LA DIRETTIVA LED (UE) 2016/680
Il regime speciale del trattamento dei dati personali nei settori penali e di sicurezza pubblica: bilanciamento
costituzionale tra efficacia investigativa e diritti dell'interessato
SCHEMA LOGICO DELL'ESPOSIZIONE
1. Introduzione e Inquadramento del Sistema delle Fonti
2. Ratio della Direttiva e Ambiti di Applicazione
2.1 Ambito di Applicazione Soggettivo (Le Autorità Competenti)
o 2.2 Ambito di Applicazione Oggettivo (Le Finalità Vincolate)
o
3. I Principi Cardine del Trattamento in Ambito Penale
4. La Categorizzazione degli Interessati (Art. 5 LED)
5. Diritti dell'Interessato, Limitazioni e l'Istituto dell'Accesso Indiretto
6. Obblighi di Governance e Tracciabilità Totale (L'Obbligo dei Log)
7. I Trasferimenti Internazionali di Dati e Cooperazione Transfrontaliera
8. Autorità di Controllo Indipendenti e la Deroga per l'Attività Giudiziaria
9. Conclusioni e Prospettive Evolutive nell'Amministrazione Digitale
1. Introduzione e Inquadramento del Sistema delle Fonti
Il quadro regolamentare europeo in materia di protezione dei dati personali ha subito una mutazione
strutturale profonda nel 2016 mediante il varo del cosiddetto "Pacchetto Protezione Dati". Tale architettura
normativa si fonda su un esplicito e rigoroso sdoppiamento dei canali di disciplina:
Da una parte, il celebre Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, Regolamento UE
2016/679), deputato alla governance orizzontale dei trattamenti in ambito civile, societario,
commerciale e amministrativo ordinario.
Dall'altra parte, la Direttiva LED (Law Enforcement Directive, Direttiva UE 2016/680), tassello
specialistico destinato all'armonizzazione delle legislazioni interne dei Paesi membri sul versante
penale.
L'esigenza di approntare un testo normativo ad hoc deriva dalla natura intrinsecamente peculiare dell'azione
di prevenzione e repressione penale. Nel contesto investigativo, infatti, le ordinarie prerogative di
trasparenza e ostensibilità totale del dato — pilastri del GDPR — devono necessariamente flettere per evitare
il pregiudizio delle indagini, mantenendo comunque inalterato il nucleo duro dei diritti costituzionali
dell'individuo previsti dall'art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE) e
dall'art. 16 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
A livello di ordinamento interno italiano, l'attuazione della Direttiva LED si è compiuta con l'emanazione del
Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51. Questo provvedimento opera in regime di autonomia logica e
sistematica, ponendosi come normativa speciale rispetto al Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003, modificato dal D.Lgs. 101/2018), configurando una disciplina organicamente definita per
gli organi di polizia e per la magistratura penale.
2. Ratio della Direttiva e Ambiti di Applicazione
Sotto il profilo teleologico, la LED risponde alla duplice necessità:
di elevare gli standard di tutela delle persone fisiche e, parallelamente
di eliminare le asimmetrie normative che ostacolavano la rapida circolazione delle informazioni e dei
flussi informativi tra le forze di polizia transfrontaliere (area ALSG, Spazio di Libertà, Sicurezza e
Giustizia).
2.1 Ambito
-
Direttiva Bolkestein - La libera prestazione dei servizi
-
Tracce svolte prova scritta concorso ispettore tecnico-15 quiz a risposta sintetica su direttiva macchine e Decreto…
-
Responsabilità del produttore dalla Direttiva 374/1985 alla Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 Febbraio 201…
-
O led (funzionamento) e MOF metal organic framework (riassunto)