ECONOMIA · 2° ANNO
Diritto Commerciale
Appunti delle lezioni, a.a. 2025/26
Alessio Marchiol Alessio Marchiol | Diritto Commerciale
Indice
CAP ITOLI E ARGOMENTI
Origini e storia del diritto commerciale ....................................................... 3
C A P I T O L O 1 L'imprenditore ................................................................................................... 5
C A P I T O L O 2
2.1 Norme dello statuto dell’imprenditore commerciale ................................................................ 9
2.2 Imputazione dell’attività d’impresa ........................................................................................ 15
L'azienda, i segni distintivi e la proprietà intellettuale ........................... 18
C A P I T O L O 3
3.1 Unità aziendale ....................................................................................................................... 18
3.2 Trasferimento aziendale ......................................................................................................... 19
3.3 Effetti legali che conseguono all’iscrizione a registro per trasferimento ................................ 21
3.4 Segni distintivi ........................................................................................................................ 23
3.5 Proprietà intellettuali ............................................................................................................. 27
Le società in generale e le società di persone ........................................... 30
C A P I T O L O 4
4.1 Società (nozioni generali) ....................................................................................................... 30
4.2 Società di persone ................................................................................................................... 31
4.3 Tipologie sociali e disciplina del CC........................................................................................ 32
4.4 Scioglimento dei singoli rapporti sociali ................................................................................ 34
4.5 Personalità giuridica delle società di persone......................................................................... 37
4.6 Schema riassuntivo – differenze tra società di persone e società di capitali ........................... 39
Le società di capitali: principi generali.......................................................42
C A P I T O L O 5
5.1 Tutela creditori e potenziali investitori .................................................................................. 43
La società per azioni (S.p.A.) ........................................................................ 44
C A P I T O L O 6
6.1 Strumenti di limitazione del rischio ....................................................................................... 45
6.2 Costituzione ............................................................................................................................ 47
6.3 Azioni ..................................................................................................................................... 53
6.4 Organi ..................................................................................................................................... 68
6.5 Organo deliberativo ................................................................................................................ 69
6.6 Organo amministrativo .......................................................................................................... 79
6.7 Organo di controllo................................................................................................................. 89
6.8 Controlli esterni alla società ................................................................................................... 95
6.9 Sistemi alternativi a quello tradizionale ................................................................................. 99
6.10 Libri contabili ..................................................................................................................... 103
6.11 Modifiche dello statuto ....................................................................................................... 107
6.12 Obbligazioni........................................................................................................................ 116
6.13 Scioglimento della società................................................................................................... 119
S.a.p.a. e società cooperative....................................................................... 123
C A P I T O L O 7
7.1 S.a.p.a. .................................................................................................................................. 123
7.2 Società cooperative ............................................................................................................... 124
1
Alessio Marchiol | Diritto Commerciale
La società a responsabilità limitata (S.r.l.) ............................................... 127
C A P I T O L O 8
8.1 Costituzione .......................................................................................................................... 127
8.2 Conferimenti ........................................................................................................................ 127
8.3 Finanziamenti dei soci e titoli di debito ................................................................................ 128
8.4 Trasferimento delle quote..................................................................................................... 128
8.5 Diritto di recesso................................................................................................................... 129
8.6 Decisioni dei soci .................................................................................................................. 129
8.7 Amministrazione .................................................................................................................. 130
8.8 Organo di controllo............................................................................................................... 130
8.9 Società a responsabilità limitata semplificata....................................................................... 131
Gruppi, operazioni straordinarie e procedure concorsuali ................. 133
C A P I T O L O 9
9.1 Gruppi di società................................................................................................................... 133
9.2 Attività di direzione e coordinamento .................................................................................. 134
9.3 Operazioni straordinarie ...................................................................................................... 135
9.4 Procedure concorsuali .......................................................................................................... 138
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Alessio Marchiol | Diritto Commerciale
CA PITOLO 1
Origini e storia del diritto commerciale
Il diritto commerciale come disciplina autonoma nasce meno di mille anni fa. Prima di allora
esisteva soltanto il diritto privato di derivazione romana, codificato nel Corpus Iuris Civilis di
Giustiniano, che risultava adeguato a un’economia agricola e rurale, ma inadeguato a regolare i
rapporti legati agli scambi. Con il tramonto del sistema feudale e l’affermazione dei Comuni in
Italia e in Europa, l’economia cambiò profondamente: accanto all’attività agricola sorse
un’economia fondata sul commercio e sugli scambi mercantili. Nacque così una nuova categoria
sociale, i mercanti e gli imprenditori riuniti nelle corporazioni, che tuttavia non trovavano nel
diritto romano regole idonee alla loro attività. Le prime norme specifiche per il commercio
nacquero quindi come consuetudini mercantili all’interno delle corporazioni stesse, con lo scopo
di agevolare gli scambi e garantire il funzionamento delle attività. Tra le innovazioni più
significative vi fu l’introduzione della responsabilità solidale, che sostituì la responsabilità
parziaria tipica del diritto romano e che metteva in evidenza un principio destinato a restare
centrale: la tutela del creditore. Infatti, senza adeguate garanzie per chi prestava denaro, non
sarebbe stato possibile sviluppare il commercio, poiché mancava l’incentivo a concedere credito.
