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La Convenzione di Aarhus

Diritto e Legislazione dei Lavori Pubblici

Modulo I – Diritto amministrativo e dell’Ambiente

A N N A RO M A N O

Indice degli Argomenti

❖ Convenzione di Aarhus;

❖ Diritto di accesso all’informazione ambientale;

❖ Partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale;

❖ Dèbat publique;

❖ Accesso alla giustizia in materia ambientale.

Premessa

➢La «Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e

l'accesso alla giustizia in materia ambientale» è anche nota come Convenzione di Aarhus;

➢Si tratta di un trattato internazionale volto a garantire il diritto alla trasparenza e alla partecipazione in

materia ai processi decisionali in materia ambientale;

➢È stata firmata nella citta di Aarhus il 25.06.1998 ed è entrata in vigore il 30 ottobre 2001.

La nascita della Convenzione di Aarhus

❖ Conferenza delle Nazioni Unite di Rio del 1992 -> viene individuata la partecipazione del pubblico al

processo legislativo in materia ambientale come elemento essenziale dello sviluppo sostenibile.

"Ognuno è utente e fornitore di informazioni in senso lato. Il bisogno di informazione

emerge ad ogni livello, dal più alto livello legislativo a quello nazionale e individuale"

❖ La Convenzione di Aarhus viene firmata nel 1998; la decisione di promuovere una conferenza

internazionale sulla libertà di informazione e sulla pubblica partecipazione in materia ambientale era

stata già presa nel corso della Terza conferenza ministeriale europea tenutasi a Sofia nel 1995.

La nascita della Convenzione di Aarhus

❖ I principi chiave della Convenzione hanno origine nell’Agenda 21, originata dalla Conferenza ONU su

ambiente e sviluppo di Rio nel 1992, che costituisce il testo fondamentale per lo sviluppo del pianeta «da

qui al XXI secolo».

"i paesi svilupperanno le loro priorità in accordo con i loro piani di sviluppo nazionali, con le loro

politiche e programmi per [...] assicurare l'accesso da parte del pubblico alle informazioni

rilevanti, rendendo più accessibili i pareri del pubblico e permettendone l'effettiva partecipazione"

❖ La Convenzione è stata ratificata da 46 Stati e dall’Unione Europea. In particolare, in Italia è stata

ratificata con la legge n. 108 del 16 marzo 2001.

La Convenzione di Aarhus - Ratio

• Necessità di salvaguardare, tutelare e migliorare lo stato dell'ambiente e di assicurare uno sviluppo

sostenibile e senza rischi per l'ambiente;

• Un’adeguata tutela dell'ambiente, infatti, è indispensabile per il benessere umano e per il godimento

dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita;

• Allo stesso tempo, ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il

suo benessere e ha il dovere di tutelare e migliorare l'ambiente, individualmente o collettivamente,

nell'interesse delle generazioni presenti e future.

La Convenzione di Aarhus

I cittadini devono avere accesso alle informazioni, essere ammessi a partecipare ai processi decisionali e

avere accesso alla giustizia in materia ambientale al fine di:

• affermare il diritto ad un ambiente salubre e il dovere di tutela dell’ambiente;

• migliorare la qualità delle decisioni e rafforzarne l'efficacia anche tramite una maggior partecipazione

ai processi decisionali;

• accrescere la responsabilità e la trasparenza nel processo decisionale e rafforzare il sostegno del

pubblico alle decisioni in materia ambientale.

La Convenzione di Aarhus - Obiettivi

Per perseguire le finalità sottese alla sua emanazione, la Convenzione fissa alcuni obiettivi cardine:

• Riconoscere la necessità che il pubblico sia a conoscenza delle procedure di partecipazione ai processi decisionali in materia

ambientale, possa accedervi liberamente e sappia come usufruirne;

• Riconoscere il ruolo che i singoli, le organizzazioni non governative e il settore privato possono svolgere ai fini della tutela

dell'ambiente;

• Promuovere l'educazione ambientale e incoraggiare una diffusa consapevolezza e partecipazione del pubblico alle decisioni

riguardanti l'ambiente e lo sviluppo sostenibile;

• Fornire ai consumatori una corretta informazione sui prodotti, per consentire loro di compiere scelte ambientali consapevoli;

• Consentire al pubblico (comprese le organizzazioni) l’accesso a meccanismi giudiziari efficaci, in grado di tutelarne i legittimi

interessi e di assicurare il rispetto della legge;

• Contribuire al rafforzamento della democrazia nell'ambito della Commissione economica delle Nazioni unite per l'Europa (UNECE);

• Invitare gli organi legislativi ad applicare i principi della convenzione alle proprie procedure.

I pilastri della Convenzione di Aarhus

A differenza della gran parte dei trattati internazionali, che mirano alla tutela dell’ambiente

attraverso la fissazione di parametri di qualità che gli Stati devono garantire e rispettare, la

Convenzione di Aarhus, ingloba i singoli nella tutela ambientale, disponendo che gli Stati

garantiscano agli individui (i) l'accesso all'informazione; (ii) la partecipazione ai processi

decisionali; (iii) l'accesso alla giustizia (così detti “tre pilastri della Convenzione”).

