datore) e un
soggetto debole (lavoratore).
La debolezza del lavoratore deriva dallo squilibrio all’interno del mercato del
lavoro: vi è un eccesso di lavoratori rispetto ai datori di lavoro, e ciò consente
agli ultimi di dettare condizioni, in particolare sul salario. Dunque molti
lavoratori sono disposti ad accettare un salario più basso pur di avere un
impiego.
Tale debolezza attira l’attenzione del legislatore poiché il lavoratore da quel
contratto trae sostentamento per la sua vita. Altra particolarità è che per
adempiere al contratto di lavoro il lavoratore coinvolge la sua persona dal
punto di vista fisico e mentale. Alcune tutele tutelano la dignità, la privacy oltre
all’integrità psicofisica.
L’ordinamento interviene per ovviare a tale disparità soprattutto mediante le
organizzazioni sindacali. L’organizzazione sindacale sostiene i lavoratori ed è
un’associazione non riconosciuta. L’intervento del sindacato bilancia la
disparità di potere tra datore e lavoratore, fornendo a quest’ultimo una forza
che non avrebbe individualmente. Il salario minimo ad esempio viene stabilito
nel contratto collettivo dal sindacato.
Il sindacato ha tutela costituzionale: l’art 39 Cost. Sancisce il principio di
libertà sindacale(comma 1), mentre l’articolo 40 Cost sancisce il diritto di
sciopero.
Precedentemente non vi era possibilità di scioperare (periodo corporativo),
tutto era deciso a livello governativo. In tale periodo il sindacato esisteva ma
era essenzialmente controllato dal governo.
Dalla caduta del fascismo dal 48’, vi è massima libertà di formare sindacati
nonché massima protezione per chi sciopera. Lo sciopero appunto è un diritto
costituzionale in cui il lavoratore si astiene dal lavorare e non viene pagato. Il
lavoratore non può subire alcuna sanzione poiché è protetto a livello
costituzionale (art 40 cost).
Il diritto del lavoro è basato sulla sostanza, sui fatti. I contratti
generalmente hanno una forma, una causa, un oggetto. Tuttavia il contratto di
lavoro sul piano della forma non ha obblighi. Se io datore ti chiedo di lavorare
nella mia azienda ma non mettiamo nulla per iscritto non significa che il
contratto è inesistente. Nel diritto del lavoro il contratto sorge quando inizio nei
fatti a lavorare.
Il diritto del lavoro ruota intorno al lavoro subordinato: il lavoratore lavora alle
direttive del datore di lavoro.
Può succedere che si stabilisce che vi sia un contratto scritto in cui il lavoratore
viene qualificato come autonomo (Esempio caso Co.co.co. Oppure lavoratore
occasionale).
Secondo il diritto del lavoro dunque ciò che è scritto nell’atto non vale se non
corrisponde alla realtà (cococo): ciò che conta è ciò che avviene nei fatti. Se di
fatto si ha un rapporto di lavoro di natura subordinata, i contratti non valgono.
Prevale ciò che nei fatti avviene.
Il contratto di lavoro standard è il contratto a tempo pieno (7/8 ore al
giorno), indeterminato che non ha una scadenza. L’ordinamento spinge
affinché vi siano tali contratti.
La forma scritta vi deve essere obbligatoriamente quando il datore vuole
derogare a questo contratto standard. Ad esempio nel caso in cui voglia il
contratto a termine (permesso in casi tassativi) ci vorrà forma scritta. Se non vi
è tale forma scritta il contratto viene considerato a tempo pieno e
indeterminato. Lo stesso avviene nel caso di contratto part time.
INDISPONIBILITA’ DEL TIPO
Il contratto di lavoro subordinato dunque è indisponibile
(indisponibilità del tipo) alle parti. Se vi è nei fatti lavoro subordinato si
applica la normativa applicabile al lavoro subordinato. Le parti non possono
qualificare come autonomo un rapporto di lavoro che si svolge, nei fatti, come
se fosse subordinato, assegnando cioè al contratto una denominazione
giuridica difforme dall’effettiva sostanza obbligatoria del medesimo. E’ la realtà
concreta del rapporto a determinare la sua natura giuridica. Se un lavoratore
opera sotto il potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro,
il rapporto è subordinato, indipendentemente da come le parti lo abbiano
formalmente definito in un contratto.
