Diritto amministrativo
Legge quadro: 7 agosto 241 1990: richiedere documenti, dati informazioni. Permette di e detenuti da una Pubblica Amministrazione attività di pubblico interesse, soggetto richiedente riguardanti purché il abbia un interesse diretto, concreto attuale e rispetto al documento stesso. Procedimenti amministrativi di accesso ai documenti per i cittadini.
Diritto
Oggettivo: il Diritto può essere soggettivo o diritto soggettivo.
Diritto soggettivo
Il diritto soggettivo è l'insieme dei poteri che un soggetto può esercitare sulla base di una norma giuridica.
Pretesa → che un soggetto vanta nei confronti o dell’intera collettività o di uno o più soggetti determinati.
Pretesa: giuridico diritto giuridico soggettivo fondato fondata sull’ordinamento. Ciò che rende il diritto, pretesa, giuridicamente diritto oggettivo è il fatto che all’interno del vi sono norme che danno fondamento a tale pretesa.
1) Diritti soggettivi patrimoniali / non patrimoniali
Diritti patrimoniali: diritti che attribuiscono al titolare un’utilità di carattere economico, vantaggio economico per il proprio titolare; quindi i diritti patrimoniali hanno a oggetto un qualcosa che ha o può avere un valore di scambio valutabili in denaro → diritto di proprietà un prezzo di mercato. Es. non ho diritto sull’oggetto ma sul fatto che io ho la proprietà rispetto agli altri su un oggetto, l’edificio è mio e non di un altro.
Diritto di credito, es. mutuo in banca per cui l’oggetto è l’interesse della banca sulla somma di denaro prestata.
N.B. nonostante sia un diritto patrimoniale può anche soddisfare un interesse non patrimoniale → Se vado al cinema pagando il biglietto ho il diritto di guardare un film ma non sto e non voglio fare un affare.
I diritti patrimoniali non hanno ad oggetto solamente beni “materiali” tipo terreni, edifici, automobili, denaro, ecc., ma anche beni immateriali: es. opere dell’ingegno, quadri, libri, sculture, ecc., dalle quali il proprio autore può comunque trarre dei vantaggi economici.
Diritti non patrimoniali: diritti a cui non è possibile attribuire un immediato contenuto economico, anche se la loro violazione può produrre un danno economicamente quantificabile. N.B. tali diritti non possono essere quantificati in denaro ma è comunque necessario ristorare sia i danni patrimoniali, es. previsione del guadagno che l’uomo ucciso avrebbe ottenuto continuando a lavorare se, appunto, non fosse stato ucciso, sia danni non patrimoniali dolorosi, pecunia → simboleggia il danno morale subito dai congiunti, ma non sarà mai paragonabile all’accaduto.
12. Diritti soggettivi assoluti / relativi
Diritti assoluti: diritti che vantiamo nei confronti di tutti, erga omnes → contro tutti, per cui non è necessaria l'esistenza di un rapporto giuridico come invece avviene nel caso dei diritti relativi.
Es.
- Sfera personale fisica: diritto all’integrità fisica, lesioni; alla vita; percosse.
- Sfera personale: diritto alla privacy; all’immagine, libertà di espressione; all’onere. Se una persona mi insulta lede il mio onore e commette il reato di diffamazione; N.B. onere e reputazione non sono la stessa cosa, in quanto, quest’ultimo rappresenta l’opinione che gli altri hanno di me.
Fanno parte dei diritti assoluti:
- Diritti umani inalienabili, diritti non patrimoniali dell'uomo, che devono essere riconosciuti ad ogni persona per il solo fatto di appartenere al genere umano, indipendentemente dalle origini, appartenenze o luoghi ove la persona stessa si trova.
- Diritto di proprietà, diritto patrimoniale → Tutti hanno il dovere di astenersi da molestie e turbative nei confronti del proprietario di un certo bene. Nel codice civile, art. 832, la proprietà è definita come il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.
Diritti relativi sono quelli che vantiamo nei confronti di uno o più soggetti determinati, individuali; tra il soggetto titolare del diritto e il soggetto titolare dell’obbligo esiste un rapporto giuridico sorto precedentemente.
Es.
