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21/02 Diritto commerciale

Si occupa del diritto dell’attività d’impresa, quindi si potrebbe anche denominare diritto dell’impresa.

È una branca del diritto civile e si occupa di disciplinare le attività di produzione e di scambio di beni e servizi, come si organizza e si esercita l’attività di impresa.

È nato dallo sviluppo di produzione e di scambio di beni e servizi, è diventato un ambito dotato di notevole autonomia in tempi recenti; nonostante il diritto privato origini dal diritto romano. Invece il diritto commerciale è più recente, risalente al medioevo nell’epoca dei comuni quando c’è stato un incremento dei mercanti e degli scambi a livello nazionale e oltre confine, oltre allo sviluppo dell’artigianato.

Le prime norme sono state redatte dagli stessi mercanti che si sono estese oltre al singolo comune arrivando a livello transnazionale.

Sorge l’esigenza di regolamentazione del complesso economico (500 dc).

Con la rivoluzione industriale quell’attività prende maggiore importanza, quindi anche la figura dell’industriale assume più rilevanza; attualmente noi abbiamo un solo codice civile che si occupa sia dei privati che dell’ambito pubblico.

Le regole e i principi che hanno dato la base per la stesura sono:

  • La certezza dei rapporti giuridici
  • La rapidità
  • Tutela dei creditori

L’impresa è un soggetto incaricato della produzione di beni e servizi; dopo l’idea imprenditoriale, bisogna avere anche un modo di finanziamento dell’idea stessa (business plan) con gli investimenti di cui ho bisogno per la mia impresa e come recuperare liquidità.

Il soggetto/i titolare/i dell’impresa è/sono l’imprenditore/i, che possono avere diversi gradi di conoscenza tra loro; il denaro apportato all’impresa può avere origine propria o di terzi, tramite prestiti, mutui…

Anche nei confronti dei concorrenti vengono regolati i comportamenti da tenere.

Fonti del diritto commerciale

Sono nazionali e transnazionali, cioè concordati tra paesi; per esempio quelli sulle cambiali e gli assegni approvati a Ginevra e poi disciplinati all’interno di ciascuno Stato; la direttiva stabilisce dei principi ai quali ciascuno Stato deve adeguarsi tramite il recepimento con leggi nazionali, quindi la direttiva diventa vincolante per i cittadini membri dopo che è stata recepita dallo Stato (la direttiva ha anche un termine).

Il regolamento è molto più dettagliato e si applica direttamente ai cittadini degli Stati membri, quindi non deve essere recepito dalle leggi nazionali. Nel diritto commerciale ci sono moltissime direttive a partire dagli anni 60, quindi il diritto societario delle imprese dell’UE (delle società di capitali) è uniforme, anche per agevolare e consentire la piena attuazione della circolazione di capitali tra gli Stati dell’Unione.

La Costituzione italiana stabilisce altre norme insieme al Codice Civile con i libri quarto e quinto, emana leggi speciali di diritto commerciale in merito al fallimento dell’imprenditore e la sua tutela oltre a discipline sui marchi;

*CONSOB, ente indipendente che si occupa della vigilanza sui mercati finanziari, quindi come operano e come devono comportarsi tutti coloro che pongono in essere compravendite nei mercati finanziari (incluse le società quotate).

Ci sono anche fonti private che nei vari settori specificano ulteriormente come devono comportarsi i soggetti coinvolti.

Norme economiche della Costituzione

Va interpretata sulla base dei principi della Costituzione italiana, che è la legge di riferimento su cui si basa il sistema giuridico anche se esistono leggi precedenti ad essa.

