Estratto del documento

Diritto commerciale

1. Mattia Mancuso 23 febbraio 2023, 19:36:54 anche se non in maniera continuativa

2. Mattia Mancuso 23 febbraio 2023, 19:37:17 ≠ godimento di beni/denaro già esistenti

3. Mattia Mancuso 23 febbraio 2023, 19:37:33 ≠ soggetto che gestisce attività

4. Mattia Mancuso Diritto Commerciale 24 marzo 2023, 16:09:14 Implica l’utilizzo di beni/strumenti.

Insieme delle norme del diritto privato che regolano le imprese.

Regola rapporti: non neutri e semplicemente tra imprese; funzionali a spiegare l’attività tra imprese e privati; svolta dal lavoratore, in questo caso borsa attrezzi.

Obiettivi

  • Preservare una sana concorrenza tra imprese.
  • Tutela del creditore.
  • Trasparenza, correttezza e della gestione d’impresa.
  • Regolazione dei rapporti tra soci.
  • Garantire stabilità delle imprese.

Fonti

  • Costituzione: fonte del diritto di rango superiore.
  • C.C. Codice Civile: Libro IV: diritto dei contratti e obbligazioni.
  • Libro V: diritto dell’impresa e delle società.

Leggi collegate:

  • Codice della crisi e dell’insolvenza.
  • Codice della proprietà industriale.
  • Legge antitrust.
  • Contratto di rete: disciplinano imprese che vogliono collaborare.

Leggi di settore:

  • T.U.F. testo unico della finanza.
  • T.U.B. testo unico bancario.
  • Codice delle assicurazioni.
  • ...

Costituzione

  • Art. 41: libertà d’iniziativa economica.
  • Art. 42: tutela proprietà. Partecipazioni sociali, proprietà vendita di un bene...
  • Art. 43: partecipazione dello Stato nell’economia.
  • Art. 45: riconoscimento, salvaguardia della funzione sociale della Cooperazione. Fine della cooperativa: reciprocità delle prestazioni (≠ lucro).
  • Art. 47: tutela del risparmio in tutte le sue forme.

Diritto dell’impresa

  • Incentrato sull’impresa medio-grande.
  • Commercializzazione delle attività: allineamento della disciplina delle altre attività, imprese agricole, imprese piccole... a quella delle imprese medio-grandi.
  • Sono regolate però da leggi speciali, esterne al c.c.

Imprenditore (art. 2082 c.c.)

Imprenditore esercita professionalmente un’attività economica caratterizzata da:

  • Abitualità: professionalmente = condotta in maniera abituale, ripetuta nel tempo. 1.
  • Produttività: destinata a creare nuova ricchezza o incrementare quella già esistente. 2.
  • Destinata al soddisfacimento dei bisogni altrui. 3.
  • Organizzazione = necessità di avvalersi di fattori produttivi come capitale, lavoro, beni... di tipo imprenditoriale. Ci deve essere un’organizzazione. In mancanza dell’organizzazione di fattori produttivi diversi dal lavoro personale, l’attività è di lavoro autonomo. 4.
  • Azienda = complesso dei beni dei quali l’imprenditore deve avvalersi per svolgere l’attività imprenditoriale.
  • Economicità: programmata per coprire almeno i costi. Quindi no beneficenza/no profit o impresa che programma dall’inizio di vendere un bene ad un prezzo < al costo sostenuto.

5. Mattia Mancuso 23 febbraio 2023, 17:11:20 Può essere considerata impresa se es. offre altri servizi come lavanderia, ristorazione...

6. Mattia Mancuso 23 febbraio 2023, 17:11:59 avvocato, commercialista, ingegnere...

7. Mattia Mancuso 23 febbraio 2023, 12:13:04 Misura e tempi di pagamento.

8. Mattia Mancuso 22 marzo 2023, 16:05:52 Sezione speciale del RDI garantirebbe solo effetto di pubblicità notizia, ma nel caso dell’imprenditore agricolo assicura stessi effetti della sezione generale.

Imprese e attività non considerate imprese

Sono imprese le:

  • Società di investimento.
  • Società fiduciarie: gestiscono patrimoni altrui.
  • Holding: controllano altre imprese.

Non sono imprese le attività condotte da chi:

  • Investe il proprio patrimonio in Borsa.
  • Offre in locazione proprio immobile senza fornire servizi aggiuntivi. 5.

