Diritto romano istituzioni
Diritto romano deriva dal latino instituo (fondare, introdurre, preparare). Esso copre il periodo che va dal 753 a.C. (fondazione di Roma) fino al 565 d.C. (morte di Giustiniano). Inizialmente, Roma era un piccolo villaggio che raggiunse la sua massima espansione con Traiano. Il diritto romano non è ancora finito, ma è ancora vivo in molti codici moderni. Ha superato i suoi stessi confini cronologici.
Ubi societas ibi ius
Ubi societas ibi ius è una locuzione latina che significa "dove c'è una società, lì vi è il diritto". Ogni società non può che fondarsi sul diritto; non può esservi alcuna società civile che non avverta l'esigenza di regolamentarsi.
Diritti assoluti e diritti relativi
Diritti assoluti
Il diritto assoluto più importante e famoso è il diritto di proprietà, ovvero il diritto di godere e di disporre di quel bene in modo pieno e assoluto. È assoluto perché tutti sono tenuti a rispettarlo. Il diritto di proprietà non deve essere leso da nessun altro. Colui che ha fatto la traditio di uno schiavo e ha la proprietà può fare causa al possessore. La proprietà vale sul possesso. I diritti assoluti si chiamano anche "reali"; è un diritto assoluto che si può far valere nei confronti di tutti, e tutti quanti hanno l’obbligo di astenersi dal voler sopraffare il diritto di proprietà di qualcun altro. Esempi: usufrutto (di godimento), pegno e ipoteca (di garanzia).
Diritti relativi
Diritti relativi sono diritti che possono essere fatti valere solo da persone specifiche determinate poiché c'è un rapporto contrattuale, un’obbligazione. C'è un rapporto diretto tra debitore e creditore.
Caratteristiche delle norme
- Coercibilità → L’autorità che organizza la composizione di ogni conflitto è provvista di mezzi atti a tutelare gli interessi protetti anche contro l’opposizione dei dissenzienti. In tali termini si esprime la dottrina tradizionale, che crede nella corrispondenza tra comando e sanzione. Tuttavia, non è per il timore delle conseguenze sanzionatorie che la maggior parte dei soggetti applica di fatto i precetti della norma, ma perché li accetta in quanto utili, o perché corrispondono a principi morali diffusi, o anche per semplice conformismo.
- Generalità → Le norme, tutte le volte in cui ciò è possibile, non hanno per destinatari persone individuate a priori, bensì piuttosto una categoria.
- Astrattezza → Solitamente nella struttura di una norma giuridica vi è la previsione di una situazione tipica, corrispondente a uno schema definito a priori, al quale la norma ricollega una conseguenza. La norma contiene la previsione di un’ipotesi e deve essere enunciata in modo che vi rientrino tutti i casi o fattispecie.
- Positività → Sono giuridiche esclusivamente le regole che quella comunità in quel momento storico si è data. Al concetto di diritto positivo, ovvero l’insieme delle norme effettivamente in vigore, si suole contrapporre il concetto di diritto naturale inteso come l’insieme delle regole di comportamento che la natura – divina o umana – impone ad ogni collettività di osservare quali criteri minimi, assoluti e immutabili qualificanti la convivenza umana.
Prima periodizzazione
Età arcaica (753 a.C - III sec. a.C)
In questo periodo vi sono pochi strumenti e figure giuridiche, caratterizzate da:
- Formalismo → Tutte le figure giuridiche appartenenti all’età arcaica sono estremamente formali: devono essere poste in atto usando una forma data, una forma specifica (come la Mancipatio) ovvero devono pronunciare delle specifiche parole per ottenere un effetto giuridico. Se si pronuncia un’altra parola, nel migliore dei casi l’effetto giuridico non si produce, mentre nel peggiore dei casi l’effetto giuridico è contrario a quello voluto. Ad esempio nel processo, che è un rito che non risale alla verità sostanziale ma solo a quella processuale, se si dicevano delle parole sbagliate si perdeva il processo.
- Istituti giuridici riservati ai cittadini romani → I cittadini romani si gestiscono il diritto tra di loro, e non con gli altri popoli.
Nel III sec a.C., più precisamente nel 242 a.c., viene istituita la magistratura e il pretore peregrino. Il pretore gestisce i rapporti giudiziari e i processi tra romani e stranieri. Esisteva già la figura del pretore, quello urbano, che assisteva i cittadini nei rapporti tra romani.
