Contratti del consumatore
39.1. La genesi e le ragioni del diritto dei consumatori
Il diritto dei consumatori affonda le sue radici nella normativa comunitaria; infatti, la legislazione europea ha provveduto ad emanare numerose direttive volte a tutelare i consumatori.
Le molteplici direttive emanate dall’Unione Europea si sono occupate di tutti gli aspetti riguardanti il contratto del consumatore e si sono stratificate negli anni formando un vero e proprio corpo normativo.
I contratti del consumatore non costituiscono un ‘tipo’ contrattuale, non realizzano, cioè, un determinato modello di operazione economica, come la vendita, l’appalto, etc.
Tuttavia la legislazione recente ha fatto emergere una disciplina di ordine generale applicabile ai contratti stipulati dai consumatori, che attiene sia alla generale predisposizione di regole di correttezza nella condotta degli operatori commerciali e di informazione ed ‘educazione’ del consumatore, sia all’introduzione di specifiche norme regolatrici di determinate figure contrattuali rivolte al pubblico dei consumatori, che il legislatore ha ritenuto di regolare appositamente.
Originariamente il contratto, nel sistema del codice, assolveva alla funzione di mezzo di disciplina degli scambi che vedeva le parti in posizione di piena parità formale.
Tuttavia negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, questa concezione ha progressivamente ceduto il passo alla consapevolezza che alla parità formale, che la legge attribuiva ai contraenti, non sempre corrispondeva una piena parità sostanziale, un identico potere contrattuale: basti pensare che una delle due aveva a disposizione conoscenze tecniche e giuridiche superiori a quelle dell’altra (es. si pensi alla complessità tecnica di un contratto bancario) o che una delle due poteva mettere in atto efficaci mezzi di persuasione per indurre l’altra al negoziato (es. la pubblicità commerciale).
Si sono perciò succeduti plurimi interventi del legislatore volti a tutelare il consumatore, parte in posizione tipicamente di debolezza.
La disciplina consumeristica, e in generale quella dei contratti asimmetrici, va a tutelare la parte debole di un contratto e mira a obiettivi di giustizia ed efficienza del contratto. Si parla di contratto asimmetrico perché una parte rispetto all’altra ha una significativa forza contrattuale.
Di recente il materiale normativo accumulatosi è stato riorganizzato e raccolto in un testo unico, il “Codice del consumo”, che già dopo la sua emanazione ha subito modificazioni e integrazioni notevoli.
Nelle disposizioni di esordio (art. 2) il Codice del consumo enumera i diritti fondamentali riconosciuti ai consumatori, che la legge si propone di tutelare:
- Diritto alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;
- Diritto ad un’adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- Diritto all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà;
- Diritto all’educazione al consumo;
- Diritto alla correttezza, trasparenza, ed equità nei rapporti contrattuali;
- Diritto alla promozione dell’associazionismo tra i consumatori ed utenti;
39.2. Ambito soggettivo
Quando si parla di contratto del consumatore è bene capire quali sono le parti coinvolte nell’accordo.
Infatti possono essere considerati contratti del consumatore solamente quelli che sono conclusi tra un professionista ed un consumatore.
L'art. 3 del Codice del consumo contiene una serie di definizioni utili ai fini della comprensione del testo normativo.
Alla lett. a) si specifica la nozione di consumatore o di utente. Con tale termine si intende la persona fisica che acquista il bene o che utilizza il servizio per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Non può essere qualificato come consumatore il soggetto che agisce per scopi afferenti all'attività di impresa.
Dunque anche all'imprenditore individuale competerà la qualità di consumatore ogniqualvolta agisca per finalità estranee rispetto a quelle d'impresa.
Alla lett. b) si specificano invece le associazioni di consumatori e degli utenti, che sono invece quelle formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti.
Il professionista è invece quel soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, che vende beni o servizi sul mercato nell’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale.