9. Mattia Mancuso - 3 marzo 2023, 09:47:54 Liberi professionisti non sono imprenditori, quindi non si applica. Legislatore ha scelto che 6 es. se SpA anche se è agricola il diritto dell’impresa!! Seppure abbiano le stesse caratteristiche di un’impresa. All’inizio era un privilegio perché erano esenti da alcuni obblighi, ma ci si rese conto che anche l’impresa deve tenere traccia di queste aveva dei vantaggi che il libero professionista non aveva: quindi oggi a molte di queste informazioni e renderle pubbliche procedure caratteristiche delle imprese possono accedervi anche i liberi professionisti.

Art. 2238 c.c.: eccezione: attività libero professionale prestata allo svolgimento di un’attività imprenditoriale. In questo caso si aggiungono le norme dell’attività che viene prestata.

Categorie d’impresa

Differenziazione sulla base di:

  • Natura dell’attività: impresa agricola vs commerciale.
  • Dimensione dell’attività: piccola impresa vs impresa medio grande.
  • Proprietà dell’attività: pubblica vs privata.

Differenziazione sulla base della natura

Impresa agricola (art. 2135 c.c.)

Art. 2135 c.c.: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.” Elemento essenziale: cura del ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, o di una sua fase.

Attività connesse, es. vendita/trasformazione, non ricadono nell’attività commerciale, ma sono sempre giuridicamente considerate come agricole, per incentivare questo settore.

Per essere considerate “attività connesse” ci devono essere 2 connessioni:

  • Di tipo soggettivo: stesso imprenditore che svolge l’attività agricola principale.
  • Di tipo oggettivo: prodotti devono essere ottenuti per la maggior parte dall’attività agricola principale.

Statuto inizialmente di favore rispetto all’impresa commerciale perché esonerato da alcune pratiche:

  • Impossibilità di essere assoggettato ad una procedura fallimentare in caso di insolvenza; si tentava di risolvere la crisi attraverso procedure concordatarie, stipulazione di contratti con creditori per rinegoziare le condizioni del credito = ristrutturazione del debito. 7 volontaria. Oggi procedura concordataria è.
  • Esonero dall’iscrizione nel registro delle imprese. Oggi non più vigente, perché iscritte nella sezione speciale. 8.
  • Esonero dalla tenuta delle scritture contabili. Oggi ancora vigente, ma in maniera parziale: solo esonero dalla tenuta delle scritture contabili civilistiche. Il modello scelto di impresa stabilisce le scritture 9 contabili che devono essere tenute.
  • Regole di tenuta delle scritture contabili civilisticamente obbligatorie, cioè libro giornale, libro inventario e scritture richieste in base alla natura/dimensione dell’impresa: devono essere tenute numerate progressivamente; senza spazi in bianco; senza cancellature, evitare che scritture possano essere modificate dall’imprenditore. Firma digitale; marcatura temporale. Scrittura solo di operazioni effettivamente compiute. Quindi in generale regole di tipo formale e sostanziale.

Impresa commerciale (art. 2195 c.c.)

Art. 2195 c.c. cita le imprese che al tempo erano obbligate ad iscriversi al registro delle imprese. Caratteristiche:

  • Industrialità intesa come seriale della produzione-trasformazione di beni. Industriale è inteso come contrario di artigianale: ma per le imprese di produzione artigianale?...
  • Intermediazione intesa come attività di scambio di beni ottenuti tramite attività industriale. Solo intermediazione di beni? E se intermediazione di beni agricoli?...
  • Quindi l’elenco di attività fornite dall’art. 2195 non è sufficiente!

Si cerca allora una nuova definizione, o di adattare quella precedente. Non esiste una definizione esatta. Non essendoci una terza categoria di impresa, si va per deduzione: sono imprese commerciali quelle che non sono imprese agricole. Oggi:

  • Industrialità: attività di produzione di beni non agricoli.
  • Intermediazione: attività di scambio di qualunque bene/servizio.
  • In questo modo possiamo intendere come commerciali tutte le imprese che non sono agricole.

Impresa commerciale può essere pubblica. L’attività economica può essere svolta da:

  • Ente pubblico economico: si prefigge di perseguire il suo fine istituzionale attraverso un’attività commerciale, es. tabacchi, giochi, scommesse.
  • Società in mano pubblica: società la cui partecipazione di controllo è detenuta da un ente pubblico, es. casa da gioco comunale.
  • Ente pubblico non economico: realizza molteplici fini attraverso iniziative che non presentano i caratteri dell’impresa, in particolare per mancanza del requisito di economicità, es. comuni e regioni.

