La decisione amministrativa algoritmica: evoluzione della giurisprudenza
amministrativa e disciplina vigente
1. Premessa: dalla digitalizzazione dell’amministrazione alla decisione algoritmica
La decisione amministrativa algoritmica costituisce una delle più significative manifestazioni della
trasformazione digitale della pubblica amministrazione. Il problema giuridico non consiste più soltanto
nell’utilizzo dell’informatica come strumento di supporto all’attività amministrativa, ma nella possibilità che
una sequenza di operazioni matematiche e informatiche concorra, fino a sostituirsi in tutto o in parte,
all’attività cognitiva, valutativa e decisoria tradizionalmente svolta dal funzionario pubblico.
Occorre, preliminarmente, distinguere tre fenomeni.
Il primo è la mera digitalizzazione del procedimento, nella quale il procedimento rimane
sostanzialmente umano, ma documenti, comunicazioni e attività istruttorie vengono gestiti mediante
strumenti informatici.
Il secondo è l'algoritmo di supporto, nel quale il sistema informatico elabora dati, produce
classificazioni o restituisce risultati che vengono successivamente valutati dal funzionario, cui resta
integralmente affidata la decisione.
Il terzo è la vera e propria decisione amministrativa algoritmica, nella quale l'elaborazione
informatica determina direttamente l'esito del procedimento o costituisce il passaggio
immediatamente determinante per l'adozione del provvedimento.
È soprattutto questa terza ipotesi ad aver posto alla giurisprudenza interrogativi radicali: può una macchina
esercitare una funzione amministrativa? Chi è responsabile della decisione? Come può essere garantita la
motivazione? È possibile esercitare il diritto di accesso sull'algoritmo? Il codice sorgente deve essere
conoscibile? Come può il giudice amministrativo sindacare una decisione il cui percorso logico è espresso in
un linguaggio matematico o informatico?
La risposta dell'ordinamento italiano si è formata dapprima in via pretoria, soprattutto attraverso il
contenzioso relativo alla c.d. “Buona Scuola”, per poi essere progressivamente trasformata in principi
generali e, più recentemente, in disposizioni legislative specifiche.
2. Il leading case: l'algoritmo della “Buona Scuola”
La vicenda trae origine dal piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107 del 2015, nell'ambito
del quale il Ministero dell'Istruzione utilizzò un sistema informatico per procedere all'assegnazione dei
docenti alle sedi disponibili.
Il problema nacque dal fatto che numerosi docenti furono destinati a sedi lontane da quelle indicate come
preferite, nonostante la loro posizione in graduatoria e le loro preferenze sembrassero, almeno in alcuni casi,
giustificare un esito differente.
Il contenzioso divenne così il terreno sul quale venne per la prima volta sottoposta al giudice amministrativo
la questione se un algoritmo potesse costituire il meccanismo sostanziale attraverso il quale
l'amministrazione esercita il proprio potere.
TAR Lazio, sez. III-bis, 1° dicembre 2016, n. 12026
La prima pronuncia significativa è la sentenza TAR Lazio n. 12026/2016.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 12026 del 2016, rigettò il ricorso dei docenti prevalentemente per ragioni di
carattere processuale, ritenendo generiche le censure rivolte alla procedura e non adeguatamente individuati
e censurati gli atti amministrativi generali posti alla base delle assegnazioni; rilevò inoltre, per alcuni profili,
questioni di competenza e ritenne insussistente il danno grave e irreparabile, posto che i ricorrenti erano
comunque stati assunti. La pronuncia è importante, tuttavia, soprattutto per contrasto con la successiva
sentenza del Consiglio di Stato n. 2270/2019, perché il TAR non affrontò in maniera compiuta il problema
sostanziale della legittimità della decisione amministrativa algoritmica. Sarà infatti il Consiglio di Stato a
trasformare quella controversia in un vero leading case sull'algoritmo amministrativo.