È necessario specificare che la disciplina in oggetto si applica sul presupposto che le parti del contratto appartengano a categorie eterogenee: non si applica ai contratti in cui nessuno dei due sia ‘professionista’ o lo siano entrambi (es. vendita di un autoveicolo tra privati).
39.3. L'educazione del consumatore e gli obblighi di informazione
Il codice del consumo è una norma emanata con il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di diritti del consumatore che armonizza e riordina la normativa legata ai molti eventi in cui il consumatore è coinvolto come soggetto attivo o passivo.
In particolare vengono prese in considerazione:
- L'informazione al consumatore e la pubblicità commerciale;
- La regolarità formale e sostanziale dei contratti in cui è parte il consumatore, la promozione delle vendite ed il credito al consumo;
- La sicurezza e la qualità dei prodotti, la responsabilità del produttore, la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali dei beni di consumo;
- Le associazioni dei consumatori e l'accesso alla Giustizia.
Il codice del consumo:
- Introduce obblighi informativi a vantaggio del consumatore;
- Introduce il diritto di recesso con un unico termine, di 14 giorni ma può essere derogato in alcuni casi e alcuni contratti;
- Si prevedono delle forme di composizione extragiudiziale delle controversie;
- Si prevede un controllo delle clausole vessatorie, da parte del giudice ma anche da parte del garante, della concorrenza e del mercato (AGCM).
Obiettivo primario della legge è lo sviluppo di una capacità di adeguata autodeterminazione del pubblico dei consumatori nelle scelte relative all’acquisto di beni e di servizi e nella tutela dei loro diritti.
Nel perseguire tali scopi la legge agisce in due fondamentali direzioni: da un lato la promozione delle conoscenze e delle capacità di valutazione del consumatore; dall’altro l’impostazione di apposite regole di correttezza nell’informazione precontrattuale.
Le informazioni dovute ai consumatori devono, quale soglia minima ed essenziale, riguardare la sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi, e devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, così da assicurare la consapevolezza del consumatore.
È stata dedicata particolare attenzione alle modalità con le quali il professionista si avvicina al pubblico dei consumatori.
Il Titolo III del Codice del consumo si rivolge più fortemente alla disciplina delle pratiche commerciali, vietando le pratiche commerciali scorrette: quelle ingannevoli, che trasmettono al consumatore informazioni non rispondenti al vero, o presentate in modo da indurre in errore, e quelle aggressive, che mirano a condizionare il consumatore limitando la sua libertà di scelta.
I mezzi di tutela contro le pratiche scorrette sono definiti dall’art. 27 del Codice del consumo, che attribuisce all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (c.d. Autorità ‘Antitrust’) il potere di inibire la prosecuzione della pratica ritenuta scorretta, e di applicare sanzioni pecuniarie rilevanti.
L’Autorità può agire di ufficio o sollecitata dai singoli consumatori ed organizzazioni collettive. Contro i provvedimenti di applicazione delle sanzioni l’imprenditore può fare ricorso al giudice amministrativo (T.A.R.).
39.4. I contratti del consumatore e le clausole vessatorie
Particolarmente disciplinato è il contenuto del contratto, ed in particolare delle clausole ‘vessatorie’ che il professionista è in grado di imporre al consumatore, nell’ambito della propria attività di contrattazione standardizzata.
Si considerano clausole vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, squilibrio che non riguarda le condizioni economiche dello scambio, ma lo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti.
Posta tale definizione generale, la legge procede all’individuazione tipologica delle clausole vessatorie, distinguendo due categorie di clausole:
- Quelle che sono sempre ritenute vessatorie, senza possibilità di prova contraria. Si tratta di quelle clausole particolarmente penalizzanti per il consumatore, che legano quest’ultimo a vincoli contrattuali che non poteva conoscere al momento della sottoscrizione.
- Quelle che la legge presume abbiano carattere vessatorio, fino a prova contraria. L’onere di provare che quelle clausole non erano imposte unilateralmente dovrà eventualmente essere assolto dal professionista dando la prova di un effettivo negoziato sulla clausola.