I servizi pubblici possono essere:

  • A rilevanza economica: è possibile fornirli con l’obiettivo di realizzare un margine di profitto, es. servizi energetici.
  • Privi di rilevanza economica: fornibili solo con l’obiettivo di copertura dei costi, es. servizi sociali.

Differenziazione sulla base della dimensione

Impresa piccola (art. 2083 c.c.)

Impresa nella quale prevale l’apporto lavorativo personale dell’imprenditore, o suoi familiari, rispetto agli altri fattori produttivi, strumenti, capitale...

Statuto inizialmente di favore rispetto a quella medio-grande, in ragione del fatto che le imprese di piccole dimensioni richiedono esigenze di investimento e finanziarie meno significative.

  • Esonero dalle scritture contabili.

10. Mattia Mancuso 23 febbraio 2023, 22:01:38 Quali familiari? Coniuge, parenti entro il 3° grado, affini entro 2° grado.

11. Mattia Mancuso 22 marzo 2023, 14:51:24 Scopo mutualistico = soddisfare bisogni dei soci, non di soggetti terzi, come nelle altre imprese.

12. Mattia Mancuso 3 marzo 2023, 09:56:53 Oggi ancora vigente. Es. attività civiche, utilità.

  • Esonero iscrizione registro delle imprese.
  • Oggi non più vigente, superata da una norma speciale e successiva: devono iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese.

13. Mattia Mancuso 23 febbraio 2023, 13:53:20 Mancato pagamento comporta che creditore può chiedere al giudice di vendere/pignorare un mio bene e incassare il ricavato.

  • Impossibilità di essere assoggettato ad una procedura fallimentare in caso di insolvenza.
  • Oggi art. 2 codice della crisi e dell’insolvenza (CCII) dà definizione di piccola impresa che deve rispettare parametri di cifre in continuo aggiornamento: attivo patrimoniale, ricavi, debiti.
  • Se non viene superato nessuno di questi parametri, l’impresa è considerata piccola.

Quindi abbiamo 2 definizioni di piccola impresa:

  • C.C.: prevalenza dell’apporto lavorativo: serve dal punto di vista codicistico per stabilire se impresa deve tenere scritture contabili ecc...
  • CCII: non superamento di parametri: serve dal punto di vista concorsuale, per stabilire a quale procedura concorsuale l’impresa possa accedere.

Eccezione impresa artigiana: parametri diversi per essere considerato artigiano o imprenditore medio-grande rispetto ai parametri “classici”.

Imprese individuali/collettive

Imprese individuali

Imprese familiari: Art. 230-bis c.c. imprese nelle quali non lavora solo l’imprenditore ma anche i familiari. Se familiare non è formalmente inserito nell’impresa ha una posizione 10 solo se la giuridica svantaggiata perché non può vantare nulla, utili, controllo... Vale prestazione non è stata formalizzata in altro modo: in quel caso si fa riferimento al contratto relativo alla prestazione. Imprenditore individuale rimane comunque unico proprietario: crediti possono essere richiesti solo a lui, non ai familiari.

Imprese collettive

  • Società: di persone, capitali, cooperative... 11.
  • Associazioni/fondazioni: usate per finanziare scopi istituzionali ideali. Regolate sia dalle norme che riguardano gli scopi ideali per le quali sono state istituite, sia dallo Statuto dell’impresa.
  • Imprese sociali: destinate a interessi di carattere generale. 12.
  • Assenza di scopo di lucro.
  • Responsabilità patrimoniale: responsabilità per adempimento agli obblighi contrattuali. 13.
  • Responsabilità è condizionata dall’entità patrimoniale dell’impresa sociale: se > 20000 soci non rispondono direttamente dell’obbligazione sociale.
  • Procedure concorsuali: non possono accedere alle procedure concorsuali contenute nel CCII, ma in caso di (?) possono accedere alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Statuto generale dell’impresa

1. Mattia Mancuso 23 febbraio 2023, 13:59:41 per operatore individuale.

2. Mattia Mancuso 23 febbraio 2023, 13:59:52 per gruppo di operatori.

3. Mattia Mancuso 1 marzo 2023, 15:15:00 Contratto stipulato prima della vendita e la cui prestazione non sono state eseguita né dall’acquirente, nuovo imprenditore, né dal venditore imprenditore che cede l’azienda.

