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Concorso Agenzia delle Entrate 2026

FUNZIONARI TRIBUTARI: SINTESI DELLE MATERIE + 150

QUIZ COMMENTATI

Sono laureata in economia aziendale e questo è il quaderno che mi sono costruita per il

concorso dell'Agenzia delle Entrate 2026 per funzionari dell'area tributaria. Ho unito due cose

che di solito si comprano separate: la sintesi di tutte le materie del bando, scritta come la

studio io, e 150 quiz nello stile della prova, con la risposta giusta e la spiegazione subito sotto.

Ogni argomento è impostato allo stesso modo: definizione secca, articolo di riferimento, i

numeri da mandare a memoria e un esempio pratico dove l'istituto è ostico.

L'ordine dei capitoli segue il peso reale delle materie: prima il diritto tributario, parte

generale e singole imposte, perché è lì che si decide la prova; poi l'ordinamento dell'Agenzia, il

diritto amministrativo e il pubblico impiego, il civile e commerciale ridotto all'essenziale e

infine la contabilità, dove chi viene da economia parte avvantaggiato e chi viene da

giurisprudenza perde più punti. Ho tenuto tutto aggiornato ai decreti della riforma fiscale,

allo Statuto del contribuente come è stato riscritto e alle nuove regole su accertamento,

adempimento collaborativo e sanzioni.

Le domande segnate in ROSSO sono quelle che nei test tornano più spesso: definizioni,

termini, aliquote, organi. Il consiglio che mi sono data e che ripeto qui è di tenere a parte un

foglio con i NUMERI - termini di decadenza e prescrizione, scaglioni, aliquote, soglie penali,

giorni dei procedimenti - e di rileggerlo ogni sera, perché il distrattore tipico di questi quiz è il

numero vicino o l'articolo spostato di poco. Resta inteso che su requisiti, punteggi e prove fa

fede sempre e solo il testo del bando.

LEGENDA COLORI: le domande in ROSSO sono le domande più ricorrenti, su cui porre

maggiore attenzione. La risposta corretta è in grassetto; sotto ogni domanda c'è la spiegazione

con l'articolo di riferimento, da leggere solo DOPO aver risposto.

CAPITOLO 1

IL CONCORSO E IL METODO

1. Cosa aspettarsi

Il piano assunzioni 2026 dell'Agenzia delle Entrate prevede circa 400 funzionari giuridico-tributari

(laurea magistrale: LMG/01 Giurisprudenza, LM-56 Scienze dell'economia, LM-77 Scienze

economico-aziendali e titoli equiparati o equipollenti, compreso il vecchio ordinamento) e circa 335

assistenti con il diploma. Le selezioni passano da Formez PA e dalla piattaforma Concorsi Smart:

domanda solo sul portale inPA con SPID/CIE, prova a quiz a risposta multipla con 50-100 quesiti da

risolvere in 60-100 minuti su computer. Le regole di punteggio (punto per risposta esatta, eventuale

penalizzazione per l'errata, zero per l'omessa) sono nel bando: vanno lette PRIMA di decidere la

strategia sulle domande incerte. 1

2. Le materie e il loro peso

Diritto tributario (parte generale + singole imposte) → la fetta più grossa dei quesiti, di solito

• oltre la metà.

Diritto amministrativo e pubblico impiego → procedimento, accesso, trasparenza, d.lgs.

• 165/2001.

Diritto civile e commerciale → obbligazioni, contratto, società, bilancio, titoli di credito.

• Contabilità aziendale e bilancio + elementi di contabilità pubblica → partita doppia, artt. 2423 ss.

• c.c., l. 196/2009.

Ordinamento e funzioni dell'Agenzia → d.lgs. 300/1999, convenzione MEF, Agenzia

• Entrate-Riscossione.

Informatica, privacy (GDPR), inglese → quesiti semplici ma sicuri, da non regalare.

