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Diritto comparato e traduzione giuridica

15/02/2022

Libro: traduttologia e linguaggio giuridico.

Esame: orale. Ci sarà un compito scritto fuori dalla settimana d’appello con 3 domande aperte che riprendono le unità affrontate a lezione. Non saranno quindi domande specifiche ma consentono allo studente di ampliare un discorso. Di queste tre domande lo studente ne sceglie 2 e su quelle organizza un piccolo elaborato di circa 250 parole esponendo le cose più importanti. L’orale però deve essere fatto entro lo scritto e sarà una domanda di approfondimento su una di quelle 3 domande proposte all’esame.

Minimo frequenza: 70% delle lezioni.

Contenuti del corso saranno divisi in unità, così che ogni settimana ci dedicheremo ad un tema diverso.

  • Unità 1 – Rapporto lingua, diritto e comparazione.
  • Unità 2 – Linguaggio giuridico e problemi di traduzione (linguaggio giuridico come linguaggio specialistico + esempi di traduzione di termini giuridici in particolare il termine “property”).
  • Unità 3 – Traduzione giuridica nei contesti multilingue e in particolare analisi del multilinguismo nell’UE (i contesti multilingue da un punto di vista giuridico sono contesti nei quali la traduzione giuridica è particolarmente praticata, basti pensare allo scenario che si va a creare nell’Unione Europea, dove tutte le lingue degli Stati Membri sono lingue ufficiali, quindi tutti gli atti devono essere tradotti nelle lingue ufficiali + questi testi sono essi stessi dei documenti ufficiali).
  • Unità 4 – Alcune problematiche traduttive in materia contrattuale (in materia di contratti si è realizzato a livello europeo un processo di armonizzazione dei diritti nazionali. Questa è la dimensione ancora molto nazionale del diritto, territoriale. In genere quando si parla del diritto, quel diritto è collocato in un certo periodo storico e in un certo luogo.

Dimensione contestuale del diritto: diritto italiano, diritto francese, diritto UE, diritto regionale, …

Nella materia di contratti, il diritto nazionale dei vari Stati ha intrapreso da tempo un processo di armonizzazione, quindi un processo di progressivo ravvicinamento delle diverse regole esistenti nei diritti nazionali allo scopo di promuovere un diritto unico dei contratti a livello europeo, almeno. La materia del diritto contrattuale è caratterizzata da una serie di progetti volti alla formazione di un diritto dei contratti che sia armonizzato per l’Europa. Quindi è particolarmente interessante analizzare le problematiche traduttive in materia di contratti, perché questo processo di armonizzazione implica inevitabilmente una traduzione giuridica a monte, ma questo processo di traduzione giuridica implica un confronto e una interpretazione di regole diverse, o meglio di termini che richiamano regole diverse che si applicano in contesti diversi.

Inglese: parleremo dall’inglese dell’Inghilterra e di quello dell’UE.

Inizio lezione

Unità 1

Volumetto “Prima lezione di diritto” Paolo Grossi, giudice della Corte Costituzionale. Mette in evidenza il rapporto tra diritto e linguaggio e richiama una frase di Giacomo Devoto che nel 1945 scrive “Pensieri sul mio tempo”.

[…]

Leggi del Parlamento: leggi ordinarie.

Il diritto è spesso visto in maniera negativa, in quanto qualcosa che viene dall’alto, e vi è la percezione di uno scollamento tra il diritto e quello che è la società. L’esempio della pandemia mostra benissimo come un’idea di diritto basata sulla legge, quindi su una serie di comandi e prescrizioni che provengono da un legislatore, a volte può creare uno scollamento tra la società e le norme che vengono viste come un qualcosa di esterno dalla comunità sociale. Il destinatario (comunità) non contribuisce alla formazione di queste norme. In epoca moderna, il diritto è concepito come una forma di amministrazione di un potere, cioè il potere statale: è lo Stato che esercitando la propria sovranità per un determinato territorio stabilisce le leggi in quel determinato territorio. C’è stata molta polemica e discussione attorno alle normative emanate durante la pandemia. Perché? Molta della critica è stata rivolta ad un meccanismo che ha caratterizzato tutti gli Stati del Mondo che è quello di una legislazione di norme che sono state emanate in uno Stato di emergenza, cioè non rispettando i processi democratici stabiliti per la formazione delle leggi perché non c’era tempo, ma sono state emanate con delle deroghe, con delle eccezioni a quei procedimenti.