- Diritti di credito: diritto patrimoniale, diritto del creditore ad ottenere una certa prestazione da un debitore. Es. stipendio; mantenimento genitoriale; mutuo.
- Diritto alla fedeltà: matrimoniale; lavorativa, es. part time o full time non entrambe.
1. Diritti soggettivi disponibili / indisponibili
Diritti soggettivi disponibili: diritti di cui il soggetto titolare può disporre, nel senso che li può trasferire ad altri soggetti. Es. diritto di proprietà può essere trasferito da un soggetto ad un altro attraverso un contratto di compravendita oppure a causa di morte, testamento.
Diritti soggettivi indisponibili: diritti cosiddetti personalissimi che nascono e muoiono con il titolare. Ad esempio, ogni persona alla nascita acquista il diritto al proprio nome, il diritto alla propria integrità fisica, ecc.; questi diritti non possono essere ceduti ad altri in quanto ogni soggetto ha i propri.
4. Diritti soggettivi pubblici / privati
Diritti soggettivi pubblici: pretese che un soggetto può esercitare nei confronti dello Stato il quale ha l’obbligo corrispettivo. Es. diritto all’istruzione è un diritto soggettivo pubblico in quanto la pretesa è fatta valere nei confronti dello Stato che ha l’obbligo di istruire le scuole per fornire l’istruzione.
Diritti soggettivi privati: pretese che vengono fatte valere nei confronti di soggetti privati.
2 Diritti soggettivi reali / di obbligazione
5. Diritti soggettivi reali: diritti che un soggetto ha su un oggetto. L’aggettivo reale deriva dal latino res che significa cosa, oggetto. Quindi diritto reale è un diritto sulle cose, es. il diritto di proprietà.
Diritti di obbligazione o di credito: pretese che un soggetto esercita nei confronti di un altro soggetto, il quale ha l’obbligo di fare qualcosa nei confronti del soggetto titolare del diritto.
Prestazione
Positiva: compiere un’azione:
- Dare - fare → Es. dare una somma di denaro, pagare denaro / consegnare qualunque cosa non sia denaro, consegna materiale/simbolica es. chiavi bene immobile.
Negativa: non compiere un’azione:
- Non fare - sopportare: Es. se vendo un’azienda non posso fare concorrenza per almeno 5 anni; sopportare passivamente comportamenti leciti.
Es. articolo 844 codice civile → Regola base del buon vicinato:
Il proprietario di un immobile non può fare propagazioni, rumori, odori ecc., dalla sua abitazione a quella del vicino se superano la normale tollerabilità. Se sono tollerabili, soglia oggettiva, è obbligatorio sopportare. Se la propagazione viene da un’azienda, esigenza, la soglia di tollerabilità aumenta, ecco perché si differenziano zone residenziali da commerciali ecc.
Applicazione del giudice, giurisprudenza → linee guida non casistiche.
Diritto oggettivo
Il diritto oggettivo è l'insieme delle norme giuridiche, gerarchicamente organizzate, che compongono l’ordinamento giuridico.
Norma: regola di comportamento/condotta.
Giuridico: jus, desinenza: diritto.
Norme giuridiche: imposte dai pubblici poteri → obbligatorie.
Ordinamento giuridico, diritto oggettivo: norme ordinate secondo una gerarchia giuridica.
Ordinamento giuridico
L’ordinamento giuridico si compone di norme di diritto pubblico e norme di diritto privato. Questa distinzione, molto antica, non è codificata.
Il criterio di distinzione è quello dell’interesse tutelato: se la norma vuole tutelare un interesse individuale, del singolo soggetto, allora è una norma di diritto privato, se invece la norma tutela un interesse generale, collettivo, e quindi trascende dall’interesse del singolo, va oltre, allora ci si trova di fronte ad una norma di diritto pubblico.
3 Diritto privato
Il libro terzo del Codice Civile si occupa interamente della proprietà privata:
Diritto privato: regola i rapporti intersoggettivi tra persone fisiche e persone giuridiche, in relazione alla sfera patrimoniale ma anche personale e familiare. Comporre gli interessi in conflitto → superare i conflitti d’interesse → tutela interessi privati.
