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Diritto del lavoro

Diritto del lavoro: ramo del diritto che si occupa dei rapporti fra due soggetti protagonisti di una vicenda lavorativa ossia il datore e il lavoratore.

Il diritto si divide in varie categorie:

  • Pubblico.
  • Privato: diritto del lavoro rientra in questo ramo, in quanto si basa su rapporti fra soggetti privati.

Lavoratore e datore sono legati da un rapporto contrattuale.

Nel contratto di lavoro il lavoratore e il datore si pongono in una situazione particolare: non sono su una situazione paritaria, in cui una delle due parti è più forte.

Compito del diritto del lavoro: riequilibrare la posizione del lavoratore in un rapporto di squilibrio con il datore.

Diritto del lavoro delle origini

“Diritto del lavoro delle origini”: il cosiddetto e con l’affermazione del lavoro salariato.

  • Nascita in concomitanza con la rivoluzione industriale, nata in Inghilterra.
  • Si manifesta con prime forme di tutela dei lavoratori, es Factory Act 1833 in cui vieta il lavoro ai minori di 8 anni in miniera.
  • Il codice civile italiano del 1865 fa marginale riferimento al lavoro: il codice civile è un insieme di norme civili e vi sono due edizioni, la prima è del 1865. Quindi il diritto del lavoro nasce nella seconda parte del 1800 in Italia e le norme si trovano nel codice civile. È il periodo in cui l’Italia è governata da liberali (Camillo ..), in cui sono i cittadini a mettersi d’accordo e non lo Stato a regolamentarlo.
  • Concezione liberale: divieto di obbligarsi non a tempo (non è consentito assumere degli obblighi che non abbiano un termine) e libertà di autoregolamentazione nel rapporto.

Periodo corporativo

Altro passaggio importante del diritto del lavoro è rappresentato dal periodo fascista “il periodo corporativo” (1925-1944 ca):

  • Soppressione della libertà sindacale: essendo una dittatura (libertà di esprimere la propria opinione politica, sopprime la libertà dei lavoratori, non possono scioperare ecc). Ma sono state fatte anche delle norme che riconoscono diritti in ambito lavorativo: la previdenza sociale (ossia la pensione), la donna lavoratrice può ottenere la tutela della maternità senza perdere il lavoro, norme sull’infortunio.
  • Struttura corporativa della società.
  • Efficacia vincolante dei contratti collettivi.
  • Elementi di tutela: normative di settore, es su orario di lavoro, e carta del lavoro 1927.

Codice civile del 1942

Nel 1942 viene poi approvato il codice civile.

Libro V “del diritto nell’impresa”: regolamentazione organica del lavoro dipendente (dall’articolo 2094 al 2134).

  • Audio centralità dell’interesse unitario dell’economia nazionale e tutela dell’interesse.
  • Particolare impostazione: dell’impresa (carattere attenuato solo con L n. 300/1978).

Italia repubblicana

Poi l’Italia repubblicana (rinvio):

  • Centralità del lavoro in numerose disposizioni della Costituzione del 1 gennaio 1948.
  • Il lavoro si inserisce e si lega al tema dei diritti del singolo individuo e della collettività.

Art. 1 “l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”.

  • Art. 4 “il lavoro è un diritto e un dovere”.
  • Art. 6 si occupa della retribuzione del lavoratore.

La legislazione di tutela

Disposizioni settoriali degli anni ‘50 e ‘60.

  • Legge 20 maggio 1970, n. 300 “Statuto dei diritti dei lavoratori”.
  • Nuova disciplina del rapporto di lavoro, anche modificando le disposizioni del codice civile.
  • Disciplina sul licenziamento.
  • Promozione dell’azione sindacale.

Legge 300 del 1970: statuto dei lavoratori mira ad assicurare che il lavoratore partecipi ai sindacati. Audio.

Tendenze recenti del diritto del lavoro

  • Concertazione.
  • Omogeneità (pubblico impiego).
  • Flessibilità.
  • Rilievo normativa europea.
  • Moltiplicazione modelli contrattuali... e più recente semplificazione.

Le fonti interne del diritto del lavoro

  • Norme costituzionali.
  • Disposizioni legislative.
  • Codice civile.
  • Leggi “speciali”.
  • Contrattazione collettiva.
  • Contratto di lavoro.
  • Altre fonti amministrative.

