Capitolo 1: Gli attori della sicurezza
Cenni sull’evoluzione storica
Fonte: P. G. Bardelli, S. Coppo (2010) «Il cantiere edile», Dario Flaccovio Editore srl.
I primi riferimenti si collocano nel XIX secolo, poi ripresi nel Codice Civile (1942).
Negli anni ’50 escono norme che regolamentano in modo prescrittivo (ci sono delle regole da seguire in maniera da ridurre i rischi) le attività di prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro (queste tre fino al 1996):
- D.P.R. 547/1955
- D.P.R. 303/1956
- D.P.R. 164/1956
Queste norme considerano la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori come adempimento proprio del datore di lavoro, del dirigente e del preposto. Al lavoratore viene chiesto di mantenere un comportamento conforme alle indicazioni aziendali.
I compiti affidati al datore di lavoro sono:
- Applicare la normativa;
- Informare i lavoratori sui rischi e sulle norme per la prevenzione;
- Esigere che i lavoratori adottino i mezzi di prevenzione.
Le direttive europee per la sicurezza nei luoghi di lavoro
La Direttiva «quadro» 89/391 introduce novità all’approccio per la sicurezza:
- Consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti alle attività di programmazione della sicurezza; (ogni impresa ha un proprio piano di sicurezza, ma se si hanno più imprese, con diversi piani di sicurezza, ci possono essere delle interferenze)
- Coordinamento della sicurezza in presenza di più imprese;
- Istituzione del servizio di prevenzione e protezione;
- Formazione in materia di sicurezza e salute, con i relativi aggiornamenti;
- Analisi e valutazione dei rischi.
La Direttiva sarà recepita dal D. Lgs. 626/1994: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/679/CEE».
Questo decreto istituisce in azienda un sistema di gestione permanente ed organico (Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP) mirato alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Le direttive europee per la sicurezza nei cantieri edili
La Direttiva «Cantieri Temporanei o Mobili» 92/57 viene recepita dal D. Lgs. 494/1996 «Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili».
Le peculiarità dei cantieri muovono dalle seguenti considerazioni:
- Scelte architettoniche ed organizzative non adeguate possono inficiare la gestione della sicurezza (in modo da minimizzare i rischi);
- Carenze di coordinamento all’atto della realizzazione dell’opera possono creare situazioni pericolose nel caso di presenza contemporanea di più imprese;
- Lavoratori autonomi o datori di lavoro che esercitano direttamente in cantiere devono comportarsi in modo conforme alle esigenze della sicurezza.
Il nuovo approccio per i cantieri edili
Le novità apportate dal D. Lgs. 494/1996 e dalla Direttiva 92/57/CEE sono:
- Tutte le figure professionali interessate al processo costruttivo devono essere coinvolte nella gestione della sicurezza;
- La progettazione della sicurezza deve entrare a far parte della fase di progettazione dell’opera e deve essere integrata nel processo produttivo;
- Le procedure per la sicurezza devono essere pianificate;
- Le misure per la sicurezza devono essere coordinate nel caso di presenza di più imprese operanti in cantiere;
- È introdotta la notifica preliminare dei lavori e dei soggetti responsabili agli organi di vigilanza.
Il nuovo approccio per i cantieri edili
La legislazione è stata poi raccolta in un testo unico:
D. Lgs. 81/2008 (s.m.i.) «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro».
Gli aggiornamenti successivi non hanno intaccato l’impianto iniziale.
Ruoli principali e competenze
- Committente: (art. 90 T.U.) è titolare del potere decisionale e di spesa. Può delegare ad un responsabile dei lavori. Il committente deve scegliere il progettista e il coordinatore per la sicurezza.
- Responsabile dei lavori: (art. 90 T.U.) coordina le misure generali; designa il CSP ed il CSE; verifica l’idoneità delle imprese e l’organico; notifica preliminare.
- Progettista: (art. 22 T.U.) rispetta le misure generali di tutela nella scelta delle soluzioni tecniche e della sostenibilità dell’organizzazione dei lavori.
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione o CSP: (art. 91 e 98 T.U.) redige il PSC, il fascicolo; frequenta corsi di sicurezza e suoi aggiornamenti.
- Direttore dei lavori: controlla gli aspetti tecnico-economici del contratto; verifica il rispetto degli obblighi sui dipendenti, aggiorna il manuale di manutenzione.
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o CSE: (art. 92 e 98 del T.U.) verifica l’applicazione del PSC e l’idoneità del POS; coordina le attività tra gli esecutori e l’organizzazione; segnala inosservanze e sospende i lavori. La figura del coordinatore è esterna all’impresa.
- Impresa: (art. 89 T.U.) «affidataria», «esecutrice», «sub-appaltatrice».
L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.
Il CSP e il CSE possono essere la stessa persona.
PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal CSP.
POS: Piano Operativo di Sicurezza -> è eseguito dall’impresa e il CSE deve controllare che sia corretto.
