Lezione 1: Introduzione al diritto commerciale
Il diritto commerciale
Il diritto commerciale si inserisce nella materia dei rapporti giuridici e ha a che fare con tutto ciò che riguarda il commerciale. Si occupa dell’impresa, imprenditori, società, diritto bancario e fallimentare, concorrenza, antitrust, brevetti, marchi distintivi, contratti commerciali… Fino al 1942 (anno di creazione del codice civile) abbracciava tutta la disciplina che riguardava l’imprenditore, e i rapporti tra imprenditore e altri soggetti.
Evoluzione del diritto commerciale
Nell’ambito dei rapporti giuridici patrimoniali, possiamo individuare una specifica categoria unitaria che si differenzia per la sua particolare funzione economica: essi sono strumentali alla produzione e scambio di beni e servizi e vengono chiamati rapporti commerciali. Di conseguenza, il diritto commerciale rappresenta il complesso di norme giuridiche che regolamenta questi rapporti commerciali. Diritto commerciale = insieme delle norme di diritto privato che disciplina specificatamente le attività produttive e il loro esercizio.
Questo complesso di norme trova origine nello ius mercatorum, ovvero il diritto dei mercanti di origine medievale, che è considerato quel diritto che regolava tutti quei rapporti commerciali in forza dei quali veniva creata una nuova ricchezza attraverso lo scambio o produzione di beni. Il diritto commerciale cerca di rispondere alle nuove esigenze del mercato e nuove realtà, nel quale possono emergere fenomeni completamente nuovi o fenomeni esistenti si modificano. La peculiarità del diritto commerciale è quello di essere destinato a regolare rapporti economici che si modificano continuamente e rapidamente. Ogni anno ci sono centinaia di norme che impattano il diritto commerciale.
Due ulteriori avvenimenti che hanno impattato il diritto commerciale sono stati:
- Nel 2003 vi è stata la riforma delle società di capitali (dlgs 17 gennaio 2003 n. 26) che ha modificato le norme in materia delle società di capitali e in parte impattato la disciplina delle società di persone.
- Riforma del diritto fallimentare che ha introdotto una serie di procedure concorsuali volte a regolamentare i problemi in caso di crisi dell’imprenditore.
Tutte le norme di diritto societario devono tutelare gli interessi rilevanti dalla Costituzione. La norma di riferimento è l’art 41 della costituzione che riguarda il principio di libertà dell’attività economica nel rispetto di principi di libertà, uguaglianza e interessi sociali.
Una branca interessante del diritto commerciale riguarda i rapporti di collaborazione tra imprenditori finalizzati alla creazione di ricchezza (es. consorzi). Il diritto commerciale, dunque, ha rilievo sotto il profilo della produzione di ricchezza, ma anche dei rapporti tra imprese e concorrenza.
Storia del diritto commerciale
La genesi del diritto commerciale risale ai giuristi italiani di epoca tarda medievale, in quanto essi cominciarono ad indagare e capire un fenomeno di diritto. Siamo intorno all’anno 1000, quando si afferma la nuova classe di soggetti: i commercianti. Essi acquisiscono una importanza sociale ed economica in quanto accumulavano sempre più ricchezza, esprimevano un potenziale economico ben differente da quello di tipo feudale. Per la tutela dei propri interessi, i mercanti iniziarono ad unirsi in associazioni di categoria, le “corporazioni di arti e mestieri”, le quali nascevano per soddisfare esigenze di categoria e regolarne i conflitti interni che il diritto comune non riusciva a disciplinare. Molto rapidamente le norme delle corporazioni italiane, che rendevano liberi i mercanti d’Europa dai loro signori, divennero uno ius comuni, norme di carattere consuetudinario che si applicavano a tutti i mercanti e tutti decidevano di applicare. Questo portò ad una unificazione europea della disciplina commerciale, che tutelava gli interessi dei commercianti.
