Il Consiglio: come vota
A seconda dell'argomento discusso, il Consiglio dell'UE decide:
- A maggioranza semplice, con il voto favorevole di 14 Stati membri.
- A maggioranza qualificata, con il voto favorevole del 55% degli Stati membri, che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell'UE.
- All'unanimità, con la totalità dei voti a favore.
Il Consiglio può votare solo se è presente la maggioranza dei membri. Ogni membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri.
Il Consiglio può procedere alla votazione su un atto legislativo 8 settimane dopo che il progetto di atto è stato trasmesso ai parlamenti nazionali per esame. I parlamenti nazionali devono decidere se il progetto di atto rispetta il principio di sussidiarietà.
Una votazione in tempi più rapidi è possibile solo in particolari casi urgenti.
La procedura di voto è avviata dal presidente del Consiglio. Anche un membro del Consiglio o la Commissione può darvi inizio, ma in tal caso la maggioranza dei membri del Consiglio deve approvare tale iniziativa.
I risultati delle votazioni del Consiglio vengono sistematicamente resi pubblici quando il Consiglio agisce in qualità di legislatore.
Se un membro desidera aggiungere una dichiarazione di voto, anch'essa è resa pubblica se l'atto giuridico è adottato. Negli altri casi, quando la loro pubblicazione non è automatica, le dichiarazioni di voto possono essere rese pubbliche su richiesta dell'autore.
Procedure di voto previste dai trattati
Generalmente i trattati specificano sempre che tipo di procedura seguire; come regola residuale si applica la regola della maggioranza residuata ex art 16 paragrafo 3 del trattato sull’Unione Europea.
Il Consiglio delibera a maggioranza semplice e si tratta di casi relativi alla vita interna del Consiglio, es. quando il Consiglio deve adottare il proprio regolamento interno; in altri casi, il Consiglio può usare la maggioranza semplice per chiedere alla Commissione una proposta.
La regola quindi è a maggioranza qualificata.
La terza opzione è l’unanimità = tutti i componenti del Consiglio votano a favore di una determinata delibera.
L’unanimità è prevista in un numero determinante di casi, ma vi è stata progressiva riduzione circa i casi che richiedono l’unanimità: ideale sarebbe giungere a ulteriore diminuzione dell’unanimità.
Esempi di unanimità e armonizzazione
ES Articolo 19 paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea si occupa della possibilità del Consiglio di adottare delle norme volte a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza, religione, orientamento sessuale, ecc. “Il Consiglio può adottare delle misure volte a combattere le discriminazioni sulla base dei canoni tradizionali che vengono impiegati per combattere le discriminazioni” = il Consiglio delibera quindi a unanimità.
ES art 81 paragrafo 3 del TFUE prevede norme in materia civile, a cui è stato esteso il metodo comunitario, si prevede che le misure relative al diritto di famiglia sono stabilite dal Consiglio all’unanimità; anche in questo caso, relativamente al diritto di famiglia relativamente all’atto transnazionale, gli Stati hanno optato per l’unanimità, generalmente norme dei trattati quando attribuiscono competenze alle istituzioni prevedono in maniera molto precisa le procedure azelote per adottare le delibere.
ES UE deve dettare norme volte all’armonizzazione delle leggi nazionali; si è ricordato spesso che la competenza essenziale delle comunità europee era l’instaurazione del mercato comune, senza frontiere e barriere tecniche = può funzionare tale mercato se non vi è una eccessiva divergenza fra le leggi degli Stati membri.
Svolgendo questa funzione di armonizzazione, UE adotta atti volti ad avvicinarsi e le leggi nazionali = accade che spesso la normativa viene uniformata, in altri settori UE interviene favorendo un avvicinamento delle leggi nazionali in modo tale che non risultano compatibili.
Art 113 riguarda armonizzazione della materia fiscale, relativamente all’imposta di consumo e alle altre imposte indirette: “Il Consiglio deliberando all’unanimità..”
