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2025 Università degli Studi Milano-Bicocca

Facoltà di Giurisprudenza

Diritto costituzionale

Introduzione corso di diritto costituzionale

Oggetto corso: Il diritto di un ordinamento giuridico, di un sistema che ha come fondamento la Costituzione.

“Ubi societas ibi ius” Qualunque organizzazione sociale costituisce un ordinamento giuridico.

Un’organizzazione, per essere tale, ha bisogno di un complesso di regole che ne disciplinano la vita e l’attività. Queste regole, nel loro insieme, costituiscono il diritto di una determinata organizzazione e formano un ordinamento giuridico.

Il diritto costituzionale studia il rapporto tra potere e libertà, del tentativo di limitare l’arbitrio del potere attraverso il diritto. Diritto costituzionale non è il diritto del potere, ma il diritto che tutela i cittadini contro il potere, soprattutto pubblico.

Riassunto libro

Capitolo 1 – L’ordinamento giuridico e il diritto costituzionale

Regole giuridiche e altre regole

Negli ordinamenti moderni, le regole giuridiche si distinguono in quanto finalizzate alla sopravvivenza e allo sviluppo di una certa organizzazione sociale.

  • Regole religiose e morali = Volte a perseguire la salvezza dell’anima o la perfezione individuale;
  • Regole giuridiche = Disciplinano direttamente i rapporti tra i soggetti di un gruppo sociale, definiscono i confini dei rispettivi interessi e individuano e proteggono beni e valori ad essi comuni. Riguardano in generale le azioni rilevanti per l’organizzazione sociale. Insieme ai doveri, tutelano i diritti dei consociati.

Diritto dello Stato

È il diritto che regola lo Stato, la più complessa tra le organizzazioni giuridiche. L’espressione “diritto” trae origine dal principio passato dell'etimo latino di dirigere (directus). La parola “ius”, da cui derivano espressioni come Giurisprudenza o Giustizia, deriva dal latino iungere e richiama il concetto di un “legame”. Analogo è anche l'etimo indoeuropeo “leg”, dal quale deriva “legge” che significa legare.

Ordinamento giuridico

Un ordinamento giuridico è il complesso delle norme di una organizzazione sociale, che danno vita a un sistema stabile, unitario coerente completo. La Costituzione è la base di questo sistema e gli dà forma.

  • Teorie normativiste = L'ordinamento è costituito dal complesso delle norme vigenti in un determinato spazio territoriale.
  • Teorie istituzionaliste = L'ordinamento non è solo un insieme di prescrizioni normative: è il complesso delle norme che scaturiscono da una determinata organizzazione sociale. La loro funzione è di mantenerla, consolidarla e rafforzarla.

Norme giuridiche

Le norme sono il prodotto di fatti normativi intervenuti in un certo momento della storia (l'instaurazione di un nuovo ordinamento, una rivoluzione, l'affermarsi di una consuetudine o altro).

  • Common Law = Paesi anglosassoni, le norme nascono dalla regolarità dei comportamenti prevalenti, accertati e verificati dalle corti di giustizia.
  • Civil Law = In questi paesi è prevalente il peso delle norme scritte, cioè deliberate dagli organi a ciò deputati, debitamente promulgate e pubblicate. L'attività di interpretazione del diritto scritto non può non far richiamo all'organizzazione sociale, cioè al contesto normativo e istituzionale.

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Diritto naturale

Per secoli, nella storia, a partire dalla filosofia greca, ci si è trovati davanti al problema che riguarda la posizione del diritto della comunità politica rispetto alle norme inderogabili e immutabili del diritto naturale. Il diritto naturale, infatti, è variabile nel tempo e nei luoghi (ossia in diversi contesti sociali).

A seguito degli orrori della Seconda guerra mondiale e le aberrazioni del Nazismo, si è assistito a una rinascita delle dottrine giusnaturalistiche, caratterizzate dal riconoscimento dei diritti universali dell'uomo alle quali ha fatto riferimento, in alcuni paesi, la stessa Giurisprudenza.

