Diritto commerciale e agroalimentare
Indice
- Food security ........................................................................................................................................... 3
- Libro bianco ............................................................................................................................................. 3
- Art 3 CE 178/2002 ................................................................................................................................ 5
- Pacchetto igiene ...................................................................................................................................... 7
- Le fonti nazionali e dell’Unione Europea del diritto alimentare ............................................................. 8
- Principio di attribuzione....................................................................................................................... 8
- Principio di sussidiarietà ...................................................................................................................... 8
- Codex Alimentarius ed alimenti dietetici ............................................................................................ 9
- Principio di armonizzazione. ................................................................................................................ 9
- Costituzionale italiana ..........................................................................................................................10
- Art. 32 Cost .....................................................................................................................................10
- Art. 117 Cost ...................................................................................................................................10
- Principio di mutuo riconoscimento (art 34-36 TFUE) ........................................................................10
- Le fonti del diritto ............................................................................................................................10
- La gerarchia delle fonti ......................................................................................................................11
- L’analisi del rischio ...........................................................................................................................11
- RASFF .....................................................................................................................................................12
- Produzione biologica ..............................................................................................................................12
- Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari ................................................................................................................................12
- Obblighi degli OSA .............................................................................................................................13
- Le autorità preposte i relativi controlli ufficiali in Italia .................................................................15
- Regimi di qualità DOP e IGP ..............................................................................................................15
- Direttive e regolamenti sui vini in Italia e la denominazione DOC ....................................................16
- Normativa mangimi ...............................................................................................................................17
- Reg. UE 1169-2011 Informazioni ai consumatori e indicazioni obbligatorie ........................................18
- Organismo geneticamente modificato (OGM) ......................................................................................19
- Frodi alimentari e marchi ......................................................................................................................19
- La pubblicità, ingannevolezza e comparazione .....................................................................................20
- Norme sanzionatorie .............................................................................................................................22
- Azione contrasto NAS ........................................................................................................................22
- Accordo CETA (accordo bilaterale con il Canada)..............................................................................23
- MiPAAF ..................................................................................................................................................23
- AgroMafie/Agropiraterie ...................................................................................................................23
- Novel food..............................................................................................................................................24
- Claims nutrizionali reg 1924/06 .........................................................................................................24
- Esami scritti diritto fino sessione 2022 ...............................................................................................25
- Domande aperte ................................................................................................................................25
- Domande chiuse .................................................................................................................................25
Food security
Food security: sicurezza delle disponibilità e degli approvvigionamenti alimentari, intesa come sicurezza di avere cibo sufficiente dal punto di vista quantitativo.
Food safety
Food safety: si rivolge alla sicurezza igienico-sanitaria, intesa quale assenza di elementi estranei all’alimento quali residuo o contaminanti, assenza di alterazioni nel processo di produzione e/o uso del prodotto, assenza, dunque, di fattori che possono comportare un pericolo fisico (es. corpo estraneo nell’alimento o nella fase di preparazione del prodotto), chimico (es. residui o contaminanti), o biologico (es. la presenza di un batterio nocivo). Per food safety significa anche “sicurezza informativa”, intesa quale completa comunicazione al consumatore circa le caratteristiche dell’alimento e modalità o quantità di consumo.
Libro bianco
(Provvedimento comunitario sulla sicurezza alimentare del 12 gennaio 2000)
Una serie di crisi riguardanti l'alimentazione umana e animale (BSE, diossina...) hanno messo in evidenza le carenze nella concezione e nell'applicazione della regolamentazione alimentare in seno all'Unione europea. La promozione di un alto livello di sicurezza alimentare è stata dunque inserita tra le priorità politiche della UE. Il Consiglio europeo, riunitosi ad Helsinki nel dicembre 1999, stabilì che occorreva in particolare migliorare le norme di qualità e rafforzare i sistemi di controllo su tutta la catena alimentare, dall'azienda agricola al consumatore. Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare costituisce un elemento essenziale in questa nuova strategia rispecchiando la priorità di garantire un elevato livello di sicurezza alimentare.
