Diritto pubblico
La costituzione italiana - articoli 1-12
Articolo 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Articolo 4
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Articolo 5
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
Articolo 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
Articolo 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Articolo 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Articolo 9
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Articolo 10
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Articolo 11
L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
Articolo 12
La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
Commenti agli articoli 1-12
- Questo articolo consacra il risultato del referendum istituzionale svoltosi nel 1946, che ha decretato il passaggio dal regimemonarchico al sistema repubblicano. Tale scelta di fondo è immodificabile. Infatti l'art.139 della Costituzione stabilisce che "la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale". La differenza principale tra monarchia e repubblica consiste nel fatto che in quest'ultima la carica di Capo dello Stato ha carattere elettivo e temporaneo, mentre nella monarchia il Re eredita il trono per appartenenza dinastica, lo conserva per tutta la vita e lo trasmette all'erede designato. La forma repubblicana è strettamente correlata al carattere democratico della stessa. Affermare che la sovranità appartiene al popolo vuol dire che esistono determinate procedure che consentono la partecipazione dei cittadini alle decisioni politiche di governo del Paese. La sovranità si esercita attraverso la democrazia rappresentativa, in base alla quale il popolo designa i soggetti cui affidare la direzione politica. Tale sovranità va esercitata "nelle forme e nei limiti della Costituzione". Vuol dire che esiste un sistema di norme, cogente sia per i governanti che per i governati, allo scopo di porre un argine ad un eventuale strapotere delle forze di maggioranza. La sottoposizione, sia dei cittadini che dei pubblici poteri, al rispetto della Costituzione qualifica il nostro ordinamento come Stato di diritto. Espressione che indica, appunto, la soggezione al diritto di tutti i poteri. Dopo avere sancito il carattere democratico, l'art.1 aggiunge che la Repubblica è "fondata sul lavoro". Ciò vuol dire che il lavoro rappresenta uno dei valori fondanti l'ordinamento giuridico. In tal modo si anticipano le altre numerose norme costituzionali ad esso dedicate (artt.4, 35, 36, 37, 38, 39, 40). Quindi già nel primo articolo troviamo le parole-chiave: Repubblica, Democrazia, Sovranità, Popolo, Nelle forme e nei limiti della Costituzione.
- Nell'art.1 è stato proclamato il principio democratico, adesso si proclamano i diritti dell'uomo, di quei diritti che costituiscono patrimonio irrinunciabile della persona umana. Questo articolo, infatti, colloca la persona umana al vertice dei valori che informano il sistema costituzionale, e qualifica il complesso dei diritti ad essa connaturali: diritto alla vita, diritto alla salute, diritto alla libera manifestazione del pensiero, diritto alla libertà fisica, diritto alla riservatezza, ed altri ancora e come inviolabile, cioè assolutamente incomprimibile da parte dei pubblici poteri. Il riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo va inteso come fattispecie "aperta", nel senso che permette di attribuire tutela costituzionale ad altri valori connaturali alle prerogative essenziali della persona e non espressamente ricompresi in norme costituzionali. Ciò in quanto tali valori sono avvertiti e fatti propri dalla coscienza sociale in un momento successivo alla scrittura della Carta costituzionale. Si pensi, per esempio, al diritto alla libertà di informazione, alla libertà sessuale, al diritto ambientale, che non sono stati espressamente menzionati dalla Costituzione. I diritti dell'uomo non sono riconosciuti e garantiti solo alla persona nella sua dimensione individuale, ma anche nella sfera sociale e relazionale in cui si sviluppa la personalità di ogni individuo. Si pensi ai diritti collegati alla famiglia (art.29 e ss.), al diritto di riunirsi liberamente in associazioni (art.18), a professare la propria fede religiosa (art.19), a costituire sindacati (art.39) e partiti politici (art.49). Il riconoscimento e la protezione dei diritti umani ha comportato, in ambito internazionale, il sorgere di numerosi trattati ratificati dall'Italia e, pertanto, vincolanti per il nostro ordinamento. In particolare la "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" (CEDU), adottata nel 1950 e ratificata dall'Italia nel 1955; nonché la "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", adottata a Nizza nel 2000, e alla quale, nel 2009, è stato attribuito un valore giuridico equiparato a quello dei trattati europei. In definitiva può dirsi che a livello internazionale sono stati adottati numerosi strumenti di protezione dei diritti fondamentali della persona umana. Ciò determina una tutela multilivello degli stessi, che si articola su tre piani: internazionale, europeo, nazionale. Occorre sottolineare che i diritti inviolabili dell'uomo sono riconosciuti indistintamente a tutte le persone umane, e quindi anche agli stranieri e agli apolidi. Questo punto si approfondirà quando sarà trattato l'art.10.
