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Diritto Commerciale – Alessandro Benussi Marketing, Comunicazione Aziendale e Mercati Globali

a.s. 2022/2023

Università di Milano Bicocca

Definizioni:

= insieme delle norme di diritto privato che disciplina specificatamente le attività

- produttive e il loro esercizio regola realtà economiche

= il complesso di norme giuridiche che norma i rapporti commerciali

-

Storia del Diritto Commerciale:

Primo Step:

= la paternità della materia commerciale è attribuita ai giuristi italiani dell’epoca medioevale

intorno al 1000 la classe dei mercanti diventa più strutturata acquisisce potere

- economico e rilevanza politica/sociale (commercianti riuniti in corporazioni)

a. i mercanti dovevano iscriversi all’associazione di categoria per commerciare e

sottostavano alle norme della loro corporazione

come veniva giudicato un conflitto tra commercianti?

- a. ius mercatorium

b. dai tribunali delle corporazioni (non dallo Stato) = il diritto commerciale nasce come

diritto autonomo

Secondo Step:

= il commercio si adatta alle nuove esigenze dell’epoca (XV secolo)

grandi distanze da percorrere

- nuovi prodotti

- nuovi soggetti con cui commerciare

- prima società di capitali = investimento crescita tecnologica

-

Terzo Step:

= sorge la preoccupazione degli stati che cercano di accentrare al loro potere legislativo i

rapporti di commercio gestiti dalle corporazioni di mercanti

1807 in Francia = codice di commercio di Napoleone

- a. tutti gli stati europei si adeguano al Code du Commerce

riforma del 1882 = cambia il codice che dura fino al 1942

- 1942 = il CC viene unificato al Codice di Commercio (per evitare conflitti di classe)

- a. prevalgono le norme del codice di commercio perché erano più efficienti/attuali

delle norme del codice civili commercializzazione del diritto privato che sposta il

focus dal soggetto imprenditore all’atto d’impresa (da soggettività oggettività)

a

1946 = abolizione di tutte le corporazioni in Italia

- 1948 = entrata in vigore della costituzione

-

Quarto Step:

= forte unificazione dei diritti commerciale grazie all’UE 1

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Fonti di Interesse:

tutela del credito

- a. la tutela è perseguita anche grazie alla parcondicio creditorium (pari trattamento dei

creditori) = nel diritto civile conta chi prima ha dato il credito (nel caso il debitore non

sia in grado di ridare indietro i crediti)

stabilità dell’impresa

- certezza del traffico giuridico commerciale = essere certi delle conseguenze possibili

- rende più facile svolgere la propria attività o tutela della libera concorrenza

tutela il mercato = evita l’eliminazione della concorrenza (antitrust)

- a. la concorrenza migliora il mercato

Aspetti Principali del Diritto all’Impresa:

aree disciplinate per l’imprenditore (per tutelare il mercato)

- a. norme sulla pubblicità (obblighi informativi) esigenza di trasparenza

b. obbligo di tenere le scritture contabili

c. struttura dell’impresa

d. crisi dell’impresa

soggetti esclusi (che comunque compiono attività commerciale) = liberi professionisti

- (es. avvocato) che svolgono attività non considerate d’impresa non c’è il rischio che

possano danneggiare il mercato

a. il legislatore consente che i liberi professionisti costituiscano società tra professionisti

b. se un libero professionista aderisce ad una società = deve sottostare al diritto

d’impresa 2

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= regole che disciplinano l’impresa (≠ disciplina civile che si applica ai cittadini)

Figura dell’Imprenditore/Impresa:

Prima Norma:

prima norma = riguarda l’imprenditore e non l’attività in sé (contraddizione del

- passaggio da soggettività a oggettività)

a. imprenditore = soggetto diverso dal comune cittadino che permette di definire la

nozione di impresa

Art 2082: “È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata fine della

produzione o dello scambio di beni o di servizi.”

non è l’unica nozione di impresa del nostro ordinamento ma è strumentale ad

- individuare il fenomeno oggettivo (vero destinatario della disciplina dell’impresa)

Requisiti dell’Imprenditore/Impresa:

produttività = destinazione alla produzione di ricchezza per produzione di attività a

- livello sociale per generare valore non già esistente (es. trasformazione fisico-tecnica)

a. non atti con cui si gode meramente di ricchezza già esistente (es. mettere in affitto

case) non sono assoggettate alla disciplina dell’impresa

professionalità = esercizio abituale (non occasionale) reiterato nel tempo e continuativo

- (non continuo perennemente nel tempo, es. attività stagionali) e indirizzato alla

realizzazione di un unico affare e tornaconto personale (reddito)

a. valido anche se non è l’unica attività svolta

organizzazione = impiego coordinato di fattori produttivi (K e L) dotazione di un