3. Come uso questo file

Ogni capitolo è una sintesi ragionata, con i numeri (termini, aliquote, percentuali) che i quiz

chiedono davvero. Poi ci sono 150 quiz nello stile Formez/RIPAM, con una risposta "Nessuna delle

altre risposte proposte, diverse da questa, è corretta." circa una volta ogni sei, come nei test veri. Le

domande in rosso sono quelle su cui insistere. Metodo: teoria di un capitolo → quiz dello stesso

capitolo → rilettura delle spiegazioni sbagliate.

La normativa tributaria cambia ogni anno: qui è aggiornata alla riforma fiscale (d.lgs.

N.B.

2023-2025) e alle leggi di bilancio fino al 2026. Sul bando reale controllare sempre le date, le sedi e

il programma d'esame ufficiale.

CAPITOLO 2

DIRITTO TRIBUTARIO – PARTE GENERALE

1. Il tributo e i principi costituzionali

Il TRIBUTO è una prestazione patrimoniale imposta per legge, collegata a un fatto economico,

destinata a finanziare la spesa pubblica. Tre specie:

IMPOSTA → dovuta per un fatto indice di capacità contributiva (reddito, patrimonio, consumo),

• senza alcuna controprestazione (IRPEF, IVA, IMU).

TASSA → dovuta per un servizio o un atto pubblico reso al singolo (tassa di concessione

• governativa, contributo unificato).

CONTRIBUTO → dovuto da chi trae un vantaggio particolare da un'opera pubblica (contributo

• di bonifica).

Norme costituzionali da sapere a memoria:

Art. 23 Cost. → RISERVA DI LEGGE (relativa): nessuna prestazione personale o patrimoniale

• può essere imposta se non in base alla legge. La legge fissa presupposto, soggetti, base

imponibile e aliquota massima; i dettagli possono stare in regolamenti.

Art. 53 Cost. → tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della CAPACITÀ

• CONTRIBUTIVA; il sistema è informato a criteri di PROGRESSIVITÀ (il sistema nel

complesso, non ogni singola imposta: l'IVA è proporzionale ed è legittima).

Art. 75 Cost. → niente referendum abrogativo sulle leggi tributarie e di bilancio.

• Art. 81 Cost. → equilibrio di bilancio; ogni legge che comporta nuovi oneri deve indicare la

• copertura.

Art. 117 Cost. → sistema tributario dello Stato = competenza esclusiva statale; coordinamento

• della finanza pubblica e del sistema tributario = competenza concorrente; art. 119 → autonomia

2

finanziaria di Regioni ed enti locali (tributi propri, compartecipazioni, fondo perequativo).

Esempio.

Un Comune non può inventare un'imposta con delibera consiliare: serve una legge statale (o

regionale nei limiti dell'art. 119) che la istituisca; il Comune può solo fissare aliquote e

agevolazioni entro i limiti di legge.

2. Lo Statuto del contribuente dopo il d.lgs. 219/2023

L. 212/2000

La è stata riscritta dal d.lgs. 219/2023 (attuazione della delega fiscale l. 111/2023). Le

sue norme sono principi generali dell'ordinamento tributario, valgono anche per Regioni ed enti

locali e possono essere derogate solo espressamente e mai da leggi speciali (art. 1). Punti chiave:

Art. 3 → irretroattività: le modifiche ai tributi periodici si applicano dal periodo d'imposta

• successivo; gli adempimenti non possono scadere prima di 60 giorni dall'entrata in vigore.

Art. 6 → conoscenza degli atti: al contribuente non possono essere richiesti documenti già in

• possesso dell'amministrazione.

Art. 6-bis → CONTRADDITTORIO PREVENTIVO generalizzato (vedi paragrafo 6).