Maggioranza qualificata e doppia maggioranza
La regola è la maggioranza qualificata, 55% e 65%: come viene accertata la presenza della maggioranza qualificata?
I meccanismi sono previsti all’articolo 16 del trattato sull’UE: oggi si parla di una “doppia maggioranza”, quindi ci vuole un doppio quorum all’interno del conteggio.
- Maggioranza fra gli Stati membri = maggioranza del 55% degli Stati membri, 15 Stati almeno, quindi.
- Maggioranza della popolazione = non è ragionevole attribuire a Lussemburgo lo stesso peso attribuito a paesi come Francia, Germania, ecc. dunque non basta il 55% degli Stati membri, ci vuole che gli Stati che votano a favore rappresentino un determinato quorum di popolazione, quindi occorre in particolare che la delibera sia adottata da Stati che rappresentano almeno il 65% della popolazione.
Complicazione: il trattato prevede che sia richiesta la cd “minoranza di blocco” = tutte le volte che l’atto viene adottato, anche qualora non sia stata raggiunta la maggioranza richiesta, quindi quella della popolazione, va verificato il perché all’adozione dell’atto si siano opposti 4 Stati membri, almeno; la ratio del meccanismo è proteggere i paesi medio piccoli.
Affinché un atto non sia adottato ci vuole dunque minoranza di blocco di almeno 4 Stati = non conta niente che votino 3 Stati; anche se questi 3 Stati sono paesi popolosi e dunque raggiungono il quorum idoneo per bloccare l’atto, non basta.
Altra complicazione: è prevista anche una maggioranza qualificata rafforzata; si ha nei casi eccezionali nei quali il Consiglio vota una proposta che non è stata presentata dalla Commissione o dall’alto rappresentante della politica estera e della difesa.
Quando il Consiglio non delibera circa una proposta sulla Commissione, occorre maggioranza qualificata rafforzata = rafforzata perché la prima soglia, ovvero la maggioranza degli Stati membri, è portata al 72%, non basta più il 55%, attualmente corrispondente a 15 Stati membri, dunque servono 20 Stati su 27.
Eurogruppo ed Ecofin
Il Consiglio è formato dai ministri degli Stati membri; accanto al Consiglio esiste anche il cd EuroGruppo, ovvero una formazione sui generis del Consiglio che riunisce soltanto i paesi che hanno adottato euro come moneta comune.
L’euro non è adottato da tutti i paesi dell’UE e si è previsto, siccome i paesi che hanno la moneta unica devono cooperare fra loro in maniera stretta, da tempo l’Eurogruppo, che riunisce i ministri delle finanze degli Stati membri della zona euro.
L’Eurogruppo si riunisce 1 volta al mese prima delle riunioni dell’Ecofin, = il Consiglio economia e finanza; l’Ecofin si occupa di questioni economico finanziarie, ma i paesi che hanno adottato l’euro hanno esigenze di cooperazione particolari, quindi si è prevista la suddetta formazione denominata “Europa gruppo”.
Vi è anche formazione mista: trattasi di un Consiglio al quale partecipano i ministri dei paesi che non hanno adottato euro.
L’altra particolarità dell’Eurogruppo è il presidente stabile: il Consiglio normalmente è presieduto dallo Stato che ha la presidenza dell’Unione, attualmente è la Svezia; l’Eurogruppo ha presidente stabile, Pascal Donohe, è irlandese, che viene eletto per un periodo di 2 anni e mezzo.
All’Eurogruppo partecipano anche rappresentanti della Banca centrale europea e i rappresentanti della Commissione.
L’Eurogruppo è stato formalizzato, protocollo n.14, allegato ai trattati, che ha lo stesso valore dei trattati, ma rimane organo informale, non è un’istituzione: l’Eurogruppo non può adottare un atto che sia fonte del diritto dell’UE, direttive, ecc. L’Eurogruppo rende note le
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Consiglio dell'UE
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Consiglio Europeo
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5. Consiglio dell'Unione Europea e altre istituzioni pt.2
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Consiglio dell'unione europea