CONDIZIONI OBIETTIVE DI PUNIBILITÀ
Condizione obiettive di punibilità
All’art. 44 c.p. si dice che quando una norma penale fa dipendere la punibilità del reato previsto dal verificarsi di
una condizione, questa condizione si applica obiettivamente (=senza bisogno di elemento soggettivo). La norma,
in sostanza, dice che se abbiamo una fattispecie di reato che dice che la pena si applica solo alla condizione che
si verifichi un certo evento, questo certo evento è chiamato condizione di punibilità e la sua disciplina è quella
oggettiva: la condizione si applica per il fatto che si è verificata, anche se il soggetto agente non la conosceva.
Es: l’art. 564 c.p. dice che è punito chiunque fa incesto. La norma però dice anche “se dal fatto deriva pubblico
scandalo”. La norma punisce l’incesto, ma poi dice che la punibilità dell’incesto è subordinata al verificarsi di un
evento, ossia di una condizione (il pubblico scandalo). Si punisce se dal fatto deriva pubblico scandalo. Questo
elemento “pubblico scandalo” che cos’è? È un elemento essenziale del reato “incesto” o è una condizione di
punibilità che è esterna al fatto? Ce lo domandiamo perché l’art. 44 c.p. dice che quando una norma fa dipendere
la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione la punibilità si applica se si verifica la condizione, senza
bisogno che il soggetto la conosca o la potesse conoscere. Se io considero il pubblico scandalo come una
condizione di punibilità, io punisco per incesto quei soggetti che hanno fatto incesto e che hanno dato, anche
senza volere, pubblico scandalo. Es: Tizio e Caio si chiudono in una stanza al buio, chiudono tutte le finestre per
non dare pubblico scandalo. Ma a un certo punto le finestre si aprono e tutti vedono che questi 2 fanno incesto.
Ecco il pubblico scandalo. Si tratta di un elemento che i 2 non vogliono e non prevedono. Se io considero il
pubblico scandalo come un elemento essenziale del reato, la regola per l’imputazione degli elementi essenziali
del reato è dolo o colpa o preterintenzione. L’incesto è un reato doloso: significa che il soggetto che fa incerto
vuole ed è consapevole di tutti gli elementi essenziali del fatto. Dunque, se considero il pubblico scandalo come
elemento essenziale, essendo l’incesto un reato doloso, l’incesto si ha se colui che ha fatto incesto voleva fare
incesto e sapeva di dare pubblico scandalo e voleva dare pubblico scandalo. I nostri protagonisti non sarebbero
punirti per incesto. Proprio per risolvere questi problemi pratici nasce il problema di distinguere in via
interpretativa tra elementi essenziali e condizioni obiettive di punibilità. In base a cosa deciso se il pubblico
scandalo è un elemento essenziale o una condizione di punibilità? Il criterio interpretativo che oggi si utilizza per
distinguere tra elemento essenziale e condizione obiettiva di punibilità è un criterio interpretativo-sostanziale:
si considerano condizioni obiettive di punibilità quegli elementi della fattispecie normativa che non incidono
sul disvalore del fatto criminoso. Non hanno peso su di esso nel senso che non determinano, non aggravano e
non diminuiscono il disvalore del fatto. Se io levo dalla fattispecie e mi cambia il disvalore del fatto, quello è un
elemento essenziale del fatto. Gli elementi essenziali del reato sono tutti quegli elementi del fatto tipico che
hanno un peso sulla formazione del disvalore del fatto (se li levo dal fatto mi cambia la gravità del fatto). Se
levo invece le condizioni di punibilità, il disvalore del fatto rimane lo stesso. Sono elementi neutri dal punto di
vista della offensività del fatto. Torniamo all’esempio di prima: i 2 si erano impegnati a non dare pubblico
scandalo. Se noi riteniamo che il pubblico scandalo, che si è verificato, sia una condizione di punibilità, i 2
vengono puniti a prescindere dalla loro volontà; se noi lo interpretiamo come elemento essenziale della
fattispecie, i 2 non vengono puniti (il pubblico scandalo non è voluto né conosciuto). Applichiamo ora il nostro
criterio per distinguere tra elemento essenziale e disvalore del fatto. L’elemento “pubblico scandalo” incide o no
sul piano di disvalore del fatto di incesto? Fa cambiare il disvalore del fatto di incesto? L’incesto è già offensivo
senza il pubblico scandalo? Prima di ragionare se incide o non incide io devo capire qual è la dimensione
offensiva dell’incesto, ossia il disvalore del fatto di incesto, ossia il bene offeso dal reato di incesto. L’offensività
del reato vuol dire “bene offeso dal fatto di reato”. Qual è il bene offeso dal fatto di incesto?
➢ Se noi sosteniamo che il bene offeso dall’incesto è la morale familiare (=la considerazione / reputazione che
il pubblico ha di una famiglia), allora il pubblico scandalo è un elemento essenziale del reato e non una
condizione di punibilità. Se io levo questo elemento dalla fattispecie e del fatto incestuoso non lo sa nessuno
e non c’è pubblico scandalo, la reputazione familiare non è offesa. Il fatto è allora inoffensivo. Ecco allora che
in questa prospettiva interpretativa, l’elemento “pubblico scandalo” è un elemento essenziale. Per punire
questi soggetti occorre dimostrare che lo volevano questo elemento.