Le disposizioni della Costituzione

Art. 1 principio lavorista → “l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro”:

  • Disposizione meramente programmatica o di struttura?
  • Natura sociale dello Stato (sul lavoro, non sui lavoratori).
  • Quale lavoro? “Ogni attività che concorra al progresso morale e materiale della società”.
  • Il lavoro è dunque considerato nell'art. 1 "non come fine a se stesso, né come mero strumento per il conseguimento dei mezzi di sussistenza, bensì come tramite necessario per l'affermazione della personalità”.

Art. 2 principio personalista

Art. 2 principio personalista → “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

  • Il lavoro deve ricomprendersi tra le formazioni sociali.
  • Deve assicurarsi, nell’ambito del lavoro, libertà e solidarietà.

Art. 3 principio egualitario formale e sostanziale

Art. 3 principio egualitario formale e sostanziale → “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

  • Eguaglianza formale.
  • Eguaglianza sostanziale: rimozione ostacoli.

Art. 4 principio del diritto al lavoro e del dovere al lavoro

Art. 4 “principio del diritto al lavoro e del dovere al lavoro”:

  • Diritto del lavoro: la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (facilita la possibilità ai cittadini di trovare lavoro tramite incentivi di natura economica, favorire la formazione dei lavoratori per esempio).
  • Dovere al lavoro: ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.
  • È un diritto di natura programmatica e non azionabile.
  • Obbligo per lo Stato di un’iniziativa per favorire il lavoro.
  • Partecipazione/collaborazione al progresso della società.

Art. 35 tutela del lavoro

Art. 35 → “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero”.

  • Tutela del lavoro in ogni sua manifestazione.
  • Rilievo aggiornamento professionale.
  • Espresso riconoscimento internazionalistico.
  • Attenzione fenomeni di emigrazione.

Art. 36 retribuzione, riposo e ferie

Art. 36 → “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”.

  • Principi fondamentali in materia di retribuzione: proporzione alla quantità (es ore straordinarie) e qualità (es lavori che per essere svolti necessitano di un titolo di studio specifico e di una abilitazione) del lavoro prestato e sufficienza.
  • Disposizioni a tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori: limite alla durata della giornata lavorativa (non c’è una legge ma tra un turno e l’altro deve esserci un riposo non inferiore a 11 ore) e riposi e ferie irrinunciabili (non disponibili dalle parti).

Art. 37 donna lavoratrice e minori

Art. 37 → “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”.

  • Tutela soggetti “deboli”.
  • Parità uomo-donna in ambito lavorativo.
  • Speciale protezione donna e minore in relazione al funzioni e esigenze.

Art. 38 assistenza sociale

Art. 38 → “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera”.

  • Attuazione principio solidaristico.
  • Assistenza, necessariamente pubblica, in caso di infortunio, malattia, e vecchiaia.
  • Libertà nell’assistenza privata, che ha carattere accessorio.

Contratto collettivo

Contratto collettivo: accordo tra rappresentazione dei lavoratori (sindacati), rappresentazione lavorativa dei datori di lavoro che fissa le condizioni minime (minime = che l’accordo può derogare in meglio ma non in peggio) che i contratti individuali devono rispettare (es paga base). Audio.

Art. 39 organizzazione sindacale

Art. 39 l’organizzazione sindacale è libera. “Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentare unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

  • Libertà iniziativa ed organizzazione sindacale.
  • Disposizione sostanzialmente inattuata nella sua seconda parte.
  • Problema dell’efficacia dei contratti collettivi.

Art. 40 diritto di sciopero

Art. 40 → “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.

  • Riconoscimento del diritto di sciopero (mentre non esiste un diritto alla cd. Serrata).
  • Riserva di legge: la disciplina dello sciopero è affidata al legislatore ordinario.
  • Esigenza di consentire che il diritto di sciopero si realizzi nel rispetto dei diritti degli altri cittadini (L. 12 giugno 1990, n. 146, recante “norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”).

L’induzione dello sciopero è riservato ai sindacati.

La specificità del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione

Prima degli anni ’90: speciale disciplina del rapporto di lavoro pubblico.

  • Con riforma del D. Lgs n.29/1993 (poi trasfusa nel D.Lgs n.80/1998 e ora con il D.Lgs n.165/2001).

Precetto: se i lavoratori che vogliono scioperare sono troppi e non garantiscono i livelli minimi di assistenza, non potranno scioperare, il prefetto fa il precetto in cui ne sceglie un tot (estratti) che vanno a lavorare.

Rapporto di lavoro alle dipendenze della PA

  • Momento costitutivo del rapporto: specifica disciplina in ragione della natura del soggetto datore di lavoro.
  • Momento di svolgimento del rapporto: disciplina corrispondente a quella tipica del lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati (con qualche rilevante eccezione).