• Art. 7 → motivazione: presupposti di fatto e ragioni giuridiche; se si rinvia a un altro atto va

• allegato o riprodotto nel contenuto essenziale. Art. 7-bis → vizi di ANNULLABILITÀ

(violazione di legge, incompetenza, motivazione, contraddittorio) da far valere con ricorso entro

il termine; Art. 7-ter → NULLITÀ solo per difetto assoluto di attribuzione, violazione o elusione

del giudicato e casi qualificati espressamente (rilevabile anche d'ufficio); Art. 7-quater → mere

irregolarità (es. mancata indicazione dell'ufficio o del responsabile) NON annullano l'atto; Art.

7-quinquies → le prove acquisite in violazione di legge sono INUTILIZZABILI; Art. 7-sexies →

la notifica nulla è sanata dal raggiungimento dello scopo (impugnazione), quella inesistente no.

Art. 9-bis → divieto di bis in idem: per ciascun tributo e periodo d'imposta l'azione accertativa si

• esercita UNA SOLA VOLTA (salvo accertamento integrativo per nuovi elementi e accertamento

parziale).

Art. 10 → tutela dell'affidamento e della buona fede; art. 10-bis → PROPORZIONALITÀ

• dell'azione amministrativa; art. 10-quater → AUTOTUTELA OBBLIGATORIA per errori

manifesti (errore di persona, di calcolo, sul tributo, sul presupposto, mancata considerazione di

pagamenti, errore materiale del contribuente); non si esercita se c'è un giudicato favorevole

all'amministrazione o se è passato un anno dalla definitività dell'atto non impugnato. Art.

10-quinquies → autotutela FACOLTATIVA. Il rifiuto (anche tacito) dell'autotutela obbligatoria

e il rifiuto espresso di quella facoltativa sono impugnabili davanti al giudice tributario.

Art. 10-sexies → documenti di prassi (circolari, risoluzioni) NON vincolano il contribuente; art.

• 10-septies consulenza giuridica; art. 10-nonies consultazione semplificata per persone fisiche e

piccoli contribuenti (banca dati online).

Art. 11 → INTERPELLO: interpretativo, qualificatorio, antiabuso, disapplicativo, probatorio,

• nuovi residenti (art. 24-bis TUIR). Risposta entro 90 giorni; silenzio = ASSENSO (la risposta

vincola solo l'amministrazione, solo per quel contribuente). Serve un CONTRIBUTO in denaro

proporzionato alla tipologia e al fatturato.

Art. 10-bis (l. 212 vecchia numerazione, resta) → ABUSO DEL DIRITTO: operazioni prive di

• sostanza economica che realizzano vantaggi fiscali indebiti; non è reato; l'ufficio deve chiedere

chiarimenti (60 giorni) prima dell'atto.

Art. 12 → verifiche in azienda: max 30 giorni lavorativi (prorogabili di altri 30), 15 per i

• contribuenti in contabilità semplificata; il contribuente può chiedere l'assistenza del Garante

nazionale del contribuente (organo monocratico dal 2024, ha sostituito i Garanti regionali).

Il d.lgs. 219/2023 NON ha abrogato il vecchio art. 12 comma 7 (60 giorni dopo il PVC prima

N.B.

dell'atto) ma lo ha assorbito nel contraddittorio generale dell'art. 6-bis.

3

3. La dichiarazione tributaria

La dichiarazione è una DICHIARAZIONE DI SCIENZA (non negozio): dice all'amministrazione i

fatti rilevanti; è ritrattabile con una dichiarazione integrativa. Modelli: REDDITI (PF, SP, SC,

ENC), 730 (dipendenti e pensionati, con conguaglio in busta paga), IVA, 770 (sostituti d'imposta),

CU. Termini attuali:

Redditi PF e SP, IRAP → 31 ottobre dell'anno successivo (telematica); 730 → 30 settembre.

• Redditi SC → ultimo giorno del 10° mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

• IVA annuale → tra il 1° febbraio e il 30 aprile.

• Versamenti a saldo e primo acconto → 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione 0,40%);

• secondo acconto → 30 novembre. Acconto IRPEF 100% dell'imposta dell'anno prima, in due

rate 40%-60% (50%-50% per i soggetti ISA).

