1 Diritto dell’Unione europea II – seconda parte
A.A. 2022-2023
Professoressa Ilaria Queirolo
Università degli Studi di Genova
Appunti di Brigitta Suto
Diritto dell’UE II 24 ottobre 2022
Iniziamo a parlare dei regolamenti che si occupano della legge regolatrice.
Bruxelles ci dà criteri di competenza giurisdizionali, per le stesse fattispecie i regolamenti Roma ci danno norme sulla legge regolatrice per cause transnazionali. I criteri di giurisdizione non corrispondono ai criteri di collegamento, o non corrispondono necessariamente. Gli strumenti sono quindi diversificati. Non è la soluzione più innovativa che ha creato l’UE, l’UE i nuovi regolamenti li fa completi: vuol dire unico testo norme su competenza + legge regolatrice. La separazione non è proficua per gli interpreti del diritto. Perché si chiamano Roma questi regolamenti? Perché il primo testo approvato è in materia di obbligazioni contrattuali ed è la trasformazione della Convenzione di Roma del 1980, come il regolamento Bruxelles deriva dalla Convenzione del ‘68.
Prima convenzione a Roma nel 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Da allora i regolamenti si chiamano Roma. In realtà, anche i nuovi regolamenti quelli completi stanno prendendo il nome Roma, Regolamento Roma 4 successioni ad esempio, Bruxelles rimane solo per i regolamenti che si occupano prettamente di diritto processuale civile internazionale.
Regolamento Roma 1 riguarda le obbligazioni contrattuali, ma non è il primo regolamento dal punto di vista cronologico. Si chiama Roma 1 perché è il figlio della Convenzione di Roma del 1980, ma se prendiamo il regolamento Roma 2 in realtà è dell’anno precedente rispetto a Roma 1. Si chiama Roma 2 perché c’era la Convenzione di Roma, ci hanno messo di più a trasformarla in regolamento. Il regolamento Roma 2 è più vecchio del regolamento Roma 1 e si occupa di illecito, non è la trasformazione di Roma 1, i due regolamenti si occupano di tematiche diverse, non è come per i regolamenti Bruxelles. Si occupano quindi di due materie diverse. Roma 3 rapporti tra coniugi. Roma 4 successione.
Regolamento Roma 1
Studiamo Roma 1 anche se non è il primo approvato, è Roma 2, perché storicamente è il primo in quanto deriva dalla Convenzione di Roma del 1980. Per quanto concerne la base giuridica del regolamento non spendiamo molte parole, è la stessa base giuridica dei regolamenti Bruxelles. La cooperazione giudiziaria civile, le norme di DIP sono contenute nello stesso articolo, nell’art. 81 TFUE. Avremo stessa differenziazione: Roma 1 contratti vale la regola della maggioranza, procedura legislativa ordinaria; Roma 3 unanimità, procedura legislativa speciale in teoria, ma si va avanti con cooperazione rafforzata perché non si è arrivati all’unanimità. Unanimità serve solo per questioni relative ai diritti di famiglia.
In che senso e a quali principi si ispira questo regolamento
I principi del regolamento Roma 1 sono quelli di garantire la certezza e la prevedibilità sulla legge applicabile. Il fine ultimo, considerando n. 6 → Il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell’esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze.
Nello stesso regolamento si richiama di continuo Bruxelles 1, i due regolamenti devono essere applicati insieme, uno per il foro, l’altro per la legge applicabile → considerando 7 → Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) («Bruxelles I») e con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (2). → la disciplina deve essere unitaria, coerente. C’è una sovrapposizione anche di concetti. Questo regolamento si occupa solo della legge regolatrice dei contratti, ma riempie una delle caselle lasciate libere da Bruxelles 1. Le interpretazioni devono essere coerenti, cosa è contrattuale ed extracontrattuale ad esempio. La normativa europea è organica, il parametro che mi serve per distinguere gli articoli in Bruxelles 1 è lo stesso per Roma 1.
Limitazione del forum shopping uniformando anche le norme sulla legge applicabile. Nel regolamento Bruxelles 1 sono previsti dei fori in concorrenza tra di loro, ma se ci sono tanti fori è l’attore che sceglie a quale foro rivolgersi. È evidente che scegliere il foro, cioè il giudice, tanto più è importante quanto diverse sono le norme di DIP. Nella logica del legislatore UE è facile dire che devi avere fiducia del giudice di uno stato UE a prescindere dalla nazionalità, i sistemi processuali sono come un sistema unico, la causa verrà decisa nello stesso modo presumibilmente. Questo va bene se le norme di DIP degli SM sono uguali, se sono diverse non è vero che va a finire nello stesso modo la causa. Un conto è dire che le garanzie processuali sono le stesse, ma se a fronte di questo la legge regolatrice cambia io lo so quando vengo citato in causa quale sarà la legge regolatrice e quindi so quali sono le mie responsabilità in base a una legge che può variare a seconda del giudice davanti cui vengo citato; allora non è lo stesso essere citato in uno stato o in un altro. Per questo Roma 1 serve a garantire la libera circolazione delle sentenze, per eliminare il forum shopping: è lo strumento che permette di avere delle norme di DIP uguali e questo vuol dire che i giudici applicheranno la stessa legge regolatrice, le stesse norme di DIP, a quel punto è davvero uguale la soluzione della lite, il problema sarà solo quello linguistico e quello delle spese processuali che potranno cambiare. Per questo diventa meno importante il forum shopping, poter scegliere tra un foro e l’altro, perché se tutti hanno stessa norma di DIP, tutti applicano la stessa legge, sulla base degli stessi parametri alla fine la sentenza dovrebbe avere gli stessi contenuti.