- apparato organizzativo complesso e stabile di natura personale e strumentale

economicità = metodo con il quale l’attività è svolta (fine lucrativo) oggi giorno si

- considerano anche quelle che producono attività sebbene senza scopo di lucro (es.

impresa pubblica, sociale)

a. definizione di oggi = applicazione del metodo economico (equilibrio tra costi e

ricavi)

funzione intermediaria = non è considerato imprenditore chi produce per sé stesso e

- non scambia sul mercato l’ordinamento ha come obiettivo quello di tutelare i terzi e lo

scambio

Tipi di Impresa:

Categorie Dimensionale:

piccola (no “Statuto dell’Imprenditore Commerciale” poiché incidono poco sul mercato)

- a. coltivatori diretti = coloro che coltivano direttamente il proprio fondo o altrui, con la

prevalenza del lavoro sul capitale

b. artigiani = attività di prestazione di beni o produzioni di servizi tali che il requisito

della manualità abbia un’influenza notevole sul prodotto fornito

• art. 1 “Legge Fallimentare” = sottrae all’applicazione delle procedure

concorsuali* tutte le attività artigiane (e non) purché abbiano requisiti inferiori a 3

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criteri indicati (200.000€ di fatturato annuo + 300.000€ di patrimonio + 500.000€

di debiti)

• se supera i limiti sopra elencati rientra però comunque nell’Art. 2083 e vi sottostà

c. piccolo commerciante/imprenditore = svolta di attività con una prevalenza di lavoro

e non di capitale

Art. 2083 (piccoli imprenditori) “Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i

piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente

con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia"

medio-grande = “Statuto dell’Imprenditore Commerciale”

- a. obbligo di tenuta di scrittura contabile

b. pubblicità commerciale = obbligo di comunicare degli atti da parte dell’imprenditore

c. disciplina riguardante i collaboratori interni (ausiliari)

d. insolvenza dell’imprenditore (procedure concorsuali*)

Categorie del Soggetto dell’Attività:

imprenditore agricolo

- Art. 2135, primo comma (imprenditore agricolo): “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle

seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.”

a. secondo comma = precisazioni sono da considerarsi imprese agricole tutte le

attività che si svolgono per uno sviluppo biologico e che si occupino anche solo di

una singola fase del ciclo produttivo vegetale o animale

Art. 2135, secondo comma: “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento

di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di

una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o

possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.”

b. terzo comma = limitazione delle attività connesse deve esserci una connessione

soggettiva tra l’attività connessa e quella principale + le attività connesse non devono

prevalere quelle essenziali (criterio della prevalenza*)

• *se l’attività agricola ampiamente prevale su quella non agricola si è esenti dalle

norme sul fallimento

Art. 2135, terzo comma: “Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal

medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione,

trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti

ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di

animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione

prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività

agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio

rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.” 4

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imprenditore commerciale = non è precisamente indicato dall’ordinamento ma si deve

- interpretare Art. 2195 (imprenditori soggetti a registrazione):

“Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un’attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano,

se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le

esercitano.”

a. attività commerciale = tutto quello che non è attività agricola disciplinata dall’art.

2135 (anche se non è menzionata nell’art. 2195)

Categorie della Natura Soggettiva di chi Esercita l’Attività:

individuale = un medesimo soggetto (imprenditore) società

- collettiva = più soggetti

- a. pubblico (norme speciali) o privato

Art. 2247 (contratto di società): Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o

servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili”

Inizio e Fine dell’Attività d’Impresa:

strettamente collegato all’applicazione o meno dell’applicazione della disciplina al

- soggetto che le esercita

criterio adottato dalla giurisprudenza = effettività

- a. inizio = momento in cui hanno effettivamente inizio gli atti qualificabili come attività

d’impresa*

b. fine = momento in cui non sono più posti in essere atti qualificabili come attività

d’impresa**

*Inizio di un’Attività d’Impresa:

teoria 1: mera organizzazione dei fattori affermazione eccessivamente forte

- teoria 2: se vi è una serie coordinata di atti volta alla stabile organizzazione di fattori

- produttivi si può sostenere l’esistenza dell’impresa (anche non è iniziata la produzione di

beni e servizi)

teoria 3: inizio coincide con il primo atto di produzione e scambio di beni e servizi (Art.