Dichiarazione OMESSA = non presentata o presentata oltre 90 giorni dalla scadenza (entro 90

• giorni è TARDIVA ma valida, con sanzione fissa da ravvedere).

Integrativa → a favore o a sfavore entro i termini di decadenza dell'accertamento (art. 2 co. 8

• d.P.R. 322/1998); se a sfavore riapre i termini di accertamento limitatamente agli elementi

integrati.

Precompilata → dal 2015 l'Agenzia prepara il 730 con i dati di CU, spese sanitarie, interessi

• mutui ecc.; se accettata senza modifiche niente controllo formale sugli oneri.

Esempio.

Un lavoratore autonomo dimentica un compenso di 5.000 € nel Redditi 2026 (anno 2025). Se se ne

accorge e presenta integrativa con ravvedimento entro il 31 ottobre 2027 paga l'imposta, gli

interessi e la sanzione ridotta (1/8 del 70%); dopo il termine il ravvedimento costa 1/7.

4. L'accertamento: tipologie e termini

L'accertamento è l'attività con cui l'ufficio controlla la dichiarazione e determina la base imponibile

e l'imposta dovute. Fasi: liquidazione automatizzata → controllo formale → accertamento vero e

d.P.R. 600/1973 d.P.R. 633/1972

proprio. Base normativa: (imposte sui redditi) e (IVA).

Art. 36-bis d.P.R. 600 (54-bis IVA) → CONTROLLO AUTOMATIZZATO: errori materiali e di

• calcolo, versamenti mancanti; "avviso bonario" con sanzione ridotta a 1/3 (25% → 8,33%) se si

paga entro 60 giorni (termine portato da 30 a 60 giorni dal d.lgs. 108/2024). Rateizzabile in

massimo 20 rate trimestrali.

Art. 36-ter → CONTROLLO FORMALE: riscontro documentale di oneri, ritenute, detrazioni;

• sanzione ridotta a 2/3.

Art. 38 → accertamento delle persone fisiche: ANALITICO (rettifica di singoli redditi) e

• SINTETICO/REDDITOMETRO (dal reddito complessivo ricostruito sulle spese, ammesso se lo

scostamento è almeno del 20% e di almeno 10 volte l'assegno sociale; contraddittorio

obbligatorio e prova contraria libera).

Art. 39 co. 1 → accertamento ANALITICO-CONTABILE del reddito d'impresa e di lavoro

• autonomo, anche con presunzioni GRAVI, PRECISE e CONCORDANTI (lett. d,

analitico-induttivo).

Art. 39 co. 2 → accertamento INDUTTIVO PURO: contabilità inattendibile, omessa

• dichiarazione, mancata risposta ai questionari → si prescinde dalle scritture e si usano

presunzioni anche semplici (prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza).

Art. 41 → accertamento D'UFFICIO in caso di dichiarazione omessa o nulla.

• Art. 41-bis → accertamento PARZIALE, senza pregiudizio dell'ulteriore azione, sulla base di

• segnalazioni e dati certi (anagrafe tributaria, GdF).

Art. 43 → TERMINI DI DECADENZA: 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di

• presentazione della dichiarazione; 7° anno se la dichiarazione è omessa o nulla. Accertamento

4

INTEGRATIVO possibile solo per sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, da indicare

nell'atto.

ISA (art. 9-bis d.l. 50/2017) → indici sintetici di affidabilità fiscale che hanno sostituito gli studi

• di settore: punteggio da 1 a 10, con premi (esonero visto di conformità, riduzione termini di

accertamento di un anno per chi ha almeno 8) e non sono più uno strumento diretto di

accertamento.

Accertamento con presunzioni bancarie (art. 32) → i versamenti non giustificati sui conti sono

• ricavi; i prelevamenti valgono come ricavi solo per gli imprenditori e solo oltre 1.000 € al giorno

e 5.000 € al mese.