INDEROGABILITA’
Inoltre il diritto del lavoro pone un principio: L’inderogabilità. Le disposizione
di legge e contratti collettivi non possono essere modificate dalle singole parti.
Eventuali modifiche possono essere solo migliorative per il lavoratore, parlando
quindi di derogabilità in meius. È prevista quindi l’inderogabilità in peius,
secondo cui non si può derogare prevedendo clausole sfavorevoli rispetto a
quelle fissate dal contratto collettivo e dalla legge.
Ciò è contrario a quanto accade nel diritto privato in cui le clausole contrattuali
possono essere modificate dalle parti.
L’atto più importante del sindacato è il contratto collettivo che è un accordo
tra aziende, sindacato e lavoratori. Il sindacato stabilisce orari di lavoro,
retribuzione, ferie, permessi. Tutta la disciplina del rapporto di lavoro viene
stabilita dai contratti collettivi.
Alcuni lavoratori possono avere forza contrattuale: questa può derivare
dall’elevata professionalità, dall’elevata competenza, esperienza
Il contratto collettivo non è regolato da alcuna legge. Si applicano le regole del
contratto in generale. Non vi è regolamentazione poiché il legislatore dopo la
fase corporativa è stato cauto nell’intervenire sul fenomeno sindacale poiché
non voleva (anche per volontà del sindacato) entrare nei meccanismi di
funzionamento. Il contratto collettivo è di diritto privato per quanto riguarda la
natura giuridica ma con alcune particolarità: viene stipulato tra due soggetti
ma viene applicato a soggetti esterni (lavoratori iscritti al sindacato) che hanno
dato mandato ad essere rappresentati dal sindacato.
Iscriversi al sindacato non è un obbligo. A chi non si iscrive come si estende la
tutela del contratto collettivo?
Il sindacato è un soggetto di diritto privato, un’associazione non riconosciuta.
Non ha personalità giuridica. La spiegazione sta nell’art 39 cost. Questo è
composto da una prima parte in cui si dice che l’organizzazione sindacale è
libera (comma 1).
Nei commi 2,3,4 vi è un meccanismo con cui il sindacato si rivolge allo stato, si
registra dimostrando di avere un ordinamento democratico, dopodiché
acquisisce personalità giuridica e dopodiché potrà stipulare un contratto
collettivo valido per tutti, quindi con efficacia erga omnes(iscritti e non iscritti).
Tale norma esiste nell’ordinamento ma non è mai stata attuata poiché il
sindacato dopo la fase corporativa non si fidava dello stato che doveva
verificare lo statuto ecc. I sindacati hanno preferito rimanere associazioni non
riconosciute.
Chiediamoci però un quesito: se il contratto collettivo è un contratto di diritto
privato, allora dovrebbe avere efficacia solo tra le parti, ossia tra sindacato,
datore e lavoratori iscritti, tuttavia si applica a tutti i lavoratori di categoria.
Perché? Anzitutto, il CCNL (contratto collettivo) viene sempre richiamato nel
contratto di lavoro individuale. Se si accetta questo, si accetta implicitamente
anche il CCNL, anche se il lavoratore che stipula il contratto non è iscritto ad
alcun sindacato. In secundis, se il datore aderisce all’associazione datoriale che
ha firmato il CCNL, è vincolato a rispettarlo verso TUTTI i dipendenti, iscritti e
non. Inoltre l’ART 36 cost prevede il diritto ad una retribuzione proporzionata e
sufficiente; la giurisprudenza utilizza il CCNL come parametro di sufficienza
retributiva, quindi anche un lavoratore non coperto formalmente può invocare il
CCNL davanti al giudice.
Quando si parla di fenomeno sindacale, si parla di ANOMIA —> manca
essenzialmente la disciplina legislativa. E’ un sistema fondato su
autoregolazione.
Il contratto collettivo non ha efficacia erga omnes , ma efficacia limitata.
LEZIONE 2 —> 2/3/2026
Tratteremo di rapporto di lavoro e diritto sindacale.
Rapporto di lavoro individuale, le cui fonti sono la Costituzione, leggi nazionali,
fonti internazionali e il contratto collettivo
Parte collettiva che riguarda il diritto sindacale e la contrattazione collettiva.
contratto collettivo
Il è il pilastro della materia: il diritto del lavoro si
caratterizza per il fatto che ruoti intorno ad un contratto con uno squilibrio di
forza, come chiarito nella lezione precedente. La debolezza del lavoratore viene
compensata attraverso il sindacato, lo stato la legge e le fonti internazionali.