I pilastri della Convenzione di Aarhus

Diritto di accesso alle informazioni ambientali (art. 4)

Diritto di partecipare ai processi decisionali (artt. 7-8)

Accesso alla giustizia in materia ambientale (art. 9)

Diritto di accesso alle informazioni ambientali

• L'Italia è stato uno dei primi Paesi a riconoscere il diritto di accesso in materia ambientale mediante la

Legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell’ambiente.

ART. 14

Comma 1, «Il Ministro dell'ambiente assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato

dell'ambiente».

Comma 3, «Qualsiasi cittadino ha diritto di accesso alle informazioni sullo stato dell'ambiente disponibili, in

conformità delle leggi vigenti, presso gli uffici della pubblica amministrazione, e può ottenere copia previo

rimborso delle spese di riproduzione e delle spese effettive di ufficio il cui importo è stabilito con atto

dell'amministrazione interessata».

Diritto di accesso alle informazioni ambientali

In realtà, la L. n. 349/1986 rappresenta solo un primo passo verso il riconoscimento del diritto di accesso

che non poteva dirsi del tutto realizzato. Infatti, il riconoscimento contenuto nella legge del 1986 aveva

più valore programmatico e di principio che conseguenze concrete, in quanto:

➢ Attribuiva compiti generici al Ministero,

➢ Il diritto veniva riconosciuto “nei limiti delle leggi vigenti”, ma non esisteva ancora una norma

generale che consentisse l'accesso,

➢ La regola, dunque, era che la documentazione amministrativa fosse “interna” e non conoscibile

(concezione dell'informazione ambientale come strumento dell'attività amministrativa).

Diritto di accesso alle informazioni ambientali

• Il contesto cambia nel 1990, quando viene approvata la L. n. 241/1990 – Legge sul procedimento

amministrativo

• Invero, gli artt. 22 e ss. riconoscono per la prima volta in termini generali il diritto di accesso alla

documentazione amministrativa;

• Il diritto viene riconosciuto a chiunque abbia un interesse (necessaria la sussistenza di un

collegamento con il documento richiesto);

• Il diritto riguarda ‘documenti’, non le informazioni: non sono accessibili le informazioni in possesso di

una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

Diritto di accesso alle informazioni ambientali

❖ Nello stesso anno si assiste all’emanazione di due principali atti in tema di diritto all’informazione

ambientale.

❖ Si tratta, in particolare, del Regolamento del Consiglio n. 1210 del 7 maggio 1990, «sull’istituzione

dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea di informazione e di osservazione in materia

ambientale»,

❖ E, della Direttiva 90/313/CEE del 7 giugno 1990, «concernente le liberà di accesso all’informazione in

materia di ambiente».

❖ Quest’ultima, nello specifico, rappresenta la prima direttiva europea che in materia di accesso in

materia ambientale.

Diritto di accesso alle informazioni ambientali

Differenze tra diritto di accesso nella l. 241/1990 e nella direttiva 90/313/CE:

➢ L. 241/1990: posizione qualificata (il diritto di accesso è riconosciuto solo in presenza di un interesse ‘qualificato’,

si deve evitare controllo generalizzato dell'azione amministrativa);

➢ Direttiva: “a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ne faccia richiesta, senza che questa debba dimostrare il

proprio interesse” (idea che la diffusione di informazioni ambientali risponda ad una logica di buona

amministrazione). *

➢ L. 241/1990: si accede al documento, senza attività di elaborazione da parte della P.A.

➢ Direttiva: informazione in quanto tale, se non è incorporata in un documento, l’Amministrazione ha l'obbligo di

estrapolarla.

Diritto di accesso alle informazioni ambientali

• La direttiva 90/313/CEE, è stata attuata in Italia con molto ritardo, con il d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 39;

• La Convenzione di Aarhus è stata sottoscritta poco dopo (1998).

• Successivamente, l’Unione europea adotta la ‘seconda’ direttiva in materia di accesso all’informazione

ambientale. Si tratta della direttiva 2003/4/CE;

• L’Italia, che aveva ratificato nel 2001 la Convenzione di Aarhus, recepisce la seconda direttiva con il

d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, che contiene le principali disposizioni in materia di accesso

all’informazione ambientale ed è ancora oggi vigente.

Diritto di accesso alle informazioni ambientali

Tra i principali obiettivi della Direttiva 2003/4/CE e, per l’effetto, del d.lgs. 195/2005, si annoverano i

seguenti:

❖ Garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per

conto di esse e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità pratiche per il suo esercizio;

❖ Garantire che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a

disposizione del pubblico e diffusa.

Diritto di accesso alle informazioni ambientali

L’art. 2 del d.lgs 195/2005 offre una definizione piuttosto ampia di «informazione ambientale»

indentificandola con:

«qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma

materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali,

compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi

gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni,

gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente,

individuati al numero 1);

Diritto di accesso alle informazioni ambientali

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi

ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere

sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i

suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di

cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le

condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato

degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francescadiminni di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e legislazione dei lavori pubblici e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Romano Anna.
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