3. Il diritto di accesso all'algoritmo: TAR Lazio n. 3742/2017 e n. 3769/2017
Un secondo filone del contenzioso riguarda il diritto di accesso al software e all'algoritmo utilizzati
dall'amministrazione.
Con le sentenze TAR Lazio, sez. III-bis, 21 marzo 2017, n. 3742 e 22 marzo 2017, n. 3769, il giudice
amministrativo riconosce un principio destinato a diventare fondamentale: il fatto che l'amministrazione
eserciti il proprio potere attraverso un software non può sottrarre quel software alle ordinarie garanzie di
trasparenza e accessibilità.
L'algoritmo può, in determinate condizioni, essere qualificato come “atto amministrativo informatico”, e
quindi essere sottoposto alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990.
Il passaggio concettuale è di enorme rilievo: la tecnologia non costituisce una “zona franca” sottratta al
diritto amministrativo.
La pubblica amministrazione non può quindi sostenere, in sostanza, che il cittadino non possa conoscere il
procedimento decisionale perché esso è incorporato in un programma informatico.
La sentenza n. 3769/2017, in particolare, riconosce il diritto di accesso all'algoritmo utilizzato nella gestione
del procedimento amministrativo, qualificandolo come documento amministrativo informatico quando esso
sia concretamente parte del processo decisionale.
Si afferma così una prima forma di trasparenza algoritmica.
4. TAR Lazio, n. 9230/2018: l'algoritmo non può sostituire l'amministrazione
Il passaggio successivo è rappresentato dalla sentenza TAR Lazio, sez. III-bis, 10 settembre 2018, n. 9230.
Qui il TAR affronta direttamente il problema della legittimità dell'utilizzazione dell'algoritmo nella procedura
di mobilità dei docenti e assume una posizione particolarmente rigorosa.
Il Tribunale osserva che l'attività amministrativa non può essere integralmente sostituita da un meccanismo
impersonale, perché l'esercizio della funzione amministrativa richiede un'attività istruttoria, cognitiva e
valutativa riferibile a un soggetto umano.
La questione non è dunque semplicemente tecnologica.
È una questione di principio di legalità dell'azione amministrativa.
L'amministrazione riceve dalla legge un potere e deve esercitarlo attraverso un procedimento nel quale siano
riconoscibili i presupposti di fatto, le valutazioni e le ragioni della decisione. L'algoritmo, se completamente
sostitutivo dell'attività amministrativa, rischierebbe di determinare una frattura tra potere attribuito dalla
legge e soggetto concretamente autore della decisione.
Il TAR pone quindi in primo piano:
il principio di trasparenza;
il principio di partecipazione;
l'obbligo di motivazione;
la necessità di un'attività istruttoria;
la riferibilità della decisione all'amministrazione.
La sentenza rappresenta, in questa fase, una concezione piuttosto restrittiva dell'automazione: l'algoritmo è
considerato strumento potenzialmente utile, ma non può diventare il soggetto sostanziale dell'attività
amministrativa. La successiva giurisprudenza del Consiglio di Stato supererà, almeno in parte, questa
impostazione.
5. Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270: nasce lo “statuto” della decisione
algoritmica
La vera svolta è rappresentata dalla sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270.
Questa pronuncia è generalmente considerata il vero leading case italiano sulla decisione amministrativa
algoritmica.
Il Consiglio di Stato parte da una premessa opposta rispetto a una concezione meramente difensiva
dell'informatizzazione: l'utilizzazione dell'algoritmo da parte della pubblica amministrazione non deve
essere demonizzata, ma può costituire uno strumento di efficienza, economicità e imparzialità.
In particolare, l'automazione appare particolarmente appropriata nelle procedure:
seriali;
standardizzate;
caratterizzate da un numero elevatissimo di istanze;
fondate su dati oggettivi;
nelle quali l'attività valutativa discrezionale sia assente o limitata.
L'algoritmo può quindi essere legittimamente utilizzato dalla pubblica amministrazione.