Datore di lavoro delle imprese
Secondo l’art. 96 del T.U.:
- Adotta misure conformi all’Allegato XIII del T.U. «prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere»;
- Predispone l’accesso e la recinzione di cantiere con modalità chiaramente individuabili;
- Cura la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche;
- Cura la rimozione dei materiali pericolosi;
- Cura lo stoccaggio e la rimozione dei detriti e delle macerie;
- Redige il POS (che è la modalità di valutazione dei rischi secondo l’art. 17 c. 1a, l’art. 26 c. 1b, 2, 3, 5 e l’art. 29 c. 3).
Organizzazione delle imprese esecutrici (1/2)
Servizio di Prevenzione e Protezione: (art. 31 T.U.) organizzato dal Datore di Lavoro e può essere costituito sia da personale interno sia esterno (gli «addetti»), a seconda delle esigenze, svolge l’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Tra i componenti viene nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Gestione delle emergenze: (art. 43 T.U.) è il servizio che si occupa dell’organizzazione sia interna sia con i servizi pubblici competenti in materia, per poter gestire le situazioni di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio, gestione dell’emergenza.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: (art. 47 T.U.) è eletto o designato dai lavoratori, eventualmente riferito alle unità territoriali, è consultato in fase di valutazione dei rischi e ne riceve tutta la documentazione, promuove iniziative per incrementare la salute e la sicurezza, riceve la formazione, formula osservazioni in caso di visite di autorità e verifiche.
Organizzazione delle imprese esecutrici (2/2)
Il Medico competente: (art. 25 T.U.) nominato dal datore di lavoro, effettua la sorveglianza sanitaria, collabora col datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, custodisce ed aggiorna le cartelle sanitarie dei lavoratori, informa i lavoratori, comunica i risultati delle visite in forma anonima al datore di lavoro, al RSPP.
Preposto: (art. 19 T.U.) persona che, in ragione delle proprie competenze professionali e dei limiti gerarchici e funzionali adeguati alla natura del suo incarico, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive aziendali ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. -> Persona più esperta e che ha il compito di decisione, dà i tempi e le indicazioni.
I lavoratori: (art. 20 T.U.) persona che svolge un’attività lavorativa nell’ambito aziendale, e deve curare non solo la sua sicurezza e salute, ma anche quella delle persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni.
Datore di lavoro dell’impresa affidataria
Secondo l’art. 97 del T.U.:
- Verifica le condizioni di sicurezza dei lavoratori e l’applicazione corretta delle disposizioni del PSC;
- Coordina gli interventi tra imprese esecutrici;
- Verifica la congruenza tra i POS delle imprese esecutrici prima della loro trasmissione al CSE;
- Cura la formazione del personale coinvolto nella sicurezza;
- Corrisponde gli oneri per le opere di sicurezza ad eventuali imprese esecutrici senza applicare il ribasso di gara.
L’impresa affidataria firma il contratto. Se non riesce a svolgere tutti i lavori vengono fatti dei subappalti per mezzo dei quali entrano in gioco altre imprese.
L’impresa affidataria dà i compiti alle altre imprese subappaltatrici, ogni impresa fa il proprio POS, concorde con quello dell’impresa affidataria.
Notifica preliminare
Secondo l’art. 99 del T.U.:
- Viene trasmessa dal committente/responsabile dei lavori all’azienda sanitaria locale o alla direzione provinciale del lavoro, prima dell’inizio dei lavori;
- Viene sempre trasmessa se è prevista la presenza di più imprese esecutrici;
- Viene trasmessa anche nel caso di cantieri in cui opera un’unica impresa ma la cui entità presunta è superiore a 200 uomini-giorno;
- Copia della notifica è custodita presso il cantiere;
- Essa contiene i seguenti dati: data della comunicazione; indirizzo del cantiere; committente; natura dell’opera; responsabile dei lavori; coordinatori per la sicurezza; data di inizio lavori; entità del cantiere; numero massimo di lavoratori sul cantiere; numero previsto di imprese; dati delle imprese; ammontare dei lavori.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)
Secondo l’art. 91 del T.U.:
- Incaricato dal committente/responsabile dei lavori;
- Redige il piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Predispone un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dei rischi a cui sono esposti i lavoratori, che è preso in considerazione nel caso di lavori successivi all’opera, e che non contempla i lavori di manutenzione ordinaria;
- Coordina l’applicazione delle disposizioni in merito al rispetto dei principi generali di tutela e salute, sia al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, sia all’atto della previsione della durata di realizzazione della fasi di lavoro;
- Valuta il rischio di presenza di ordigni bellici inesplosi durante le attività di scavo.
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
Secondo l’art. 92 del T.U.:
- Verifica l’applicazione del PSC da parte delle imprese esecutrici ed il loro coordinamento;
- Verifica l’idoneità del POS e la coerenza col PSC;
- Organizza la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi;
- Verifica l’attuazione del coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza;
- Segnala al committente/responsabile dei lavori le inosservanze da parte di imprese e lavoratori delle misure di tutela e sicurezza pianificate;
- Sospende, in caso di pericolo grave ed imminente, le lavorazioni interessate.
