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Cap. 1 - Corte costituzionale

Sezione 1 - Modelli di giustizia costituzionale

1.1 Origini e modelli

Corte costituzionale

La rappresenta il principale garante della rigidità della Costituzione: assicura che le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge rispettino i principi e le norme costituzionali. In uno Stato a Costituzione rigida, infatti, la Costituzione si colloca al vertice delle fonti del diritto e non può essere modificata con il normale procedimento legislativo; per questo è necessario un organo capace di eliminare le norme incompatibili con essa.

Le origini del controllo di costituzionalità si fanno risalire alla storica decisione della Supreme Court of the United States nel caso Marbury v. Madison. Con questa sentenza, il giudice John Marshall affermò il principio secondo cui il giudice può disapplicare una legge contraria alla Costituzione, sancendo il principio della judicial review.

  • Modello statunitense

Da questa esperienza nasce il modello di giustizia costituzionale, definito diffuso: il controllo di costituzionalità può essere esercitato da tutti i giudici nell’ambito di una controversia concreta. La decisione produce effetti limitati al caso specifico, anche se nella pratica i precedenti della Corte Suprema assumono un valore vincolante.

  • Modello europeo o accentrato

Diverso è il modello elaborato dal giurista Hans Kelsen e adottato in molti ordinamenti europei, tra cui l’Italia. In questo sistema il controllo di costituzionalità è affidato a un unico organo specializzato, la Corte costituzionale, che può annullare le leggi incostituzionali con efficacia generale. Il giudizio avviene prevalentemente in via incidentale, quando un giudice solleva una questione di legittimità costituzionale nel corso di un processo, oppure in via principale nei conflitti tra Stato e Regioni.

Il sistema italiano rappresenta quindi un modello accentrato, volto a garantire la supremazia della Costituzione e la tutela dei diritti fondamentali attraverso l’intervento della Corte costituzionale.

1.2 La Corte costituzionale italiana

Il modello italiano di giudizio sulle leggi nasce nel corso dei lavori della Assemblea Costituente, durante i quali emerse l’esigenza di creare un sistema capace di garantire la supremazia della Costituzione e di evitare il ritorno agli abusi del periodo fascista. Il dibattito riguardò soprattutto la struttura della futura Corte costituzionale e le modalità di accesso al giudizio di costituzionalità.

In Assemblea Costituente si confrontarono diverse posizioni. Alcuni sostenevano un accesso diretto molto ampio, che consentisse anche ai cittadini di rivolgersi direttamente alla Corte per denunciare l’incostituzionalità delle leggi. Altri, invece, temevano il rischio di un eccessivo protagonismo della Corte costituzionale e preferivano limitare l’accesso per evitare un uso politico del giudizio costituzionale.

Modello prevalentemente incidentale

La soluzione adottata fu quella di un disciplinato dalla Legge costituzionale n. 1 del 1948. Secondo questo sistema, la questione di legittimità costituzionale può sorgere solo nel corso di un processo: il giudice, se ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata, sospende il giudizio e rimette la questione alla Corte costituzionale. In questo modo il controllo sulle leggi è collegato a un caso concreto e filtrato dall’autorità giudiziaria.

Forma di accesso

Accanto al giudizio incidentale, la Costituzione prevede anche una diretto disciplinata dall’art. 127 Cost., che consente allo Stato di impugnare le leggi regionali e alle Regioni di impugnare le leggi dello Stato o di altre Regioni quando ritengano lesa la propria sfera di competenza. Questo giudizio, detto in via principale, serve a garantire il rispetto della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni.

Il sistema italiano si caratterizza quindi per la combinazione di controllo accentrato e accesso prevalentemente incidentale, con alcune ipotesi di ricorso diretto, affidando alla Corte costituzionale il ruolo di garante dell’equilibrio costituzionale e della rigidità della Costituzione.

1.3 Funzioni e composizioni della Corte

La Corte costituzionale è l’organo di garanzia posto a tutela della Costituzione e svolge una funzione essenziale nell’equilibrio tra i poteri dello Stato. La sua disciplina è contenuta negli artt. 134-137 della Costituzione, nella Legge costituzionale n. 1 del 1948 e nella Legge costituzionale n. 1 del 1953.

Principali funzioni della Corte

Le costituzionale sono indicate dall’art. 134 Cost. In primo luogo, essa giudica sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, verificando la loro conformità alla Costituzione. Inoltre, la Corte risolve i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni e tra le Regioni, garantendo il rispetto delle competenze costituzionalmente previste. Un’altra funzione riguarda il giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione. Infine, la Corte esercita il controllo sull’ammissibilità del referendum abrogativo previsto dall’art. 75 Cost.