Il diritto commerciale, dunque, nasce come un diritto che non risponde a regole del territorio, ma segue gli interessi commerciali dei mercanti. Intorno al 1560, un giurista pubblica a Venezia il primo manuale di diritto commerciale, da lì in poi giuristi di altri stati iniziano ad elaborare il diritto commerciale. In particolare, nel 1500 vi è la scoperta dell’America e si potenziano i traffici con le Indie fino all’estremo oriente, dunque i mercanti si trovarono di fronte a nuove esigenze quali: rischiosità del viaggio, lunghezza del viaggio.
Nasce nel 1602 in Olanda la “compagnia olandese delle Indie orientali”, prima società a responsabilità limitata della storia. Attraverso questo strumento si creò un contratto di società nel quale i soci conferivano un ammontare di denaro, che rappresentava il massimo rischio che essi avrebbero sopportato nel caso di perdite. Con le società di capitali si limita il rischio dell’investimento e si iniziano ad attrarre immense fortune, che superano velocemente il patrimonio dei vecchi proprietari terrieri.
Gli imperi dell’epoca si accorgono di quello che stava accadendo e dell’assenza di potere che essi avevano sui mercanti, e allora il Re Sole Luigi XIV, nel 1673 emana “l’ordonance du commerce”, una serie di norme statali collegate a tribunali statali; ovvero fa diventare legge statale la materia del diritto commerciale. Il diritto commerciale cessa la sua natura di fonte consuetudinaria e si statalizza. Questo viene poi richiamato dalle altre nazioni dell’epoca.
Napoleone nel 1807 emana il Codice di Commercio, una raccolta di tutte le norme di natura commerciale; e tutti gli stati lo seguono (l’Italia nel 1865 perché il fenomeno mercantile in Italia era limitato). Nel 1882 in Italia, il codice di commercio viene riformato e nei primi dei novecento iniziano una serie di progetti volti ad un cambiamento del diritto commerciale, la quale svolta avviene nel 1942 con l’introduzione del nostro attuale Codice Civile.
Nel 1942 il legislatore fascista decide di riunificare le norme del codice civile con quelle del codice di commercio, con lo scopo di appianare i conflitti sociali e unificare le classi sociali. Le norme di diritto commerciale vengono inserite nel Titolo V, ovvero il libro del lavoro, in quanto si vuole abrogare anche a livello legislativo la suddivisione in classi. Facendo ciò il diritto commerciale viene applicato quando chiunque svolge un’attività commerciale, focalizzandosi non più sul soggetto, ma sull’oggetto. Il legislatore opera poi una valutazione, in quanto poggiandosi su una base oggettiva vi erano differenze di carattere applicativo tra i due codici, quindi bisogna selezionare quale utilizzare.
Si assiste ad una commercializzazione del diritto civile, tantissime norme di diritto commerciale, che regolavano fenomeni concreti, vengono applicate in luogo delle norme civilistiche che regolavano quella materia, perché erano più efficienti. Di fronte ad un diritto civile basato sull’atto, e un diritto commerciale dell’attività, il diritto civile acquisisce un’impronta dinamica e moderna, tanto che ancora oggi utilizziamo il medesimo codice civile.
Finalità del diritto commerciale
Il diritto commerciale basa le sue fondamenta sui centri di interesse della sua disciplina, ad esempio la certezza della stabilità degli scambi, la tutela della concorrenza,… Tutti questi interessi possono essere riassunti nella “tutela del mercato e degli operatori del mercato stesso”.
Art 41 Costituzione: “L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
Oltre agli interessi commerciali, dunque, vi è la necessità di rispondere agli interessi indicati dalla costituzione. Vi è l’esigenza, ad esempio, che tutti i crediti vengano trattati secondo la “par condicium creditorum”, una proporzione nella soddisfazione del credito pari per tutti i creditori.
Si vanno quindi a bilanciare gli interessi, perché ci si basa sulla certezza dei rapporti giuridici, degli atti compiuti all’interno del sistema economico. Il diritto commerciale conosce una serie di norme che pongono norme di controllo interno (es. collegio sindacale) o esterno (es. consob) alle società. Il contemperamento di questa vasta gamma di interessi delinea quello che viene chiamato diritto dell’impresa o statuto dell’imprenditore.
