Il rapporto fondamentale di lavoro la relazione giuridica continuativa la cui esistenza costituisce presupposto per la
produzione di una pluralità di effetti. L’obbligazione di lavoro è sempre un’obbligazione di fare e di mezzi.
MANSIONI E QUALIFICA
Art. 2103 Mansioni del lavoratore Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a
quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha
diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diventa definitiva, ove la medesima non abbia
avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un'altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.
Principio della contrattualità delle mansioni: bisogna fare riferimento alla volontà delle parti e a nessun altro dato
di fatto.
Preminenza del contratto reale su quello apparente
Assegnazione temporanea di mansioni superiori (verificatasi al di fuori delle procedure per le progressioni) non
può mai comportare l’acquisizione definitiva, in capo al dipendente, della qualifica o della posizione economica
corrispondente alle mansioni svolte.
Art. 2095 Categorie dei prestatori di lavoro I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati ed
operai. In origine erano tre: dirigenti, amministrativi o tecnici, impiegati ed operai. La L.190/85 ha dato riconoscimento giuridico
dei quadri intermedi.
Categoria: posizione giuridica attribuita al lavoratore nell’ambito del rapporto
Qualifica: posizione che compete al lavoratore nel rapporto fondamentale
MODO E LUOGO ADEMPIMENTO
Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della
prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le
disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali
gerarchicamente dipende.
Diligenza del buon padre di famiglia, valutata tenendo conto della perizia media dei lavoratori addetti alle stesse mansioni.
- Vietate conclusioni diverse nel patto di prova o nell’apprendistato
Luogo dell’adempimento:
- Indicato o desumibile dal contratto e non sempre si tratta di un luogo circoscritto e stabile
- Non può essere modificato unilateralmente, salvo eccezioni (vedi trasferimento e trasferimento d’azienda)
TEMPO ADEMPIMENTO
Ha un duplice profilo: quello della collocazione temporale della prestazione e quello dell’estensione temporale della stessa.
Art 36 Cos, comma 2-3 La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e alle ferie e non può rinunziarvi.
Orario di lavoro, riposo e ferie
Art 1 DLgs 66/03 È qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro o a disposizione del datore di lavoro nell’esercizio delle sue
attività e funzioni.
Art. 2109 Periodo di riposo Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con
la domenica. Ha anche diritto ad un periodo di ferie annuale di ferie retribuite, possibilmente continuative, nel tempo che
l’imprenditore stabilisce tenendo conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro.
Evoluzione storica:
Dal 1923 al 1997 l’orario massimo di lavoro ordinario era stabilito in 8h giornaliere, 48h settimanali, straordinario in
massimo 2h al giorno e 12h settimanali.
Pacchetto Treu (1997) porta l’orario settimanale a max 40h
DLgs 66/03 (in attuazione di direttive UE) stabilisce :
- la durata settimanale normale in 40h (riducibile dai contratti collettivi)
- la durata media settimanale di max 48h straordinari compresi
- 11h di riposo consecutive ogni 24h di lavoro e 24h di riposo consecutivo ogni 7 giorni (ogni 7 giorni almeno 35h
consecutive di riposo)
- Pausa obbligatoria se il lavoro supera le 6h quotidiane (con modalità e durata stabilite dai contratti collettivi)
Contratti collettivi stabiliscono che al lavoro domenicale vada applicata una retribuzione maggiorata; Violazioni in materia di
riposo settimanale od orario di lavoro danno vita a sanzioni amministrative e pecuniarie.
- Almeno 4 settimane di ferie annuali . Tale periodo va goduto per almeno 2 settimane (anche consecutive) nel
corso dell’anno di maturazione, le restanti due nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Lavoro straordinario
Deve essere contenuto, max 250h annuali, è ammesso previo accordo tra datore e prestatore di lavoro. È regolato dai contratti
collettivi e salva diversa disposizione degli stessi è ammesso anche:
1. Casi di eccezionali ragioni tecniche produttive, e data l’impossibilità di nuove assunzioni
2. Casi di forza maggiore
3. Eventi particolari (mostre, fiere, etc)
PART TIME ( DLgs 61/2000 )
È un contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato o a termine) che prevede la riduzione del normale orario di lavoro Ne
esistono tre tipologie:
1. Verticale: quando l’orario è inferiore alla durata max giornaliera
2. Orizzontale: quando l’orario è inferiore alla durata max settimanale, mensile o annuale
3. Misto: con la combinazione dei due criteri
La forma è scritta ad probationem e può contenere le seguenti clausole stipulate mediante accordo scritto (e solo se
espressamente previste dalla contrattazione collettiva) applicabili anche in caso di contratto a termine :
Clausole flessibili: relative al potere del datore di lavoro di modificare la collocazione temporale della prestazione
lavorativa
Clausole elastiche: relative al potere del datore di lavoro di aumentare, rispetto a quanto previsto, la durata della
prestazione lavorativa. Sono applicabili solo ai part time di tipo verticale o misto e determinano un incremento definitivo
della quantità della prestazione (a differenza del lavoro straordinario, temporaneo)
Il datore di lavoro deve dare preavviso al prestatore di almeno 5 giorni qualora intendesse avvalersi di una clausola elastica o
flessibile.