Ma — ed è questo il punto centrale — la tecnologia non può determinare una deroga ai principi
fondamentali dell'azione amministrativa.
Il Consiglio di Stato formula una proposizione destinata a diventare fondamentale: la regola tecnica che
governa l'algoritmo rimane una regola amministrativa, elaborata dall'uomo e successivamente applicata
dalla macchina.
Ne deriva che l'algoritmo, quando determina il contenuto della decisione, assume rilevanza giuridica e deve
essere assoggettato ai principi dell'ordinamento.
5.1. L'algoritmo come “atto amministrativo informatico”
Il Consiglio di Stato compie un'importante operazione dogmatica.
L'algoritmo non è considerato un semplice fatto tecnico esterno al procedimento.
Quando concorre alla formazione della decisione amministrativa, esso deve essere considerato atto
amministrativo informatico, o comunque elemento dotato di piena rilevanza giuridico-amministrativa.
La conseguenza è decisiva: la “formula matematica” non è giuridicamente neutrale.
Essa contiene una vera e propria regola amministrativa.
La discrezionalità, pertanto, non scompare: viene traslata a monte, nella progettazione del sistema.
Sono gli esseri umani che stabiliscono:
quali dati considerare;
quali dati escludere;
quale peso attribuire ai diversi elementi;
quale ordine di priorità stabilire;
quali risultati produrre in presenza di determinate combinazioni di dati.
In altri termini, la discrezionalità amministrativa non appartiene alla macchina, ma alla fase di
progettazione della regola algoritmica.
Questa osservazione consente di superare una possibile falsa alternativa: non è corretto dire che “decide la
macchina”.
Più precisamente, l'uomo costruisce la regola decisionale e la macchina la applica automaticamente.
6. Il principio di conoscibilità dell'algoritmo
Il primo grande principio elaborato dal Consiglio di Stato è quello della piena conoscibilità.
Il cittadino deve poter conoscere non soltanto l'esistenza dell'automazione, ma anche la logica attraverso la
quale essa ha prodotto il risultato.
La conoscibilità deve riguardare, secondo la giurisprudenza:
gli autori dell'algoritmo;
il procedimento attraverso il quale esso è stato elaborato;
il meccanismo decisionale;
le priorità attribuite ai diversi criteri;
i dati considerati rilevanti;
le modalità di trattamento dei dati;
le regole attraverso le quali gli input vengono trasformati in output.
La trasparenza assume quindi una dimensione rafforzata.
Non basta pubblicare il provvedimento finale.
Occorre rendere conoscibile la regola algoritmica che ha prodotto il provvedimento.
Questo conduce a un'evoluzione del concetto di motivazione.
Tradizionalmente la motivazione è contenuta nel provvedimento amministrativo.
Nel procedimento algoritmico una parte della motivazione può essere considerata “traslata” nell'algoritmo,
perché è quest'ultimo a incorporare le regole attraverso le quali il fatto viene trasformato nella decisione.
7. Conoscibilità non significa necessariamente divulgazione integrale del codice sorgente
È importante non confondere il principio di conoscibilità con un automatico diritto alla divulgazione
indiscriminata di qualsiasi elemento tecnico.
La questione è diventata particolarmente evidente nel successivo contenzioso sul codice sorgente.
La trasparenza riguarda infatti la possibilità di comprendere la regola decisionale, mentre la concreta
ostensione del codice sorgente può entrare in conflitto con altri interessi giuridicamente tutelati, come la
proprietà intellettuale e il segreto commerciale.
Il problema è stato affrontato in maniera particolarmente significativa dal Consiglio di Stato, sez. IV, 4
giugno 2025, n. 4857.
8. Consiglio di Stato n. 8472/2019: l'apertura alla discrezionalità e i tre principi della legalità
algoritmica
La seconda grande sentenza della sequenza è la Consiglio di Stato, sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472.
La pronuncia riguarda ancora il contenzioso della &l
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