Ci sono leggi della costituzione economica che sono particolarmente importanti:

  • Art. 41 l’iniziativa economica è libera, anche se ci sono interessi superiori di carattere generale che possono liberare la libertà economica.
  • Art. 42 la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. Possedere beni è un presupposto per iniziare un’impresa economica. La proprietà privata tuttavia può essere espropriata per la funzione sociale e per interessi generali.
  • Art. 43

L’imprenditore (art82)

Colui che esercita l’attività di impresa. È un concetto molto ampio, tutti gli imprenditori sono assoggettati ad alcune norme comuni; ci sono norme che poi organizzano le sottocategorie di imprenditore e che si organizzano in base a criteri di selezione e distinzione. Si distinguono in base all’oggetto dell’imprenditore, e qui distinguiamo imprenditore agricolo e commerciale. La differenza è poi in base alla grandezza dell’impresa, quindi avremo piccolo imprenditore e imprenditore non piccolo.

La differenza in base al numero di imprenditori presenti nella singola impresa distingue l’imprenditore individuale e l’imprenditore collettivo. Un’altra distinzione è la qualifica soggettiva dell’imprenditore, sia esso soggetto privato o soggetto pubblico.

A tutti gli imprenditori si applicano alcuni gruppi di norme:

  • Disciplina dell’azienda, una parte di queste
  • Segni distintivi (ditta, marchio, insegna…)
  • Concorrenza e consorzi (modalità con cui ogni imprenditore può comportarsi nel settore commerciale in cui opera)
  • Disposizioni generali sui contratti (soggetti imprenditori e non)
  • Disciplina relativa alla concorrenza e del mercato (attigua a quella della concorrenza e consorzi, si applica ad imprenditori e soggetti che producono servizi e che non sono imprenditori)
  • Normativa del trattamento dell’imprenditore (trattamento dell’imprenditore insolvente, che non è più in grado di pagare i propri debiti) codice della disciplina di insolvenza, che detta alcune procedure alle quali possono accedere alcuni imprenditori per risolvere la propria crisi economica. Si applica a tutti gli imprenditori ma distinguendolo sulla base della tipiche caratteristiche (sopra).

Statuto dell’imprenditore commerciale (trattamento dell’imprenditore non piccolo)

Si aggiungono adempimenti formali, quali:

  • L’iscrizione nel registro delle imprese.
  • Disciplina della rappresentanza commerciale
  • Scritture contabili
  • Il trattamento previsto nel caso di insolvenza che servono a liquidare l’imprenditore in maniera ordinata o per tentare di fargli superare la crisi (ed è un trattamento destinato solo all’imprenditore non piccolo).
  • Disciplina integrale della circolazione dell’azienda.

Statuto dell’imprenditore agricolo e del piccolo imprenditore commerciale

È una procedura meno onerosa e vedremo che sia l’imprenditore agricolo sia il piccolo imprenditore, non sono obbligati a tenere un registro contabile. Nel caso di crisi di impresa e di insolvenza la disciplina che si applica è più leggera rispetto a quella che si applica ad un imprenditore commerciale. Tale posizione più agevolata si giustifica per la loro posizione economica, il legislatore del 1942 riteneva che l’attività dell’imprenditore agricolo prevedesse meno investimenti rispetto al commerciale; tuttavia questa posizione è cambiata, quindi vedremo che ci saranno delle variazioni sul trattamento dell’imprenditore agricolo.

Elementi necessari

  • Organizzazione (etero-organizzazione dei fattori produttivi), deve esserci un sufficiente quantitativo di capitale investito e un quantitativo di lavoro altrui, quindi dei fattori produttivi in aggiunta rispetto al lavoro stesso del titolare; l’elemento della organizzazione, cioè l’organizzazione di fattori produttivi diversi dal proprio lavoro è quella che differenzia la figura dell’imprenditore rispetto alla figura dell’imprenditore autonomo, in cui il lavoro da organizzare del soggetto stesso prevale sul capitale investito e sul lavoro altrui.
  • Economicità, l’attività deve essere economica cioè deve essere svolta con metodo economico; significa che il modo in cui l’imprenditore imposta la sua attività deve aver come obiettivo la copertura dei costi con il ricavo. (L’impresa sociale è un tipo particolare in cui gli interessi imprenditoriali sono rivolti alla tutela degli interessi sociali nelle svariate materie quali istruzione, sanità ecc. soddisfa tutti i requisiti dell’impresa, con attenzione alle esigenze di tipo sociale, ma non è orientata alla massimizzazione dei profitti ma comunque per essere imprese deve operare programmando che tutti i costi siano coperti dai ricavi). Se un’organizzazione di qualunque tipo opera già dall’inizio preventivando una perdita (associazione benefica), non siamo davanti ad un’attività di impresa.
  • Professionalità, esercizio abituale e non occasionale dell’attività (es. attività stagionali del settore turistico, non diventerebbe economico avere lo stesso piano imprenditoriale nelle stagioni invernali), anche se, se ripetute nel tempo soddisfano il criterio dell’imprenditorialità.