Nel considerando 7 vi è anche lo scopo di evitare il forum shopping, vi è un coordinamento con Bruxelles 1 bis, ma vi è lo scopo di evitare il forum shopping che invece Bruxelles consente in via generale.
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Campo di applicazione
- Temporale: dal 2009.
- Soggettivo: non c’è alcun tipo di limite. Il giudice dello Stato Membro UE applica il regolamento Roma 1 a prescindere dal domicilio o dalla cittadinanza delle parti, purché il regolamento sia applicabile ratione materiae, non rileva per la legge regolatrice il domicilio.
- Materiale: per la prima parte simile a Bruxelles 1 si applica in materia civile e commerciale e non comprende il diritto fiscale, doganale, amministrativo. Ma andando avanti nella lettura si trova un elenco di materie escluse dal campo di applicazione di Roma 1 che vengono identificate alcune in maniera simile a Bruxelles 1, altre invece prevedono esenzioni diverse.
Articolo 1 campo d’applicazione materiale
1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale.
Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative.
2. Sono esclusi dal campo d’applicazione del presente regolamento:
- A) Le questioni di stato e di capacità delle persone fisiche. → Stato-capacità c’è una norma nell’art. 13 di Roma 1 che si occupa in realtà di questo argomento, non ci dice qual è la legge regolatrice, fa una eccezione al funzionamento della legge regolatrice, non se ne occupa quindi salvo prevedendo un’eccezione.
- B) Le obbligazioni derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari; → vi sono 3 regolamenti per le obbligazioni derivanti dai rapporti famigliari: uno sulle obbligazioni alimentari, non solo nei confronti dei coniugi, post matrimonio, due sui rapporti patrimoniali tra i coniugi. Avendo 3 regolamenti che disciplinano la materia escludiamo queste obbligazioni da quelle derivanti dai contratti, anche se in alcuni ordinamenti tali rapporti vengono inquadrati nelle obbligazioni contrattuali.
- C) Le obbligazioni derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle successioni.
Anche le successioni sono escluse, le obbligazioni che nascono, perché il regolamento Roma 4 riguarda le successioni ed è un regolamento completo di norme di giurisdizione, legge regolatrice, circolazione... è uno dei regolamenti più complessi.
- D) Le obbligazioni derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili, nella misura in cui le obbligazioni derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile; → non sono oggetto di un regolamento specifico, ma hanno bisogno di normativa ad hoc e non rientrano nella nozione di obbligazione contrattuale di cui si occupa Roma 1.
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- E) I compromessi, le clausole compromissorie e le convenzioni sul foro competente; → gli accordi sul foro sono esclusi da Roma 1, sono degli accordi che hanno effetti processuali, ma il primo requisito è quello del consenso. Fanno nascere obbligazioni contrattuali con effetti processuali, sotto Bruxelles 1, ma qual è la legge regolatrice dell’accordo? Sarebbe Roma, ma lo escludo, non si vuole occupare della legge regolatrice. Noi abbiamo una norma nella legge 218 che dice che si applica comunque Roma 1. Queste esclusioni non riguardano l’Italia, le azzeriamo tutte. Queste esclusioni sono importanti perché ci dicono qual è la legge regolatrice dei contratti e in quali ambiti Roma non si vuole applicare. Ci dicono anche per una serie di queste materie ci sono dei regolamenti, che verranno appunto applicati. In caso di esclusione della materia che però non è regolata da un altro regolamento, come in questo caso, noi dobbiamo ricordare che la legge italiana dice che si applica comunque Roma anche ai casi esclusi. Per noi lo strumento di riferimento è Roma 1 su scelta del legislatore italiano, non su scelta del legislatore UE.
- F) Le questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l’organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche e la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica; → c’è una norma specifica nella legge 218 che si occupa di società, non applichiamo Roma in base a principio di specialità perché abbiamo norma di DIP specifica nella legge 218.
- G) La questione di stabilire se l’atto compiuto da un intermediario valga ad obbligare di fronte ai terzi il mandante, o se l’atto compiuto da un organo di una società, altra associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, altra associazione o persona giuridica.
