Che cosa distingue il diritto penale dagli altri rami del “diritto”?
La forza del diritto
Frederick Schauer: interrogativi di fondo che interpellano non solo il diritto penale, ma il diritto in generale:
- Cosa significa esattamente osservare o obbedire al diritto?
- Il diritto equivale a ubbidire al diritto soltanto perché è il diritto?
- Ogni atto che è conforme al diritto è anche un atto di obbedienza al diritto?
- Cosa spinge ad adeguarsi alle regole? La paura delle sanzioni? La persuasione che quelle regole siano importanti?
Sono interrogativi molto importanti per il mondo del diritto, anche del diritto penale.
La forza del diritto penale è irrobustita dalla minaccia di una conseguenza drastica derivante dall’inosservanza della regola. La forza del diritto penale, in altri termini, è intensa poiché chi viola la regola giuridica penale si espone al carcere; direttamente o indirettamente, la violazione dovrebbe far evocare la conseguenza estrema che il diritto penale prospetta, cioè l’essere rinchiusi in carcere.
Più carcere non fermerà violenza e barbarie
Omicidio di Willy Monteiro: “ ” (Fabio Anselmo, avvocato)
Ecco l’arrivo della “norma Willy”. Un provvedimento pensato dalla politica per evitare che un omicidio come quello di Willy Duarte possa accadere ancora. A Willy non potrà più essere fatto nulla perché Willy è morto barbaramente ucciso. Non potrà essere restituito alla sua vita, alla sua famiglia e al suo paese, Colleferro, alle porte di Roma. Willy è andato per sempre. Questa è la sola e unica verità.
Ora il governo ha pensato che la soluzione all’imbarbarimento culturale sia l’inasprimento della repressione. E così in un decreto nuovo di zecca, intitolato alla memoria del ragazzo ucciso, ha previsto pene più severe per chi partecipa ad una rissa davanti a un locale: saranno aumentate da tre mesi fino a cinque anni, a sei mesi fino a sei anni. Ai protagonisti dei disordini potrà essere imposto il Daspo da specifici locali o esercizi pubblici. In pratica non potranno più avvicinarsi a quei luoghi della movida.
Il governo ha pensato a norme penali più severe per violenze estreme di questo tipo. La forza del diritto penale sarebbe ancora più intensa quanto più la pena sia severa.
L’avvocato si chiede se questa sia la soluzione giusta.
Tutto questo risolverà il problema? Eviterà il ripetersi dei fatti che hanno portato alla morte di Willy? No. Certo che no. È fin troppo evidente che aumentare le pene di qualche mese o di un anno non serve assolutamente a nulla.
Questi ragazzi, spaventosi protagonisti di siffatte brutali aggressioni, non girano certo col Codice Penale in mano. Tantomeno si fanno intimidire da un Daspo. Sono provvedimenti che accontentano, ancora una volta, la pancia dei cittadini i quali, prendendo felicemente atto dell’inasprimento delle pene, li vedono già tutti in galera. Soddisfatti e rimborsati.
Aumentare di qualche anno o qualche mese le pene ha uno scarsissimo impatto sulla prevenzione dei reati.
Ma qual è la reazione della famiglia di Willy? Può sentirsi meglio vedere il nome del proprio figlio ucciso associato ad un provvedimento di legge repressivo? Sbaglierò ma non credo. Penso che lo sarebbe ben di più se, viceversa, a portare il suo nome fosse un qualcosa di positivo che restituisse speranza e fiducia a una generazione martoriata dal nostro cinismo e costantemente emergenziale.
A parlare è il loro avvocato e già questo è un segnale: “La famiglia di Willy vuole una pena certa e giusta. Come avvocato non credo che legiferare in emergenza sia la cosa più saggia. Ci sono le norme ma bisogna far sì che le pene siano espiate ed abbiano funzione educativa. Bisognerebbe valutare perché episodi del genere si verificano”. Come dargli torto?
Serve una pena certa e giusta.
Andrebbe fatto uno studio serio di questi fenomeni criminali indagando su cause ed effetti. E poi si dovrebbe passare ai fatti. Fare sociologia in questo contesto, postuma all’uccisione di quel bellissimo ragazzo, assomiglierebbe troppo a una scontata e stucchevole giustificazione di quelle violenze. Va fatto prima e a prescindere poiché il problema esiste ed è fin troppo evidente. E non lo si può risolvere con qualche sindaco sceriffo o con una inutile e dannosa repressione.
Andrebbe fatto uno studio serio di questi fenomeni criminali indagando cause ed effetti. Ogni crimine ha cause di natura psicologica e individuale, ma anche sociale e contestuale. Il diritto penale ha il compito di contrastare queste cause attraverso il meccanismo rappresentato dalla intimidazione, cioè dalla prospettazione di una conseguenza negativa per la persona stessa. Il diritto penale interviene quindi esercitando una controspinta alla spinta criminale. Ci sono però, come sottolinea l’articolo, anche altri modi per contrastare le cause di tali crimini; occorre porsi il problema se la minaccia della pena sia efficace e appropriata, tenendo conto che il diritto penale, il ricorso alla pena, ha un costo rilevante, non solo materiale, ma anche morale, che coinvolge rilevanti grandezze umane. Essere sottoposti a un processo penale ha un costo molto elevato per la persona. Occorre quindi che il legislatore, o comunque chi contribuisce alla formazione del diritto penale, commini la sanzione in modo ragionato e appropriato.