Principio di consensualità: il diritto rispetta le volontà dei soggetti, contratto; se c’è un accordo tra due o più parti prevale sul diritto → volontà delle parti. Se non si raggiunge un accordo allora interviene il legislatore attraverso il diritto privato: norma suppletiva → regolamentano un rapporto quando manca la volontà delle parti. Contratto def.: accordo tra due parti.
Tutela della proprietà privata: codice penale → punire i soggetti che compiono illeciti che creano allarme sociale, lo Stato deve intervenire.
- Usucapione: acquisto della proprietà per effetto del possesso superati i 20 anni → Interessi della collettività: il legislatore decide di garantire la tutela della proprietà privata perseguendo gli interessi pubblici facendo diventare il possessore il nuovo proprietario del bene di cui si è preso cura. Il reale proprietario sapeva che il possessore stava utilizzando il bene di sua proprietà ma per 20 anni non lo ha mai rivendicato, al contrario il possessore lo ha fatto fruttare mettendo in moto l’economia del Paese.
Diritto civile: diritto che riguarda i cittadini, es. diritto di famiglia; proprietà privata; diritto di successione ecc.
Diritto commerciale: diritto dell’impresa, società, o dell’imprenditore individuale.
Diritto del lavoro: diritto che definisce i diritti e i doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro, i quali rapporti sono determinati dai contratti.
Diritto pubblico
Diritto pubblico: tutela l’interesse della collettività. Non vi è il principio di consensualità → norme cogenti e inderogabili a prescindere dalla volontà dei soggetti. N.B. la proprietà privata è tutelata anche dal codice penale, es. furto; appropriazione indebita, truffa ecc.
Diritto penale: diritto che prevede l'erogazione di sanzioni penali a chiunque commetta azioni che l'ordinamento giuridico riconosce come reato. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: es. ho ragione ma non agisco per vie legale → reato.
I reati perseguibile dal codice penale generalmente non posso essere ritrattati proprio perché le norme penali sono norme di diritto pubblico, volte a tutelare l’interesse generale.
Diritto costituzionale: complesso delle norme che disciplinano gli organi fondamentali dello Stato, parlamento; governo; Corte costituzionale. Art. 92 della Costituzione.
Diritto amministrativo: attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni che operano come autorità, es. presento domanda per iscrivermi all’università o per prendere la patente → non è un contratto ma è necessario fare la domanda.
Diritto processuali: complesso delle norme giuridiche alle quali si ricorre quando si tratta di garantire l'attuazione di un diritto leso e per il cui esercizio è necessario l'intervento di un giudice. Tale esigenza è garantita attraverso un processo, sia esso civile o penale.
Diritto tributario: è un settore del diritto finanziario che regolamenta i tributi di ogni tipo. Es. contributi per l’assistenza pensionaria.
4 Linea di confine tra il diritto pubblico e il diritto privato varia a seconda che si abbia uno Stato più liberale, es. Stati Uniti, minora presenza dello Stato nella vita dei cittadini; l’ambito del diritto privato si allarga, ciò non vuol dire che si annulla il diritto pubblico; o poco liberale dove si dà maggior potere allo Stato, per cui la sfera del diritto pubblico prevale sulla sfera del diritto privato, es. Italia.
Norma giuridica
Norma giuridica def.: regola di condotta, comportamento, imposta dall’ordinamento; insieme di precetti e sanzioni.
- Precetto: imposizione di comportamento, sempre presente nella norma.
- Sanzione: conseguenza negativa. N.B. non è corretto utilizzare il termine punizione perché tale sanzione non ha, a prescindere, valenza punitiva, a meno che non si tratti di una sanzione penale, derivante dall’inosservanza di una norma, quasi sempre presente.
La sanzione non è sempre presente:
- Norme definitorie art. 2 10 del Codice dei beni culturali → contengono definizioni, es. art. 131 e def. bene culturale, bene paesaggistico, patrimonio culturale; def. paesaggio.
- Norme classificatorie: es. art. 812 del Codice Civile → def. bene immobile.
Dalla classificazione nasce un diverso regime giuridico, disciplina. Es. se acquisto un immobile devo avere una scrittura privata, un atto del notaio, ci deve essere una formalità, se è un bene mobile basta il consenso.