Generalmente nella nostra idea il diritto è associato alla legge o alle regole emanate da una autorità, che negli ordinamenti democratici è quasi sempre l’autorità statale.

Nel nostro ordinamento, chi può fare il diritto? Bisogna vedere il Codice civile. Il Codice civile è preceduto da alcuni articoli che riguardano le preleggi, cioè leggi che precedono le regole del codice.

Art.1 di queste preleggi stabilisce quali sono le fonti del diritto, cioè da dove possono provenire le regole che possono disciplinare la comunità italiana.

Innanzitutto, la Costituzione (regole fondamentali del vivere sociale). Articolo dice che le fonti del diritto sono: leggi ordinarie (parlamento), leggi regionali (alcune leggi possono essere emanate dalle assemblee legislative della regione. La nostra costituzione all’articolo 117 distingue quelle materie che possono essere di competenza della regione, materie di competenza dello stato e materie che sono in competenza concorrente con stato e regione. Ad esempio, in materia di sanità la regione ha una competenza su alcuni aspetti della sanità, però nel caso in cui si parli di sicurezza pubblica è lo stato che ha la competenza. Quello che è accaduto durante la pandemia aveva rilievo sia sulla sicurezza che sulla salute.), regolamenti (legislazione minore che ha soprattutto un impatto dell’organizzazione amministrativa dello stato o dell’attuazione delle leggi).

Legge: regola emanata dal legislatore.

In questo articolo non c’è scritto che un giudice può fare una regola o che una comunità locale può generare una regola attraverso la reiterazione di un’usanza (quindi che la consuetudine costituisce una norma giuridica). All’ultimo comma c’è scritto che gli usi possono costituire fonte del diritto qualora non contrastino con tutte le fonti prima enunciate. Quindi si parla di un uso secundum legem, cioè di una consuetudine che non si pone in contrasto con la legge ma è accolta e riconosciuta dalla legge stessa, cioè è la regola giuridica che dice che una data materia è regolata dagli usi. Si tratta quindi di un’ipotesi del tutto eccezionale.

Quindi spesso legge e diritto possono essere utilizzati come sinonimi. Questo però genera una sorta di riduzione del diritto alla legge. Allontaniamoci dal nostro contesto e prendiamo come esempio la Scozia: l’equivalenza diritto e legge non è un’equivalenza unificata, perché ad esempio nell’ordinamento scozzese alcune fonti del diritto non sono delle leggi ma sono dei testi di letteratura giuridica. Il diritto in Scozia non è solo una legge del Parlamento (la Scozia ha di nuovo il proprio P dal 1998). Questi testi di letteratura giuridica sono chiamati “Scritti Istituzionali del diritto scozzese”. Ad esempio, uno è stato pubblicato dall’autore Stair che scrive “The Institution of the Law of Scotland”. È un libro, molto corposo, in cui l’autore nel 1781 ha dato una descrizione del diritto scozzese. Questo testo è considerato così autorevole che viene preso in riferimento per regolare alcune questioni. Ad esempio, che cos’è un contratto e quando è enforcable (rilevante giuridicamente) non è stabilito dalla legge ma è stabilito da questi testi. Questo ci fa capire che diritto = legge non è un’equivalenza rispettata in tutte le società. Il linguaggio utilizzato dal Parlamento scozzese nelle leggi che emana anche in maniera contrattuale è molto distante da quello utilizzato da Stair nel 1781.

Requirement of writing (Scotland) Act 1995 – legislatore di Westminster che faceva le leggi anche per la Scozia.