Nel corso dell’età arcaica, nel 449 a.c., si ha una prima “codificazione” (raccolta di alcune norme): le 12 tavole. Un gruppo di 10 magistrati (decemviri) sono stati incaricati di mettere per iscritto il diritto. Fino ad allora il diritto romano era un diritto che si poggiava su una base consuetudinaria. Se si verificava un problema in un rapporto giuridico tra due persone, prima delle 12 tavole, bisognava ricorrere a dei signori, chiamati pontefici, che sono dei magistrati-sacerdoti (il diritto romano è fortemente compenetrato da elementi religiosi). Loro sono gli unici esperti di diritto, erano gli unici interpreti e quindi potevano farne un uso non oggettivo, ora invece esiste la certezza del diritto: ognuno deve conoscere le regole e il diritto vigente deve essere pubblico. Nell’età arcaica la certezza del diritto vacillava, perché l’interpretazione era in mano solo ai pontefici. Allora i decemviri redissero le 12 tavole, dove sono scritti i precetti giuridici vigenti. Serviva per ottenere la certezza del diritto. L’interpretazione è sempre però affidata a quei personaggi che continuano a detenere ancora il diritto nelle loro mani, poi l’interpretazione diventerà pubblica e nasceranno i giuristi laici che avevano il compito di interpretare il diritto.
Nascono poi personaggi che agiscono con varie pratiche (iustitia):
- Cavére → Prestare assistenza tecnica a chi, non esperto di diritto, aveva la necessità di compiere un atto giuridicamente impegnativo.
- Agere → Assistenza tecnica al soggetto impegnato in una controversia.
- Respondére → Risposta a un quesito che riguardava l'applicazione di norme giuridiche a un caso concreto, la fattispecie; si chiedeva pareri agli esperti del diritto.
Età classica (III sec a.C. - III sec d.C.)
In questo lungo periodo si distingue anche un’etá preclassica che va dal III sec al I sec a.C., ovvero fino alla morte di Q. M. Scevola, un antico giurista. La vera e propria età classica finisce invece nel 235 d.C. con la morte di Alessandro Severo e dell’ultimo giurista classico Modestino. In questi secoli sono vissuti grandi giuristi come Ulpiano, Gaio, Paolo, Modestino, Papiniano.
Età postclassica (III sec - VI sec)
Comprende l’età giustinianea (527-565) e la formazione del Corpus Iuris Civilis, una raccolta che comprende diversi volumi.
Seconda periodizzazione
- Monarchia (753-509) → 7 Re di Roma
- Repubblica (509-27 a.C.) → Interazione tra magistrature, pretore, consoli, questori, comizi. Queste figure garantivano equilibrio e armonia, poi la situazione vacillò a causa di alcune figure come Giulio Cesare.
- Principato (27 a.C. - 235 d.C.) → Ottaviano, figlio adottivo di Giulio Cesare, assume il potere nel Senato e lo utilizza per scopi personali. Era detto “il primo del Senato”, “il primo tra i pari”. Poi viene chiamato Augusto (= augere, aumentare, aggiungere la propria attività ad un atto giuridico compiuto da un altro).
- Dominatio (235 - VI sec) → Si distingue all’interno anche l’età giustinianea.
Fonti del diritto
Fonti di produzione del diritto
In base a queste fonti si osserva chi produce il diritto. Il diritto può essere prodotto, creato da:
- Fonti autoritative → Attività di organi ai quali la collettività ha conferito la competenza a produrre norme. Sono ad esempio le leggi.
- Fonti non autoritative → Ne deriva un diritto che è positivo solo in base al consenso dei consociati. Sono ad esempio le consuetudini.
Fonti di cognizione del diritto
Sono fonti di cognizione del diritto i mezzi attraverso i quali le norme dell'ordinamento possono essere conosciute. Ad esempio la gazzetta e il codice attuali, mentre per i romani erano scritti, documenti ecc.
Tipi di ordinamenti
Diversi ordinamenti (complessi di norme):
- Ius civile → Diritto riservato ai cittadini romani, si può applicare solo ai romani, caratterizzato da molte formalità e particolarità. Questi rituali connaturati dai romani sono molto difficili e formali. Ha il difetto di essere utilizzato solo dai romani.
