Brevetto e tutela della concorrenza
Col termine brevetto si indica il documento con cui un'autorità a ciò preposta, generalmente un organo amministrativo nazionale, riconosce all'inventore la facoltà di sfruttare in modo esclusivo, su tutto il territorio dello Stato e per un determinato periodo di tempo, l'invenzione industriale da lui realizzata.
Requisiti di validità dell'invenzione
Lo sfruttamento esclusivo è subordinato ai seguenti requisiti di validità dell'invenzione:
- Novità: l'invenzione non dev'essere compresa nel patrimonio tecnologico preesistente.
- Originalità: l'invenzione dev'essere frutto di attività inventiva, cioè non essere ricavabile dagli elementi che costituiscono lo stato della tecnica, neanche attraverso una ricostruzione di elementi frammentari.
- Industrialità: l'invenzione dev'essere suscettibile di utilizzo pratico da parte di qualche tipo d'industria anche agricola.
- Lecità: non si possono brevettare le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume, né i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico e diagnostico del corpo umano e animale (tali metodi devono essere accessibili a tutti).
Concessione e disciplina del brevetto
Il brevetto è concesso dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. La disciplina del brevetto è stata quella su cui ha inciso maggiormente la revisione del codice della proprietà industriale nel 2010, volta ad armonizzare la normativa nazionale in materia di proprietà intellettuale con quella Europea e internazionale (l'entrata in Convenzione sul Brevetto Europeo), nonché a semplificare le procedure di brevettazione e di registrazione, riducendo gli adempimenti amministrativi non necessari.
Diritti e limitazioni del titolare del brevetto
Il brevetto consente all'inventore titolare il diritto esclusivo al suo sfruttamento economico e alla sua commercializzazione. Tuttavia:
- È concesso entro determinati limiti, l'utilizzo dell'invenzione da parte di chi ne abbia fatto uso nella propria azienda nei 12 mesi anteriori alla domanda di brevettazione (c.d. diritto d'uso personale).
- Non si può inibire la circolazione del bene brevettato una volta immesso in commercio (c.d. principio dell'esaurimento).
- Il contratto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione e ai suoi aventi causa, è trasferibile ed espropriabile per pubblica utilità: lo sfruttamento dura 20 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto.
Brevetto per modelli di utilità e disegni
Accanto al brevetto per invenzione, è previsto un brevetto per modelli di utilità, modelli e disegni. Esso dura, rispettivamente, di 10 e di 5 anni dalla data di presentazione della domanda (rinnovabile).
Col termine brevetto si indica il documento con cui un'autorità a ciò preposta, generalmente un organo amministrativo nazionale, riconosce all'inventore la facoltà di sfruttare in modo esclusivo su tutto il territorio dello Stato e per un determinato periodo di tempo l'invenzione industriale da lui realizzata.
Lo sfruttamento esclusivo è subordinato ai seguenti requisiti di validità dell'invenzione:
- Novità: l'invenzione non dev'essere compresa nel patrimonio tecnologico preesistente.
- Originalità: l'invenzione dev'essere frutto di attività inventiva, cioè non deve ricavabile dagli elementi che costituiscono lo stato della tecnica, neanche attraverso una ricostruzione di elementi frammentari.
- Industrialità: l'invenzione dev'essere suscettibile di utilizzo pratico da parte di qualsiasi tipo d'industria anche agricola.
- Lecità: non si possono brevettare le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume, né i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico e diagnostico del corpo umano o animale (tali metodi devono essere accessibili a tutti).
Il brevetto è concesso dall'Ufficio Italiano Brevetti Marchi. La disciplina del brevetto è stata quella su cui hai inciso maggiormente la revisione del codice della proprietà industriale nel 2010 volta ad armonizzare la normativa nazionale in materia di proprietà intellettuale con quella Europea e internazionale (breccia la convenzione sul Brevetto Europeo) nonché a semplificare le procedure di brevettazione e di registrazione, riducendo gli adempimenti amministrativi necessari.
Il brevetto dell'invenzione attribuisce al titolare il diritto esclusivo al suo sfruttamento economico alla sua commercializzazione. Tuttavia:
- Recoupe entro determinati limiti l'utilizzo dell'invenzione da parte di chi ne abbia fatto uso nella propria azienda nei 12 mesi anteriori alla domanda di brevettazione (c.d. diritto di preuso).
- Non si può reibire la circolazione del bene brevettato una volta messo in commercio (c.d. principio dell'esaurimento).
- Il contratto di brevetto spetta all'autore dell'invenzione ed ai suoi aventi causa, è trasferibile ed espropriabile per pubblica utilità. Lo sfruttamento dura 20 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto.
Accanto al brevetto per invenzione, è previsto un brevetto per modelli di utilità, design: della durata, rispettivamente, di 10 e di 5 anni dalla data di presentazione della domanda.
-
Brevetto o know how
-
Brevetto o know how
-
Modulo di Legislazione
-
Appunti aspetti giuridici, gestionali e bioetici per le biotecnologie, modulo di legislazione