Statuto Generale dell’Impresa: norme applicate a qualsiasi impresa indipendentemente dalla dimensione. Regole relative a:

  • Segni distintivi d’impresa: marchio, insegna, ditta/ragione sociale. 1 2.
  • Tutela della concorrenza.
  • Azienda.
  • Consorzi/contratti di rete: contratti finalizzati alla collaborazione di più imprese.
  • Assetti adeguati: amministrativo, organizzativo, contabile.

Azienda

4. Mattia Mancuso 1 marzo 2023, 20:22:03 senza che sia necessario il suo consenso.

Art. 2555 c.c.: “azienda è il complesso dei beni del quale l’imprenditore si avvale nell’esercizio di impresa” quindi azienda ≠ impresa.

Trasferimento d’azienda (art. 2556 c.c.)

5. Mattia Mancuso 1 marzo 2023, 15:24:23 Contratti per i quali le capacità professionali dell’imprenditore siano state determinanti perché il contraente ceduto abbia deciso di stipulare il contratto.

Quando un imprenditore trasferisce dei beni, come comprendere se questi identificano giuridicamente un’azienda o meno? Importante perché cambiano le norme da applicare.

Il trasferimento d’azienda è trasferimento del complesso produttivo, non dei singoli beni.

Affinché i beni siano considerabili azienda, devono consentire autonomamente lo svolgimento di un’attività imprenditoriale da parte del soggetto al quale vengono ceduti.

Per trasferire beni che compongono l’azienda/rami d’azienda, è necessaria forma scritta in un atto pubblico (= notaio)/scrittura privata autenticata e l’atto deve essere iscritto al RDI. In caso contrario l’atto è nullo e privo di effetti.

L’efficacia del trasferimento di tale contratto all’acquirente dell’azienda è condizionata al preventivo consenso del contraente ceduto (art. 1406 c.c.). Diversamente, in mancanza cioè di tale consenso, il contratto in esame si risolve, il cedente non ha infatti più l’azienda col quale.

Effetti

  • Divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.): divieto di compiere attività imprenditoriali che per l’oggetto e l’ubicazione siano in grado di sottrarre la clientela all’acquirente dell’azienda. Anche per usufrutto e affitto.
  • Le parti possono accordarsi diversamente e ampliare le attività che costituirebbero concorrenza, es. anche attività connesse.
  • Tutela l’acquirente dell’azienda perché se il venditore aprisse una nuova attività nella zona e con lo stesso oggetto potrebbe “rubare” i clienti fedeli a lui.
  • Durata: 5 anni non derogabile.

6. Mattia Mancuso 1 marzo 2023, 15:39:15 Nuovo proprietario.

Successione nei contratti pendenti (art. 2558 c.c.)

3. Mattia Mancuso 3 marzo 2023, 10:10:24 Potrebbero preferire debitore originario perché es. dà maggiori garanzie.

Nel trasferimento d’azienda che comprenda contratti pendenti, questi passano automaticamente al nuovo contraente, purché non abbiano disposto diversamente. 4.

  • Eccezione contratti pendenti aventi carattere 5 personale, es. contratti appalto, mandato, leasing...: in questo caso, si fa riferimento alla disciplina comune, e quindi è necessario il consenso del contraente ceduto.
  • Anche per usufrutto e affitto.

Crediti (art. 2559 c.c.)

8. Mattia Mancuso 3 marzo 2023, 10:17:01 Creditore può chiedere intera somma a uno dei 2 debitori: sarà poi questo a doversi rivalere sull’altro debitore.

Crediti che imprenditore aveva prima del trasferimento, li incassa lui o il nuovo proprietario? È necessario un unico adempimento perché tutti i crediti che l’azienda vanta siano efficacemente trasferiti al cessionario: è sufficiente scrivere nel contratto di trasferimento, iscritto al RDI, anche i crediti che l’azienda vanta. In questo modo anche i debitori sapranno a chi devo

Anteprima
Vedrai una selezione di 11 pagine su 50
Diritto commerciale, totale Pag. 1 Diritto commerciale, totale Pag. 2
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale, totale Pag. 6
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale, totale Pag. 11
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale, totale Pag. 16
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale, totale Pag. 21
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale, totale Pag. 26
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale, totale Pag. 31
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale, totale Pag. 36
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale, totale Pag. 41
Anteprima di 11 pagg. su 50.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale, totale Pag. 46
1 su 50
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mancuu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Masturzi Sabrina.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community