Diritto dell’impresa = complesso di istituti e disposizioni normative che si sostanzia in una serie di regole applicabili a qualsiasi tipo di iniziativa economica che abbia i caratteri dell’impresa. La materia che disciplina il diritto dell’impresa è l’organizzazione dell’apparato produttivo, l’azione dell’impresa nel mercato, rapporto di concorrenza con altre imprese, tutela dei segni distintivi,…
Lezione 2: L’impresa
Definizione di imprenditore
Art 2082 C.C ci definisce chi è l’imprenditore “colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi”.
Questa norma presenta tutti gli elementi distintivi e requisiti dell’impresa:
- Produttività -> deve essere un’attività finalizzata alla produzione di ricchezza, ovvero volta a produrre un’utilità che prima non c’era. Tutto ciò avviene attraverso atti volti alla produzione di beni e servizi. Questi atti sono socialmente individuali come atti di produzione di ricchezza, e possono essere di tipo più vario, ad esempio coltivazione; trasformazione di materie prime; trasferimento di beni; conservazione. Non può essere considerata un’attività di impresa quella serie di atti che si limiti a godere di una ricchezza già esistente, significa che tutte le attività di mero godimento di un bene non sono attività di impresa (es. locazione).
- Professionalità -> l’attività d’impresa deve essere esercitata abitualmente, non in maniera casuale. Ci deve essere una stabilità nel tempo di attività produttive di ricchezza. Non significa che un’attività per essere professionale deve essere esclusiva e non significa continuità nel tempo senza interruzioni (ci possono essere interruzioni legate ad esigenze fisiologiche dell’attività ad esempio stagionalità dell’attività). Può essere professionale anche un’attività che mira alla realizzazione di un singolo affare purché ci siano una serie di atti continuativi e coordinati al fine di produrre quella ricchezza (es. soggetto che acquisisce un appalto).
- Organizzazione -> vi è impresa solo quando vi è organizzazione. Un’attività è organizzata quando vi è l’impiego coordinato dei fattori produttivi, ovvero del lavoro e del capitale. L’organizzazione dei fattori produttivi materiali costituisce l’azienda, quel complesso di beni organizzati al fine di esercitare l’attività di impresa. L’impresa deve quindi dotarsi di un apparato organizzativo stabile e complesso, formato da persone e beni strumentali o intangibile (es. lavoro sul web).
- Economicità -> elemento essenziale e attiene al metodo con il quale l’attività d’impresa deve essere svolta. Vi sono state una serie diversa di interpretazioni. Secondo una prima interpretazione l’attività economica è solamente quella svolta a scopo lucrativo; quindi, tutte le attività non finalizzate alla realizzazione di profitti non possono essere considerate attività economiche; ovviamente questo pensiero era influenzato dall’economia liberista. Si è capito che però considerare solo le attività lucrative, avrebbe escluso tutte le attività senza scopo di lucro, ad esempio le aziende pubbliche. Vi è quindi un secondo pensiero che definisce che l’economicità deve essere intesa in senso stretto, ovvero l’attività deve essere svolta con un metodo che deve mirare al pareggio tra costi e ricavi. Non è quindi la finalità lucrativa a definire l’impresa, ma il metodo economico. Il metodo economico significa quindi che l’attività deve essere in grado di mantenersi autonoma da altre economie.
- Destinazione al mercato -> l’opinione maggioritaria esclude che ci possa essere attività d’impresa quando la produzione è finalizzata all’autoconsumo. Secondo questa tesi, presupposto nell’attività d’impresa è che l’attività deve svolgere una funzione intermediaria tra i fattori produttivi e i consumatori nel mercato. Questo concetto non è inserito nell’art 2082, ma è comunque elemento determinante dell’attività d’impresa. Non è imprenditore chi produce per l’autoconsumo, perché manca la funzione intermediaria. Non si può classificare come impresa, un soggetto che non ha funzione intermediaria, ovvero un soggetto privato che agisce per scopi propri.