Principio di non discriminazione prevede che il lavoratore part time non debba ricevere un trattamento meno favorevole rispetto
al lavoratore a tempo pieno, a parità di mansioni. (viene applicato lo stesso trattamento di retribuzione oraria, etc)
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ
Difensivi: sono contratti collettivi che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare l’esuberanza di personale.
Sono incentivati dalla legge mediante integrazione del 50% del trattamento retributivo perso.
Offensivi: sono contratti collettivi stipulati al fine di incrementare gli organici prevedendo una riduzione dell’orario di lavoro e
della retribuzione a fronte di nuove assunzioni a tempo indeterminato. Incentivati con il 15% della retribuzione persa.
POTERE DIRETTIVO
Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Art. 2086 Direzione e gerarchia nell'impresa L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi
collaboratori.
Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della
prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le
disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali
gerarchicamente dipende.
Il potere direttivo del datore di lavoro consiste nel potere giuridico (ovvero la posizione di un soggetto che sia in grado di
causare quando lo voglia la produzione di un effetto giuridico) dello stesso di impartire disposizioni al prestatore di lavoro, il quale
è obbligato a seguirle.
In contrasto con questa dottrina vi è quella che sostiene, dato il contratto di lavoro come negozio per relationem, che non esista
potere giuridico dell’imprenditore, poiché l’effetto giuridico al quale ogni atto esercizio di tale potere è indirizzato, dovrebbe
ricondursi esclusivamente alla volontà delle parti nel contratto.
Potere direttivo può essere esercitato solo nei confronti di soggetti determinati (prestatori di lavoro subordinato)
Dovere di obbedienza: è la soggezione giuridica del lavoratore, nella cui sfera si producono gli effetti giuridici
dell’esercizio del potere da parte dell’imprenditore. Tale rapporto non pregiudica la personalità e la dignità del
lavoratore.
OBBLIGO DI FEDELTÀ
Art. 2105 Obbligo di fedeltà Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con
l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da
poter recare ad essa pregiudizio.
È un’obbligazione primaria di non fare ed è distinta dall’obbligazione di lavoro (infatti es. malattia l’obbligazione di lavoro è
sospesa, quella di fedeltà no)
Secondo l’ordinamento tedesco la fedeltà non è un dovere complementare, bensì l’obbligazione fondamentale di lavoro. Essa
grava perciò anche sul datore di lavoro, a differenza del nostro ordinamento in cui non esiste un obbligo di fedeltà in senso
proprio poiché ne manca la bilateralità (non c’è obbligo di fedeltà per il datore di lavoro)
L’obbligo di fedeltà del 2105cc comprende solo le condotte omissive presenti nel testo
Organizzazioni di Tendenza
L’obbligo di fedeltà può essere esteso nelle organizzazioni di tendenza solo se previsto dal contratto, collettivo o individuale.
Posto che vi sia la previsione contrattuale, è inoltre necessario valutare fino a che punto l’interesse perseguito è meritevole di
tutela in pregiudizio alla libera manifestazione del pensiero.
- Garanzia costituzionale dei fini perseguiti dai partiti politici e comunità religiose supporta una clausola che vieti
determinate condotte pregiudizievoli
- Non è ovviamente possibile salvare la clausola che imponga la professione di una fede politica o religiosa
POTERE DISICIPLINARE
Art. 2106 Sanzioni disciplinari L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti (2104, diligenza e 2105
fedeltà)può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.
Art. 7 Statuto dei Lavoratori
Le norme relative alla sanzioni alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei
lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il datore di lavoro non può adottare provvedimenti senza aver prima contestato l’addebito al lavoratore e averlo sentito
a sua difesa.
Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale a cui conferisce mandato
Non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la
multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal
servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi
cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa
L’unica giustificazione del potere disciplinare è data dalla rilevanza giuridica dell’interesse dell’impresa, inteso come interesse
comunitario al quale partecipano datore e prestatore.