Parallelamente sorsero anche tribunali speciali riservati ai commercianti, separati da quelli
ordinari, e si affermò l’esigenza di codificare queste regole in testi distinti rispetto al codice civile,
dando vita ai primi codici di commercio.
Nell’Ottocento, sotto la forte influenza del Codice napoleonico, si ebbero le prime grandi
codificazioni moderne del diritto commerciale. Si assistette anche a un fenomeno di
commercializzazione del diritto privato, poiché principi tipici del commercio, come la
responsabilità solidale, vennero estesi anche ai rapporti tra privati. In Italia, fino al 1942, rimasero
in vigore due testi separati: il Codice civile, destinato a regolare i rapporti privati, e il Codice di
commercio, destinato agli atti di commercio. Con il Codice civile del 1942 i due corpi normativi
vennero unificati, e l’attenzione non fu più posta sugli atti di commercio ma sulla figura
dell’imprenditore, secondo un’impostazione soggettiva che guardava al soggetto e non solo agli
atti.
Nella seconda metà del Novecento il diritto commerciale cominciò a differenziarsi in discipline
autonome, con l’elaborazione di normative speciali in settori specifici. Nel 1974 venne introdotta
una disciplina differenziata per le società quotate e per i mercati finanziari, e nel 1996, con la
cosiddetta Legge Draghi, fu varato il Testo unico della finanza, che regolò organicamente il
funzionamento dei mercati e la tutela degli investitori. Parallelamente, a livello europeo, si
affermarono linee guida comuni per armonizzare il diritto societario dei vari Stati membri, con
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Alessio Marchiol | Diritto Commerciale
l’obiettivo di modernizzare le regole, rafforzare le tutele dei soci di minoranza e incentivare gli
investimenti.
In Italia un momento fondamentale fu la riforma societaria del 2003-2004, che ampliò l’autonomia
dei soci nell’organizzazione interna della società, distinguendo tra norme imperative,
inderogabili, e norme dispositive, derogabili in base alle scelte assembleari. La riforma
introdusse maggiore flessibilità negli assetti organizzativi, rafforzò le garanzie per i soci di
minoranza, rese più competitivo il sistema societario e allineò la disciplina italiana agli standard
europei.
In meno di un millennio, dunque, il diritto commerciale è passato da semplici consuetudini
mercantili elaborate dalle corporazioni medievali a una disciplina complessa e moderna, capace
di regolare mercati finanziari globali e società complesse, mantenendo come filo conduttore la
tutela del creditore e la creazione di condizioni giuridiche favorevoli allo sviluppo dell’impresa e
degli scambi economici.
Terminologia:
– Norme imperative; si tratta di norme inderogabili. Il numero varia a seconda del tipo di
società
– Norme dispositive; si tratta di norme che rappresentano schemi organizzativi per
rappresentare la disciplina tipo della società. Possono essere disposte diversamente dai
soci (sono derogabili)
– Procedura giudiziale; un insieme di atti davanti a un giudice, con lo scopo di risolvere una
controversia o ottenere un diritto. Riguarda un rapporto tra soggetti (creditore vs debitore)
e il giudice decide chi ha ragione.
– Procedura concorsuale; un insieme di atti volti a gestire l’insolvenza di un imprenditore
commerciale, per soddisfare tutti i creditori in modo ordinato. Riguarda lo stato di
insolvenza dell’impresa, non solo una singola controversia, e mira a ripartire il patrimonio
tra tutti i creditori. 4
Alessio Marchiol | Diritto Commerciale
CA PITOLO 2
L'imprenditore
Art. 2082. È imprenditore colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o di servizi
Caratteristiche
Le caratteristiche della fattispecie dell’imprenditore sono:
– Attività; si tratta di una serie di atti (non un singolo) coordinati tra loro con la finalità di
scambio di beni e servizi.