Perché è utile la comparazione? Perché noi per poter analizzare il linguaggio del diritto dobbiamo andare a recuperare la reale dimensione del diritto. Se ci spostiamo fuori dal nostro sistema capiamo che la riduzione diritto = legge non è sempre valida. Noi dobbiamo guardare al fenomeno giuridico con gli occhi di un osservatore esterno, abbiamo bisogno di un punto di vista dei fenomeni che ci consenta di recuperare la dimensione reale del diritto, e questa dimensione reale del diritto è sempre collegato alla società. Per poter analizzare le lingue del diritto bisogna andare ad analizzare la dimensione sociale del diritto. Il diritto è legato all’umanità, necessita la presenza dell’uomo, analizza situazioni sociali. Non occorre soltanto l’uomo, ma occorre che questo uomo si relazioni con qualcun altro. Se immaginassimo la situazione assurda di un uomo solo sulla Terra o un uomo solo su un’isola senza nessun rapporto, allora lì non c’è bisogno di diritto. Il diritto nasce quando c’è relazione sociale, quando c’è una relazione plurale di uomini? Se noi abbandoniamo diritto = legge per recuperare un significato più legato alla realtà, ci basta dire che il diritto è un’espressione della società? No. La definizione è estremamente generica. Il diritto è un’espressione della società particolare perché si basa sul carattere dell’organizzazione. Il diritto è un ordinamento del sociale. “ordinamento” viene da “ordinare, organizzare” ed è stata usata dal giurista Santi Romano che ha parlato degli ordinamenti come forme di organizzazione della società. Ordinamento giuridico: organizzazioni sociali basati sulle regole (?). ??? Ordinamento è una modalità di organizzazione del sociale. Con la nascita degli Stati moderni nascono gli ordinamenti statali.

Ad esempio, Uber: app che mette in connessione il soggetto che vuole essere trasportato e i trasportatori che offrono il servizio. È una piattaforma dove domanda ed offerta si incrocia sulla base di un algoritmo??? […]

Questa piattaforma Uber nasce da un’espressione del sociale, non è un qualcosa nata dall’alto, nasce dall’organizzazione che in via autonoma si sono dati dei soggetti, in una dimensione virtuale dove in parte le regole che disciplinano questa dimensione virtuale sono generate in maniera diversa dalle regole dello Stato.

Da qui viene fuori il rapporto tra diritto e lingua. Il venir meno dell’equivalenza consente un recupero della dimensione sociale del diritto e quindi consente di evidenziare alcune caratteristiche del diritto:

  • Dimensione sociale.
  • Strumento che ordina il sociale.
  • Osservanza (che è diverso da obbedienza. Se si parla di legge allora si parla di obbedienza. Ma il diritto come espressione del sociale genera delle regole, ma prima delle regole c’è osservanza: adesione all’organizzazione perché se ne condividono gli scopi. Prendiamo esempio delle piattaforme di collaborazione come Uber e Deliveroo: gli utenti accettano l’osservanza di alcune regole sulla base di una convenienza economica, personale, … ma non sono obbligati): quindi osservanza è condivisione di alcune regole. La sanzione è un aspetto patologico del diritto. Ad esempio, in cinese ci sono due termini: Li (idea regola basata sull’osservanza. Diritto che ha base tradizionale e si basa sulla ricerca dell’armonia della persona nella comunità e con il cosmo), Fa (idea della punizione, idea del diritto pubblico che interviene in maniera sanzionatoria).
  • Complesso istituzionale, cioè è caratterizzato da una serie di Istituzioni. Stair parla delle Istituzioni del diritto scozzese, non di leggi o regole. Quello delle Istituzioni è un concetto astratto. È la descrizione di un fenomeno che emerge da una serie di comportamenti e attività che hanno anche una dimensione storica.

Esempio: Codice civile, art. 1470, la compravendita. Dice quali sono i requisiti per poter concludere una valida vendita. Sono individuate tutta una serie di regole che dicono che cosa accade se si fa questo o quell’altro. Ma la compravendita come concetto non è nata con l’articolo 1470. L’opportunità di organizzare gli interessi delle parti e gli scopi che le parti vogliono organizzare in un certo modo attraverso la vendita affonda nella storia. Quell’articolo individua delle regole di un ordinamento italiano per un concetto (Istituto) che nasce molto prima della norma e che si sviluppa nella storia.

Istituzione: concetto astratto che si sviluppa nella storia e che ha concretezza nelle regole specifiche che una comunità si dà per dare voce al concetto.

Tutto ciò, può essere applicato anche alla lingua?

  • La lingua è un’organizzazione.
  • Le regole provengono da un’osservanza.
  • La lingua è un fenomeno istituzionale. Giovanni Nencioni, 1989, “idealismo e realismo nella scienza del linguaggio”. Presenta la lingua come un complesso di istituzioni, di concetti che poi trovano espressione concreta nelle regole del linguaggio.
  • Diritto e lingua sono due modi di organizzazione del sociale.