L'avviso di accertamento va NOTIFICATO (non solo emesso) entro il termine di decadenza;

N.B.

oggi la notifica è di regola a mezzo PEC per imprese e professionisti.

5. L'avviso di accertamento e la riscossione

L'avviso deve contenere: imponibile, aliquote, imposta lorda e netta, motivazione, ufficio,

responsabile del procedimento, modalità e termini di ricorso. Dal 2011 per imposte sui redditi, IVA

e IRAP è ATTO IMPOESATTIVO (art. 29 d.l. 78/2010): contiene l'intimazione ad adempiere e

dopo 60 giorni dalla notifica diventa TITOLO ESECUTIVO senza bisogno di cartella; decorsi altri

30 giorni il carico passa all'Agente della riscossione; l'esecuzione forzata non può iniziare prima di

180 giorni dall'affidamento. In pendenza di ricorso si paga 1/3 dell'imposta (riscossione frazionata:

2/3 dopo la sentenza di primo grado sfavorevole, il resto dopo il secondo grado).

Per le altre entrate (controlli automatizzati, formali, tributi locali) resta lo schema classico:

ISCRIZIONE A RUOLO → CARTELLA DI PAGAMENTO notificata da Agenzia delle

Entrate-Riscossione → 60 giorni per pagare o fare ricorso → poi esecuzione (pignoramento, fermo

amministrativo, ipoteca per debiti da 20.000 €). Termini di notifica della cartella (art. 25 d.P.R.

602/1973): 31 dicembre del 3° anno successivo alla dichiarazione per i controlli automatizzati, del

4° per i controlli formali, del 2° successivo alla definitività per gli accertamenti. Prescrizione: 10

anni per le imposte erariali, 5 anni per sanzioni e interessi.

d.lgs. 110/2024:

Riforma della riscossione

RATEAZIONE su semplice richiesta (dichiarazione di temporanea difficoltà) per debiti fino a

• 120.000 €: fino a 84 rate mensili per le domande 2025-2026, 96 nel 2027-2028, 108 dal 2029;

con documentazione della difficoltà fino a 120 rate; oltre 120.000 € serve sempre la

documentazione (ISEE o indice di liquidità). Decadenza dopo 8 rate anche non consecutive non

pagate.

DISCARICO AUTOMATICO delle quote non riscosse al 31 dicembre del 5° anno

• dall'affidamento (dal 2025), con possibile riaffidamento se emergono nuovi beni.

Compensazione e sospensione: chi ha crediti verso la PA può compensare; il contribuente può

• chiedere sospensione all'Agente entro 60 giorni se il debito è già pagato, prescritto, sgravato o

sospeso dal giudice.

Esempio.

Cartella da 9.000 € notificata a marzo 2026: la contribuente chiede online la dilazione dichiarando

la difficoltà temporanea → fino a 84 rate mensili senza allegare nulla. Se salta 8 rate decade e il

residuo torna esigibile in unica soluzione. 5

6. Contraddittorio, adesione, concordato biennale

6-bis L. 212/2000):

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO (Art. tutti gli atti autonomamente

impugnabili devono essere preceduti, a pena di ANNULLABILITÀ, dalla comunicazione di uno

SCHEMA DI ATTO. Il contribuente ha 60 giorni per osservazioni e per accedere al fascicolo; l'atto

non può essere emesso prima della scadenza e deve tenere conto delle osservazioni con motivazione

rafforzata. Se tra la scadenza dei 60 giorni e il termine di decadenza restano meno di 120 giorni, il

termine di decadenza è prorogato al 120° giorno. Esclusi (d.m. 24 aprile 2024): atti automatizzati o

sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione, di controllo formale (36-bis, 36-ter, cartelle,

avvisi di liquidazione registro con dati dichiarati) e i casi di fondato pericolo per la riscossione.

218/1997,

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Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

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