Cap. 5 – L’azienda
Art. 2555: “l’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività di impresa”; di conseguenza giuridicamente l’azienda è l’apparato di lavoro e capitale di cui l’imprenditore si avvale nello svolgimento e per lo svolgimento per la propria attività.
Bene aziendale
Bene aziendale: per essere qualificato come tale è quindi necessario capire e considerare la destinazione impressagli dall’imprenditore e non l’effettivo titolo giuridico. Infatti un bene è aziendale se effettivamente è destinato allo svolgimento dell’attività di impresa, anche se non è di proprietà dell’imprenditore (leasing).
Sul piano statico l’azienda è quindi il complesso di beni, ma sul piano dinamico essa è “nuovo valore”. Infatti il rapporto di strumentalità e complementarietà tra i beni fa sì che essi considerati nel complesso abbiano valore maggiore della somma dei singoli beni.
Avviamento
Avviamento: è il valore maggiore considerato nel totale rispetto ai singoli ed è l’attitudine dell’azienda a creare profitto. Si fa la distinzione fra avviamento oggettivo, quello relativo ai fattori produttivi coordinati considerati nel complesso, e avviamento soggettivo, quello relativo all’abilità operativa dell’imprenditore nell’attività e verso i clienti.
L’azienda inoltre essendo oggetto di atti dispositivi è tutelata nel mantenimento dell’unità economica nel complesso e nel valore dato dall’avviamento. Tuttavia è necessario capire se un determinato atto di disposizione sia da qualificare come trasferimento dell’azienda o dei singoli beni aziendali, infatti le parti potrebbero ricorrere a determinate manipolazioni (il frazionamento del trasferimento dell’azienda in più atti separati) per sottrarsi agli effetti della disciplina giuridica.
Per avere trasferimento d’azienda:
- Non è necessario che l’atto riguardi l’intero complesso, purché il ramo particolare dell’azienda oggetto di atti dispositivi sia dotato di organicità operativa.
- È necessario che l’insieme di beni trasferiti sia potenzialmente idoneo all’esercizio di un’attività di impresa non necessariamente uguale a quella dell’alienante, anche quando l’acquirente debba integrare il complesso con nuovi beni produttivi.
- È tuttavia necessario che i beni rimasti non alterino l’unità economica rimasta (es. se viene trasferito il brevetto su cui si fonda l’azienda).
Forma
Forma: per quanto riguarda le forme negoziali necessarie per la validità del trasferimento l’art. 2556 è fondamentale e spiega come siano necessarie solo le forme previste per quei determinati beni o per il tipo di contratto. Per le imprese soggette a registrazione con effetti di pubblicità legale è necessaria la prova per iscritto. I contratti di trasferimento devono essere iscritti nel registro delle imprese entro 30 gg ed è necessario l’atto pubblico o la scrittura privata.
L’alienazione dell’azienda produce effetti ex lege che riguardano il divieto di concorrenza dell’alienante, i contratti e la loro successione, i debiti e i crediti.
Divieto di concorrenza
Divieto di concorrenza (art. 2257): chi vende un’azienda commerciale deve astenersi per un max. 5 anni dal trasferimento dall’iniziare una nuova impresa che per “oggetto, ubicazione o altre circostanze” possa sviare la clientela dall’azienda ceduta. Se l’azienda è agricola il divieto opera solo per attività ad essa connesse e sempre che sia possibile un effettivo sviamento della clientela.
La norma cerca di andare incontro alle esigenze dell’acquirente, che cerca di trattenere la clientela e quindi di godere dell’avviamento soggettivo, e dell’alienante di non vedersi limitare la propria libertà di iniziativa economica oltre 5 anni (limite non prolungabile per legge).
Il divieto tuttavia ha carattere relativo ed opera solo quando l’attività dell’alienante sia potenzialmente idonea a sottrarre la clientela all’azienda ceduta. Inoltre il divieto è applicabile anche in casi di vendita coattiva (liquidazione giudiziale).
Il divieto opera anche a favore dell’erede o del socio che subentra nell’azienda, o quando si ha la vendita di un pacchetto azionario di partecipazioni di controllo che data l’entità può essere considerato come vendita.
Successione dei contratti aziendali
Successione dei contratti aziendali (art. 2258): per favorire il mantenimento dell’unità economica e se non è pattuito diversamente l’acquirente subentra nei contratti in corso che non abbiano carattere personale. Al terzo contraente è riconosciuto il diritto di recesso entro 3 mesi purché ci sia una giusta causa, ed è a suo carico provare che l’acquirente si trova in una posizione tale da non essere affidabile per l’esecuzione del contratto. Il recesso provoca l’estinzione del contratto (si noti che nella disciplina della cessione dei contratti è necessario il consenso del ceduto, in questo caso no).