Il diritto penale è un modo di disciplina: il diritto penale è definito in base al tipo di sanzione penale appunto comminata per la violazione dei precetti. La teoria penale, insieme dei principi fondamentali del diritto penale, non può prescindere da questo elemento per costruire e applicare i suoi precetti.
Non tutti coloro che sono stati condannati penalmente finiscono effettivamente in carcere; ci sono istituti come la sospensione condizionale della pena o le sanzioni sostitutive, misure alternative che evitano il carcere a coloro che non pongono problemi particolari di pericolosità o di reiterazione del reato. Ma anche non finendo effettivamente in carcere, la simbologia del carcere è onnipresente in ogni momento dell’esperienza penale: l’essere sottoposti ad un procedimento penale può determinare delle conseguenze psicologiche ed emotive non indifferenti, poiché appunto il procedimento penale evoca quella che potrebbe essere la conseguenza estrema, cioè il carcere.
Legge 26 luglio 1975, n. 354
Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Articolo 1: Trattamento e rieducazione
- Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione.
- Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
Il trattamento, cioè gli interventi posti in essere nei confronti di chi è detenuto, deve tenere conto delle caratteristiche individuali della persona.
La pena detentiva è una violazione della libertà individuale; questo articolo presenta una serie di atti che preservano l’umanità del singolo che viene incarcerato, è un insieme di indicazioni finalizzate a contenere gli effetti pesanti che la pena carceraria produce nei confronti di chi la subisce. Il rischio costante che grava sulla pena è quello di una disumanizzazione, cioè quello di trasformare colui che viene sottoposto alla sanzione penale in un oggetto e non in un soggetto. Per quanto riguarda il diritto penale c’è bisogno di cautele per preservare dalle conseguenze invasive, che intervengono pesantemente sul soggetto stesso e sulle sue prerogative e i suoi diritti, che il diritto penale comporta, diversamente ad esempio dal diritto civile.
Il diritto penale ha due caratteristiche fondamentali:
- Diritto penale come modo di disciplina: si caratterizza dall’adozione di una sanzione, conseguenza della violazione di un precetto. Il diritto penale ricorre alle sanzioni.
- Diritto penale come diritto la cui forza si appoggia su sanzioni invasive, la cui previsione e applicazione richiede accorgimenti e modalità che ne contengano la potenzialità lesiva sulle prerogative essenziali dell’umano.
Invasività della sanzione penale: conseguenze più gravi sulla persona e sulle prerogative della persona, libertà e dignità.
La differenza penale si comprende ancora meglio considerando le altre sanzioni, che non sono penali.
Diritto penale
Il diritto penale è la parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. I reati sono fatti la cui realizzazione è punita dalla sanzione penale. I reati possono essere:
- Delitti
- Contravvenzioni
Queste tipologie di reati si differenziano sulla base del tipo di sanzione penale che essi prevedono.
Il reato (l’illecito penale)
Il reato è il fatto punito con una delle sanzioni elencate dall’articolo 17 del codice penale.
Le pene principali si distinguono in pene previste per i delitti e per le contravvenzioni:
Le pene principali stabilite per i delitti sono:
- [La morte] (abrogato)
- L’ergastolo
- La reclusione
- La multa
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
- L’arresto
- L’ammenda
Una disposizione di natura penale si riconosce in base alla presenza di uno dei termini citati.
Dalle pene meno gravi alle pene più gravi: proporzionalità della sanzione, a reati più gravi corrispondono pene più gravi.
Spesso la natura penale della sanzione si può cogliere in disposizioni complesse, come ad esempio il testo unico dell’ambiente, dove compaiono le sanzioni. Spesso, come in questo caso, all’interno di un corpus normativo complesso coesistono sanzioni amministrative e penali.
Testo unico dell’ambiente
Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152. Norme in materia ambientale (G.U. 14/4/2006 N. 88)
Art. 133 Sanzioni amministrative
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell’effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all’allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle Regioni a norma dell’articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall’autorità competente a norma dell’articolo 107, comma 1, o dell’articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l’inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitati nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all’articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione […]
Sanzione amministrativa: non è un termine penale. Si è di fronte ad una legge penale se sono presenti i termini presenti nell’articolo 17, ergastolo, reclusione ecc.
Nel testo unico dell’ambiente, dopo le sanzioni amministrative sono presentate le sanzioni penali.
Articolo 674: Getto pericoloso di cose
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto o con l’ammenda fino a euro 206.
Contravvenzione: getto pericoloso di cose. I termini usati sono arresto e ammenda, si tratta di una contravvenzione.