Elementi non necessari

  • Perseguire lo scopo di lucro, ricerca della massimizzazione del profitto. Quindi perseguire lo scopo che i ricavi superino sempre più i costi. Il lucro si distingue tra lucro soggettivo, ovvero la ricerca della massimizzazione del profitto di cui diventerà beneficiario l’imprenditore stesso, il lucro oggettivo si intende la massimizzazione del profitto senza che rimanga nell’attività privata dell’imprenditore ma per far sì che il profitto sia reinvestito nell’attività di impresa.
  • Destinazione al mercato e impresa per conto proprio
  • Liceità, un soggetto è qualificabile come imprenditore anche se non esercita attività conformi alla legge. Tra questi si distinguono l’impresa illegale, immorale e mafiosa. L’impresa illegale è un’impresa che esercita le sue attività senza la dichiarazione prevista dalla legge (es. una società per azioni per iniziare deve essere autorizzata dalla banca d’Italia che è l’organo di vigilanza, se così non fosse non può operare; tuttavia, se qualcuno la esercita senza autorizzazione con tutti presupposti di un’attività bancaria ci troviamo di fronte ad un’impresa illegale; è comunque assoggettata all’attività dell’imprenditore, ma assoggettata anche a sanzioni per un esercizio non autorizzato di attività bancaria). L’impresa immorale si intende come un’attività di impresa che ha per oggetto un’attività illecita (produzione, spaccio di stupefacenti, traffico di esseri umani), e anche se immorali sono esercitate con qualifiche tali da poter essere classificate come imprese. L’impresa mafiosa fa riferimento ad attività apparentemente lecita ma associata a riciclaggio di denaro, quindi attività aperte per copertura di attività illecite.

Sottocategorie di imprenditori

L’attività agricola è stata disciplinata come attività imprenditoriale solo nel 1942. Nel codice del 42 troviamo una definizione di imprenditore agricolo: nei decenni si è assottigliata la differenza, ad oggi la definizione è cambiata diventando: “imprenditore agricolo è che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Fornisce una precisazione rispetto a cosa si intende per queste attività, ad es. per coltivazione del fondo si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo economico.

22/02 Gli imprenditori commerciali

L’art. 42 individua gli imprenditori che devono sottostare ad un obbligo formale, ossia la sottoscrizione al pubblico registro che raccoglie informazioni relative all’imprenditore commerciale.

È imprenditore commerciale colui che svolge:

  • Attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi
  • Attività intermediaria nella circolazione dei beni
  • Attività di trasporto per terra, acqua o aria
  • Attività bancaria e assicurativa
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti

L’elenco non si ritiene completo però indica le attività principali dell’imprenditore commerciale.

L’attività dell’imprenditore commerciale si organizza tipicamente in modo individuale; inoltre, il legislatore disciplina anche i nomi attraverso cui può esercitare la sua attività: snc, spa, sas, srl, sapa pensate apposta per attività commerciali.

Confronto della disciplina in riferimento all’imprenditore commerciale e agricolo

L’imprenditore è assoggettato alla disciplina dell’imprenditore in generale, per l’imprenditore agricolo lo stesso; tuttavia l’imprenditore commerciale è obbligato all’istruzione nel registro delle imprese, anche l’imprenditore agricolo dal 2001 è obbligato ma in una sezione differente rispetto a quella dell’imprenditore commerciale.

L’imprenditore commerciale è obbligato alla redazione del bilancio di esercizio.

