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Ragioneria generale

Il bilancio d’esercizio

Il bilancio d’esercizio è un documento di sintesi che esprime informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un’azienda con lo scopo di rappresentare alla fine di ogni periodo amministrativo in che modo si sono formati il capitale di funzionamento, il sistema dei valori e il risultato di periodo.

Esso è costituito da 3 documenti: Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, ai quali viene allegata una Relazione sulla gestione questo documento viene redatto dagli amministratori che danno informazioni rilevanti sull’azienda, sul suo andamento e sulle sue prospettive.

La relazione chiarisce le operazioni che si sono svolte durante l’esercizio, l’andamento degli investimenti, prospettive gestionali future, facendo riferimento al complesso aziendale ma anche a specifici settori in modo da dare un’ampia visione delle prospettive aziendali.

Il bilancio viene denominato “sistema di valori” in quanto esso traduce in valori e termini monetari la politica di gestione aziendale, rappresentando dunque un documento informativo essenziale per i soggetti interni ed esterni all’azienda.

Per tale motivo, esso deve essere redatto rispettando le clausole generali di chiarezza, correttezza e verità come sancito dall’art. 2423 c.c. il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale della società e il risultato economico di esercizio, che si traducono nel principio di chiarezza e principio della rappresentazione corretta e veritiera.

Il primo implica il rispetto degli schemi di bilancio e il divieto di raggruppamento delle voci e di compensi di partite; il secondo si traduce nell’obbligo del redattore del bilancio di esprimere quanto è più possibile la verità essendo coerente nella formulazione di stime e congetture.

Oltre alle clausole generali, la redazione del bilancio deve rispettare i principi redazionali art. 3424 bis c.c., ovvero:

Ragioneria generale - Bilancio 1

  • Il principio della prudenza, che può essere considerato un principio asimmetrico in quanto possono essere indicati in bilancio solo ed esclusivamente gli utili effettivamente realizzati secondo il principio di realizzazione dei ricavi, sono tali quelli realizzati con un processo di scambio completato dall’impresa alla data di chiusura dell’esercizio e non quelli sperati, ma occorre sempre tenere conto di rischi e perdite anche se solo presunti, purché la presunzione sia fondata.
  • Il principio di continuità della gestione, considerando la perdurabilità dell’impresa nel tempo e quindi la continuazione dell’attività, la valutazione delle poste di bilancio deve essere effettuata tenendo conto della loro appartenenza ad un complesso di fenomeni che fanno parte della stessa prospettiva economica e non considerandoli gli uni separati dagli altri.
  • Il principio della competenza economica, vale a dire che si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio indipendentemente dalla data di incasso o pagamento.
  • Il principio della valutazione separata delle voci: gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente.
  • Il principio della costanza di applicazione dei criteri di valutazione: i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro ma sono concesse deroghe che però la nota integrativa deve motivare.

Il bilancio delle società italiane è di forma rigida nel senso che non si può derogare dalle norme previste dal legislatore, in quanto il rispetto degli schemi civilistici è condizione necessaria ai fini della chiarezza stessa del bilancio.

I soggetti obbligati alla redazione del bilancio sono:

  • Le spa art. 2423 c.c.
  • Le srl art. 2478 bis c.c.
  • Le sapa art. 2454 c.c.
  • Le mutue assicuratrici art. 2547 c.c.
  • Le società cooperative art. 2519 c.c.
  • I consorzi e le società consortili con attività esterna art. 2615-bis c.c.

Al contrario, non sono soggetti alla normativa civilistica del bilancio, poiché sottoposti ad altra specifica normativa: gli enti creditizi e le aziende di credito, imprese di assicurazioni, imprese che svolgono attività finanziarie e le aziende elettriche.

Ragioneria generale - Bilancio 2

Il bilancio viene redatto dopo l’operazione di chiusura dei conti, che vengono epilogati nei prospetti di sintesi di conto economico e stato patrimoniale secondo il modello di derivazione contabile, che consiste nell’utilizzo di prospetti a sezioni divise e contrapposte in cui nella sezione di sinistra vengono iscritti i conti con saldo Dare e in quella di destra quelli con saldo Avere.

Lo stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale art. 2424, 2424 bis c.c.

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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

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