Il Codice Penale risale al 1930, quindi aveva a che fare con una cultura diversa, che non aveva particolare sensibilità verso certi valori, emersi in tempi più recenti, come il tema ambientale, l’esigenza di tutela dell’ambiente. Questo articolo è una delle poche disposizioni di natura penale che all’epoca venivano messe in campo per tutelare l’ambiente, molto prima del testo unico per la tutela dell’ambiente.
Due definizioni
Diritto penale come parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato.
Diritto penale sostanziale: il ramo dell’ordinamento giuridico statuale che, diversamente dal diritto penale processuale, dedicato all’attuazione delle norme penali, cioè al perseguimento dei reati, al loro accertamento e al giudizio su di essi: se ne occupa il codice di procedura penale, prevede i singoli fatti criminosi e le relative conseguenze giuridiche, nonché i principi generali che spiegano gli uni e le altre.
A seconda che un fatto sia classificato come delitto o come contravvenzione discendono conseguenze giuridiche significative. Esempio: art. 42.
Articolo 42 c.p. Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva
Dolo: fatto voluto dall’agente. Omicidio doloso, volontario.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
Per un delitto che non sia doloso è necessaria una norma apposita perché l’agente sia punito per delitto. L’omicidio ha una specifica fattispecie dolosa e una specifica fattispecie colposa.
Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Il getto pericoloso di cose, essendo contravvenzione, può essere punito anche se il soggetto non l’ha compiuto con intenzione, ma anche se l’ha compiuto, ad esempio, per disattenzione. Se questo fosse stato un delitto, perché il fatto potesse essere punito per semplice colpa, avrebbe richiesto una norma ad hoc, un articolo che dicesse che il getto pericoloso di cose è punito anche in forma colposa.
Distinzione fra delitti e contravvenzioni
Il Codice Penale: parte generale, Libro I: art. 1-240, e parte speciale del codice, Libro II e III: art. 241-734bis.
La parte speciale del codice come “luogo dei beni giuridici”
Nella parte speciale del Codice si ha una sorta di mappatura dei valori sociali che una società/ordinamento ritiene meritevoli di protezione utilizzando lo strumento della sanzione penale, uno strumento pensato per inibire la commissione di fatti offensivi rispetto a questi valori.
Beni giuridici: valori meritevoli di protezione, tutela della personalità dello Stato, ordine pubblico, tutela libertà personale, fede pubblica ecc. In realtà la definizione più tecnica va oltre alla semplice dicitura di valori.
La suddivisione in “titoli” della parte speciale
Beni giuridici di categoria.
Beni di categoria corrispondono ad altrettanti titoli.
- Titolo I – Dei delitti contro la personalità dello Stato (artt. 241-313)
- Titolo II – Dei delitti contro la Pubblica amministrazione (artt. 314-360)
- Titolo III – Dei delitti contro l’amministrazione della giustizia (artt. 361-401)
- Titolo IV – Dei delitti contro il sentimento religioso (artt. 402-413)
- Titolo V – Dei delitti contro l’ordine pubblico (artt. 414-421)
- Titolo VI – Dei delitti contro l’incolumità pubblica (artt. 422-452)
- Titolo VI bis – Dei delitti contro l’ambiente
- Titolo VII – Dei delitti contro la fede pubblica (artt. 453-498)
- Titolo VIII – Dei delitti contro l’economia pubblica (artt. 499-518)
- Titolo IX – Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. 519-544)
- Titolo IX bis – Dei delitti contro il sentimento per gli animali (artt. 544bis-44sexies)
- Titolo X – Dei delitti contro l’integrità e la sanità della stirpe (artt. 545-555)
- Titolo XI – Dei delitti contro la famiglia (artt. 556-574bis)
- Titolo XII – Dei delitti contro la persona (artt. 575-623bis)
- Titolo XIII – Dei delitti contro il patrimonio (artt. 624-649)
Bis: innesto non previsto nel Codice Penale originario.
Esempio: Titolo VI bis. Tutela ambientale, valore che si è presentato più recentemente, nasce da una sensibilità che porta a tutelare l’ambiente.
Art. 3bis. Principio della riserva di codice ( )1
L’importanza del Codice Penale è stata ulteriormente accentuata dall’introduzione con una legge del marzo 2018 del principio della riserva di codice.
Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il Codice Penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.
( ) Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21.
Questo articolo ha introdotto nel Codice Penale la riserva di codice: le nuove norme penali devono essere introdotte nel Codice Penale, simile a riserva di legge: le norme penali sono prerogativa del Codice Penale.
La legge ha comportato che varie figure di reato o circostanze che, presenti in leggi speciali, vengono trasferite all’interno del Codice Penale, ad esempio:
La Sezione I-bis all’interno del Titolo XII del Libro II del Codice Penale, intitolato “ai delitti contro la maternità”. Capo III del medesimo titolo, dedicata ai “delitti contro l’uguaglianza”.
Libro secondo dei delitti in particolare. Titolo XII dei delitti contro la persona. Capo III dei delitti contro la libertà individuale. Sezione I-bis dei delitti contro l’eguaglianza. Art. 604bis propaganda e istigazione a delitti
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