Obiettivo: descrivere un insieme di azioni necessarie a completare e modernizzare la legislazione dell'Unione europea in materia di alimentazione, per renderla più coerente (le norme nazionali e le norme europee non devono essere in conflitto tra loro (armonia)), più comprensibile e più elastica (possibilità di mettere in atto procedure alternative), per consentire una sua migliore applicazione e per apportare maggior trasparenza a tutti i livelli della politica di sicurezza alimentare (compreso i consumatori, la trasparenza è soprattutto nei confronti dei consumatori: vedi etichettatura).
Le misure proposte consentono di organizzare la sicurezza alimentare in modo più coordinato, dinamico, proattivo e integrato, comprendente soprattutto:
- La creazione di un'Autorità alimentare europea indipendente (autonoma), incaricata di elaborare pareri scientifici indipendenti su tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza alimentare, alla gestione di sistemi di allarme rapido e alla comunicazione dei rischi; NB: l’Autorità Alimentare fornisce pareri ma è la Commissione che decide quali azioni sono più appropriate da intraprendere.
- Legislazione in materia di sicurezza alimentare: un quadro giuridico migliorato (+ coerente) che copra tutti gli aspetti connessi con i prodotti alimentari, "dalla fattoria alla tavola"; NB: un elemento chiave è la capacità di prendere misure di salvaguardia rapide ed efficaci in riposta ad emergenze che si manifestino in qualsiasi punto della catena alimentare (mangime consumatore finale).
- Sistemi di controllo più armonizzati a livello nazionale (tra nazioni): medesimo livello di protezione per il consumatore su tutto il territorio della comunità NB: no divergenze, sì criteri concordati (es reg. 2073/2005) e coordinamento tra i diversi posti d’ispezione.
- Informazioni ai consumatori: promozione di un dialogo con i consumatori e le altre parti coinvolte; NB: coinvolgimento dei consumatori nella politica di sicurezza alimentare.
- Dimensione internazionale: ruolo attivo della Commissione per spiegare sviluppi europei in materia di sicurezza alimentare ai partner commerciali.
Prima di presentare questi aspetti in modo più particolareggiato, la Commissione formula i principi generali sui quali dovrebbe vertere la politica europea in materia di sicurezza alimentare. Principi generali per una politica europea in materia di sicurezza alimentare:
- 7 1. Una strategia globale, integrata, che si applica a tutta la catena alimentare, tutti i settori, tutti gli Stati Membri, tutte le fasi del ciclo decisionale politico.
- 2. Una definizione chiara dei ruoli di tutte le parti coinvolte nella catena alimentare: produttori di alimenti per animali, operatori agricoli, operatori del settore alimentare ◦ responsabilità primaria per quanto concerne la sicurezza alimentare autorità competenti negli Stati membri ◦ compito di monitoraggio e di far rispettare tali responsabilità Commissione ◦ valutazione della capacità di porre in atto tali sistemi consumatori ◦ responsabilità: adeguata conservazione, manipolazione e cottura.
- 3. La rintracciabilità degli alimenti destinati agli esseri umani e agli animali e dei loro ingredienti (alimenti e mangimi); obbligo delle imprese del settore dei mangimi e alimenti di assicurare che vi siano procedure adeguate a ritirare mangimi e alimenti dove vi sia rischio per la salute dei consumatori (registri fornitori di materie prime e mangimi...).
- 4. La coerenza, l'efficacia e il dinamismo della politica alimentare (risposta ad emergenza sanitaria); affrontare le emergenze e riconoscere i nuovi sviluppi della catena alimentare trasparenza: coinvolgere tutti gli interessati politica: revisione costante.
- 5. L’analisi del rischio: fondamento su cui si basa la politica di sicurezza degli alimenti la valutazione del rischio (consulenza scientifica e analisi dell’informazione); la gestione del rischio (norme e controlli); la comunicazione del rischio. La raccolta e l’analisi delle informazioni sono essenziali in una politica di sicurezza alimentare e sono importanti per l’identificazione dei rischi potenziali.
- 6. L'indipendenza, l'eccellenza e la trasparenza dei pareri scientifici: fiducia da parte dei consumatori e dell’industria alimentare – EFSA.
- 7. L'applicazione del principio di precauzione nella gestione dei rischi.
Si evidenzia: che la gestione dei rischi richiede un'azione legislativa e quindi decisioni politiche basate non solo su elementi scientifici ma anche su una valutazione più ampia delle esigenze della società, per cui deve essere svolta dalle istituzioni europee. L'assenza di un impegno chiaro di tutte le parti interessate a fornire rapidamente l'allarme su un rischio potenziale (reazione reattiva piuttosto che proattiva).
