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Diritto ambientale - Fonti e istituzioni - Diritto internazionale dell’ambiente

Il diritto nazionale dell’ambiente è una disciplina nata come risposta collettiva alla crisi ambientale che tutto il mondo si è trovato ad affrontare dagli anni 70. Gli Stati hanno iniziato a cooperare per combattere i principali problemi che sono cambiamento climatico, tutela della biodiversità e desertificazione.

Per affrontare queste problematiche sono avvenute varie convenzioni e stipulati alcuni trattati:

  • Stoccolma 1972: fu la prima occasione in cui il mondo decise di impegnarsi a combattere la crisi ambientale. Qui venne stabilito che gli Stati potevano sfruttare le risorse ambientali a loro disposizione, ma nel rispetto dell’ambiente e del benessere collettivo. Nasce l’UNEP, che ad oggi ancora svolge un ruolo di coordinamento, studio e promozione di politiche ambientali.
  • Rapporto Brundtland 1987: venne scritto da una commissione voluta dall’ONU. Viene introdotto il concetto di sviluppo sostenibile, ossia che le risorse possono essere sfruttate ma senza creare problemi alle generazioni future. Con l’introduzione di questo concetto vengono gettate le basi del diritto ambientale.
  • Rio De Janeiro 1992: si riafferma il concetto di sviluppo sostenibile e vengono introdotti degli strumenti concreti per attuare queste politiche. Nasce l’Agenda XXI, la quale detta le regole per applicare lo sviluppo sostenibile nel XXI secolo. La Dichiarazione di Rio contiene vari principi e dichiarazioni come la gestione sostenibile delle foreste. Inoltre qui vengono firmate tre convenzioni riguardanti cambiamento climatico, biodiversità e desertificazione.
  • Johannesburg 2002
  • Copenaghen 2009
  • Parigi 2015
  • Glasgow 2021

Di queste ultime la più importante è Parigi, in quanto tutti gli Stati hanno preso l’impegno di mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2°C, in modo da limitare i danni ambientali causati da questo.

Durante queste convenzioni sono stati stabiliti i principi comunitari, tramite varie direttive, e nazionali, tramite il D.lgs. 195/2005, che ancora ad oggi sono le fondamenta del diritto ambientale, ossia:

  • Divieto di inquinamento transfrontaliero: gli Stati non possono inquinare oltre i propri confini creando danno a un altro Stato.
  • Prevenzione: deve, anche in caso non ci sia la certezza scientifica, fare in modo che non nascano problematiche ambientali non verificate.
  • Precauzione: ogni Stato deve applicare i mezzi necessari a non rendere concreto un rischio ambientale.
  • Chi inquina paga: chi crea danno ambientale deve risolvere a proprie spese il danno creato.
  • Ripristino ambientale: chi inquina deve riportare il sito al suo stato iniziale, ossia deve esserci la decontaminazione completa.
  • Responsabilità: si distingue in oggettiva, per attività pericolose, e in errore o negligenza, per altre attività.
  • Cooperazione: gli Stati devono rendere accessibili le informazioni e collaborare per risolvere la problematica ambientale.
  • Azione ambientale: tutti i soggetti devono agire nel rispetto dei principi comunitari.
  • Sviluppo sostenibile: rispettare le esigenze delle generazioni future.
  • Sussidiarietà e leale collaborazione: le Regioni devono adottare misure restrittive in base al territorio e lo Stato può intervenire solo se è per il bene comune.

Evoluzione del diritto ambientale nell’UE

Prima di vedere l’evoluzione del diritto ambientale all’interno dell’UE dobbiamo vedere cos’è e com’è strutturata. L’Unione Europea, a differenza di altri sistemi sovranazionali come Stati Uniti o Nazioni Unite, è un’entità giuridica e politica sui generis. È un’unione di Stati sovrani che scelgono liberamente di condividere alcune porzioni delle loro sovranità, affidandole a istituzioni comuni capaci di prendere decisioni vincolanti in nome e per conto di tutti i membri. Questo rende possibile affrontare in maniera più semplice ed efficace problematiche globali come sicurezza, ambiente o economia. Queste istituzioni non sostituiscono gli Stati, ma lavorano secondo il principio di sussidiarietà.