- 2082)

**Fine di un’Attività d’Impresa:

teoria 1: fine della cessazione delle attività di produzione

- teoria 2: disgregazione dei fattori produttivi

- teoria 3: cessazione dell’esistenza di un patrimonio destinato all’impresa

- 5

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Imputazione dell’Attività d’Impresa:

= stabilire qual è il criterio di collegamento ta l’attività d’impresa e il soggetto che la esercita →

stabilire a chi applicare la disciplina

l’imprenditore può esercitare anche indirettamente l’attività avvalendosi di un terzo

- soggetto (non solo personalmente e direttamente)

Criteri di Imputazione:

criterio formale (spendita del nome) = si presume che il soggetto che si presenta per

- compiere l’attività/atto sia il soggetto destinatario degli effetti di quest’ultima

Art. 1183 (contratto concluso dal rappresentante): “Il contratto concluso dal rappresentante in nome e

nell'interesse del rappresentato, nei limiti delle facoltà conferitegli, produce direttamente effetto nei

confronti del rappresentato.”

criterio sostanziale (interesse perseguito) = applicato in caso di dissociazione tra soggetti

- non palesata a terzi

a. accordo tra imprenditore sostanziale e formale attraverso il prestanome per

esercitare attività d’impresa senza risponderne = occultamento

b. “teoria dell’imprenditore occulto” = far rispondere come imprenditore il soggetto

nell’interesse del quale viene svolta attività d’impresa da parte del soggetto formale

• principio alla base = chi esercita attività d’impresa deve avere il rischio d’impresa

il prestanome è un mero schermo di chi detiene effettivamente il rischio

• Art. 147 della “Legge Fallimentare” = se si scopre l’esistenza di soci nascosti in

una società e questi falliscono si risale ai soggetti interessati (considerati come

imprenditori occulti) e si fanno fallire

Imprenditore Occulto:

= criteri di individuazione dell’imprenditore occulto

finanziamento da parte di alcuni soggetti terzi all’attività d’impresa per ragioni

- apparentemente inesistenti

corrispondenza in cui sono citati soggetti terzi ai rapporti d’impresa

- atti compiuti da soggetti terzi senza procura o mandato

- prestazioni a vario titolo a favore dell’impresa (es. consulenza)

-

Capacità di Esercizio dell’Attività d’Impresa:

Art. 2 = la capacità di agire corrisponde al raggiungimento maggiore età e permette la

- capacità di svolgere anche attività d’impresa

soggetti incapaci (minori, interdetti, inabilitati, …) = possono continuare (non iniziare)

- l’esercizio dell’attività d’impresa (es. ereditaria)

divieti per particolari soggetti (es. avvocati, magistrati, …) = attività non consona e

- incompatibile che potrebbe rovinare la credibilità del soggetto in caso di fallimento 6

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= norme applicabili a imprese commerciali (≠ non commerciale/agricola) e ai piccoli

imprenditori

sottoinsieme del complesso di norme applicabili a tutti i fenomeni qualificabili come

- imprese ai sensi dell’art. 2082

Disciplina della Pubblicità Commerciale:

Pubblicità Notizia:

= tutela del mercato e i terzi

grazie all’accesso ai registri è possibile accedere facilmente a dati rilevanti

- garantire la certezza legale dei fatti oggetto di pubblicità

-

Pubblicità Legale (Opponibilità):

= per la tutela dell’imprenditore

opponibilità = quando i fatti sono comunicati pubblicamente vengono presunti noti da

- tutti i terzi (e sono a loro opponibili e incontestabili)

a. periodo di vacatio dell’opponibilità = 15gg (non vi è la pretesa che i terzi consultino

giornalmente il registro delle imprese)

tipicità degli atti = l’imprenditore ha l’obbligo di iscrivere solo le informazioni richieste

- dalla legge

a. non vi è discrezione a riguardo delle informazioni pubblicabili (solo quelle decise dal

legislatore)

Registro delle Imprese (Legge 580 del 1993) = strumento per la pubblicità legale situato

- presso ogni provincia

a. accesso telematico = visura

soggetti all’obbligo di iscrizione = imprenditore commerciale non piccolo + tutte le

- società commerciali (+ gruppo economico di interesse europeo + reti d’impresa)

a. il piccolo imprenditore è sottratto alla pubblicità legale ma ha l’obbligo di iscrizione

in sezioni speciali del Registro

b. anche gli imprenditori agricoli possono iscriversi alle sezioni speciali ma solo ai fini

della pubblicità notizia (gli atti non sono automaticamente opponibili) non vi è

l’obbligo ma in caso contrario vi è una sanzione legislativa

iscrizione nel registro

- a. domanda depositata telematicamente nel Registro entro 30gg dall’inizio

dell’impresa/costituzione della società

b. informazioni da iscriversi = art. 2196 – 2200 tutte le informazioni riguardanti

l‘assetto organizzativo e strutturale (es. titolari, ausiliari, dati)

c. l’ufficio è retto da un conservatore che deve verificare la sussistenza dei requi

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _Zenzyna_14 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Benussi Alessandro.
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