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➢ Se invece diciamo che il 564 c.p. non è posto a tutela della morale familiare ma è posto a tutela dell’integrità
della stirpe, ossia ad evitare che possano esserci delle gravidanze rispetto alle quali il bambino ha qualche
problema. Se io dico che il reato è volto ad evitare questo epilogo, dannoso per l’integrità della stirpe, allora
le cose cambiano: il disvalore del fatto, in questa prospettiva sta tutto nell’atto sessuale tra le persone. Il
pubblico scandalo non c’entra niente. Se io dico che voglio evitare rischi di avere gravidanza di bambini con
problemi se c’è il pubblico scandalo o no non mi cambia niente. In questo caso, l’elemento del pubblico
scandalo diventa una condizione obiettiva di punibilità. E allora si applica obiettivamente, anche se i nostri
amici non potevano prevederla o non la volevano.
Questo è un po’ il problema delle condizioni obiettive di punibilità. Non è sempre certa la soluzione di questa
questione. Posso concludere che è elemento essenziale o condizione di punibilità. Tutte le volte in cui i criteri
dipendono da interpretazione e fanno leva sul disvalore del fatto sono criteri non sicuri: il disvalore del fatto si
ricostruisce in via interpretativa e non sempre si ha un solo disvalore del fatto. Viene meno così il principio di
tassatività-determinatezza. Ma le norme, anche quando sono sufficientemente determinate, pongono problemi
interpretativi. Rimane sempre un’area di incertezza che è tendenzialmente ineliminabile.
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Esame di
DIRITTO PENALE I
Appunti delle lezioni
Capitolo 11
IL SISTEMA
SANZIONATORIO:
PENE CRIMINALI E
MISURE DI SICUREZZA
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11. IL SISTEMA SANZIONATORIO:
PENE CRIMINALI E MISURE DI SICUREZZA
LE PENE CRIMINALI
Le pene criminali
Qual è la disciplina del nostro sistema sanzionatorio? Che cos’è il doppio binario sanzionatorio? Abbiamo detto
che le pene criminali, nel nostro ordinamento, sono:
➢ L’ergastolo;
➢ La reclusione;
➢ La multa;
➢ L’ammenda;
➢ L’arresto.
Si tratta delle sanzioni penali criminali che svolgono quelle funzioni di retribuzione, prevenzione generale,
speciale e rieducazione. Per la loro applicazione presuppongono la responsabilità penale. Si è chiamati a
rispondere con queste pene criminali alla condizione che si è responsabili di un determinato fatto criminoso.
Senza responsabilità penale non si può essere chiamati a rispondere con una delle pene in questione. Cosa vuol
dire responsabilità penale? Vuol dire che un soggetto ha commesso un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.
Occorre che un soggetto abbia compiuto un fatto vietato da una norma penale in tutti i suoi elementi oggettivi
e soggettivi, che non ci siano cause di giustificazione in gioco e bisogna che questo soggetto sia colpevole per
quello che ha fatto (deve essere rimproverabile per ciò che ha fatto -> si deve poter effettuare un giudizio di
rimproverabilità nel senso che quel soggetto poteva evitare di farsi motivare dai motivi a delinquere). La
colpevolezza presuppone imputabile e conoscibilità della legge penale. Se un soggetto è responsabile di un fatto
di reato è plausibile pensare che le pene criminali possano nei suoi confronti sortire quei 3 effetti visti:
retribuzione, prevenzione generale e rieducazione. Ecco perché nella logica del sistema sanzionatorio la pena
presuppone la responsabilità penale.
LE MISURE DI SICUREZZA
Le misure di sicurezza
Una volta però che un soggetto compie un fatto di reato può accadere che l’ordinamento gli applichi una misura
che è afflittiva nei contenuti, che possono anche essere detentivi, ma che prescindere dalla responsabilità, ossia
dal fatto che sia responsabile del reato. Questo tipo di misura non ha le funzioni della pena criminale. Si tratta
delle misure di sicurezza. Esse costituiscono l’altro binario sanzionatorio previsto dal nostro ordinamento come
reazione ai fatti di reato. Quali sono le funzioni e i presupposti applicativi di queste misure? Il nostro codice
prevede che se un soggetto compie un fatto di reato (un fatto tipico) e viene giudicato pericoloso socialmente
(=il giudice ha ragione di credere che in futuro ripeterà reati), il nostro codice prevede la possibilità di applicare
una misura di sicurezza, la quale serve non a punire, non a retribuire, non a rieducare, ma a contenere la
pericolosità sociale del soggetto. Queste misure possono essere applicate sulla base di 2 requisiti:
➢ La commissione di un fatto di reato -> non significa responsabilità penale;
➢ Il giudizio di pericolosità.
Queste misure possono essere applicate cumulativamente alla pena criminale quando ad esempio un soggetto
realizza un fatto tipico, antigiuridico e colpevole (è responsabile del reato e gli si può applicare la pena criminale);
le misure di sicurezza possono trovare applicazione anche a prescindere dalla responsabilità penale per il reato
commesso (in questo caso sono l’unica misura che viene applicata al reo). Es: Tizio ha 12 anni e uccide i propri
genitori. Tizio commetto il fatto previsto dal 575 c.p. in modo antigiuridico. Avendo però 12 anni non lo si può
considerare colpevole: gli manca la imputabilità, che si acquista con il 14° anno di et&agrav
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