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Concetti base diritto privato

1.1. Concetto di diritto

Il termine diritto identifica un sistema di regole di condotta (o norme giuridiche) finalizzato alla composizione dei conflitti di interesse che insorgono o possono insorgere tra gli uomini; queste regole sono correlate fra loro poiché concorrono insieme ad assolvere una funzione complessiva e perciò non operano mai in maniera isolata.

Il sistema di regole del diritto non è l’unico esistente, ma convive con altri che presiedono la convivenza umana, come quello che si basa sulla morale, sul buon costume o sulla religione; non sempre però, le regole di uno coincidono con le regole dell’altro.

La funzione del diritto è quella di realizzare una convivenza ordinata e regolamentata nell'ambito della società. Il suo compito è quello di dirimere le controversie insorte tra gli uomini per impedire che questi affermino i propri interessi con la forza.

Diritto oggettivo

Con l’espressione diritto oggettivo ci riferiamo al complesso delle norme giuridiche disposte dallo Stato (il diritto oggettivo è anche indicato come diritto positivo, dal latino positum nel significato di disposto, stabilito). Il diritto oggettivo è il diritto che lo Stato pone come strumento di regolamentazione delle relazioni sociali.

Accanto al diritto oggettivo vi è il diritto soggettivo.

Diritto soggettivo

Il diritto soggettivo è l’interesse protetto dal diritto oggettivo, ossia la pretesa di un soggetto (attivo) ad esigere da un altro soggetto (passivo) l’osservanza di un dovere che una norma gli impone; il diritto presenta la caratteristica della relatività, in quanto l’ordinamento giuridico non è fisso, ma mutevole nel tempo e nello spazio, e quella della coercibilità, poiché oltre a prescrivere e proibire comportamenti, il diritto impone l’osservanza delle proprie regole.

Per quanto riguarda la legittimazione del diritto, da un punto di vista formale, si può dire legittimato dalle autorità che lo creano e lo applicano, mentre da un punto di vista sostanziale, è legittimato dal consenso della maggioranza di coloro che vi sono sottoposti, in quanto il diritto è espressione della società in cui vige.

Il diritto rappresenta inoltre una struttura munita di un carattere coercitivo.

Coercitività del diritto

La coercitività del diritto ci permette di distinguere le regole del diritto da quelle delle altre sfere, come quelle della morale, della religione e del costume.

Alle regole della morale, costume e religione si obbedisce infatti in virtù di una interna adesione ai valori espressi dalle regole, non per una costrizione esterna. Il diritto, invece, afferma la prevalenza di un determinato interesse rispetto a un altro, e impone l’osservanza delle proprie regole. La coercitività ammette la possibilità di sanzionare quei comportamenti che non sono conformi al diritto.

1.2. Norme giuridiche

L’unità elementare del sistema del diritto è la norma giuridica; l’insieme delle norme prende il nome di ordinamento giuridico, mentre si suole parlare di istituto per indicare più norme coordinate per assolvere ad una funzione unitaria.

Il diritto può essere definito come un complesso di norme giuridiche.

Le norme giuridiche sono dei precetti che regolano e disciplinano un determinato conflitto. La norma giuridica è l’unità elementare dell’ordinamento: in una legge vi sono più articoli, ciascuno dei quali può essere diviso in commi. Ogni comma corrisponde a una norma giuridica.

Caratteristiche essenziali delle norme giuridiche sono:

  • Generalità. Una norma è generale perché si rivolge a una serie indeterminata di soggetti.
  • Astrattezza. Una norma è astratta perché non si riferisce a uno specifico fatto concreto, ma a una serie ipotetica di fatti.

Il grado di generalità e astrattezza può essere più o meno elevato. Nelle norme di diritto comune i caratteri di generalità e astrattezza sono espressi al massimo grado. Si parla di norme di diritto speciale quando questi caratteri sono meno ampi, cioè quando viene delimitata la serie delle persone o dei fatti cui si riferiscono.

La descrizione contenuta in una norma giuridica è una fattispecie astratta, ossia una particolare situazione astrattamente contemplata e disciplinata da una norma giuridica, nella quale sono individuati gli effetti giuridici da essa prodotti.

Una norma è analitica quando descrive in modo dettagliato la fattispecie astratta.

Accanto alle norme che individuano precisamente una fattispecie (c.d. norme analitiche), esistono norme munite di un carattere di maggiore vaghezza, che vengono definite clausole generali.

Con il sintagma clausola generale si intende definire una particolare modalità di tecnica legislativa pressoché opposta al cosiddetto metodo casistico o regolamentare. Le clausole generali infatti sono delle fattispecie incomplete attraverso le quali all'interprete viene attribuito il potere di contribuire a «creare» la disciplina del caso concreto, attingendo anche ad elementi ulteriori rispetto al dettato positivo.

Sono esempi di clausole generali la buona fede, la forza maggiore, la giusta causa o la diligenza del buon padre di famiglia.

Quando il legislatore introduce una regolamentazione per clausole generali, intende adeguare la regolamentazione al modificarsi degli usi e dei costumi, del processo socioeconomico. Così non abbiamo un precetto prefissato ed immutabile ma sarà il giudice che poi adatta il testo alle istanze socio economiche.

1.3. Classificazione norme giuridiche

  • Norme giuridiche imperative: norme inderogabili, ovvero norme di legge che contengono precetti che non possono essere derogati dai privati. I soggetti non possono regolare i loro rapporti in modo difforme rispetto a quanto contenuto nella disciplina legale.
  • Norme giuridiche dispositive: norme derogabili, ovvero norme che possono essere modificate per accordo fra le parti.