In particolare, la retribuzione è oggetto principale della contrattazione
sindacale. Secondo l’articolo 36 Cost: Il lavoratore ha diritto a una
retribuzione proporzionata e sufficiente.
All’interno del mercato del lavoro vi è anche la previdenza sociale che
riguarda i lavoratori e funziona secondo il principio assicurativo/solidaristico:
Per quanto il sistema cerchi di proteggere il lavoratore in quanto a sicurezza, gli
infortuni ci sono comunque e il sistema non può rimanere inerte e in base al
principio solidaristico deve intervenire per tutelarlo. Quando parliamo di
previdenza sociale si fa riferimento all’INPS (paga malattie, pensioni) e l’INAIL
(riguarda gli infortuni e le malattie professionali). La tutela avviene quando il
lavoratore è in stato di bisogno: malato, infortunato, in pensione, in stato di
bisogno collegato al lavoro.
In italia il costo del lavoro è alto: se la retribuzione netta è di 1500, al datore di
lavoro la retribuzione del lavoratore costerà il doppio proprio a causa delle
tutele previste in base al sistema solidaristico. Vi saranno infatti premi,
contributi previdenziali.
Previdenza sociale e assistenza sono diversi: la previdenza riguarda i lavoratori,
chi svolge attività lavorativa.
Assistenza sociale è a carico di tutto lo stato. Lo stato interviene quando vi è
un cittadino che si è ammalato. L’assistenza sociale è rivolta a tutti i cittadini e
tale assistenza è a carico della fiscalità generale.
Vi saranno accenni di diritto processuale del lavoro (soprattutto in
materia di licenziamento): il lavoratore può rivolgersi al giudice ad esempio
nel caso in cui la retribuzione sia eccessivamente esigua. Il giudice del lavoro
può imporre provvedimenti.
Quando un lavoratore viene licenziato, questi non si rivolge al tribunale in
generale ma al giudice del lavoro che ha poteri di imporre al datore degli
obblighi: es. se il datore ha licenziato illegittimamente il lavoratore, il giudice
può imporre il ripristino del rapporto di lavoro se vi sono i presupposti. NON
FARE CAPITOLO SU NORME PROCESSUALI.
STORIA DEL DIRITTO DEL LAVORO —> il diritto del lavoro è diverso da
paese a paese, anche all’interno dell’UE. Ciò dipende dall’evoluzione storica dei
rispettivi paesi.
Quando vi è stata la rivoluzione industriale e quindi le prime aziende vi è stato
il bisogno di far sorgere la materia del diritto del lavoro. Le organizzazioni
sindacali all’inizio erano viste come organismi clandestini.
Nella fase della globalizzazione avere sistemi diversi altera la concorrenza:
un’azienda preferisce investire dove non ci sono tutele forti per i lavoratori.
Esempio sono i big brands della moda: la prima fase di lavorazione viene
esternalizzata ad un’altra azienda, dopodiché viene subappaltata ad altre
aziende fino ad arrivare all’ultimo anello della filiera produttiva. I Big brands
non avevano l’obbligo di controllare ciò che accadeva in periferia. Non basta
controllare il primo anello della filiera ma tutta quanta. Tutti i segmenti di
lavoro devono essere svolti assicurandosi che tutti i lavoratori della filiera
abbiano le tutele necessarie.
Il diritto del lavoro non nasce subito. Inizialmente quando si creano le aziende
nella rivoluzione industriale si applicano Al rapporto di lavoro lo schema
civilistico del sistema di locazione (affitto). Il problema è che nei contratti
civilistici, i soggetti del contratto solo posti sullo stesso piano. ESEMPIO: nel
contratto di locazione si può recedere con un preavviso dal contratto. Applicare
ciò al contratto di lavoro è sostanzialmente scorretto. Se il lavoratore perde il
posto di lavoro, questi avrà difficoltà a trovarne un altro, mentre il datore non
ne risente poiché ci sono molti lavoratori aspiranti.
Gradualmente viene introdotta la legislazione sociale: quando non sono
presenti norme civilistiche precise si interviene, compensando così il rapporto
squilibrato. I primi interventi riguardavano le malattie, gli infortuni, la
retribuzione.