Deve redigere il PSC ed il fascicolo dell’opera nel caso in cui il cantiere, inizialmente previsto con una sola impresa, a seguito di varianti richieda la presenza di altre imprese, anche non contemporanea.
Le varianti vengono fatte quando lo stato di fatto è diverso da quello che era stato progettato, quando cambiano delle normative durante il periodo dei lavori oppure quando vengono aggiunti dei dettagli che prima non erano stati considerati.
Gli altri enti coinvolti a vario titolo
INAIL (art. 9 T.U.) svolge diversi compiti con la finalità di ridurre gli infortuni e gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Tra gli altri compiti:
- Raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno;
- Effettua studi e ricerche sugli infortuni, formazione, sperimentazione;
- Partecipa all’elaborazione della normativa tecnica in materia;
- Eroga le prestazioni del fondo di sostegno per le famiglie di gravi infortunati sul lavoro.
Gli altri enti coinvolti a vario titolo
Organi di vigilanza (art. 13 T.U.)
- La Azienda Sanitaria Locale (ASL) vigila sulla corretta applicazione della legislazione in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
- Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VV. F.) vigila sulla normativa di propria competenza;
Altri organi (art. 2 del T.U.):
- Le Direzioni Provinciali del (Ministero del) Lavoro (D.P.L.) sono organi che esercitano attività di vigilanza tecnica ed ordinaria (es. applicazione delle norme in materia di lavoro e previdenza sociale).
Organismi paritetici (art. 51 T.U.)
- Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, e comunque sedi privilegiate per l’elaborazione di attività formative e di buone prassi, assistenza alle aziende ecc.;
- Possono effettuare sopralluoghi nei luoghi di lavoro e monitorare;
Esempi: cassa edile di mutualità ed assistenza; CPT – comitato paritetico territoriale prevenzione infortuni; scuola edile.
Capitolo 2: Sicurezza e organizzazione dei lavori
Indice
- Campo di applicazione del T.U., sua struttura e allegati rilevanti
- Contenuti del PSC
- Contenuti del fascicolo
- Contenuti del POS
- Analisi degli allegati tecnici che danno ricadute tecniche specifiche per l’organizzazione dei lavori e per gli apprestamenti
La prevenzione programmata
Il testo unico discende dalle norme emanate negli anni 1990, che hanno introdotto l’approccio della sicurezza fondata sulla programmazione e sulla prevenzione, sulla valutazione dei rischi, sulla formazione ed informazione, sulla partecipazione e collaborazione dei lavoratori.
Estratto dal testo unico (D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81):
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);
DVR obbligatorio per tutte le aziende!
RSPP è la figura di cui il datore di lavoro si serve, mediando con i lavoratori!
Il Testo unico sulla sicurezza
Il Testo Unico sulla sicurezza (tratta dei luoghi di lavoro in generale, non solo dei cantieri)
Elenco delle norme abrogate:
- DPR 547/55;
- DPR 164/56;
- DPR 303/56;
- D. Lgs. 626/94;
- D. Lgs. 494/96.
La struttura del Testo Unico:
- 13 titoli, di cui il Titolo IV riguarda «Cantieri temporanei o mobili»
- 51 allegati, di cui: Allegato XIII «Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere, tra cui: prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri», Allegato XV «Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili», Allegato XVIII «Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali», Allegato XIX «Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi»
Elenco dei titolo del T.U. -> il corpo in generale è diviso in titoli
- Titolo I (artt. da 62 a 68) – Principi comuni
- Titolo II (artt. da 62 a 68) – Luoghi di lavoro
- Titolo III (artt. da 69 a 87) - Attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale (ivi compresi impianti e apparecchiature elettriche)
- Titolo IV (artt. da 88 a 160) – Cantieri temporanei o mobili
- Titolo V (artt. da 161 a 166) - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- Titolo VI (artt. da 167 a 171) – Movimentazione manuale dei carichi
- Titolo VII (artt. da 172 a 179) - Attrezzature munite di videoterminali
- Titolo VIII (artt. da 180 a 220) – Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, vibrazioni ottiche superficiali)
- Titolo IX (artt. da 221 a 265) – Sostanze pericolose (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto)
- Titolo X (artt. da 266 a 286) – Esposizione ad agenti biologici
- Titolo XI (artt. da 287 a 297) – Protezione da atmosfere esplosive
- Titolo XII (artt. da 298 a 303) – Disposizioni in materia penale e di procedura penale
- Titolo XIII (artt. da 304 a 306) - Norme transitorie e finali
Definizione di cantiere temporaneo o mobile
Articolo 89 del T.U.:
a) Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato “cantiere”: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X;
Definizioni
Definizioni (art. 89 del T.U.)
b) Committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente Decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
d) Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;
e) Coordinatore in materia di
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Tecnica E Sicurezza Dei Cantieri - Testo Unico Analisi
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La sicurezza nei cantieri