Gli organi principali dell’UE sono:

Consiglio europeo

Anima politica dell’UE, nasce come sede informale nel 1974 e diventa un’istituzione ufficiale con il Trattato di Lisbona nel 2009. Non adotta leggi, ma ha il compito di definire le priorità e gli orientamenti dell’Unione. È composto dai capi di Stato o di governo dei membri, Presidente della Commissione e Presidente del Consiglio europeo. È un organo che affronta problematiche delicate o bloccate a livello intergovernativo tramite sedute ordinarie o straordinarie, le quali si tengono a Bruxelles.

Parlamento europeo

Rappresenta direttamente i cittadini europei. Formato da eurodeputati, eletti per suffragio universale ogni 5 anni e organizzati per affinità politica. Le sue principali funzioni sono:

  • Legislativa.
  • Controllo democratico, maggiormente nei confronti della Commissione.
  • Bilancio, definizione e approvazione del bilancio annuale.

Consiglio dell’Unione Europea

Diverso dal Consiglio Europeo, riunisce i ministri delle varie nazioni a seconda della materia trattata. Ha funzione legislativa e di coordinamento e decide con la regola della maggioranza qualificata, tranne in caso l’argomento sia politica estera o fiscale, dove è richiesta l’unanimità. Partecipa nella politica estera, economica, firma accordi internazionali e contribuisce nell’approvazione del bilancio. La Presidenza è a rotazione semestrale tra gli Stati membri.

Commissione europea

È l’organo esecutivo e custode dei trattati, come:

  • Roma 1958: nascita CEE e di EURATOM.
  • Maastricht 1993: fondazione UE e Unione monetaria.
  • Amsterdam 1999 - Nizza 2003: ampliamento e riforma istituzionale.
  • Lisbona 2009: maggiore democrazia e efficienza dell’UE.

Formata da 27 Commissari, scelti e approvati dal Parlamento. Ogni Commissario ha un portafoglio tematico e agisce nell’interesse dell’UE. I suoi poteri sono:

  • Potere di iniziativa legislativa:
    • Libri Verdi: aprono un dibattito su una materia.
    • Libri Bianchi: contengono proposte complete di azione politica che possono sfociare in leggi.
  • Gestire bilanci e fondi europei.
  • Vigilare sull’applicazione del diritto UE da parte dei membri.
  • Rappresentare l’UE nelle negoziazioni internazionali.

Corte di giustizia

Assicura che le normative europee vengano interpretate e applicate in modo uniforme negli Stati membri, normative che vengono proposte dalla Commissione e successivamente approvate insieme da Parlamento e Consiglio i quali, se non trovano accordi, vengono accompagnati da un comitato di conciliazione, prova di un’unione democratica. Queste normative si dividono in:

  • Regolamenti: applicabili in tutti gli Stati.
  • Direttive: vincolanti sul risultato da ottenere, ma lasciano scelta sui mezzi.
  • Decisioni: vincolanti ma rivolte a soggetti specifici.
  • Raccomandazioni e pareri: non vincolanti, ma hanno funzione orientativa.

Inoltre essa è competente per:

  • Controversie tra Stati.
  • Ricorsi per inadempimenti.
  • Ricorsi di annullamento di atti UE.
  • Domande pregiudiziali dai giudici nazionali.
  • Ricorsi diretti da cittadini o imprese contro atti UE.

Altre agenzie e organi specializzati

Sono agenzie specializzate che compiono compiti tecnici e scientifici. Le più importanti in ambito ambientale sono:

  • EEA: monitora lo stato ambientale dell’Europa fornendo dati e analisi per adottare nuove politiche.
  • EPSA: fornisce consulenze scientifiche sulla sicurezza alimentare.
  • ECHA: applica il regolamento REACH sulla sicurezza delle sostanze chimiche.

Quando vennero fondate le Comunità Europee, nel 1957 a Roma, la questione ambientale non era minimamente menzionata non essendo ancora molto evidente. Nel 1972 i capi di Stato europei si resero conto che la problematica prendeva piede e quindi istituirono delle regole comuni che da allora hanno dato modo di ottenere oltre 200 norme ambientali. Inizialmente venivano presi solo provvedimenti settoriali, ma andando avanti fu necessario adottare politiche economiche e sociali che avrebbero portato allo sviluppo sostenibile. Nell’Atto unico Europeo, nel 1987, vennero create le basi del diritto ambientale nella Comunità fissando tre obiettivi che possono essere raggiunti rispettando i principi sui quali si fonda il diritto ambientale: protezione dell’ambiente; protezione della salute umana; uso razionale delle risorse naturali.