Nascono poii i sindacati che fanno ciò che il lavoratore non ha forza di fare.
Norma da ricordare è l’ART 36 cost in materia di retribuzione proporzionata.
La retribuzione (tariffe) è oggetto dell’attività sindacale.
Collegio dei probiviri: fatto da esperti che risolvevano le controversie. Le
decisioni del collegio sulla base delle poche norme in materia di diritto del
lavoro servivano per regolare i rapporti.
Vi sono molti riferimenti al periodo fascista (corporativo): ad esempio il codice
civile è del 42’.
In tale periodo il sindacato esisteva ma ne esisteva uno per ogni categoria,
dunque non vi era libertà sindacale come nell’era odierna. Il sindacato
formalmente poteva operare ma sotto le direttive statali.
Nel periodo post corporativo, con l’introduzione della costituzione vi sarà libertà
sindacale. ((Si può lavorare anche senza essere iscritti al sindacato —> libertà
positiva di iscriversi e negativa, ossia di non iscriversi).
Vi è poi la fase costituzionale: dall’articolo 1 si evince che ‘’L’Italia è una
repubblica democratica, fondata sul lavoro’’; altri articoli da ricordare sono
l’ART 36 (retribuzione proporzionata), Art 39 (libertà sindacale), Art 40 (diritto
di sciopero).
Con l’avvento della Costituzione nasce la libertà sindacale:
Lo stato pensa al lavoratore, ma quest’ultimo mediante sindacati aspira ad
avere una situazione migliore. Può aspirare a ciò anche mediante azioni di
protesta ossia mediante sciopero.Il conflitto, lo sciopero, il diritto di protestare
viene dunque garantito dalla costituzione. La stessa azione fatta nel periodo
fascista poteva essere punita anche penalmente.
Ogni definizione può imporre dei limiti, ed è per questo che non è mai stato
definito lo sciopero, il contratto collettivo e l’ordinamento sindacale.
L’ordinamento sindacale è autonomo e in continuo collegamento con
l’ordinamento statale, ma non viene regolato al suo interno (ANOMIA).
Esempio: art 39 commi 2,3,4 sono norme vigenti ma mai attuate poiché attuare
quella norma significava che il sindacato doveva registrarsi, presentare un
ordinamento democratico e solo a seguito di ciò avrebbe avuto personalità
giuridica.
Ciò perché il sindacato aveva timore dello stato, timore che potesse
intromettersi al suo interno e nel suo funzionamento. Si parla dunque di
contrattazione collettiva privatistica poiché proviene da un soggetto di natura
privatistica ossia un’associazione non riconosciuta.
Dopo la costituzione fa fatica ad affermarsi il concetto di far tutelare
maggiormente una delle due parti nel contratto.
Il licenziamento influisce su tutto il rapporto. Se il datore può licenziarmi
liberamente per sue ragioni, il lavoratore non è debole solo quando licenziato
ma in tutto il rapporto di lavoro.
Fino al 66’ ognuna delle parti poteva recedere dal contratto di lavoro con il solo
presupposto di preavviso —> tale sistema creava debolezza per il lavoratore
per tutto il rapporto di lavoro.
Dunque, la logica privatistica resisteva anche dopo il 42.
La prima legge che esplicita che il lavoratore può essere licenziato solo per
giusta causa risale al 66.
Il modello di contratto collettivo che studiamo è quello di diritto comune. Il
contratto collettivo è il contratto a favore di terzi; viene stipulato tra sindacati e
datori di lavoro ma va a produrre effetti per i lavoratori: vengono rappresentati
dal sindacato mediante le regole del mandato.
Tuttavia non vi è obbligo di iscrizione al sindacato. Come si applica il contratto
collettivo nei confronti dei non iscritti? Se il datore aderisce all’associazione
datoriale, allora è obbligato ad applicare il CCNL a tutti i propri dipendenti,
iscritti e non. Il vincolo nasce sul lato datoriale.
Inoltre, sul contratto individuale di lavoro si legge spesso ‘’il rapporto è regolato
dal CCNL X’’: in tal caso il contratto collettivo si applica per effetto del rinvio
contrattuale, diventando parte integrante del contratto individuale.
Inoltre vi può essere un’altra tipologia di applicazione ai non iscritti: ricordato la
proporzionalità di retribuzione (ART 36 COST), se un lavoratore non iscritto
riceve una retribuzione eccessiva
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