Ogni ordinamento è un sistema

L’ordinamento si presume come unitario e completo. Il suo “essere sistema” è il prodotto sia della consapevole volontà del legislatore, sia dell’attività degli interpreti, operatori e studiosi del diritto, contribuiscono a mantenere l’ordine giuridico. Un ordinamento non è la mera sommatoria di prescrizioni giuridiche, le varie norme e i vari settori del diritto sono un insieme di elementi, ciascuno con una propria funzione coordinata all’altra.

Accanto ad una interpretazione letterale delle norme (che emerge dalle parole di un testo scritto), è necessario utilizzare altri criteri interpretativi come l’interpretazione logico-sistematica, che riguarda non soltanto una connessione tra gli enunciati o preposizioni, ma ne trae regole da applicarsi anche in casi non espressamente presi in considerazione dal testo scritto.

Disposizioni e norme giuridiche

La dottrina distingue le disposizioni dalle norme giuridiche:

  • Disposizione = È un enunciato di senso compiuto che proviene dall’autorità dotata di potestà d’imperio, ossia il legislatore. È composta da formulazioni linguistiche, suscettibili a diverse interpretazioni. È il testo della legge.
  • Norma giuridica = È il contenuto di significato che è possibile ricavare dalla disposizione attraverso un processo di interpretazione. Da una disposizione possono derivare più norme (che possono essere compatibili o non compatibili tra di loro). Interpretando una disposizione, si applica la norma giuridica. È l’interpretazione e il testo.

Costituzione e ordinamento costituzionale

Affinché un ordinamento giuridico possa costituire un sistema, è indispensabile che la sua unità, coerenza e completezza siano assicurate da un insieme di principi e valori fondanti. Per l’ordinamento statale, si parla prevalentemente di “Costituzione”.

La Costituzione ha due diverse concezioni:

  • Concezione descrittiva, sociologica di Costituzione (elementi fondamentali di ogni sistema politico).
  • Concezione prescrittiva (“Costituzione dei moderni”: manifesto politico del costituzionalismo, si intende il documento fondamentale che fissa le finalità dello Stato, i principi, i diritti, la divisione dei poteri (l’obiettivo è la limitazione del potere pubblico e privato, per la tutela dei diritti dei consociati).

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino dal 26 agosto 1789

Art. 16 – Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.

Il carattere normativo della Costituzione

La Costituzione è un testo normativo, fonte del diritto che viene applicato quotidianamente dai giudici.

  • Corte costituzionale: Sentenza n. 242 del 2019 su reato di aiuto al suicidio (caso Cappato-Antoniani), con cui la Corte ha riconosciuto un’area di “non punibilità” all’interno della fattispecie di cui all’art. 580 Codice penale.

La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità della fattispecie di aiuto al suicidio “nella parte in cui non esclude la punibilità di chi… agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.

  • Corte di Cassazione: Sez. I civ. 16 ottobre 2007: Caso Eluana Englaro (interruzione dei trattamenti e incapacità): applica direttamente la Costituzione (il principio di autodeterminazione della persona e il diritto a rifiutare le cure).

La Corte costituzionale nella sua prima sentenza emanata (n. 1 del 1956) afferma il valore normativo di tutte le parti della Costituzione, anche delle norme cd. programmatiche:

  • Incostituzionalità delle leggi contrarie
  • Criterio di interpretazione (c.d. interpretazione costituzionalmente conforme”)
  • Una volta attuate non si può azzerare l’attuazione

I caratteri delle Costituzioni

  • Rigide o flessibili;
  • Concesse o di origine rappresentativa;
  • Scritte o non scritte;
  • Lunghe o brevi;
  • Prescrittive o programmatiche.

Costituzioni rigide o flessibili

Rigida = Si considera rigida una Costituzione che può essere modificata solo attraverso procedimento legislativo di Revisione aggravato.

Flessibile = Si considera flessibile una costituzione che può essere modificata o derogata con legge ordinaria.

A garanzia del Principio Gerarchico di supremazia della Costituzione rispetto alle altre fonti, esiste un organo politico che si occupa di verificare che le leggi non siano in contrasto con le norme costituzionali. Le costituzioni rigide hanno procedura aggravata a controllo di costituzionalità delle leggi.