Dimensione contestuale: lingua e diritto dipendono dal contesto. Necessità di cogliere il contesto nell’analisi del linguaggio giuridico.

Esempio: Per tradurli ho bisogno di conoscere il contesto.

Equity.

Equitable rights.

Equity nello sviluppo storico del diritto inglese è una fonte specifica del diritto, è un insieme di regole nel tempo stabilite dalla Corte di Cancelleria che dal 16 secolo in poi ha iniziato ad essere chiamata Corte di Equity.

Quando noi parliamo di equità lo troviamo in una norma che dice che se un giudice non riesce a calcolare esattamente la quantità dei danni, allora le somme vengono decise per equità. Quindi in Italia usato per qualcosa che non ha una soluzione specifica.

All’estero è diverso, equity è molto specifico e si basa su regole che derivano da una Corte.

Equitable rights non si può tradurre con “diritti equitativi”. Bisogna capire quali sono i contenuti semantici e le istituzioni giuridiche che richiama quindi, qual è il contesto giuridico in cui viene usata quell’espressione. A volte “equitable rights” può essere tradotto anche semplicemente con “diritti”.

Lingua e diritto vivono una situazione contestuale. La traduzione giuridica quindi ha bisogno di un metodo che sia capace di cogliere questa dimensione di contesto sia della lingua che del diritto.

Il diritto comparato è una scienza di contesto.

17/02/2022

Lingua, diritto e comparazione giuridica

Idea della contestualità del diritto: necessità di andare ad analizzare il diritto al di là del dato normativo, cercare di cogliere il diritto come fenomeno di organizzazione del sociale. Ad analizzare non solo l’aspetto normativo ma anche tutta una serie di regole ed elementi che caratterizzano il diritto di una determinata aggregazione sociale.

Diritto che prevarica il dato precettivo (?).

Importanza del diritto comparato come metodologia di studio del diritto.

Comparazione: a cosa serve il diritto comparato? Il diritto comparato ci serve perché aiuta a cogliere le dimensioni di contesto del diritto. Per poter effettuare una traduzione o analizzare i rapporti tra lingua e diritto abbiamo bisogno di conoscere il contesto di riferimento in cui si sviluppa il diritto (il diritto non è costituito solo dalle norme ma anche da riferimenti culturali e sociali).

Diritto privato: rapporti tra i privati.

Diritto amministrativo: funzionamento pubblica amministrazione, rapporti cittadini con pubblica amministrazione, … →

Diritto comparato: ? è una scienza o un metodo? Non è identificato da una serie di regole ma più da una metodologia, che consiste nello studio dei fenomeni giuridici per raffronto con altri fenomeni giuridici. Un metodo che si basa quindi sulla comparazione. Con questo metodo posso studiarci un po’ tutto, ad esempio la proprietà nel diritto italiano posso cercare di studiarla non analizzando tutti gli articoli del cc italiano ma comparandolo con il regolamento di un altro paese (esempio inglese) dal punto di vista di un osservatore esterno. [legislazioni speciali: leggi che si occupano specificamente di un dato tema al di là delle leggi generali date dal codice ]

Il raffronto non è solo di regole ma anche di mindset, cioè di mentalità, di approccio, di formazione giuridica. Io voglio fare emergere quelle caratteristiche che magari non sarebbero subito evidenti a chi invece osserva queste stesse cose dal punto di vista dell’osservatore interno.

Un traduttore, quando traduce, non si limita a cercare un termine nel vocabolario quando non si conosce, ma si va ad approfondire per capire i vari usi (si riprende il concetto di equità). Il traduttore e il comparatista fanno, in un certo senso, la stessa cosa, perché il comparatista vuole sfruttare la qualità riflettente della comparazione: si presume che andando ad approfondire caratteristiche ed aspetti di fenomeni giuridici corrispondenti in paesi stranieri o in esperienze diverse dalla nostra, noi quasi come fosse il riflesso di uno specchio, per riflesso riusciamo a cogliere e capire meglio alcune caratteristiche del nostro ordinamento. Perché? Perché così facendo inevitabilmente si cerca di cogliere la connessione con i contesti. La comparazione giuridica risale molto indietro nei secoli. Questo tentativo di raffronto della propria esperienza con quella del diverso è insito nella curiosità e nel deside

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alessiastefo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Vagni Laura.
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