15 giudici costituzionali

La Corte costituzionale è composta da. La composizione è pensata per garantire equilibrio e indipendenza attraverso un sistema misto di nomina: cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica, cinque dal Parlamento in seduta comune e cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative. In particolare, tre sono eletti dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei conti. I giudici costituzionali sono scelti tra magistrati delle giurisdizioni superiori, anche a riposo, professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio professionale. Tale scelta mira ad assicurare elevate competenze tecniche e autorevolezza istituzionale.

9 anni e non è rinnovabile

Il mandato dei giudici costituzionali dura. La non rieleggibilità serve a garantire l’indipendenza del giudice, sottraendolo a condizionamenti politici legati alla possibilità di una conferma nell’incarico. Alla scadenza del mandato il giudice cessa automaticamente dalla carica.

Per quanto riguarda l’organizzazione interna, la Corte elegge tra i propri membri il Presidente della Corte costituzionale, il quale resta in carica per tre anni ed è rieleggibile nei limiti del proprio mandato. Il Presidente dirige i lavori della Corte, fissa le udienze e sovrintende all’attività dell’organo. Le decisioni vengono adottate collegialmente e la Corte delibera con la presenza di almeno undici giudici. Le sentenze sono approvate a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L’attività della Corte si svolge secondo il principio di collegialità e attraverso procedure giurisdizionali che garantiscono il contraddittorio tra le parti. Le decisioni possono assumere la forma di sentenze o ordinanze. Le sentenze di accoglimento dichiarano l’illegittimità costituzionale della norma, che cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Autonomia e indipendenza

Per garantire ai giudici costituzionali sono riconosciute particolari prerogative. Essi godono dell’insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni e non possono essere rimossi o sospesi se non per decisione della stessa Corte. Inoltre, durante il mandato non possono esercitare attività incompatibili con la funzione, come incarichi politici, professionali o imprenditoriali. È prevista anche una particolare immunità personale, simile a quella parlamentare, che richiede l’autorizzazione della Corte per sottoporli a limitazioni della libertà personale o a intercettazioni.

Sezione 2 - Giudizio sulle leggi in via incidentale

2.1 Nozione di giudice e giudizio

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, la questione di costituzionalità può essere sollevata solo nel corso di un giudizio concreto, secondo quanto previsto dall’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dall’art. 23 della legge n. 87 del 1953. La Corte costituzionale, infatti, non può essere adita direttamente dai cittadini, ma interviene solo quando, nel corso di un processo, emerga un dubbio sulla conformità di una norma alla Costituzione. A sollevare la questione è il giudice del caso concreto, detto anche giudice rimettente, che svolge il ruolo di “portiere” della Corte costituzionale, poiché deve verificare la presenza dei due requisiti necessari per la proponibilità della questione: la rilevanza, cioè il fatto che la decisione del processo dipenda dall’applicazione della norma sospettata di illegittimità costituzionale, e la non manifesta infondatezza, ossia l’esistenza di un dubbio serio e non pretestuoso di incostituzionalità.

La Corte costituzionale ha interpretato in senso ampio sia la nozione di giudice sia quella di giudizio. Per giudice non si intende soltanto un organo appartenente formalmente all’ordinamento giudiziario, ma qualunque organo chiamato a decidere in posizione di terzietà e imparzialità, applicando il diritto nel contraddittorio tra le parti. Analogamente, per giudizio non si intende solo il processo giurisdizionale in senso stretto, ma qualsiasi procedimento nel quale si realizzi un’applicazione obiettiva del diritto finalizzata all’adozione di una decisione.

In una prima fase della sua giurisprudenza, la Corte costituzionale adottò un orientamento particolarmente estensivo, ritenendo sufficiente anche la presenza di uno solo dei due requisiti: il requisito soggettivo, rappresentato dalla qualità di giudice dell’organo, oppure il requisito oggettivo, consistente nell’esistenza di un procedimento assimilabile a un giudizio. In questo modo furono ritenuti legittimati a sollevare questioni di costituzionalità anche organi atipici, come il Consiglio Nazionale Forense, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, la Corte dei conti in sede di controllo e di parificazione, nonché altri organi caratterizzati dall’applicazione imparziale del diritto.

Successivamente, soprattutto dagli anni Ottanta, a causa dell’aumento del contenzioso costituzionale, la Corte ha adottato un

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marghee2222 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof D'Amico Marilisa.
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