Le costituzioni flessibili (poche in età odierna) sono quelle che non hanno una forza di resistenza passiva rispetto alle leggi successive nel tempo. Quando una legge successiva rispetto al testo costituzionale è in contrasto con la Costituzione, questa legge resterà comunque in vigore (Es: Lo Statuto Albertino, diventato la Costituzione del Regno d’Italia fino alla Seconda Guerra Mondiale e la Repubblica). Costituzione flessibile non significa tanto il poter essere modificata da un procedimento ordinario, in quanto in cento anni di vita dello Statuto Albertino, esso non è mai stato modificato, e non prevedeva nemmeno un procedimento per la sua modifica. Sotto certi aspetti, quindi, non era proprio “flessibile”, dato che non poteva nemmeno essere cambiato e modificato.

La differenza fondamentale tra una Costituzione flessibile ed una rigida, sta nel fatto che in una Costituzione flessibile (Statuto Albertino), mancava qualsiasi strumento giuridico per far valere un eventuale contrasto tra lo Statuto e le leggi: se il Parlamento avesse prodotto una legge in contrasto con lo Statuto, i giudici avrebbero dovuto applicare quella legge semplicemente perché era successiva nel tempo allo Statuto e quindi il valore dello Statuto perdeva senso e significato giuridico.

Durante il periodo fascista, infatti, lo Statuto Albertino non fu abrogato, ma le leggi successive venivano semplicemente applicate anche se in contrasto. In modo particolare, le norme di libertà (tipo libertà di stampa e di espressione) vennero sovrastate e cancellate dalle leggi del fascismo. Le libertà conquistate dai cittadini nel tempo vennero cancellate con estrema facilità.

Mancava infatti un organo, una Corte costituzionale che avesse il compito di rendere invalide le norme in contrasto con la Costituzione. Questa distinzione assume un valore decisivo per poter capire la Costituzione di adesso. Non a caso, l’esigenza di prevedere contrasti costituzionali nasce in primo luogo dopo la Prima Guerra Mondiale (non ancora in Italia, ma in Germania e Austria; perché si cercava di rafforzare al massimo lo Stato democratico). Dopo la Seconda Guerra Mondiale, c’è stata una svolta in questo senso anche da parte di altri paesi, come l’Italia.

Hitler era salito al potere grazie alle elezioni e poi, solo successivamente, aveva completamente scardinato il potere democratico. È importante proteggere i diritti e le libertà costituzionali, soprattutto contro le maggioranze, attraverso un organo indipendente, terzo ed estraneo come giudice non del singolo caso (penale o civile), ma come giudice della legge.

L’oggetto del giudizio della Corte costituzionale è la legge creata dal Parlamento. Una legge creata da una maggioranza politica deve essere giudicata dalla Corte costituzionale.

Costituzioni concesse o di origine rappresentativa

  • Concesse = Ora non è molto diffuso ma nel passato i governi decidevano di autolimitare i propri poteri e concedere una Costituzione al popolo.
  • Origine rappresentativa = Parte dal basso, nasce da rivolte o azioni del popolo che superano il potere governativo e ottengono la legittimazione. Una Costituzione di questo tipo, si afferma a seguito di assemblee e viene eletta dal voto popolare (caso della Costituzione Italiana che nel 1946 è stata votata a suffragio universale con il voto dalle donne + uomini. Nel referendum i cittadini italiani hanno scelto la Repubblica e hanno votato i deputati dell’Assemblea costituente che avrebbero scritto la Costituzione è stato fondato un nuovo ordinamento giuridico e repubblicano).

Molte Costituzioni ottocentesche, dopo la Restaurazione, furono concesse dalla Corona ed erano generalmente flessibili, così fu anche per lo Statuto concesso dal Re Carlo Alberto di Savoia nel Regno di Sardegna (1848) che venne poi esteso anche all’Italia unificata (1861).

Le Costituzioni contemporanee sono quasi tutte “votate”, cioè deliberate da rappresentanti del popolo (Costituzione italiana 1948). Le prime Costituzioni erano state sostanzialmente improntate ai principi di liberalismo, del quale erano figlie. Così si affermò nel tempo una certa identificazione tra il costituzionalismo, inteso come tecnica di limitazione del potere, e le costituzioni. Ogni ordinamento statale ha un suo assetto costituzionale.