- Ius gentium → La naturalis ratio (sentire comune di tutti i popoli) ha fatto nascere questo principio fruibile da tutti i popoli, privo di formalità. La mancipatio (istituto di ius civile) con molte formalità diventa traditio, ovvero la semplice consegna senza formalità, è un modo per trasferire i beni più facile. Poi lo ius gentium viene utilizzato anche dai romani, poiché permette a loro di condurre rapporti giuridicamente rilevanti e coercibili con popoli diversi.
- Ius honorarium → Sistema di regole che nasce dall’attività del pretore-magistrato che può creare diritto.
Ius civile
Diritto oggettivo comune a tutti i cittadini. La sua fonte consisteva nei mores, i costumi tramandati oralmente. L’insieme delle regole prodotte dai móres, nell’età arcaica, aveva come destinatari i Quirítes, antichissima denominazione dei cittadini romani e si chiamava ius Quirítum. Di origine esclusivamente consuetudinaria, esso si applicava soltanto ai Quiriti e non alle persone di nazionalità diversa. L'interpretazione era affidata ai sacerdoti-pontefici, il cui collegio rilasciava pareri giuridici chiamati responsa. Le interpretazioni, chiamate responsa, di questi uomini del diritto, chiamati prudentes, costituivano una fonte del diritto. Alla fonte consuetudinaria si aggiunge poi un'altra fonte: la lex, elaborata dai 3 organi della società: magistrato (l'uno), il senato (i pochi) e il popolo (i molti). Venne costituita la Legge delle 12 tavole per garantire la certezza del diritto, essa si basava su una codificazione scritta di norme consuetudinarie.
La Mancipatio
La mancipatio è un negozio giuridico riservato ai cittadini romani e caratterizzato da formalismo che serviva per trasferire la proprietà delle res mancipi. La mancipatio è uno degli istituti più importanti e più antichi dello ius civile. Il formalismo consisteva nel dover pronunciare determinate parole, sennò non si sarebbero prodotti effetti giuridici. Era riservata solo ai cittadini romani e non ai peregrini essendo un istituto di ius civile. La mancipatio serve a trasferire la proprietà solo di alcuni beni economici importanti nel mondo più antico dei romani (res mancipi = potere generico su cose e persone):
- Schiavi → La più importante forza lavoro a disposizione dei gruppi familiari.
- Animali → Non tutti gli animali, solo quelli che servivano per l’agricoltura (da tiro e da soma).
- Fondi → Solo quelli situati sul suolo italico (terreni).
- Servitù rustiche → (≠ schiavitù) sono ad esempio il diritto di passaggio su un fondo che non è mio.
In contrapposizione alle res mancipi ci sono le res nec mancipi, cioè i beni di importanza meramente individuale, non connotati quindi da una preminente importanza sociale e da un valore economico-sociale di rilievo.
Personaggi
- I protagonisti principali sono 2: chi da la cosa e chi la riceve. Tutti e due devono essere cittadini romani puberi (uno che ha la capacità di generare, 12 anni per le donne e 14 per gli uomini). Dei due parla e agisce solo chi deve ricevere. L’altro sta in silenzio, ciò ha una rilevanza giuridica.
- Vi è anche una terza persona, chiamata libripens: colui che tiene in mano una bilancia e che pesa il bronzo.
- Poi ci sono dei testimoni, non meno di 5 cittadini romani puberi, hanno la funzione di testimoniare il fatto e simboleggiare l’esistenza di una comunità che prende atto di quello che accade.
Se si sbagliano le formalità, la mancipatio è automaticamente annullata. Nel caso di un processo, invece, ci sono conseguenze negative.
Ius gentium
Complesso di norme che vale per tutti i popoli, in quanto i popoli le riconoscono. Nasce a causa del bisogno di poter concludere negozi anche con i peregrini dopo che Roma diventa una potenza a livello mondiale.
La Traditio
Il corrispettivo della mancipatio nello ius gentium è la traditio. Essa è la semplice consegna della cosa, priva di formalità. Si può usare per tutti i beni, con effetti giuridici diversi. La semplice consegna della res mancipi non è impossibile, solo che per far trasferire la proprietà serve anche la mancipatio. Se si fa solo la traditio non si passa anche la proprietà ma solo il possesso. Proprietà e possesso sono due cose diverse.