Questa nozione non è l’unica inserita nel nostro ordinamento, infatti esistono altre definizioni al fine dell’applicazione di alcune norme (es. la definizione di impresa data dall’Ue al fine di applicare le norme comunitarie).
Categorie di impresa
Ad ogni categoria di impresa, il legislatore applica una disciplina diversa. Il nostro sistema giuridico distingue le categorie di impresa in base a tre criteri di selezione:
- Criterio dimensionale = determina la distinzione in:
- Piccola impresa -> art 2083 C.C definisce i piccoli imprenditori “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti, coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o con i componenti della famiglia”. Tutte queste attività sono escluse dall’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale, in quanto il legislatore ritiene che queste attività per la loro natura non sono tali da poter creare degli impatti notevoli sul mercato e quindi non vi è l’esigenza per queste attività di predisporre delle norme specifiche di tutela del mercato, allora non serve applicare le norme dell’imprenditore commerciale. Le attività di impresa del piccolo imprenditore sono attività organizzate con una netta prevalenza del lavoro sugli altri fattori produttivi (capitale e lavoro altrui), e quindi il rischio di insolvenza è basso.
- Coltivatori diretti del fondo -> piccoli imprenditori agricoli che coltivano direttamente il fondo proprio o altrui con prevalenza del lavoro sul capitale.
- Piccoli commercianti -> attività di impresa organizzata prevalentemente con il lavoro del proprietario (es. tabacchino).
- Artigiani -> la caratteristica è la tipologia di attività, il prodotto è caratterizzato da manualità ed unicità. Ad essi si applica la legge quadro dell’artigianato n.443/1985. Per l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane, l’imprenditore deve presentare domanda alla commissione provinciale dell’artigianato, che valuterà il tipo di attività dichiarata e se presenta i requisiti di artigianalità, allora avverrà l’effettiva iscrizione all’albo. La commissione artigiana valuterà se si rispettano i seguenti requisiti:
- Produzione, anche di semilavorati o prestazione di servizi (ad eccezione di quelli agricoli).
- Svolgimento con il proprio lavoro manuale nel processo produttivo.
La legge quadro prevede che l’impresa artigiana si può avvalere anche di dipendenti, al contrario di quanto afferma l’art 2083. Ciò significa che l’impresa artigiana verrà considerata piccola impresa quando è il lavoro proprio dell’imprenditore a prevalere, mentre sarà impresa medio-grande quando non è il lavoro proprio manuale dell’imprenditore a prevalere. L’art 1 della legge fallimentare può essere considerato una sorta di integrazione all’art 2083, in quanto esso ci indica quali sono le imprese soggette alle procedure concorsuali e quali non lo sono; non sono soggette, come affermato anche da codice civile, le imprese non commerciali (coltivatori diretti e imprese agricole), e sono soggettate tutte le imprese che almeno per 1 volta nei tre esercizi precedenti all’istanza di fallimento hanno superato 1 dei tre criteri quali:
- Fatturato di 200.000€
- Attivo di 300.000€
- Indebitamento 500.000€
- Piccola impresa -> art 2083 C.C definisce i piccoli imprenditori “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti, coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o con i componenti della famiglia”. Tutte queste attività sono escluse dall’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale, in quanto il legislatore ritiene che queste attività per la loro natura non sono tali da poter creare degli impatti notevoli sul mercato e quindi non vi è l’esigenza per queste attività di predisporre delle norme specifiche di tutela del mercato, allora non serve applicare le norme dell’imprenditore commerciale. Le attività di impresa del piccolo imprenditore sono attività organizzate con una netta prevalenza del lavoro sugli altri fattori produttivi (capitale e lavoro altrui), e quindi il rischio di insolvenza è basso.
- Impresa medio-grande -> tutto ciò che non è piccola impresa, è impresa medio-grande (criterio per esclusione).
Oggetto dell'attività
- Società agricola -> art 2135 definisce “l’imprenditore agricolo è colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento animali e attività ad esso connessi”. Nel 2001 il dlgs 228 integra questa disciplina aggiungendo due commi: “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase nec-...
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