Costituzioni scritte e non scritte

  • Scritte = Quando esiste un testo Costituzionale che raccoglie tutte le norme, un unico documento.
  • Non scritte = Quando l’ordinamento non dispone di un testo scritto comprendente tutte le norme costituzionali, non esistono quindi leggi costituzionali in senso formale. Gli ordinamenti che non hanno una Costituzione scritta dispongono di un assetto riconoscibile dagli elementi fondamentali che lo caratterizzano. Non hanno quindi un documento formale che contenga quegli elementi, ma possiedono un nucleo di norme che costituiscono l’ordinamento costituzionale dello Stato.

La maggiori parte delle Costituzioni sono scritte, presentano quindi un unico testo che comprende i diritti dei cittadini e le regole attraverso le quali sono suddivisi i poteri dello Stato.

Ci sono però delle eccezioni, in cui manca effettivamente un testo costituzionale: in questi casi l’individuazione di una Costituzione necessita di un impegno maggiore (es. Regno Unito), in quanto non esiste un testo unico, ma ci sono una serie di leggi particolarmente rilevanti, consuetudini (quindi comportamenti consolidati e ripetuti nel tempo e che però non sono scritti in alcun testo) e sentenze di giudici ritenuti così importanti da essere considerate patrimonio Costituzionale del Regno. I diritti affermati in queste sentenze sono quindi considerati diritti garantiti nel Regno Unito.

Inoltre, il Regno Unito ha mantenuto alcune carte di diritti vecchissimi, come la Magna Charta (risalente al 1200). Quindi, se bisogna cercare la Costituzione inglese, non la si può trovare seguendo lo schema classico perché non esiste un testo che si trova al di sopra di altre leggi. Da secoli, c’è una linea continua per cui quei principi e quelle regole costituzionali sono seguite e quindi sono automaticamente considerate da tutti come la loro Costituzione.

Le prime Costituzioni scritte invece, furono quelle delle colonie inglesi del Nord America, dopo 11 anni dalla Dichiarazione d’Indipendenza (1776), il 17 settembre nel 1787, la Convenzione di Filadelfia, varò la Costituzione degli Stati Uniti d’America, ed è il più antico testo Costituzionale tutt’ora in vigore.

La prima in Europa fu quella francese, approvata il 3 settembre i 1791 dall’assemblea a nazionale costituente, dopo due anni dalla Rivoluzione francese.

Sia quella Americana che quella francese, sono costituzioni rigide.

L’ordinamento costituzionale è definito come il complesso delle norme fondamentali, scritte e non scritte, che danno forma all’ordinamento giuridico e rappresentano il codice genetico che determina l’identità dell’ordinamento stesso.

  1. La Costituzione, in quanto documento scritto, non esaurisce affatto tutto ciò che attiene agli elementi di fondo dell’ordinamento. Tali elementi si possono ricavare anche attraverso altre fonti (dello stesso rango): come le leggi costituzionali e le consuetudini costituzionali.
  2. La Costituzione contiene norme che disciplinano aspetti che rappresentano le fondamenta su cui si reggono i rispettivi ordinamenti. Vi sono norme formalmente costituzionali la cui eventuale abrogazione o modifica (mediante procedimento di revisione costituzionale) non minerebbero in alcun modo l’ordinamento costituzionale.
  3. La Costituzione può contenere norme non più effettivamente vigenti. Particolarmente evidente fu la situazione in cui tra il 1922 e il 1943 furono emanate in Italia le leggi fasciste, nonostante continuasse ad essere in vigore lo Statuto Alberino, in quanto Costituzione del Regno.

L’ordinamento costituzionale di un paese non si identifica esclusivamente con le norme della costituzione e viceversa, le norme costituzionali non esauriscono tutti i contenuti di un ordinamento costituzionale.

Costituzione lunga o breve

Brevi = Le prime costituzioni prevedevano di disciplinare soltanto alcuni diritti; quindi, si limita a esaminare gli aspetti fondamentali e principali dell’ordinamento giuridico. Tipico esempio la Costituzione Federale degli Stati Uniti, che emette le regole di base e disciplina solo i diritti fondamentali degli individui.

Lunghe = Con il passare del tempo e nel corso del 900 le costituzioni diventano sempre più lunghe perché nascono nuovi diritti che occorrono essere disciplinati. Anche per i diritti di libertà tra

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ariannalic2005 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vigevani Giulio Enea.
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