- È un articolo talmente denso di significato che ogni parola meriterebbe una riflessione e un commento. Invito a provarci. In questa sede mi limito ad un esame sintetico. Il principio di eguaglianza contenuto nella prima parte può essere definito di carattere formale. Esso si rivolge in primo luogo agli organi dello Stato ai quali è affidato il potere legislativo, cioè il Parlamento nazionale e i Consigli regionali. Essi non possono approvare leggi che compiano discriminazioni tra soggetti meritevoli dello stesso trattamento, o assimilazione tra persone che, trovandosi in situazioni differenti, sarebbe giusto sottoporre a discipline differenziate. Per esempio, specifiche normative in favore di chi è diversamente abile. La seconda parte dell'art.3 enuncia un principio di eguaglianza sostanziale, e stabilisce il concreto impegno dei pubblici poteri a contrastare le disparità di condizioni che vi sono sul piano materiale tra gli individui o le categorie di individui. Ciò al fine di creare effettive condizioni di eguaglianza tra i cittadini, a prescindere dalla loro condizione economica o sociale di partenza. Tale eguaglianza, che si definisce appunto sostanziale, costituisce il presupposto di successive norme costituzionali dirette ad attribuire una tutela privilegiata ai soggetti e alle categorie ritenute economicamente o socialmente deboli, in modo da garantire loro le medesime opportunità di godere dei diritti riconosciuti dalla Costituzione. Si pensi alle disposizioni che tutelano i lavoratori subordinati (artt.36 e 40) e salvaguardano la donna lavoratrice e il lavoro minorile (art.37); a quelle che assicurano l'assistenza sanitaria nei riguardi dei soggetti indigenti (art.32 prima parte) e il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ai capaci e meritevoli privi di mezzi (art.33, terza parte); infine, a quelle che garantiscono il diritto di difesa ai soggetti non abbienti (art.24, seconda parte), e il diritto al mantenimento a beneficio dei soggetti inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere (art.38, prima parte). Va sottolineato che il riconoscimento della pari dignità sociale comporta che la dignità della persona è riconosciuta a prescindere completamente da considerazioni relative al titolo rivestito, alla classe sociale di appartenenza e all'occupazione o professione esercitata.
- Il riconoscimento del diritto al lavoro non costituisce una pretesa azionabile davanti ad un giudice per ottenere un'occupazione. Vale a dire che non crea un diritto soggettivo al posto di lavoro. Tale disposizione, come tutte le disposizioni costituzionali, ha natura "precettiva", ma in tale caso ha un valore "promozionale", vale a dire che implica interventi idonei, sia del Parlamento che del Governo, affinché si creino le condizioni della piena o della maggiore occupazione. L'art.4 configura inoltre, in capo al singolo individuo, il diritto ad esercitare un lavoro liberamente deciso in conformità alle proprie attitudini, riconoscendo a ciascuno la possibilità di svolgere un'attività lavorativa corrispondente alla propria scelta ed alle capacità professionali acquisite. Per la Costituzione il lavoro, inoltre, costituisce un dovere di ciascun cittadino, al quale si chiede di fare qualcosa di utile. Tale previsione non è coercibile e rappresenta solo un dovere morale. Anche se, è ovvio, occorrono le condizioni normative ed economiche affinché tale dovere possa essere adempiuto.
Articoli 13-54 - Ordinamento della Repubblica. Parte prima, rapporti civili
Articolo 13
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Articolo 14
Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Articolo 16
Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Articolo 17
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Articolo 18
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
Articolo 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Articolo 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Articolo 22
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
Articolo 23
Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
Articolo 24
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Articolo 25
Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
Articolo 26
L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.
Articolo 27
La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla...
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Principi fondamentali articoli 1-12
-
Articoli Codice Civile e Costituzione
-
Articoli della Costituzione
-
Costituzione e articoli principali