Le norme dispositive hanno una funzione integrativa rispetto ai concetti che non vengono espressamente regolati da privati.

Occorre considerare la disposizione nell’ambito del sistema entro cui opera per verificare se sia derogabile o meno, e va accertato quale interesse il legislatore voglia tutelare.

Le norme in base alla struttura, si dividono in:

  • Norma-regola: spesso è una regola di condotta rivolta ai consociati per orientarne il comportamento. In caso di trasgressione della norma-regola sono previste delle sanzioni.
  • Norma-sanzione: è la conseguenza sfavorevole prevista per chi non rispetti una norma giuridica. La sanzione ha diverse funzioni:
    • Funzione satisfattiva: quando la violazione della regola di condotta lede un interesse che la norma voleva proteggere. La sanzione elimina la lesione e ripristina l’interesse tutelato.
    • Funzione compensativa: quando la regola di condotta è violata, ma non si può ripristinare esattamente l’interesse leso. La sanzione consiste nell’obbligazione di pagare una somma di denaro.
    • Funzione punitiva: quando si viola una regola di condotta allora è prevista la punizione del trasgressore.
    • Funzione preventiva: se l'erede sa che se compiere determinati comportamenti nei confronti del de cuius sarà escluso dall’eredità. C’è una minaccia di sanzione.

1.4. Diritto privato e diritto pubblico: differenze

C'è una macrodistinzione all'interno dell'ordinamento giuridico tra diritto pubblico e diritto privato.

Diritto pubblico

Il diritto pubblico regolamenta i rapporti tra l’individuo e lo Stato ma anche il rapporto fra gli organismi dello Stato e il funzionamento della macchina statale.

Diritto privato

Il diritto privato regolamenta i rapporti fra privati.

Altri strumenti, oltre al codice civile, che consentono uno studio adeguato del diritto privato sono la Dottrina e la Giurisprudenza, che sono i formanti del diritto.

  • Dottrina: la dottrina è l’insieme del sapere e della speculazione teorica proveniente dagli studiosi del diritto (vale a dire i giuristi). La dottrina è l’insieme dei punti di vista dei giuristi su diverse questioni giuridiche, che manifestano scrivendo dei manuali (testi che hanno per lo più carattere divulgativo) o articoli che appaiono sulle riviste giuridiche.
  • Giurisprudenza: la giurisprudenza è il risultato dell'attività degli organi giurisdizionali di uno stato, quali interpreti delle leggi vigenti. Si fa diritto anche attraverso le sentenze (provvedimenti presi dai giudici nei vari ambiti, anche in quello civile).

La sentenza per quanto riguarda il civile ha 3 gradi di giudizio:

  1. La sentenza di primo grado è emessa dai giudici di prime cure.
  2. La sentenza di secondo grado è emessa dalla Corte d'appello. Una delle due parti potrebbe essere soccombente e quindi far appello e rivolgersi a un giudice di secondo grado.
  3. La sentenza di grado ultimo è emessa dalla Corte di cassazione. In ambito civilistico ha delle funzioni peculiari in quanto la corte di cassazione si occupa soltanto delle questioni di diritto. Non entra nella valutazione dei fatti, ma emana un principio di diritto e rinvia a un altro giudice ancora affinché questo formuli la sentenza.

Le sentenze e la giurisprudenza hanno un carattere di grande rilevanza nello studio del diritto privato perché nel caso in cui ci sia una lacuna nell'ordinamento giuridico ci si rivolge al giudice. Quanto stabilito dal giudice non ha un valore totalmente vincolante, però sicuramente persuasivo nei confronti dei giudici di grado inferiore.

Cap. 2 - Le fonti del diritto

Sono fonti del diritto tutti gli atti (fonti scritte) o i fatti (fonti non scritte, come la consuetudine) dai quali traggono origine le norme giuridiche.

Nell’ambito delle fonti del diritto è possibile distinguere:

  • Fonti di produzione, le fonti che rappresentano lo strumento tecnico predisposto o riconosciuto dall’ordinamento per creare, modificare ed estinguere le norme giuridiche. Le fonti di produzione si suddividono in:
    • Fonti fatto, determinate da fatti sociali o naturali considerati idonei a produrre diritto (fonti non scritte). Sono fonti fatto gli usi e le consuetudini. La consuetudine, detta anche uso normativo, è una fonte del diritto. Essa consiste in un comportamento costante ed uniforme, tenuto dai consociati con la convinzione che tale comportamento sia doveroso o da considerarsi moralmente obbligatorio.
    • Fonti atto, atti normativi posti in essere da organi o enti nell’esercizio di poteri ad essi attribuiti dall’ordinamento (fonti scritte).
  • Fonti sulla produzione, le fonti che costituiscono le norme che determinano gli organi e le procedure di formazione del diritto.
  • Fonti di cognizione, le fonti che non producono diritto ma si limitano ad agevolare la conoscenza di norme dell’ordinamento. Sono fonti di cognizione la Gazzetta Ufficiale della Repubblica, i bollettini ufficiali della Regione e la Gazzetta Ufficiale dell’UE.

L’ordinamento repubblicano accoglie una pluralità di fonti del diritto, frutto anche del moltiplicarsi in questi anni dei centri di produzione di tali atti.

Prima dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana era abbastanza agevole operare una classificazione di tali fonti, potendo essere fondamentalmente ricondotte a poche tipologie, che peraltro trovano una esplicita elencazione nell’art. 1 delle «disposizioni sulla legge in generale», poste a premessa del n

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marghee2222 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Venosta Francesco.
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