Si tratta di 20 clausole che si possono individuare in due diversi gruppi: le clausole di sbilanciamento e le clausole di sorpresa.
- Le clausole di sbilanciamento sono quelle clausole che determinano l’asimmetria tra le posizioni sostanziale e processuali delle parti. La conseguenza è la nullità.
- Le clausole di sorpresa determinano uno squilibrio, non perché precludono o limitano il consumatore rispetto alla propria tutela o per avvantaggiare il professionista, ma perché il consumatore è esposto ad una serie di conseguenze che sono imprevedibili rispetto a quanto avrebbe potuto ragionevolmente attendersi al momento della conclusione del contratto.
Non automaticamente una clausola che prevede una condizione di svantaggio in capo al consumatore è una clausola vessatoria.
Il giudice deve fare un’operazione comparativa tra i diritti e obblighi che vengono attribuiti al professionista e i diritti e gli obblighi che vengono attribuiti al consumatore, in considerazione alla natura del bene, delle circostanze esistenti al momento del contratto.
L’art. 35 impone un obbligo di trasparenza: se le clausole vessatorie sono redatte per iscritto, esse devono essere redatte in modo ‘chiaro e comprensibile’.
Sempre l’art. 35 detta una regola ermeneutica di favore per il consumatore: in caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione favorevole al consumatore.
39.5. Nullità di protezione
Le clausole considerate vessatorie sono nulle ai sensi dell’art. 36, che parla espressamente di nullità di protezione, in quanto posta a tutela di una sola parte.
Lo stesso art. 36, dopo aver sancito la nullità delle clausole vessatorie, precisa che ‘il contratto rimane efficace per il resto’: non si applica l’art. 1419 cod. civ. sulla nullità parziale dei contratti.
Il contratto rimane valido e verranno caducate solamente le clausole vessatorie.
La nullità può essere fatta valere soltanto dal soggetto debole o d’ufficio da parte del giudice.
39.6. Metodi di reazione del consumatore alla sua debolezza nel contratto
Il consumatore può far valere la nullità del contratto e sempre unilateralmente può far valere il recesso di pentimento. Il diritto di ripensamento, o di pentimento, è un'ipotesi di recesso legale, cioè di recesso che l'ordinamento concede alle parti che sottoscrivono un contratto in veste di consumatori.
Il diritto di pentimento consente al consumatore, che abbia stipulato un contratto a distanza oppure al di fuori di un locale commerciale, di sciogliere unilateralmente il vincolo entro quattordici giorni assunto attraverso la stipulazione di un contratto dalla ricezione della merce oppure, nel caso di contratto di servizi, dalla sottoscrizione dello stesso.
Qualsiasi clausola che esclude questo diritto è sanzionata con la nullità della clausola.
Il recesso di pentimento è un recesso assolutamente libero: il consumatore non è tenuto a giustificarlo, né tantomeno a sostenere alcun costo.
39.7. I contratti negoziati fuori dai locali commerciali e i contratti a distanza
Il legislatore comunitario ha dettato indicazioni volte a proteggere i consumatori contro il rischio di tecniche di vendita che implicano una particolare insidia per il consumatore.
L’esigenza di tutela nasce dalla modalità con la quale viene instaurato il rapporto tra il consumatore e colui che offre il bene o servizio: un soggetto che si risolve ad acquistare un certo prodotto e si reca in locali appositi dove viene svolta l’attività di vendita, mostra una volontà maturata ex ante, e usufruisce della possibilità di esaminare direttamente il bene e rivolgere domande al venditore della cosa, di ponderare la propria scelta.
Diversamente accade relativamente ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali, es. per strada, in abitazione, e dei contratti a distanza.
Contratti negoziati fuori dai locali commerciali
I contratti negoziati fuori dai locali commerciali comprendono i casi in cui il contratto viene perfezionato non in appositi spazi adibiti alla vendita, bensì presso il domicilio o il luogo di lavoro del consumatore, vendite porta a porta, durante un’escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali, in area pubblica o aperta al pubblico, per corrispondenza.
