Diritto del lavoro riassunto
Nozione ed oggetto del diritto del lavoro
Lavoro, in senso giuridico: ogni attività umana suscettibile di valutazione economica e possibile oggetto di una obbligazione di natura contrattuale a contenuto patrimoniale ("prestazione lavorativa").
Configurato come un’obbligazione contrattuale, il lavoro è oggetto di una apposita disciplina che ha il fine di regolamentare la relazione giuridica caratterizzata dall'implicazione della persona stessa del debitore (il lavoratore) nella prestazione dedotta nel contratto. Il diritto del lavoro è quello specifico ramo dell’ordinamento giuridico che regolamenta il lavoro umano.
Inderogabilità della normativa protettiva ed indisponibilità dei diritti da essa derivanti
Il legislatore, per garantire i contenuti della disciplina del rapporto di lavoro e l'effettività delle situazioni da questi derivanti, preclude all’autonomia contrattuale delle parti di contraddire la disciplina legislativa inderogabilmente posta e all’autonomia dispositiva del prestatore di esercitarsi in modo autolesivo, ciò sia tramite la confermazione successiva della titolarità dei diritti.
La quasi totalità delle discipline legislative è inderogabile da parte dell’autonomia privata se non in modo migliorativo per il lavoratore. Ogni modifica peggiorativa, anche se convenuta con l’espresso consenso del lavoratore, è nulla e sostituita automaticamente dalla disciplina legale e in qualunque momento il lavoratore può richiederne il ripristino anche retroattivo.
La preclusione di difformi regolamentazioni è confermata anche a fronte di atti dispositivi intervenuti successivamente all’instaurazione del rapporto (c.d. indisponibilità dei diritti derivanti da norme inderogabili).
Il lavoro nella Costituzione
Articolo 1
L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
- Libertà di scelta dell’attività lavorativa: La disposizione prevede la libertà di ogni cittadino scegliere il lavoro (subordinato o autonomo) da esercitare.
- La libertà di non subire limitazioni irrazionali nell’accesso al lavoro (ammissibili invece limiti volti a verificare l’idoneità a praticare determinate professioni).
- Libertà di esercitare un lavoro o una professione adeguati alle proprie capacità.
- Necessaria giustificazione del recesso: In ordine alla fase risolutiva del rapporto di lavoro (subordinato) vi è il diritto del lavoratore a non essere licenziato in modo arbitrario (senza giusta causa o giustificato motivo), e, in difetto, a specifiche forme di tutela (obbligatoria o reale).
Articolo 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.
Articolo 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Il contributo della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha svolto e svolge un ruolo centrale nella costruzione del diritto del lavoro presidiando che le leggi statali siano coerenti con il progetto del costituente. Le sue sentenze costituiscono tecnicamente parte integrante delle fonti del diritto in quanto intervengono direttamente sulle leggi ordinarie: annullandole, se contrarie alla Costituzione, o dando di esse un’interpretazione tendente al loro adeguamento ai principi costituzionali.
La fonte costituzionale, perciò, si estrinseca tramite i principi contenuti nelle disposizioni, ma soprattutto attraverso le sentenze della Corte, che in tal modo svolge un ruolo di costante adeguamento delle norme che disciplinano i rapporti economici ai dettami della Carta Costituzionale.
Le fonti del diritto del lavoro
Sotto un aspetto formale, le fonti del diritto del lavoro sono quelle proprie del diritto in generale:
- Fonti sovranazionali (diritto internazionale e europeo)
- Principi generali dell’ordinamento e Costituzione
- Legge ordinaria statale e regionale
- Regolamenti governativi
- Consuetudine
Criteri generali con i quali si ordinano i contrasti tra fonti del diritto sono ordinariamente i seguenti:
- Criterio cronologico (la successione delle fonti nel tempo): In caso di contrasto tra norme poste da fonti equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta successivamente nel tempo. La norma precedente è abrogata da quella successiva (la norma abrogata non è una norma invalida). L’abrogazione, presupponendo un contrasto tra norme entrambe valide, non elimina la norma precedente ma ne circoscrive nel tempo l’efficacia.
- Criterio gerarchico (sovraordinazione/sottordinazione delle fonti): In caso di contrasto tra norme poste di contrasto tra norme poste da fonti non equiparate, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte sovraordinata. La norma sottordinata è invalida e deve essere eliminata dall’ordinamento mediante annullamento. L’annullamento, a differenza dell’abrogazione, determina la perdita di efficacia dall’origine.
- Criterio della competenza (ambito territoriale o materiale): In caso di contrasto tra norme poste da fonti ordinate dalla Costituzione secondo differente competenza, prevale e deve essere applicata la norma posta dalla fonte competente (con esclusione di qualsiasi altra fonte). Per l’invalidità della norma non competente vale quanto detto con riferimento alla norma sottordinata invalida.