Se l’imprenditore commerciale è insolvente e non riesce più a pagare i debiti ed è assoggettato a fallimento, ma dal 2022 è assoggettato a liquidazione giudiziale: una procedura gestita dal tribunale civile per liquidare l’imprenditore insolvente applicando dei principi che hanno lo scopo di tutelare il più possibile i creditori. Non è prevista la stessa procedura per l’imprenditore agricolo, fino al 2022 non era assoggettato a nessuna forma di liquidazione forzata.

Un imprenditore usufruisce di una rappresentanza commerciale, il legislatore ha previsto delle norme specifiche che rendono più semplice il conferimento dell’incarico; per l’agricolo non vale la stessa, dovrà istituire una procura.

Circolazione d’azienda, il legislatore prevede una disciplina specifica in merito alla circolazione dell’azienda ovvero la trasmissione del titolo di proprietà dell’azienda, che comprende tutti i beni in essa contenuti, è applicata integralmente in riferimento all’imprenditore commerciale, mentre lo è solo in parte per l’imprenditore agricolo.

L’organizzazione prevede una forma individuale o due o più persone (società commerciali) per l’imprenditore commerciale; per l’imprenditore agricolo si prevede una società individuale o una società semplice; questo non vuol dire che più persone non possano riunirsi per creare un’impresa agricola. Se però decidono di formare una società agricola che prenda la forma della commerciale sarà assoggettata a tutti gli obblighi della commerciale.

Il piccolo imprenditore

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti delle famiglie. Affinché un imprenditore sia classificato piccolo deve essere prevalente il lavoro dell’imprenditore stesso e dei componenti della sua famiglia. Non è però piccolo imprenditore se l’investimento ha un valore maggiore e prevalente sul lavoro dell’imprenditore (es. gioielleria a gestione familiare). Una società può essere piccolo imprenditore, quando i suoi soci hanno un lavoro prevalente rispetto agli altri fattori produttivi.

È assoggettato alle norme sull’imprenditore, non è però tenuto alle scritture contabili anche se svolge attività commerciale perché è un obbligo sproporzionato rispetto alla finalità delle scritture contabili, deve tenere una forma di contabilità ma non così complessa come quella del commerciale. Nel registro delle imprese, l’iscrizione non ha gli stessi effetti e non ha le stesse modalità dell’imprenditore commerciale, la liquidazione.

Artigiano

Piccolo imprenditore commerciale, a cui si aggiunge anche l’imprenditore che ha dipendenti tra i 30-40. La legge dell’85 individua su quale attività di impresa lo Stato dovesse incaricare le regioni di emanare le leggi dell’artigiano.

Solitamente sono leggi che agevolano gli artigiani come agevolazioni fiscali.

No impresa familiare.

28 febbraio Professioni intellettuali

Differenza tra imprenditore e lavoratore autonomo

Nella prestazione di servizi, l’attività dell’imprenditore si occupa di organizzare i fattori produttivi (capitale e lavoro di terzi), oltre che il proprio lavoro. Tra i fattori produttivi è prevalente il lavoro suo e dei suoi familiari. Ci sono invece prestazioni di servizi con una prevalenza dominante di chi lo effettua e quindi si parla di lavoratori autonomi. Ci possono essere collaboratori ulteriori ma di investimenti minimi.

Se l’attività del professionista è inserita in un’organizzazione più ampia e servizi, la sua attività non è più intellettuale ma di impresa. Ad esempio il farmacista, ha un’attività di imprenditore commerciale o il medico che gestisce un’attività clinica privata e di prestazione di servizi in cui non c’è la prevalenza del suo lavoro di medico ma deve organizzare anche il lavoro di altri che lavorano nella struttura.

Nel ’42 il legislatore ha riservato una disciplina di tutela ma anche di oneri/vincoli:

  • I liberi professionisti devono essere iscritti all’albo professionale, inoltre l’albo è formato da regole che riguardano l’esercizio dell’attività pro
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giuliloc di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Rigamonti Silvia.
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