Si proporrà quindi un insieme coerente e trasparente di norme in materia di sicurezza alimentare comprendente: gli alimenti per animali, la salute e il benessere degli animali, l'igiene delle derrate alimentari, i limiti di contaminanti e di residui di pesticidi e di farmaci veterinari negli alimenti; l'autorizzazione e l'etichettatura dei nuovi alimenti; gli additivi, gli aromi, l'imballaggio e la ionizzazione delle derrate alimentari; la possibilità di adottare misure di salvaguardia nelle situazioni di urgenza; il processo di decisione in materia di alimentazione.
E ristrutturazione delle disposizioni in materia di controllo (affidato alle autorità sanitarie).
Reg. (CE) n. 178/2002
- Stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare.
- Istituisce l’Autorità europea per gli alimenti.
- Fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare correlandosi al Libro Bianco della Commissione europea che richiede di garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la filiera alimentare, dai campi alla tavola, secondo il principio in base al quale la responsabilità primaria della sicurezza degli alimenti grava sugli stessi operatori del settore alimentare.
Le principali normative comunitarie in campo alimentare sono sotto forma di regolamenti e quindi direttamente applicabile senza necessità di norma nazionale di recepimento.
Sono normative orizzontali cioè hanno lo scopo di fornire indicazioni applicabili all’igiene degli alimenti in generale.
Art 3 CE 178/2002
Viene definito.
Alimento, “prodotto alimentare”, “derivato alimentare”
Qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato, o non trasformato destinato a essere ingerito da esseri umani.
Sono comprese quindi bevande, gomme da masticare, acqua incorporata agli alimenti.
Non sono compresi mangimi, animali vivi (a meno che siano preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano Medicinali), cosmetici, tabacco e prodotti del tabacco, sostanze stupefacenti o psicotrope, residui e contaminanti.
Legislazione alimentare
Leggi, regolamenti, disposizioni, riguardanti gli alimenti in generale e la sicurezza degli alimenti in generale, sia nella Comunità che a livello nazionale. Sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
Impresa alimentare
Ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi attività connessa ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti (es. macellatore, produttore di budelli, industria produttrice di salumi, mensa scolastica che eroga il salume);
Commercio al dettaglio
Movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto vendita o di consegna al consumatore finale, compresi terminali di distribuzione, esercizi di ristorazione, mense (aziendali e istituzionali), ristoranti, strutture di ristorazione, negozi, centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all’ingrosso.
Produzione primaria
Tutte le fasi della produzione, allevamento e coltivazione dei prodotti primari, compresi raccolto, mungitura e produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e pesca e raccolta di prodotti selvatici.
Consumatore finale
Consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell’ambito di un’operazione o attività di un’impresa del settore alimentare. ◦ Art 8: tutela degli interessi del consumatore e costituzione di una base che gli consenta di scegliere consapevolmente in relazione agli alimenti che consuma.
Prevenzione da:
- Contraffazioni (olio di semi al posto di quello d’oliva).
- Frodi sofisticazioni (aggiunta amido o gelatina per nascondere annacquamento),
- Adulterazioni (scrematura non dichiarata).
- Pratica che induca il consumatore in errore (nome, etichettatura, aspetto, confezionamento, forma).
Immissione sul mercato
Detenzione di alimenti a scopo di vendita, comprese l’offerta di vendita, o ogni altra forma gratuita o a pagamento, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta;
Rischio
Funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;
Pericolo o "elemento di pericolo"
Agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute;
«Operatore del settore alimentare (OSA)"
Persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo;
Art 19
Gli OSA sono in grado di elaborare sistemi sicuri per approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti, sono pertanto legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli alimenti. Tale principio affermato in ambito di legislazione alimentare, in altri settori non è esplicito, analogamente per gli operatori del settore mangimistico. Se un OSA ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza alimentare e l’alimento non è più sotto il suo controllo:
- Deve avviare procedure per ritirarlo.
- Deve informare i consumatori in maniera efficace ed accurata.
- Se necessario richiama i prodotti già forniti ai consumatori quando altre misure siano insufficienti a garantire la tutela della salute.
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