Principio di predeterminazione della sanzioni e infrazioni: permette che non siano configurabili come infrazioni
comportamenti non previsti dal contratto collettivo o dalla norma aziendale posta dal datore di lavoro. Ciò per rendere
prevedibile la sanzione ed escludere un troppo ampio margine di discrezionalità nell’applicazione.
Impugnazione:
1. Giudiziale: può proporsi in qualunque tempo per le ipotesi di nullità e in 5 anni per le ipotesi di annullabilità
2. Collegio di Conciliazione: entro 20gg, pena decadenza. La sanzione viene sospesa automaticamente sino a conclusione
del procedimento ed anche in caso di devoluzione davanti all’autorità giudiziaria.
Vedi sospensioni (sanzioni disciolianari) e trasferimenti (potere direttivo)
RETRIBUZIONE
Art. 36 Cos Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Art. 2099 Retribuzione La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere
corrisposta nella misura determinata, con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. Il prestatore di
lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con prestazioni in
natura.
- A tempo
- A cottimo
- Con partecipazione a utili o prodotti
- Provvigione
- Prestazioni i n natura
La retribuzione è la prestazione corrispettiva della prestazione di lavoro. Si riferisce al rapporto tra un certo periodo di lavoro e
una rata della retribuzione globale collegata a quel periodo (es, ferie) altre volte a periodi più lunghi (TFR). Ha natura di
retribuzione anche ciò che il datore corrisponde per malattia al prestatore.
Non sono retribuzione le indennità speciali, gli assegni familiari, e ciò che è percepito dagli istituti previdenziali.
Art. 2121 Computo dell'indennità di mancato preavviso È escluso dalla retribuzione quanto corrisposto a titolo di rimborso
spese (poiché reintegra non il disagio o il logorio, ma l’ulteriore esborso patrimoniale), mentre fa parte della retribuzione anche
l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro.
Se la retribuzione è in natura e corrisponde alla prestazione caratteristica di un contratto nominato si avrà un contratto misto,
con conseguente applicazione di tali regole oltre a quelle relative alla prestazione di lavoro. Il criterio generale è l’individuazione
della prestazione essenziale del rapporto.
Art. 2100 Obbligatorietà del cottimo Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in
conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la
valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
- Obbligatorio nel lavoro a domicilio, vietato nell’apprendistato e nel tirocinio
Scala mobile dei salari: forma di determinazione di parte della retribuzione
Indennità di contingenza: maggiorazione della paga base legata alle variazioni del costo della vita (ISTAT) Gli accordi
interconfederali degli anni ’50 ne escludevano la natura retributiva (conclusione ritenuta invalida dalla giurisprudenza
per contrasto con l’art 2121)
Indennità di vacanza contrattuale: dal 1993 sostituisce la vecchia indennità di contingenza, prevede una maggiorazione
della retribuzione, dopo 3 mesi dalla scadenza di un contratto collettivo, finchè non viene rinnovato, a partire dal mese
successivo, del 30% e dopo sei mesi del 50% del tasso di inflazione programmato.
PARITÀ DI TRATTAMENTO
In riferimento al trattamento corrispondente all’attività svolta, vi sono stati molti sconfinamenti giudiziari, nei quali i giudici si
sostituivano alla fonte attributiva della qualifica del lavoratore. Verso la fine degli anni ’80 tali sconfinamenti sembravano esauriti,
sennonché la C.Cost 103/1989 riconosce il potere del giudice di stabilire il giusto trattamento spettante ad ogni lavoratore.
Secondo la corte la parità di mansioni a fronte di diversi livelli e categorie di inquadramento retributivo, sarebbero lesivi della
dignità umana.
Questo orientamento deve essere contrastato: non si vede perché se la retribuzione è sufficiente e proporzionata si
debba considerare lesiva alla dignità umana il fatto che ad un altro soggetto con eguali mansioni sia dato di più, o lo
stesso trattamento a mansioni inferiori. Ciò è poi avvenuto con la sentenza C.Cost 344/1996 la quale si è adeguata a
questo parere, già espresso dalla Cassazione.
Principio di non discriminazione e “azioni positive” per la donne
OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DEL DATORE DI LAVORO
Consentire il lavoro, ed anche realizzarne una certa utilizzazione (apprendistato)
Potere di Controllo: non ha fondamento normativo ed è lecito in via generale solo per controllare l’esatto adempimento della
prestazione. Soggiace a numerose limitazioni contenute negli artt 2 a 6 dello Statuto dei Lavoratori, con divieto di:
- Vigilanza
- Videosorveglianza
- Controllo infermità e idoneità fisica
- Visite personali
Dovere di sicurezza: dovere di rilevanza pubblicistica, serie di doveri particolari sanzionati anche penalmente
Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro L'imprenditore e tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di l