Quando inizia l’attività d’impresa? Ragionevolmente si potrebbe attribuire il momento di inizio
all’istante in cui i servizi e i prodotti vengono offerti sul mercato. Se fosse realmente così si
tratterebbe di una situazione percepibile solamente a terzi e infatti si attribuisce, di fatto, l’inizio
dell’attività d’impresa nel momento in cui l’imprenditore, ancor prima di immettersi sul mercato,
inizia a svolgere un'attività di tipo organizzativa. Questa precisazione viene fatta per tutelare i
terzi che entrano in contatto con quest’ultimo, nella fase preliminare dell’immissione sul mercato
dei beni e servizi. Diversamente nel caso delle società, l’attività d’impresa imputabile ad essa
inizia nel momento in cui quest’ultima si iscrive al registro delle imprese
Quando finisce l’attività d’impresa? Il termine dell’attività viene identificato un anno dopo la
liquidazione e cessazione definitiva dell’attività d’impresa. Per identificare in modo preciso il
termine bisogna far riferimento all’istante in cui il nome dell’imprenditore viene cancellato dal
registro delle imprese (se non lo facesse sarebbe esposto ad un rischio di fallimento a tempo
indeterminato). Da questo momento, decorso un anno l’imprenditore non sarà più soggetto a
rischio di fallimento nei confronti dei creditori (perciò il fallimento può essere richiesto entro
quell’anno che decorre da quando il nome viene cancellato dal registro). Il termine, anche per le
società è medesimo a quello dei singoli imprenditori.
– Professionalmente; si tratta di un'attività svolta sistematicamente e non occasionalmente
(non si parla di continuità bensì di sistematicità, es. stabilimenti balneari). La
professionalità può anche verificarsi con un singolo atto d’impresa (costruzione o
ristrutturazione di un palazzo come singolo atto- va considerata comunque un'attività
anche se ha un inizio e una fine limitati brevemente nel tempo)
– Economica; si tratta di svolgere un'attività in economicità e in efficienza. Perciò bisogna
avere la ragionevole aspettativa che svolgendo quell’attività si è in grado di produrre
ricchezza o per lo meno coprire i costi di quell’attività (è questa la caratteristica che esclude
le associazioni no profit, dal momento che la produzione e il commercio di beni e servizi
ha finalità sociali e solidaristiche divergendo dal principio di economicità dal momento
che non mirano a sostenere un'attività con lo scopo di produrre ricchezza). 5
Alessio Marchiol | Diritto Commerciale
– Organizzata; si tratta di un'organizzazione dei fattori produttivi, specialmente del lavoro
(eterorganizzazione), senza limitarsi all’autorganizzazione come nel caso dei lavoratori
autonomi
Identificare la fattispecie dell’imprenditore in modo oggettivo, è nell’interesse dei terzi, dal
momento che proprio a quest’ultimo si applicano determinate norme a tutela di essi, in modo tale
da fornire un maggiore senso di sicurezza per poterli coinvolgere maggiormente negli
investimenti. L’applicazione di norme per tutelare i terzi dagli imprenditori è costosa per lo stato,
e quindi tale applicazione si giustifica solo se si è certi che di fronte si ha un soggetto che
realmente svolge un'attività d'impresa.
Categorie
L'imprenditore si può distinguere in base a determinati criteri:
– Tipologia di attività svolta:
– Agricola
– Commerciale
– Dimensione dell’impresa:
– Piccolo imprenditore
– Imprenditore
– Forma giuridica
– Imprenditore individuale; ciò non esclude che possa avvalersi di collaboratori e dipendenti
ma l’attività economica è esclusivamente imputabile ad esso
– Imprenditore collettivo; si tratta di una società che svolge un'attività d’impresa collettiva. È
il soggetto giuridico al quale si imputa l’attività.
Imprenditore agricolo; prima del 2001 un imprenditore agricolo era colui che coltivava il fondo
e allevava il bestiame. Con il progresso tecnologico nel settore agricolo tale definizione è mutata,
come espresso dall’art. 2135, e non si parla più esclusivamente di un rapporto con un terreno
agricolo, ma di cura di un ciclo biologico. Viene fatta una distinzione delle attività agricole:
– Primarie;
– Secondarie o per connessione; in quanto connesse ad un'attività agricola principale. Si tratta
di attività di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo principale (viene
ammessa l’attività di commercializzazione a patto che sia connessa all’attività agricola
principale- es. Produco e vendo il mio vino). Per far sì che questa connessione sia
accettabile bisogna valutare l’aspetto sotto due punti di vista:
– Soggettivo; chi svolge l’attività agricola per connessione deve essere un imprenditore
agricolo a titolo principale 6
Alessio Marchiol | Diritto Commerciale
– Oggettivo; l’attività agricola secondaria deve utilizzare in modo prevalente i prodotti
dell’attività agricola principale
La finalità di definire attività agricole che in realtà sarebbero prettamente commerciali è quella
di favoreggiare gli imprenditori agricoli. L'impresa agricola è esonerata da una serie di norme che
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