Crediti
Crediti (art. 2559): la notifica al debitore ceduto è sostituita dall’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese, da quel momento la cessione ha effetti nei confronti dei terzi tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante. Questa disciplina vale per le imprese soggette a registrazione con effetti di pubblicità legale, negli altri casi si applica la disciplina generale della cessione dei crediti.
Debiti
Debiti (art. 2560): vige il principio per cui non è ammesso il mutamento del debitore senza il consenso del creditore, inoltre i debiti saranno a carico anche dell’acquirente se risultano dai libri contabili obbligatori. Per quanto riguarda i debiti di lavoro l’acquirente risponde in solido con l’alienante anche se non risultano dalle scritture contabile e anche se acquirente non ne ha avuto conoscenza al momento del trasferimento.
Usufrutto dell’azienda
Usufrutto dell’azienda (2561): comporta il riconoscimento di un potere/dovere nei confronti dell’usufruttuario ed una tutela alla sua libertà operativa, come una tutela nei confronti del concedente che non vuole vedersi ledere l’efficienza del complesso aziendale, che gli ritornerà alla fine dell’usufrutto.
Obblighi: l’usufruttuario deve esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue, non deve modificarne la destinazione e deve conservare l’efficienza operativa e degli impianti/beni (la violazione determina la fine dell’usufrutto per abuso di potere dell’usufruttuario).
L’usufruttuario può acquistare ed immettere nuovi beni nel complesso aziendale che diventeranno di proprietà del concedente, che rimborserà l’usufruttuario del valore corrente dei beni (infatti è necessario un inventario all’inizio ed alla fine dell’usufrutto).
La disciplina dell’usufrutto si applica anche per l’affitto dell’azienda, inoltre vige la disciplina del divieto di concorrenza, della successione dei contratti e dei crediti (solo per l’usufrutto); non si applica invece la disciplina per i debiti di cui risponderà solo il concedente/locatore (per i debiti di lavoro invece risponde anche il titolare del diritto di godimento).
Cap. 6 – I segni distintivi
Ogni imprenditore può utilizzare uno o più segni distintivi che consentono l’individuazione sul mercato e rispetto alla concorrenza. Intorno alla disciplina vengono valutati diversi interessi: l’interesse degli imprenditori a precludere ad altri l’utilizzo dei propri segni, l’interesse a poter liberamente cedere i propri segni, l’interesse degli stakeholder a non essere ingannati sull’identità dell’imprenditore/azienda/prodotti e l’interesse che la competizione si svolga in modo ordinato e leale.
A prescindere dal segno distintivo la disciplina individua dei principi comuni come: a) ampia libertà nella formazione dei propri segni (mantenendo i requisiti di verità, novità e differenziazione), b) diritto all’uso esclusivo dei propri segni (che è un diritto relativo poiché l’imprenditore non può impedire ai concorrenti di utilizzare gli stessi segni per altre attività che per varie ragioni non creano confusione alla clientela), c) possibilità di trasferire i propri segni (è sempre un diritto relativo perché opera nei limiti di non trarre in inganno il pubblico).
Ditta
Ditta: è il nome commerciale dell’imprenditore e lo individua come soggetto di diritto. È necessario e in sua mancanza corrisponde al nome civile dell’imprenditore (ma non deve essere per forza il nome). Si devono rispettare i principi di novità e verità.
Il principio della verità ha contenuto diverso a seconda che si tratti di ditta originaria o derivata. La ditta originaria è formata dall’imprenditore che la utilizza e deve contenere almeno il cognome o una sigla. La ditta derivata è formata da un dato imprenditore e poi trasferita insieme all’azienda, può inoltre essere integrata con col proprio cognome o sigla.
Il principio della novità è più tassativo e spiega come la ditta non deve essere uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore, chi ha adottato per primo una ditta ha quindi diritto all’uso esclusivo di essa e chi ha iscritto la ditta in un momento posteriore ha l’obbligo di integrarla o modificarla.
L’obbligo di differenziazione sussiste solo se gli imprenditori sono in rapporto concorrenziale, altrimenti è possibile utilizzare la stessa ditta e per questo il diritto all’uso esclusivo è un diritto relativo.
La ditta è trasferibile solo insieme all’azienda.
Marchio
Marchio: è il segno distintivo dei prodotti o dei servizi dell’impresa ed è disciplinato in ambito nazionale dal codice civile, in ambito europeo e internazionale (convenzioni di Parigi 1883, Madrid 1891).
La sua funzione è ben nota e pur non essendo necessa