Dimissioni
Nozione. Atto unilaterale recettizio tramite il quale il lavoratore comunica al datore di lavoro la volontà di recedere dal rapporto di lavoro subordinato.
Preavviso. Il lavoratore che intende recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato deve rispettare il periodo di preavviso, di norma stabilito dal contratto collettivo. Se il lavoratore non rispetta il periodo di preavviso è tenuto a un’indennità (c.d. di mancato preavviso) equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso; l’importo è trattenuto dal datore di lavoro dalle competenze nette spettanti al lavoratore.
Dimissioni e Naspi
La cessazione volontaria del rapporto di lavoro non dà diritto alla disoccupazione; fanno eccezione:
- Dimissioni per giusta causa
- Dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità (a partire da 300 giorni prima della durata presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino) e di paternità (nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o del congedo di paternità alternativo)
- Risoluzione consensuale del rapporto nell’ambito della procedura ex art. 7 L.604/66
Dimissioni per giusta causa
L’art. 2119 c.c. consente le dimissioni prima della scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato, o senza obbligo di preavviso in caso di contratto a tempo indeterminato, se si verifica una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso, al lavoratore che recede per giusta causa è dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso (l’indennità non è dovuta se il lavoratore si dimette per giusta causa durante il periodo di prova: Cass. n. 17423/2021).
Se il lavoratore si dimette per giusta causa ha diritto alla Naspi. In questo caso deve allegare alla domanda di Naspi una documentazione da cui si evince la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (ad es. allegare diffide, esposti, denunce, sentenze ecc. contro il datore) e si impegna a comunicare l’esito della controversia; se all’esito della stessa non è riconosciuta la giusta causa, il lavoratore è tenuto a restituire quanto ottenuto a titolo di indennità di disoccupazione (circ. INPS n. 163 del 20 ottobre 2003).
Esempi di dimissioni per giusta causa (circ. INPS n.163/2003):
- Mancato pagamento della retribuzione
- Aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro
- Modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative
- Mobbing
- Notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda
- Spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 c.c.
- Comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente
Dimissioni telematiche
Dal 12 marzo 2016 le dimissioni devono essere comunicate al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali esclusivamente con modalità telematiche tramite il portale Cliclavoro, pena l’inefficacia delle stesse (art. 26, co.1, D.lgs. n. 151/2015). Il lavoratore può trasmettere le dimissioni personalmente o servirsi dell’ausilio di soggetti abilitati quali patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione, enti bilaterali, consulenti del lavoro e sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del lavoro.
La data di decorrenza delle dimissioni da indicare nel modello telematico sarà quella del giorno successi
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