Convenzione di Aarhus

Un aspetto fondamentale nel diritto ambientale è quello della trasparenza e della partecipazione dei cittadini. La Convenzione di Aarhus, firmata nel 1998 ed entrata in vigore nel 2001, afferma che ogni individuo ha il diritto di vivere in un ambiente sano, e questo viene reso possibile basandosi sui tre seguenti pilastri:

Accesso alle informazioni ambientali

Consiste nel diritto dei cittadini di poter accedere ai dati ambientali detenuti dalle autorità, chiunque può richiedere questi dati indipendentemente da età, cittadinanza o titolo giuridico. Tuttavia la richiesta dei dati può essere rifiutata nei seguenti casi:

  • Non si ha il possesso dei dati.
  • Se la richiesta è abusiva o troppo generica.
  • Per ragioni di segretezza, come difesa nazionale.

Il rifiuto, ovviamente, va giustificato ai sensi dell’art. 9 della Convenzione. Vien da sé che le autorità sono tenute a rispondere e a mantenere aggiornate le informazioni in loro possesso e a renderle accessibili da banche dati elettroniche.

Partecipazione del pubblico ai processi decisionali

Il pubblico ha il diritto di partecipare, dall’inizio alla fine, ai processi decisionali che hanno effetti importanti sull’ambiente, come impianti industriali, infrastrutture e urbanizzazione. La partecipazione deve essere garantita:

  • Tramite notifica pubblica: informazione chiara sul tipo di intervento, autorità competente e procedura prevista.
  • Attraverso consultazioni reali: dare al pubblico il tempo sufficiente per analizzare e presentare osservazioni sui documenti.
  • Con garanzia: assicurare che le consultazioni siano effettivamente considerate.

In sostanza non è altro che il dovere delle autorità nel dover dialogare con la società civile. In Italia chiunque può accedere alle informazioni ambientali in quanto le autorità sono obbligate a pubblicare i documenti sui loro siti web, raccogliere informazioni e pareri scritti, entro 60 giorni, e dare un riscontro concreto alle osservazioni ricevute. Così il cittadino è diventato protagonista attivo del processo decisionale.

Accesso alla giustizia

Non è altro che il diritto di accedere alla giustizia dei cittadini, consentendogli di:

  • Ricorrere contro il rifiuto ingiustificato.
  • Impugnare la mancata partecipazione.
  • Contestare atti e omissioni.

Ovviamente il ricorso deve essere accessibile sotto ogni punto di vista per il cittadino, in modo che possa senza alcun problema poter difendere i propri diritti.

L’UE ha recepito la convenzione attraverso la Decisione 2005/370/CE e ha adottato delle direttive per rendere concreti i tre pilastri:

  • Direttiva 2004/4/CE.
  • Direttiva 2003/35/CE.
  • Regolamento 2006, per l’attuazione da parte dei membri UE.

L’Italia ha ratificato la Convenzione con la legge 108/2001 e poi con il D.lgs. 195/2005 e il Testo Unico Ambientale.

Le fonti del diritto

Prima di analizzare le fonti, e quindi la parte legislativa, dobbiamo capire come è strutturato lo Stato italiano, andando a vedere quali sono gli organi e gli enti.

Partendo dagli organi costituzionali, diciamo che sono:

  • Parlamento: bicamerale:
    • Camera.
    • Senato.

Esercita la funzione legislativa attraverso 4 fasi:

  • Iniziativa legislativa.
  • Approvazione.
  • Promulgazione.
  • Pubblicazione su GURI e vacatio legis.
  • Governo: potere esecutivo, attua l’indirizzo politico attraverso ministri e Consiglio dei ministri.
  • Presidente della Repubblica: rappresenta l’unità nazionale, svolge funzioni legislative, esecutive e di garanzia.
  • Corte Costituzionale: giudica la legittimità delle leggi.
  • Magistratura: esercita il potere giudiziario, assicurando il rispetto delle leggi, in modo indipendente dagli altri poteri. Si divide in:
    • Ordinaria: riguarda il civile e il penale.
    • Speciale: riguarda l’ambito amministrativo, militare e contabile.

Inoltre lo Stato è suddiviso nei seguenti Enti locali:

  • Regioni: si occupano di sanità, sviluppo locale, trasporti.
  • Province: trasporti provinciali, edilizia scolastica, pianificazione territoriale.
  • Comuni: servizi alla persona, anagrafe, urbanistica locale.

Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, nel 2001, le Regioni hanno acquisito maggiore autonomia legislativa, soprattutto a livello ambientale, sanitario e urbanistico. C’è da dire che, però, solo lo Stato può legiferare e che le Regioni possono farlo solo nel dettaglio e nelle materie che non sono riservate allo Stato. Gli Enti locali sono inoltre tenuti a:

  • Approvare un bilancio di previsione annuale e pluriennale, secondo principi di trasparenza, veridicità, pareggio finanziario.
  • Allegare una relazione previsionale e programmatica.
  • Redigere un piano esecutivo di gestione.

Le fonti del diritto sono quegli atti o fatti che scaturiscono norme giuridiche vincolanti, ossia ciò che produce diritto. Queste fonti hanno una gerarchia ben definita:

  1. Costituzione:
    • Scritta.
    • Rigida.
    • Lunga.
    • Programmatica.
    • Democratica e votata.
  2. Leggi costituzionali.
  3. Leggi di revisione costituzionale.
  4. Leggi ordinarie.
  5. Atti aventi forza di legge:
    • D.lgs.: il Parlamento fissa i criteri e i termini, mentre il Governo elabora.
    • D.L.: si adotta in casi di necessità o urgenza, ha effetto immediato, ma va trasformato in legge entro 60 gg.
  6. Leggi comunitarie.
  7. Consuetudini.

Fonti primarie superiori.

E infine abbiamo delle fonti secondarie che sono:

  • Decreti ministeriali (D.M.): adottati dai ministri per attuare una legge. Hanno valore regolamentare e si applicano in ambiti specifici.
  • Decreto del Presidente del Consiglio (D.P.C.M.): atto amministrativo usato per decisioni operative in alcuni ambiti.
  • Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.): viene emesso per atti formali importanti come nomina dei ministri, giudici costituzionali o per l’adozione di regolamenti statali.

Diritto ambientale - Esecutivo - Tutela dell’ambiente

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica redige periodicamente un Rapporto Nazionale sull’attuazione della Convenzione di Aarhus, con il supporto dell’ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e del SNPA, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. Questi enti offrono supporto tecnico e scientifico, e assistono:

  • Nei giudizi penali e civili.
  • Nelle interlocuzioni con l’operatore.
  • Nelle indagini e valutazioni su richiesta dello Stato.

Per la tutela dell’ambiente ci sono tre diversi strumenti, basati su alcuni principi fondamentali:

  • La prevenzione del danno ambientale.
  • La partecipazione attiva dei cittadini.
  • La trasparenza amministrativa.
  • Il rispetto delle migliori tecnologie disponibili.
  • La promozione dello sviluppo sostenibile.

Sono:

VIA

Valutazione Impatto Ambientale, strumento fondamentale nel diritto ambientale, nato negli anni 60 negli Stati Uniti e poi diffuso a livello globale, è stato introdotto per rispondere all’esigenza di anticipare e prevenire gli effetti negativi che alcuni interventi possono avere sull’ambiente. La logica che segue questo strumento è quella di esaminare approfonditamente le possibili conseguenze su ambiente, salute e territorio prima di autorizzare un’opera potenzialmente impattante, prevenendo, o attenuando, un danno. Il suo processo, conoscitivo e partecipativo, coinvolge oltre che tecnici e autorità, anche i cittadini.

L’attuale normativa italiana è il D.lgs. 152/2006 che recepisce la Direttiva 85/337/CEE. La VIA è obbligatoria per tutte le opere come impianti industriali, opere energetiche, cave e discariche, ma anche per altre opere, a seguito di una fase detta verifica di assoggettabilità.

Il processo è articolato come segue:

  • Screening: valutazione preliminare per decidere se un progetto necessita di VIA.
  • Presentazione del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale: documento che descrive l’opera, i suoi impatti e le misure previste per mitigarli.
  • Consultazione pubblica: cittadini, associazioni e enti locali possono esprimere osservazioni e proposte.
  • Istruttoria tecnica: gli uffici analizzano tutta la documentazione.
  • Decisione dell’autorità competente: autorizzazione dell’opera, respinta, o imporre prescrizioni.

VAS

Valutazione Ambientale Strategica, a differenza della VIA, si applica a piani e programmi, come piani urbanistici, di mobilità o gestione di rifiuti. Questa riguarda la fase strategica delle decisioni pubbliche, dove si pianifica il futuro di un territorio. Non valuta solo i danni dovuti da un’opera concreta, ma studia gli effetti che avranno determinate scelte nel tempo. Questa viene introdotta dalla

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher carimandrea.dibaggio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto ambientale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Vernola Marcello.

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