Ius honorarium
È l'opera del pretore. Il pretore urbano è colui che amministra il diritto dei romani. Il pretore peregrino invece interagisce anche con gli stranieri. L'editto del pretore è quel programma che il pretore emana all'inizio dell'anno di carica dove elenca le azioni e i rimedi che concederà durante quell'anno. L'editto termina alla fine dell'anno e poi viene riprodotto nell'anno successivo, viene poi integrato in base alle nuove esigenze. L'editto è importante perché permette al pretore di superare certe difficoltà dipendenti dalle caratteristiche dello ius civile. Lo ius honorarium aiuta nell'applicazione dello ius civile. I 3 ordinamenti sono separati dal punto di vista concettuale ma allo stesso tempo sono sempre compenetrati l'uno nell'altro.
Funzioni dello Ius Honorarium
- Adiuvare → Agevolare l'applicazione dello ius civile. Il testamento, che è quell'atto per determinare la proprietà dei beni dopo la morte, nell'ambito del diritto romano e dello ius civile veniva regolato con la mancipatio. Poi interviene lo ius honorarium che facilita l'applicazione dell'istituto nonostante i difetti di forma, riconoscendo il testamento efficace anche se privo di determinate forme di ius civile. Il pretore attribuisce comunque il possesso dei beni ereditari all'erede. Il pretore permette che il contenuto del testamento venga comunque applicato nonostante dei vizi di forma. Quindi la prima funzione è quella di agevolare l'applicazione dell’istituto quando l'atto di ius civile ha qualche problema di tipo formale.
- Supplere → Colmare le lacune dello ius civile perché quest'ultimo oltre ad essere rigido e formale, è anche limitato: gli istituti di ius civile non sono molti, nascono in un'epoca antica e si è in un mondo giuridico abbastanza semplice. La legge delle 12 tavole conteneva anche delle regole alla successione nel caso non fosse stato fatto il testamento, si chiamava a succedere solo una categoria di persone che potevano non appartenere alla famiglia. Le lacune dello ius civile venivano colmate dall'honorarium. Nel diritto romano e nello ius civile si poteva far succedere i beni anche ad altre categorie di persone.
- Corrigere → Correggere le iniquità, perché ci sono certi casi dove l'applicazione dello ius civile causa delle ingiustizie. La traditio si può utilizzare sia per le res mancipi ma anche per le res nec mancipi. Il possesso → Disponibilità materiale. È una cosa diversa dalla proprietà. Il possesso è una situazione materiale, mentre la proprietà è un diritto astratto. Il possesso è una situazione di fatto. Durante il trasferimento dello schiavo con lo ius gentium si può trasferire solo il possesso e non la proprietà. Per evitare delle ingiustizie il pretore interviene, nel caso del trasferimento dello schiavo il pretore fa dei rimedi dove il possessore può prevalere sul proprietario di ius civile. Lo ius honorarium corregge una situazione iniqua.
Norme prodotte da fonti autoritative
Il diritto del popolo romano consiste in / deriva da:
- Leggi (come quella delle 12 tavole e della responsabilità aquiliana del risarcimento del danno) → Norme giuridiche che derivano dalle decisioni delle assemblee popolari.
- Plebisciti → Deliberazioni delle assemblee plebee, le decisioni della plebe.
- Senato consulti → Norme che derivano dall’attività del senato.
- Provvedimenti di imperatori romani o principi → Dal 27 a.C. in poi, il principe emanava provvedimenti ai cittadini che gli esponevano un problema giuridico.
- Editti di coloro che hanno il diritto di emanare editti → Magistrati romani, più in particolare il pretore. Il pretore rimaneva in carica un anno, all’inizio della carica il magistrato (colui che presiedeva i processi) indicava per iscritto quali situazioni giuridiche avrebbe tutelato concedendo le azioni processuali. Tutto questo rientrava nell’editto, cioè il programma che ciascun magistrato emanava all’inizio dell’anno di carica nel quale erano indicate le azioni che il magistrato avrebbe concesso ai privati durante quell’anno. Il diritto creato dal pretore attraverso la predisposizione di strumenti che vanno ad intrecciarsi con lo ius civile è IUS HONORARIUM.
- Responsi dei giuristi → Risposte dei giuristi, essi rispondono ai privati cittadini con il loro problema giuridico. Tutto quello che dicono i giuristi è fonte del diritto; le opinioni dei giuristi erano molto dinamiche e...
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