- H) La costituzione di «trust» e i rapporti che ne derivano tra i costituenti, i «trustee» e i beneficiari; → in molti ordinamenti il trust non è nemmeno previsto.
- I) Le obbligazioni derivanti da trattative precontrattuali.
- J) I contratti di assicurazione che derivano da operazioni effettuate da soggetti diversi dalle imprese di cui all’articolo 2 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (1), aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell’ambito di un’impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d’attività, o in caso di malattia professionale o di infortunio sul lavoro.
Tutte queste esclusioni in definitiva sono limitate per quanto concerne l’ordinamento italiano.
A quali materie si applica?
Obbligazioni contrattuali → divisione Roma 1 e Roma 2, divisione tra obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali, si richiama Bruxelles 1 bis per nozione di materia contrattuale ed extracontrattuale. La CDGUE, quando ci sono delle sentenze su Roma 1 per definire cos’è contratto, si richiama tutta la precedente giurisprudenza su Bruxelles 1 bis dice che una obbligazione civile o è obbligazione contrattuale, obbligazione liberamente assunta delle parti, o è illecito civile. Non c’è una terza categoria, una obbligazione in sede civile o è contratto o è illecito, o al massimo è obbligazione di famiglia, si deve incasellare o in Roma 1 o in Roma 2 o in Roma 3.
Carattere universale
Articolo 2 Carattere universale → La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro. Caratteristica che hanno tutti i regolamenti filone Roma e che non hanno quelli di Bruxelles. Il fatto che sia applicata solo dagli stati membri dell’UE Bruxelles 1, significa che può attribuire competenza solo a uno stato UE, nel caso in cui un criterio cada fuori dall’UE, gli stati terzi non possono essere obbligati ad applicare Bruxelles 1. Cosa diversa è la legge applicatrice. Posto che sia un giudice UE che si occupa della lite potrà applicare la regola di qualunque paese al mondo. Roma 1, 2, 3 si applicano anche se sono la legge di un paese extra UE. I criteri di collegamento valgono comunque. Giudice UE competente potrebbe applicare la legge tedesca, canadese, brasiliana, cilena sulla base dei criteri stabiliti in Roma 1. Per questo si dice che hanno carattere universale i regolamenti del filone Roma 1. In realtà la legge regolatrice può essere quella di qualunque paese al mondo, senza limiti in determinate circostanze, vedremo articolo 3 cosa dice.
Criterio principale per rintracciare la legge regolatrice = volontà delle parti articolo 3
Come faccio a rintracciare la legge regolatrice? Qual è il criterio principale?
Libertà di scelta 1. Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso. Il criterio principale è la volontà delle parti, è ovvio che sia così in quanto il contratto è il regno dell’autonomia privata dal punto di vista sostanziale, il contratto nasce se le parti lo vogliono, ci infilano le clausole che vogliono, salvo norme imperative, si scelgono legge regolatrice che vogliono così come il foro che vogliono.
C’è un parallelismo tra l’autonomia privata in campo materiale e quella di DIP. Laddove si tratti di diritti disponibili tendenzialmente vi è la possibilità di scegliere la legge regolatrice. Ovviamente nel regolamento nel considerando 11 si dice → La libertà delle parti di scegliere la legge applicabile dovrebbe costituire una delle pietre angolari del sistema delle regole di conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali. → l’autonomia privata è garantita in campo contrattuale, è l’autonomia privata di qualunque legge del mondo che sia conveniente, sempre che la controparte sia d’accordo, non solo leggi UE. Garantisce anche la prevedibilità sull’esito della lite.
Scelgo la legge, so che il contratto è regolato dalla legge francese, so già quali sono le mie responsabilità, so se quelle clausole sono valide o meno perché so quale legge applico al contratto. Non devo prendere norme di DIP far funzionare i criteri di collegamento. La norma di conflitto sarà uguale in tutta Europa, ma se scelgo la legge certo che ho certezza e prevedibilità sul funzionamento del contratto e sull’esito della lite, la localizzazione la operano le parti individuando la legge regolatrice, non c’è problema.
Riassumendo
- Articolo 1 campo di applicazione materiale del regolamento.
- Articolo 2 carattere universale.
- Articolo 3 autonomia privata, scelta ad opera delle parti.
Autonomia privata nell’art. 3 subito dopo aver definito ambito applicativo, scelta delle parti è il criterio principale per disciplinare il contratto. Nell’art. 3 si dice che → Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso. La scelta può essere:
- Espressa: una della clausole è dedicata alla indicazione della legge regolatrice oppure si conclude il contratto e si fa un documento a parte sulla legge regolatrice, in modo espresso non vuol dire necessariamente espresso in una clausola, può essere in un accordo a latere.
- Può anche risultare chiaramente la scelta può non esse
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Appunti prima parte diritto dell'UE II
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Diritto Privato - Appunti parte II (seconda versione)
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Diritto Precessuale civile - Appunti seconda parte
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Appunti di Diritto UE II parte