Fonti internazionali
Le fonti internazionali promanano da organismi internazionali a partecipazione generalizzata i cui atti costituiscono fonti indirette, ossia che non entrano direttamente nell’ordinamento giuridico di singoli stati se non mediante specifico intervento legislativo:
- Raccomandazioni (vincolo al raggiungimento di obiettivi, libero il legislatore nazionale di predisporre le misure ritenute più idonee)
- Convenzioni (trattati internazionali oggetto di ratifica mediante legge ordinaria)
Norme di diritto europeo:
- Regolamenti direttamente applicabili nello Stato
- Direttive che vincolano lo Stato al raggiungimento di obiettivi e necessitano di una trasposizione da parte di una norma interna (le cui modalità possono essere formulate in avvisi comuni formulati dalle parti sociali a livello comunitario); non inutile scadenza dei termini per la recezione, l’obbligo del giudice nazionale di interpretare le norme interne alla luce della direttiva ancora non trasposta
Alterazione del sistema delle fonti nazionali: non trova applicazione il principio della successione cronologica delle leggi nel tempo (in quanto le norme comunitarie prevalgono anche sulle norme nazionali introdotte successivamente) e il controllo di legittimità spetta alla Corte di Giustizia delle CE.
Stato e Regioni
Articolo 117
La potestà è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Chi si occupa del diritto del lavoro? Lo Stato, mai le Regioni.
Il contratto collettivo di lavoro
Costituisce lo strumento di regolazione delle relazioni industriali e serve a comporre i contrapposti interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro. È definibile come l’accordo tra un datore di lavoro e un’organizzazione di lavoratori che ha lo scopo di definire il trattamento minimo garantito e le condizioni di lavoro alle quali dovranno conformarsi i singoli contratti individuali.
I caratteri salienti del contratto collettivo sono perciò di essere stipulato da soggetti coalizzati (almeno da parte dei lavoratori) e dal consistere nella predeterminazione impegnativa del contenuto di futuri contratti individuali di lavoro dei singoli prestatori (c.d. condizioni uniformi ed obbligatorie valide per tutti i lavoratori di una specifica categoria).
Nozione di contratto collettivo di diritto comune
L’art. 39 Cost. prevede la possibilità per i sindacati "registrati" di stipulare contratti collettivi con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie di riferimento. Ma l’art. 39 - in mancanza di legge di esecuzione - è rimasto sino ad ora inattuato per cui il problema dell’efficacia dei contratti collettivi è rimasto insoluto a livello normativo.
Il contratto collettivo attualmente previsto nel nostro ordinamento giuridico è detto di "diritto comune" perché riconducibile alla comune disciplina in materia contrattuale dal codice civile.
Efficacia
Come tale non è fondamentale del diritto, non ha efficacia erga omnes (ossia non ha la forza delle norme giuridiche applicabili a tutti i possibili destinatari), ma vincola esclusivamente gli iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso. Si sono peraltro escogitati dei meccanismi per arrivare comunque all’estensione soggettiva del contratto:
- Adesione operata nel contratto individuale con rinvio alla contrattazione di categoria
- Applicazione diretta da parte del giudice delle clausole salariali dei contratti collettivi al fine della determinazione dell’equa retribuzione ai sensi dell’art. 36 della Cost.
- Esigibilità del contratto collettivo nazionale
Fonti aziendali
- Contratto collettivo aziendale: discipline problematiche proprie di ogni contesto produttivo adattando regole generali e astratte alle peculiarità del contesto aziendale in cui devono trovare concreta applicazione
- Regolamento d’impresa: nell’ambito del potere di gestione della sua azienda il datore può emanare unilateralmente disposizioni regolamentari attinenti alla disciplina e alla organizzazione del lavoro (in attuazione del potere direttivo ex art. 2104 c.c.)
- Usi aziendali: comportamenti o prassi tenuti spontaneamente e durevolmente dal datore di lavoro nei confronti dei lavoratori che si concretizzano in trattamenti economici e normativi differenziati rispetto a quelli imposti dalla legge e dal contratto collettivo
Rapporti tra fonti autonome
Tra contratti collettivi di diverso livello:
- Nel settore privato: evoluzione successiva nel corso del tempo: criterio gerarchico (anni ‘60 - ‘70), cronologico di specialità (anni ‘80), non ripetitività (anni ‘90)
- Nel settore pubblico: prevalenza del contratto nazionale su quello di livello inferiore
Tra contratti di pari livello: criterio cronologico (anche in senso peggiorativo, salvi i "diritti quesiti")
Il contratto collettivo di lavoro
Inderogabilità del contratto collettivo
In base alla funzione di tutela del soggetto contrattualmente debole (il lavoratore) le disposizioni del contratto collettivo sono inderogabili da parte del contratto individuale; a meno che questo preveda disposizioni più favorevoli: perciò il contratto individuale può derogare il contratto collettivo in meglio e non in peggio; ne consegue la nullità delle clausole difformi in senso peggiorativo del contratto collettivo;
La nullità non pregiudica il contratto individuale in quanto è prevista la sostituzione automatica delle clausole viziate con quelle generali del contratto collettivo.
Lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato
Il prototipo normativo
Il diritto del lavoro si è edificato attorno alla figura del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (e pieno) nell’impresa. L’archetipo del lavoro subordinato nell’impresa stabile e in una prospettiva di carriera è divenuto presupposto egemonico, rispetto ad ogni altra manifestazione dei modi di utilizzazione del lavoro altrui, nella regolamentazione giuridica dei rapporti di lavoro (effetti: vincoli legali all’utilizzazione di forme di lavoro temporaneo, disciplina limitativa dei licenziamenti).
Lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato
- Funzionale alla tutela del lavoratore:
- Continuità e stabilità dell’occupazione e del reddito
- Prospettiva di carriera
- Strumentale ai modi di produzione e di circolazione della ricchezza propri dell’economia capitalistica (modello fordista-tayloristico):
- Acquisizione durata di enormi quantità di lavoro "massificato" e "fedele"
- Con avversione verso prestazioni precarie, interposizioni nei rapporti di lavoro, esternalizzazioni
Dal lavoro tipico ai lavori atipici
Crisi del prototipo normativo del lavoro stabile come modello di acquisizione del fattore lavoro in quanto non più rispondente alle esigenze dei mercati e delle imprese a fronte:
- Del declino dell’organizzazione del lavoro fordista-taylorista
- Dell’internazionalizzazione e di forte competizione dei mercati
- Della frammentazione della grande impresa e declino del settore primario a vantaggio del terziario
- Dell’incessante modificazione dei modi di produzione ed organizzazione del lavoro
Effetti:
- Funzionalità del contratto di lavoro a tempo indeterminato, venuto meno il nesso di strumentalità rispetto ai metodi di produzione e di circolazione della ricchezza, alle sole (imprescindibili) istanza di tutela del lavoro
- Deregolamentazione strisciante (fuga dal diritto del lavoro)
- Delocalizzazione delle imprese
- Diffusione di una variegata gamma di tipologie di lavoro (atipico, flessibile, precario, marginale, sui generis) variamente caratterizzata dalla sottrazione dal campo di tutela assicurata al prototipo lavorativo e che concorrono alla destrutturazione del mercato del lavoro regolare
Limiti del modello standard:
- Rigidità rispetto alle esigenze delle imprese di organizzare l’attività in modo flessibile in base all’andamento dei mercati
- Compressione eccessiva, effetto dell’inderogabilità imposta ad entrambe le parti, dell’autonomia negoziale del (concreto) lavoratore
- Tutela che garantisce gli occupati ma che disperde occasioni di lavoro per gli outsider
Concetto di "atipicità" rispetto al prototipo normativo utilizzato in riferimento a quei rapporti di lavoro che presentano un tasso di disapplicazione delle normative essenziali del prototipo normativo tanto elevato da dar corpo a una disciplina distinta rispetto alla quale la disciplina generale del lavoro dipendente assumerebbe carattere residuale applicandosi solo in quanto compatibile.
Lavoro subordinato e lavoro autonomo
Il prestatore di lavoro subordinato è colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Elemento distintivo del lavoro subordinato è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro e ai connessi poteri di controllo e disciplinare. Obbligazione di mezzi: messa a disposizione delle proprie energie lavorative senza riferimento al risultato a cui queste sono finalizzate.
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Obbligazione di risultato: promessa di un determinato risultato con assunzione del rischio della sua mancata realizzazione.
Lavoro parasubordinato
Parasubordinazione: è una forma di lavoro in cui l’attività è coordinata con quella del committente (al pari del lavoro subordinato), ma non è connessa al potere direttivo né a quello organizzativo del committente (al pari del lavoro autonomo). Ai rapporti parasubordinati sono estese alcune (ma non tutte) forme di tutela proprie del lavoro subordinato.
Le c.d. co.co.co. (art. 409 c.p.c.):
- Il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa
- Rende una prestazione di opera continuativa e prevalentemente personale
- Nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo con il committente
- Senza che sia quest’ultimo a stabilire le condizioni di tempo e luogo
- Le modalità di esecuzione della prestazione sono decise dal lavoratore
Utilizzo fraudolento delle co.co.co.:
- I rapporti di collaborazione si ritengono NON genuini quando si concretizzino in prestazioni di lavoro:
- Prevalentemente personali
- Continuative
- E le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento al tempo e allo spazio
- In questo caso si parla di collaborazione etero-organizzate dal committente ed è prevista l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato
Con sentenza n. 1663 del 24 gennaio 2020 (emessa sul caso dei riders), la Cassazione...
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