Art. 96 pubblici uffici

Art. 96 → “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.

  • Legalità, buon andamento ed imparzialità.
  • Riparto sfere di competenza.
  • Concorsualità nell’accesso all’impiego alle dipendenze della PA.

Art. 98 pubblici impiegati

Art. 98 → “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero”.

  • Esclusività del servizio a favore della Nazione (cfr. regime delle incompatibilità e inconferibilità).
  • Disciplina di tutela per particolari ipotesi.

Art. 51 accesso agli uffici pubblici

Art. 51 → “Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.”

  • Parità nell’accesso.
  • Requisito della cittadinanza.

Lavoro alle dipendenze della PA sanitaria

  • D. Lgs n. 165/2001 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
  • D. Lgs n.502/1992 “riordino della disciplina sanitaria, a norma dell’art. 1 della l. 23 ottobre 1992, n.421”.

Le normative sopra richiamate contengono disposizioni di natura organizzativa delle PA.

Il rapporto di lavoro subordinato

Il rapporto di lavoro nasce da un contratto (Art. 1321 c.c.) → “il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (rilievo economico)”.

Elementi costituitivi di ogni contratto:

  • Accordo: comune volontà delle parti di obbligarsi tra imprenditore e lavoratore.
  • Oggetto: contenuto dell’accordo (possibile, lecito, determinato o determinabile) relativo alla prestazione lavorativa.
  • Causa: ragione/funzione economico-sociale.
  • Forma: requisito ad substantiam/ad probationem. Di solito hanno forma libera, è sufficiente che la volontà delle parti sia concorde. Non richiede necessariamente la forma scritta (anche il contratto di lavoro), poi viene fatta per maggiore garanzia.

Contratti che necessitano di forma scritta in Italia: contratti di oggetti immobili.

Gli elementi peculiari del rapporto di lavoro subordinato (dipendente) sono scritti nel primo articolo, 2094 c.c.: l’Art. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” e sono:

  1. Retribuzione.
  2. Collaborazione nell’impresa.
  3. Eterodirezione.
  4. Dipendenza.

Devono esserci tutti e 4 se no il rapporto di lavoro è autonomo (senza particolari tutele) e non dipendente.

La retribuzione

La retribuzione → la retribuzione è necessaria (senza retribuzione è volontariato) e il contratto di lavoro è un contratto oneroso di scambio (e non di organizzazione).

  • Presunzione di onerosità (è a tutela del lavoratore in quanto ha diritto ad essere pagato e avere un contratto) del rapporto di lavoro.
  • L’esistenza di un rapporto di lavoro gratuito presuppone una prova specifica dell’esistenza di un’utilità diversa da parte del prestatore di lavoro.
  • Legame tra prestazione lavorative e corrispettivo:
  • Proporzionalità (art.36 Cost.).
  • Rilievo nella fase esecutiva del rapporto (assenze, sciopero, prestazioni straordinarie...).

La collaborazione

  • Ragioni storiche della formulazione: periodo corporativo.
  • Inserimento nell’organizzazione dell’impresa: la prestazione lavorativa del singolo si inserisce nel più ampio quadro delle attività di altri, che insieme a lui lavorano.
  • Non è elemento distintivo: anche nel lavoro autonomo deve esservi collaborazione (art.2222 c.c.).

Eterodirezione

Eterodirezione → “Sotto la direzione dell’imprenditore”.

  • Eterodirezione significa subordinazione tecnico-funzionale (non personale, né sociale).
  • La direzione si manifesta nella sottoposizione alle disposizioni del datore di lavoro aventi contenuto organizzativo (dove, come, insieme a chi e con che tempistica operare...) e tecnico (nel rispetto di quale norme tecnico-professionali, con quale risultato).
  • È l’elemento distintivo tra lavoro dipendente ed autonomo.

Dipendenza

Dipendenza → la dipendenza si manifesta in una cd. doppia alienità:

  1. La prestazione lavorativa è destinata a svolgersi nel contesto di un’organizzazione produttiva altrui.
  2. Il risultato delle attività a cui è preordinata tutta l’organizzazione è di spettanza del datore di lavoro.

Casi particolari di rapporti di lavoro

  • Le collaborazioni coordinate e continuative (ora consentite solo nella PA).
  • Il lavoro a progetto.
  • Cooperative di lavoro.
  • Associazione in partecipazione.

→ “i Categorie di lavoratori dipende

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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