Sanzioni
Illecito: comportamento contro la legge che genera una responsabilità, rischio delle conseguenze del mio comportamento, e di conseguenza una sanzione.
Illecito penale → reato: fatto antigiuridico e colpevole a cui è ricollegabile una sanzione penale. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda del tipo di pena per essi stabilita. Ovviamente le sanzioni possono essere anche contemporaneamente detentive che pecuniarie.
1. Sanzione penale
Delitto: pene detentive e pecuniarie → ergastolo/reclusione; multa, pagamento allo Stato; la vittima richiede un risarcimento e si avrà sempre un processo civile.
Contravvenzione: pene detentive e pecuniarie → rispettivamente arresto e ammenda.
La contravvenzione è un reato che viene giudicato dal giudice indipendentemente da qualsiasi motivazione ci possa essere, automaticamente responsabile, a differenza del delitto in cui si considera il contesto.
≠ sanzione amministrativa, multa la multa incorre solo nel caso di sanzione penale.
2. Sanzione civile
Risarcimento, equivalente in denaro o in forma specifica, del danno. La sanzione civile non ha una finalità punitiva ma riparatoria o invalidità dell’atto. Es. polizza RC auto, responsabilità civile → l’assicurazione si prende la responsabilità di pagare il danno da me commesso; es. opera abusiva, per cui oltre a una sanzione pecuniaria è necessario operare la demolizione del manufatto in forma specifica.
5 Sanzione amministrativa
3. Sanzione amministrativa: inflitta dalla pubblica amministrazione, non autorità terza es. giudice, per la violazione di norme poste per l’interesse generale cioè dalla stessa amministrazione. Es. opera abusiva, non è la stessa cosa di costruire una casa nel territorio del vicino; passo con il rosso e la pubblica amministrazione, vigile urbano, applica la sanzione → contravvenzione ecc.
Le leggi sanzionatorie amministrative si applicano soltanto in virtù del principio di legalità, nei casi e per i tempi in esse considerati, che implica l'assoggettamento della violazione alla legge del tempo ed esclude la retroattività anche più favorevole per la persona. Quindi si paga in tutti i casi.
Risarcimento = riparazione: finalità non punitiva ma riparatoria.
- Equivalente in denaro: es. danno morale.
- Forma specifica, riduzione in pristino: riparazione materiale.
Gerarchia delle fonti del diritto
Nell'ordinamento giuridico italiano, si ha una pluralità di fonti di produzione, fonte come atto di produzione di una norma giuridica, e queste sono disposte secondo una scala gerarchica, secondo la quale la norma di fonte inferiore non può porsi in contrasto con la norma di fonte superiore, gerarchia delle fonti del diritto.
Nel caso in cui avvenga un contrasto della fonte inferiore del genere si dichiara l'invalidità dopo un accertamento giudiziario.
Fonti: atti scritti, documenti che contengono norme es. Costituzione Italiana, o fatti, usi o consuetudini → comportamento ripetuto nel tempo dai consociati che diventa obbligatorio solo se richiamato dalla legge, utilizzata nel diritto privato es. in relazione alla proprietà privata, produttivi di norme giuridiche. Se non è richiamato dalla legge allora si parla semplicemente di prassi sociale. Es: voglio costruire una siepe, non sapendo dove piantarla, vado a leggere il Codice civile che con norma suppletiva dice che si guardano gli usi locali; questa consuetudine allora è la regola.
1) Fonti costituzionali
1) Costituzione italiana del 1947, entra in vigore nel 1948: legge fondamentale dello Stato, leggi che non possono essere rimosse.
La Costituzione italiana viene definita lunga e rigida: "lunga" perché non si limita "a disciplinare le regole generali dell'esercizio del potere pubblico e delle produzioni delle leggi", riguardando anche altre materie, "rigida" in quanto per modificare la Costituzione è richiesto un iter cosiddetto aggravato, vedi art. 138 Cost. Esistono inoltre dei limiti alla revisione costituzionale.
È composta da 139 articoli e 18 disposizioni transitorie e finali:
Principi fondamentali 1-12 e valori dello Stato, art. es. valore della democrazia; uguaglianza ecc. ART. 9 →
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