Sono esclusi dall’applicazione della disciplina in esame i contratti relativi alla fornitura di cibi e bevande, i contratti di assicurazione e relativi a strumenti finanziari, quelli che prevedono una prestazione inferiore a 26 euro.
Contratti a distanza
I contratti a distanza sono quelli mediante i quali il consumatore si procura beni o servizi da un fornitore professionista che opera attraverso mezzi di comunicazione ‘a distanza’ o comunque al di fuori dei locali istituzionalmente preposti alla distribuzione dei propri prodotti.
La tutela del consumatore si sostanzia, per un verso, nel diritto ad essere adeguatamente e preliminarmente informato su tutti gli aspetti di rilievo del contratto e, per altro verso, in un diritto di recesso esercitabile, incondizionatamente e senza subire perdite di sorta, entro dieci giorni dalla stipulazione del contratto.
Il recesso è tempestivamente esercitato se entro il termine di legge la comunicazione viene inviata, mediante lettera raccomandata all’ufficio postale, o se viene trasmessa mediante telegramma, fax, o posta elettronica.
Il diritto di recesso è irrinunciabile, e sarebbe nulla qualsiasi pattuizione in contrario.
Una volta comunicato, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni, e se queste erano già state eseguite, sono tenute alle conseguenti restituzioni.
39.8. Il credito al consumo
Per credito al consumo si intende il credito per l’acquisto di beni e servizi, credito finalizzato, o per soddisfare esigenze di natura personale, ad esempio: prestito personale, cessione del quinto dello stipendio, concesso ad una persona fisica, consumatore. Il credito al consumo può assumere la forma di dilazione del pagamento del prezzo dei beni e servizi acquistati o di prestito o altra analoga facilitazione finanziaria. Non costituisce credito al consumo il prestito concesso per esigenze di carattere professionale del consumatore, ad esempio: acquisto di un’autovettura da utilizzare per il trasporto dei dipendenti della propria impresa.
Il consumatore si obbliga:
- Nel caso di dilazione di pagamento, a corrispondere il prezzo al venditore di beni o servizi alle date convenute;
- Nel caso di concessione di un prestito, a restituire l’importo concesso, capitale erogato, e a pagare gli interessi calcolati sulla base di un parametro finanziario, tasso di interesse.
La dilazione di pagamento del prezzo viene concessa dai venditori di beni e di servizi. Il prestito viene accordato invece dalle banche.
Nelle forme del finanziamento, il credito al consumo, di norma, ha una durata variabile da 12 mesi a 72 mesi e non è assistito da garanzia reale, ad esempio: pegno sul bene acquistato, o personale, ad esempio: fideiussione.
39.9. Azioni inibitorie e azione collettiva risarcitoria
Si è da tempo percepito che una efficace tutela del mercato e del pubblico dei consumatori non può essere affidata agli ordinari strumenti giurisdizionali civili. Spesso il consumatore è dissuaso dall’agire in giudizio individualmente per ottenere tutela contro una clausola vessatoria, a causa dei costi economici.
- Azioni inibitorie. Per potenziare la tutela del consumatore, il Codice del consumo legge ammette che per iniziativa di taluni enti, associazioni rappresentative ‘a livello nazionale’ dei consumatori, può essere chiesto al giudice di inibire ad un professionista l’uso, nel contratto con i clienti, di determinate clausole valutate come vessatorie.
- Azione collettiva risarcitoria. L’inibitoria, previene la prosecuzione di una condotta illecita, ma non costituisce uno strumento utile a riparare il danno che essa abbia arrecato. In tal verso l’azione risarcitoria, regolata dal codice civile, si rivela strumento inefficace, a causa del numero esteso di soggetti a cui è stato cagionato il danno. Occorrerebbe infatti, che ogni singolo promuovesse un’azione, per dimostrare un danno da lui direttamente risentito per effetto dell’illecito del professionista.
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